I L C ONSIGLIO DEI M INISTRI E UROPEO
L A COMPOSIZIONE DEL C ONSIGLIO Il Consiglio è composto, ai sensi dell'art. 16 del Trattato sullUnione europea da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale che possa impegnare il governo dello Stato membro, scelto in funzione della materia oggetto di trattazione. La presidenza del Consiglio è assunta a rotazione da uno Stato membro ogni sei mesi. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona le formazioni sono dieci: Affari generali; Affari esteri; Affari economici e finanziari; Agricoltura e pesca; Giustizia e affari interni; Occupazione, politica sociale, salute e consumatori; Competitività; Trasporti, telecomunicazioni ed energia; Ambiente; Istruzione, gioventù e cultura.
P OTERI E COMPITI DEL C ONSIGLIO Il Consiglio esercita la funzione legislativa e la funzione di bilancio; Coordina le politiche economiche generali degli Stati membri; Definisce e implementa la politica estera e di sicurezza comune; Conclude, a nome dell'Unione, accordi internazionali tra l'Unione e uno o più Stati o organizzazioni internazionali; Coordina le azioni degli Stati membri e adotta misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
P RESIDENZA DEL C ONSIGLIO La Presidenza del Consiglio spetta a ciascuno Stato membro per la durata di un semestre, secondo un turno stabilito da una deliberazione unanime dello stesso Consiglio.
F UNZIONAMENTO DEL C ONSIGLIO... Gli atti del Consiglio possono assumere la forma di regolamenti, direttive, decisioni, azioni comuni o posizioni comuni, raccomandazioni oppure pareri, conclusioni, dichiarazioni e risoluzioni.
... LE DELIBERAZIONI Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice, qualificata o all'unanimità. Dal 1 novembre 2014 le decisioni saranno prese mediante il sistema della "doppia maggioranza", per cui una decisione a maggioranza qualificata dovrà avere il supporto del 55% degli Stati membri (minimo di 15) che rappresentino il 65% della popolazione europea, in caso di proposta di atto presentato dalla Commissione, o del 72% degli Stati membri (20/27), che rappresentino sempre il 65% della popolazione europea, qualora la proposta non abbia origine dalla Commissione o dall'Alto rappresentante.
Claudia Limbrici, 2°G