Vasto, 11 luglio 2011 La mediazione uno strumento efficace di risoluzione delle controversie civili e commerciali Aspetti pratici ed applicativi
Normativa Direttiva 2008/52/CE Legge delega 18 giugno 2009 n.69 Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 attuazione art. 60 l. 69/2009 Decreto Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180
Definizione di mediazione Lattività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa
Definizione di mediatore La persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo
Definizione conciliazione La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
Definizione di organismo Lente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.
Controversie oggetto di mediazione Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili
Controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità Condominio Diritti reali Divisione Successioni ereditarie Patti di famiglia Locazione Comodato Affitto di azienda Responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità Contratti assicurativi, bancari e finanziari
Accesso alla mediazione La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di unistanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti allorganismo presso i quale è stata presentata la prima domanda. Non esistono profili di competenza territoriale.
Contenuto dellistanza Listanza deve indicare: Lorganismo Le parti Loggetto Le ragioni della pretesa
Durata del procedimento di mediazione Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Il termine decorre - dalla data di deposito della domanda - dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito dellistanza
Procedimento - Presentazione domanda di mediazione - Nomina del mediatore da parte del responsabile dellorganismo - Fissazione del primo incontro non oltre quindici giorni dalla domanda - Comunicazione allaltra parte con ogni mezzo idoneo anche a cura della parte istante
Fasi del procedimento Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dellorganismo di mediazione o nel luogo indicato nel regolamento di procedura dellorganismo. Della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova.
Fasi del procedimento Il mediatore incontrerà le parti prima congiuntamente, poi separatamente e da ultimo nuovamente congiuntamente. Se si raggiunge un accordo il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dellaccordo.
Fasi del procedimento Se laccordo non si raggiunge il mediatore: - Redige processo verbale del mancato accordo; - Può formulare una proposta di conciliazione; - Formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta.
Proposta di mediazione Il mediatore Preliminarmente informa le parti delle conseguenze di cui allart. 13 Comunica la proposta per iscritto alle parti. Le parti fanno pervenire la risposta per iscritto entro sette giorni. In caso di mancata risposta, la proposta si ha per rifiutata.
Efficacia dellaccordo Il verbale daccordo, il cui contenuto non è contrario allordine pubblico e a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede lorganismo. Il verbale costituisce titolo esecutivo per lespropriazione forzata esecuzione in forma specifica iscrizione ipoteca giudiziale
Indennità Lindennità comprende le spese davvio del procedimento e le spese di mediazione. 1. Spese davvio 40 euro 2. Spese di mediazione secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al decreto ministeriale n.180/10 3. Gli importi massimi previsti alla richiamata tabella possono essere aumentati o diminuiti secondo quanto previsto allart. 16 decreto ministeriale n. 180/10
Incentivi fiscali 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dallimposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 2. Il verbale di accordo è esente dallimposta di registro entro il limite di valore di euro, altrimenti limposta è dovuta per leccedenza. 3. Alle parti che corrispondono lindennità al mediatore, in caso di successo della mediazione, un credito di imposta commisurato allindennità stessa, fino alla concorrenza di euro ciquecento; in caso di insuccesso della mediazione il credito è ridotto alla metà.
Obblighi del mediatore 1. Obbligo di riservatezza 2. Divieto di assumere diritti ed obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati 3. Obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile. 4. Informare lorganismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio allimparzialità nello svolgimento della mediazione. 5. Divieto di percepire compensi dalle parti. 6. Formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dellordine pubblico e delle norme imperative. 7. Corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dellorganismo
Organismi di mediazione Gli enti pubblici e/o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza sono abilitati a costituire organismi deputati a gestire, su istanza di parte, un tentativo di conciliazione. Gli organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.