7. Decision making dellUE 1. Competenze 2. Processo di decision-making 3. Cooperazione rafforzata 4. Budget.

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7. Decision making dellUE 1. Competenze 2. Processo di decision-making 3. Cooperazione rafforzata 4. Budget

7.1 Competenze A) Distribuzione competenze: UE e Stati Distinzione preliminare Distinzione preliminare Competenze I Pilastro: Trattati Comunità Competenze I Pilastro: Trattati Comunità Competenze II & III Pilastro: Org. Int. Competenze II & III Pilastro: Org. Int. Prinicipio di attribuzione delle competenze Prinicipio di attribuzione delle competenze Art. 5 « la comunità agisce nel limite delle competenze che gli sono conferite e dagli obbiettivi che gli sono assegnati dal trattato » Art. 5 « la comunità agisce nel limite delle competenze che gli sono conferite e dagli obbiettivi che gli sono assegnati dal trattato » Nessuna lista di copetenze, ma obbiettivi: determinazione caso per caso Nessuna lista di copetenze, ma obbiettivi: determinazione caso per caso

7.1 Competenze A) Distribuzione competenze: UE e Stati membri, chi fa cosa Principio di parallelismo delle competenze interne e esterne: competenze possono essere implicite (AETR) Principio di parallelismo delle competenze interne e esterne: competenze possono essere implicite (AETR) Articolo 308: aggiustamento delle competenze Comunità ai suoi obbiettivi (per sviluppare nuove pol. ora + stretto) Articolo 308: aggiustamento delle competenze Comunità ai suoi obbiettivi (per sviluppare nuove pol. ora + stretto) Corte di Giustizia - distinzione Corte di Giustizia - distinzione Competenze esclusive leccezione (3-4 casi) Competenze esclusive leccezione (3-4 casi) Competenze condivise la regola Competenze condivise la regola

7.1 Competenze B) Esercizio competenze Trattati pongono limiti allesercizio di queste competenze 1. Sussidiarità: un filtro tra lattribuzione della competenza della Comunità e il suo esercizio (art. 5 Maastricht) 2 criteri: no Stato + Comunità puo fare meglio 2. Proporzionalità: limita la Comunità nellesercizio dei suoi poteri (mezzi proporzionati a obbiettivi)

7.2 Decision making (I Pilastro ) A) Il quadro della procedura legislativa Origine: Origine: proposta Commissione proposta Commissione parere eventuale PE parere eventuale PE decisione Consiglio a unanimità o QMV (Com diritto modifica proposta ogni momento) decisione Consiglio a unanimità o QMV (Com diritto modifica proposta ogni momento) Liniziativa della Commissione Liniziativa della Commissione Quasi monopolio Quasi monopolio PE e Consiglio possono chiedere proposta COM PE e Consiglio possono chiedere proposta COM

7.2 Decision making (I Pilastro ) A) Il quadro della procedura legislativa La proposta limita lattività legislativa La proposta limita lattività legislativa Iniziativa non puo essere alterata nella sua natura Iniziativa non puo essere alterata nella sua natura Il Consiglio puo emendarla solo allunanimità (art. 250) Il Consiglio puo emendarla solo allunanimità (art. 250) La base giuridica La base giuridica La Comunità puo intervenire solo se base giuridica nel Trattato La Comunità puo intervenire solo se base giuridica nel Trattato La scelta della base giuridica indica la procedura da seguire La scelta della base giuridica indica la procedura da seguire

7.2 Decision making (I Pilastro ) B) Procedure legislative B.1 Procedura di Consultazione Proposta Commissione Proposta Commissione Opinione del PE (se richiesta trattati) Opinione del PE (se richiesta trattati) Decisione Consiglio (QMV o unanimità) Decisione Consiglio (QMV o unanimità) Obbligatoria quando specificato dai trattati Obbligatoria quando specificato dai trattati Nessun obbligo di consultazione generale previsto dai trattati Nessun obbligo di consultazione generale previsto dai trattati Opinione PE non vincolante per il Consiglio Opinione PE non vincolante per il Consiglio Poteri molto limitati del PE Poteri molto limitati del PE

