LA NUOVA ASSISTENZA SOCIALE Legge n. 328 del 18.10.2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Riferimenti legislativi 1890: Legge Crispi di riordino degli enti di carità e beneficienza 1977: DPR n.616: lo Stato ha competenze su integrazioni di reddito e trattamenti previdenziali. Le altre funzioni vengono delegate alle Regioni. Previsione di una successiva legge quadro. 2000: legge 328 di riordino del settore.
I principi generali “un sistema integrato di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.”. Dal welfare state alla welfare community. Universalità di accesso alle prestazioni. Stato: competenze su interventi monetari e previdenziali. Finanzia l’attività che viene programmata dalle Regioni secondo un piano nazionale triennale
Il ruolo degli enti decentrati STATO: suddivide le risorse e stabilisce standard minimi di prestazione REGIONI: Finanziate dallo Stato, approntano piani di intervento e criteri di suddivisione delle risorse e di cofinanziamento dei Comuni COMUNI: operatività locale e oneri di attivazione; agiscono singolarmente o in associazione PROVINCE: attività di monitoraggio dei bisogni e degli standard qualitativi.
L’accertamento della condizione economica Ovviare alle distorsioni derivanti dall’evasione fiscale Integrare il reddito dichiarato con i proventi delle attività finanziarie Accentuare la selettività delle prestazioni Superare la differenziazione dei sistemi di accertamento della condizione economica
L’ISEE
Il reddito minimo di inserimento (RMI) Attuale sperimentazione (d.lgs. 237/98 e Finanziaria 2001) Prima misura di contrasto alla povertà di tipo universale Destinatari: soggetti con reddito < soglia prestabilita Abbattimento della trappola della povertà considerando solo una quota dei redditi da lavoro Piani di reinserimento sociale e professionale Disponibilità al lavoro.