Diritto Civile e Penale 2^LEZIONE Elementi di Diritto Civile e Penale Sommario: elementi di diritto civile elementi di diritto penale giampiero.canevari@unipv.it
ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE (1) NEGOZIO GIURIDICO (3) OBBLIGAZIONI (5) CONTRATTO (6) BENI (2) DEFINIZIONE (4.1) DI PROPRIETA’ (4.3) DEFINIZIONE (3.1) DEFINIZIONE (5.1) FONTI (5.2) DEFINIZIONE (2.1) REALE (4.2) CLASSIFICAZIONE (2.2) PRESTAZIONI (5.3) D’AUTORE (4.4) DEFINIZIONE (6.1) CARATTERI (6.2) SECONDO NATURA (2.3) SECONDO TITOLARITA’ (2.4) FORME PARTICOLARI (6.3)
ELEMENTI DI DIRITTO PENALE REATO DEFINIZIONE (7) CONSEGUENZE CIVILI (8) CONTRAVVENZIONI (11) DELITTI(9) INQUADRAMENTO(12) INQUADRAMENTO(10)
(1) Elementi di diritto civile: complesso di norme, imposte con provvedimenti legislativi, o vigenti in forza di consuetudine, sulle quali si fondano i rapporti fra i membri di una comunità o si regolano quelli fra comunità estranee.
(2) BENI (2.1) Definizione (oggetto ex gls c.c.): “Res” con valore di scambio più o meno accentuato; attività intrinseche in creazioni intellettuali. (2.2) Classificazione: (2.3) classificazione secondo natura: materiali, immateriali, fungibili, infungibili, mobili, immobili; (2.4) classificazione secondo titolarità: privati, pubblici.
(3) NEGOZIO GIURIDICO: (3.1) dichiarazione cui la legislazione attribuisce il fatto di creare, modificare ed estinguere rapporti giuridici (contratti, testamenti, mandati, matrimonio…)
(4) DIRITTO: (4.1)definizione: facoltà tutelata dalla legge di assumere un determinato comportamento a tutela dei propri interessi; (4.2) reale: vale nei confronti di chiunque (assoluto); (4.3)di proprietà: di godimento: usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù, enfiteusi; di garanzia: pegno, ipoteca. (4.4)d’autore: l’oggetto sono le opere d’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e l’espressione. Il diritto è costituito dalla creazione dell’opera.
(5) OBBLIGAZIONI: (5.1)definizione: rapporto giuridico patrimoniale che costituisce un diritto del creditore a pretendere l’adempimento di una determinata prestazione del debitore. (5.2)la relativa fonte deriva da un contratto, da fatto illecito, da ogni altro fatto od atto idoneo a produrle secondo le norme vigenti. (5.3)in funzione della prestazione dovuta si articolano in dare, fare o non fare, permette: la prestazione dovuta deve essere suscettibile di valutazione economica e corrisponde ad un interesse - anche non patrimoniale - del creditore.
(6) CONTRATTO: (6.1) definizione: accordo fra due o più parti per costituire, regolare ed estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, questo suscettibile di valutazione in termini economici. Ha forza di legge fra le parti: la causa originante deve essere lecita come l’oggetto, che deve essere fornibile e determinato o determinabile; stabilisce obblighi semplici fra le parti, trasferisce o crea diritti reali; può essere sciolto con semplice accordo o per ragioni sancite dalla legge. (6.2) caratteri distintivi,oltre l’accordo-consenso fra le parti, sono la causa o la ragione dello stesso, l’oggetto concreto, la forma. Quest’ultima è libera, salvo disposti della legge. Può essere stipulato anche in maniera atipica (fuori dalle figure del C.C.).
(6.3) forme particolari: compravendita: trasferimento di cose o diritti verso il corrispettivo di un prezzo; somministrazione: obbligazione in cui una parte si obbliga ad eseguire, con il corrispettivo di un prezzo, prestazioni periodiche o continuative a favore dell’altra parte; contratto d’opera: impegno di una parte ad eseguire un’opera o prestare un servizio in modo autonomo e senza articoli di scambio, e ciò dietro compenso economico; idem intellettuale: indirizzato ad una presentazione intellettuale.
Elementi di diritto penale: (7) come per il civile. E’ specificamente attinente ai reati, definiti come comportamenti antigiuridici produttivi di eventi contrari ad interessi protetti dalla norma penale e pertanto punibili. (8) i reati: possono procurare danni patrimoniali e non, da risarcire secondo i dettati del Codice civile. (9) Distinzione delle contravvenzioni secondo la specie delle pene principali stabilite dal codice penale. Nel caso: ergastolo, reclusione, multa. (10) Possono essere colposi, dolosi, preterintenzionali. Le pene accessorie sono: l’interdizione dei pubblici uffici, legale, perdita patria podestà e coniugale, sospensione dell’esercizio professionale (massimo 2 anni). (11) Per la definizione ved.(9). Le pene principali sono: l’arresto, l’ammenda. (12) Possono essere colpose o dolose secondo le determinazioni della legge penale.