7.2 Decision making (I Pilastro ) B) Procedure legislative B.1 Evoluzione della procedura di Consultazione Sviluppo della consultazione (nessun obbligo generale originario, Sviluppo della consultazione (nessun obbligo generale originario, Consultazione effettiva (ECJ, Isoglucose 81), altrimenti nullità atto Consultazione effettiva (ECJ, Isoglucose 81), altrimenti nullità atto Obbligo di riconsultzione se modificazione sostanziale testo adottato Obbligo di riconsultzione se modificazione sostanziale testo adottato Inadempienza PE non deve ritardare la procedura (EJC), il Consilgio puo adottare latto dopo aver sollecitato PE nei modi previsti Inadempienza PE non deve ritardare la procedura (EJC), il Consilgio puo adottare latto dopo aver sollecitato PE nei modi previsti PE vis-à-vis Commissione per far passare emendamenti (COM. puo modificare la proposta iniziale, CONS. puo discostarsi solo unanimità) PE vis-à-vis Commissione per far passare emendamenti (COM. puo modificare la proposta iniziale, CONS. puo discostarsi solo unanimità)

7.2 Decision making (I Pilastro ) B) Procedure legislative B.2 Procedura di cooperazione (!vedere allegato!) Introdotta dallAtto Unico (86), estesa da Maastricht (92) Introdotta dallAtto Unico (86), estesa da Maastricht (92) Rafforzato il ruolo del PE, ma lascia lultima parola al Consiglio Rafforzato il ruolo del PE, ma lascia lultima parola al Consiglio Procedura: vedere allegato Procedura: vedere allegato Seconda lettura del PE dopo posizione comune del CONS. Seconda lettura del PE dopo posizione comune del CONS. Approva o non prende posizione atto adottato Approva o non prende posizione atto adottato Emenda posizione comune a Magg. Ass. COM rivede Emenda posizione comune a Magg. Ass. COM rivede Rifiuta posizione comune a Magg. Ass. CONS adotta unanimità Rifiuta posizione comune a Magg. Ass. CONS adotta unanimità

7.2 Decision making (I Pilastro ) B) Procedure legislative B.2 Procedura di cooperazione: considerazioni Non altera eccessivamnete lequilibrio dei poteri Non altera eccessivamnete lequilibrio dei poteri Rigetto PE puo essere superato solo allunanimità Rigetto PE puo essere superato solo allunanimità 50% degli emendamenti PE sono in media accolti 50% degli emendamenti PE sono in media accolti DallAtto Unico (86) solo 4 rigetti del PE (!): DallAtto Unico (86) solo 4 rigetti del PE (!): In 2 casi il Consilgio non ha trovato unanimità In 2 casi il Consilgio non ha trovato unanimità In 1 caso Consilgio ha superato rigetto allunanimità In 1 caso Consilgio ha superato rigetto allunanimità In 1 caso è satta cambiata la procedura In 1 caso è satta cambiata la procedura

7.2 Decision making (I Pilastro ) B) Procedure legislative B.3 Procedura di codecisone Introdotta da Maastricht Introdotta da Maastricht PE guadagna potere di rigetto definitivo PE guadagna potere di rigetto definitivo Indebolito ruolo Commissione Indebolito ruolo Commissione Novità istituzionale: conciliazione Novità istituzionale: conciliazione Trattato Amsterdam: semplificazione + estensione utilizzo Trattato Amsterdam: semplificazione + estensione utilizzo Trattato Nizza: estensione utilizzo Trattato Nizza: estensione utilizzo Procedura: vedere allegato ! Procedura: vedere allegato !

7.2 Decision making (I Pilastro ) B) Procedure legislative B.3 Procedura di Codecisione: considerazioni Sulla prima parte Sulla prima parte Possibilità di concludere procedura dopo la prima lettura Possibilità di concludere procedura dopo la prima lettura Le istituzioni sono informate dei loro lavori rispettivi Le istituzioni sono informate dei loro lavori rispettivi 25% proposte COM adottate in prima lettura 25% proposte COM adottate in prima lettura Non esiste limite tempo nella prima parte della procedura Non esiste limite tempo nella prima parte della procedura Sul resto della procedura Sul resto della procedura Dopo Amsterdam, PE e CONS sullo stesso piano Dopo Amsterdam, PE e CONS sullo stesso piano Statistiche: - 50% testi adottati in seconda lettura Statistiche: - 50% testi adottati in seconda lettura - 10% testi adottati in conciliazione senza dibattito - 15% testi adottati dopo dibattito

7.2 Decision making (I Pilastro ) B) Procedure legislative B.4 Procedura di parere conforme Introdotta dallAtto Unico per gli accordi di associazione Introdotta dallAtto Unico per gli accordi di associazione Diritto di veto del PE Diritto di veto del PE Maastricht ha esteso lapplicazione della procedura Maastricht ha esteso lapplicazione della procedura In generale parere conforme a maggiornaza semplice In generale parere conforme a maggiornaza semplice 2 eccezioni (adesione e sistema elettorale uniforme): maggioranza assoluta dei propri membri 2 eccezioni (adesione e sistema elettorale uniforme): maggioranza assoluta dei propri membri Amsterdam introduce un nuovo caso: sanzione in caso di violazione perdurante diritti umani stato membro (art. 7) Amsterdam introduce un nuovo caso: sanzione in caso di violazione perdurante diritti umani stato membro (art. 7) Nizza: + 1 caso (cooperazione rafforzata in settore sotto codecisione) Nizza: + 1 caso (cooperazione rafforzata in settore sotto codecisione)

7.2 Decision making (II-III Pilastro ) II Pilastro: Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) II Pilastro: Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) Titolo V del Trattato TUE Titolo V del Trattato TUE III Pilastro: Giustizia e Affari Interni (GAI) III Pilastro: Giustizia e Affari Interni (GAI) Titolo VI del Trattato TUE Titolo VI del Trattato TUE Processo decisionale intergovernativo Processo decisionale intergovernativo COM (iniziativa divisa SM) e PE (consultazione) ruolo minore COM (iniziativa divisa SM) e PE (consultazione) ruolo minore Consiglio legislatore principale Consiglio legislatore principale Lunanimità è la regola, la QMV è leccezione Lunanimità è la regola, la QMV è leccezione Amsterdam ha comunitarizzato alcune pol. (passaggio al I pilastro) Amsterdam ha comunitarizzato alcune pol. (passaggio al I pilastro) Immigrazione, asilo, visti, frontiere, coop. Giudiziaria civile ) Immigrazione, asilo, visti, frontiere, coop. Giudiziaria civile ) Convenzione ha proposto + QMV, +codecisione, iniziativa esclusiva COM, controllo pieno ECJ per gran parte GAI Convenzione ha proposto + QMV, +codecisione, iniziativa esclusiva COM, controllo pieno ECJ per gran parte GAI

7.2 Decision making (II-III Pilastro ) II Pilastro: PESC II Pilastro: PESC Iniziativa a ogni Stato Membro e COM (pratica Presidenza) Iniziativa a ogni Stato Membro e COM (pratica Presidenza) Iniziativa sottoposta al Consiglio e discussa a 4 livelli Iniziativa sottoposta al Consiglio e discussa a 4 livelli 1. Working Groups 2. Comitato Politico e di Sicurezza (art. 25 TUE) 3. COREPER 4. Consiglio Affari Generali La procedura dipende dallatto: Strategia Comune La procedura dipende dallatto: Strategia Comune Riguarda aree di interesse geopolitico di comune interesse SM Riguarda aree di interesse geopolitico di comune interesse SM Decisione finale del Consiglio Europeo (unanimità) ma implementazione Consiglio (QMV) Decisione finale del Consiglio Europeo (unanimità) ma implementazione Consiglio (QMV) Altri atti (Azioni Comuni, Posizioni Comuni, …) QMV, rappresentanti 10 SM Altri atti (Azioni Comuni, Posizioni Comuni, …) QMV, rappresentanti 10 SM

7.2 Decision making (II-III Pilastro ) II Pilastro: PESC II Pilastro: PESC General guidelines General guidelines Definite dal Consiglio Europeo (incluse materie riguradnti Difesa) Definite dal Consiglio Europeo (incluse materie riguradnti Difesa) Strategia Comune (introdotta da Amsterdam) Strategia Comune (introdotta da Amsterdam) Fissa gli obbiettivi e le modalità per raggiungerli Fissa gli obbiettivi e le modalità per raggiungerli Messa in opera da parte dellUnione e degli Stati Membri Messa in opera da parte dellUnione e degli Stati Membri Fino ad oggi SC per Russia, Ucraina, Mediterraneo Fino ad oggi SC per Russia, Ucraina, Mediterraneo Joint Actions Joint Actions Rispondono a situazioni specifiche dove operazioni UE richieste (conflict prevention + crisis management) Rispondono a situazioni specifiche dove operazioni UE richieste (conflict prevention + crisis management) Common Positions Common Positions Definiscono approccio dellUnione e degli SM per particolari questioni geografiche o tematiche Definiscono approccio dellUnione e degli SM per particolari questioni geografiche o tematiche

7.2 Decision making (II-III Pilastro ) Strumenti Chi propone Chi decide Chi implementa General guidelines Stati Membri + Commissione Consilgio Europeo La Presidenza assistita da Mr. PESC Common strategies Stati Membri + Commissione Consilgio Europeo La Presidenza assistita da Mr. PESC Joint actions Stati Membri + Commissione Consiglio Commissione (gestione spesa) Common positions Stati Membri + Commissione ConsiglioStati Membri II Pilastro: PESC II Pilastro: PESC

7.2 Decision making (II-III Pilastro ) III Pilastro: GAI III Pilastro: GAI Mandato: creare spazio di libertà, sicurezza e giustizia Mandato: creare spazio di libertà, sicurezza e giustizia Settori Settori Immigrazione, asilo, frontiere e visti Immigrazione, asilo, frontiere e visti Cooperazione civile, cittadinanza e diritti fondamentali Cooperazione civile, cittadinanza e diritti fondamentali Cooperazione polizia, lotta criminalità, cooperazione penale Cooperazione polizia, lotta criminalità, cooperazione penale Diritto di iniziativa: COM + Stati Membri Diritto di iniziativa: COM + Stati Membri Unanimità è la regola ma QMV in continua espansione Unanimità è la regola ma QMV in continua espansione

7.2 Decision making (II-III Pilastro ) III Pilastro: GAI III Pilastro: GAI Strumenti Strumenti Posizioni comuni Posizioni comuni Definiscono approccio dellUE su una questione determinata Definiscono approccio dellUE su una questione determinata Decisioni quadro Decisioni quadro Ravvicinamento disposizioni normative e regolamentari SM Ravvicinamento disposizioni normative e regolamentari SM Decisioni Decisioni Disciplinano ogni aspetto cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale Disciplinano ogni aspetto cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale Convezioni Convezioni Per raccomandare adozione misure SM (ratifica SM) – es. Europol Per raccomandare adozione misure SM (ratifica SM) – es. Europol

7.3 Cooperazione rafforzata Definizione: è lesercizio di competenze comunitarie da parte di un limitato numero di Stati Membri Definizione: è lesercizio di competenze comunitarie da parte di un limitato numero di Stati Membri Aperta agli altri e provvisoria (per eviate UE a 2 velocità) Aperta agli altri e provvisoria (per eviate UE a 2 velocità) Disposizioni: Disposizioni: Regole generali comuni per I e III pilastro Regole generali comuni per I e III pilastro Regole specifiche per ciascuno dei 2 pilastri (Comunitario e GAI) Regole specifiche per ciascuno dei 2 pilastri (Comunitario e GAI) Non possibile per il II pilastro (astensione costruttiva possibile) Non possibile per il II pilastro (astensione costruttiva possibile) Disposizioni generali (cosi come emendate da Nizza) Disposizioni generali (cosi come emendate da Nizza) Mezzo per accelerare il processo di integrazione Mezzo per accelerare il processo di integrazione Avviene nel quadro delle competenze comunitarie Avviene nel quadro delle competenze comunitarie Deve coinvolgere almeno 8 Stati Membri (massa critica) Deve coinvolgere almeno 8 Stati Membri (massa critica)

7.3 Cooperazione rafforzata Cooperazione rafforzata nel I pilastro Cooperazione rafforzata nel I pilastro Disposizioni particolari Disposizioni particolari Solo competenze comunitarie, non può riguardare comp. Esclusive Solo competenze comunitarie, non può riguardare comp. Esclusive CR non può riguardare cittadinanza nè creare discriminazioni CR non può riguardare cittadinanza nè creare discriminazioni Procedura Procedura Una proposta della Commissione (SM possono richiederla) Una proposta della Commissione (SM possono richiederla) La COM verifica lesistenza dei requisiti posti dai trattati La COM verifica lesistenza dei requisiti posti dai trattati Il Consiglio decide (QMV) dopo aver consultato il PE Il Consiglio decide (QMV) dopo aver consultato il PE Uno SM può opporsi per ragioni importanti di politica nazionale Uno SM può opporsi per ragioni importanti di politica nazionale - in questo caso richiesta decisone allunanimtà del Consiglio (Lux) SM può aggiungersi dopo (COM prende decisione entro 4 mesi) SM può aggiungersi dopo (COM prende decisione entro 4 mesi) PE deve dare assenso se CR cade in un settore di codecione PE deve dare assenso se CR cade in un settore di codecione

7.3 Cooperazione rafforzata Cooperazione rafforzata nel III pilastro Cooperazione rafforzata nel III pilastro Rispettare competenze comunitarie e obiettivi della cooperazione nel III pilastro Rispettare competenze comunitarie e obiettivi della cooperazione nel III pilastro Avere scopo di consentire + rapido sviluppo verso instaurazione spazio libertà, sicurezza e giustizia Avere scopo di consentire + rapido sviluppo verso instaurazione spazio libertà, sicurezza e giustizia Decisione Consiglio a QMV dopo parere COM Decisione Consiglio a QMV dopo parere COM Opposizione SM: decisione Consiglio allunanimità Opposizione SM: decisione Consiglio allunanimità Partecipazione nuovo SM decisione Consiglio entro 4 mesi (dopo parere COM) Partecipazione nuovo SM decisione Consiglio entro 4 mesi (dopo parere COM)

7.3 Cooperazione rafforzata Considerazioni Considerazioni Non è una formula nuova (periodi transitori nei trattati di adesione di nuovi SM) Non è una formula nuova (periodi transitori nei trattati di adesione di nuovi SM) Utilizzata nel quadro dellUnione economica e monetaria ( attualmente 11 stati) Utilizzata nel quadro dellUnione economica e monetaria ( attualmente 11 stati) Accordo di Schengen (al di fuori del quadro dei trattati, ma come protocollo Amsterdam) Accordo di Schengen (al di fuori del quadro dei trattati, ma come protocollo Amsterdam) Opting out di uno Stato sempre possibile Opting out di uno Stato sempre possibile UE a 25: probabile uso + frequente UE a 25: probabile uso + frequente

7.4 Budget dellUnione A) Storia I passi verso lunificazione del budget I passi verso lunificazione del budget Allorigine: 3 Comunità con 3 budget separati Allorigine: 3 Comunità con 3 budget separati Dal 1967 (fusione delle Comunità) Dal 1967 (fusione delle Comunità) I passi verso lautonomia finanziaria I passi verso lautonomia finanziaria Fino al 1970: budget composto da contributi degli Stati Membri Fino al 1970: budget composto da contributi degli Stati Membri Dopo 1970: decisione sulle risorse proprie (emendata 88, 94 e 2000) Dopo 1970: decisione sulle risorse proprie (emendata 88, 94 e 2000) La ricerca di un equilibrio istituzionale La ricerca di un equilibrio istituzionale Aumento poteri PE nella procedura di adozione budget Aumento poteri PE nella procedura di adozione budget Autorità budget: Consiglio + Parlamento europeo Autorità budget: Consiglio + Parlamento europeo

7.4 Budget dellUnione B) Principi generali che regolano il budget Unità Unità Entrate e spese in un documento unico Entrate e spese in un documento unico Universalità Universalità Tutte le entrate coprono tutte le spese Tutte le entrate coprono tutte le spese Annualità Annualità Esercizio finanziario: dal 1° gennaio al 31 dicembre Esercizio finanziario: dal 1° gennaio al 31 dicembre Specificità Specificità Ogni voce deve avere una specifica destinazione di spesa Ogni voce deve avere una specifica destinazione di spesa Equilibrio Equilibrio Il budget deve essere in equilibrio tra entrate e spese Il budget deve essere in equilibrio tra entrate e spese

7.4 Budget dellUnione C) Calendario del budget Entro il 1° luglio : ogni istituzione prepara un budget provvisorio trasmesso alla COM Entro il 1° luglio : ogni istituzione prepara un budget provvisorio trasmesso alla COM Entro 1° settembre : COM presenta al Consiglio la bozza del documento di budget Entro 1° settembre : COM presenta al Consiglio la bozza del documento di budget Entro 5 ottobre : Consilgio adotta il documento di budget Entro 5 ottobre : Consilgio adotta il documento di budget Scadenze Scadenze 45 giorni: PE 1a lettura 45 giorni: PE 1a lettura 15 giorni: Consilgio 2a lettura 15 giorni: Consilgio 2a lettura 15 giorni: 2a lettura 15 giorni: 2a lettura Insuccesso nelladozione del budget Insuccesso nelladozione del budget Consilgio non riesce a presentare il doc entro 5 ottobre Consilgio non riesce a presentare il doc entro 5 ottobre PE rigetta PE rigetta

7.4 Budget dellUnione Il documento sulle prospettive finanziarie Il documento sulle prospettive finanziarie Introdotto nel 1988 Introdotto nel 1988 Documento di previsione di spesa per 5 anni Documento di previsione di spesa per 5 anni 7 rubriche di spesa: 7 rubriche di spesa: - agricola (circa 40%) - azioni strutturali (fondo di coesione, fondi strutturali, altri – 30%) - politiche interne - azioni esterne - aiuti di pre-adesione - amministrazione - riserve