IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA

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IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA Rimini, 15 ottobre 2013 Dott. Gabriella Bergamini

Imposte sul reddito e fiscalità differita Indice: La determinazione delle imposte sul reddito; Le differenze temporanee e la fiscalità differita; Le modalità di contabilizzazione delle imposte; La fiscalità anticipata sulle perdite; Rideterminazione della fiscalità differita; La dichiarazione dei redditi.

La determinazione delle imposte di esercizio Riferimenti normativi: Disposizioni del Codice Civile (inserite con D. Lgs. n. 6/2003); OIC n. 25 “Il trattamento contabile delle imposte sul reddito”; ARTT. 83 e 109 del D.P.R. 917 del 22/12/1986. NEL CONTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO DEVE ESSERE RILEVATO IL COSTO PER LE IMPOSTE DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO OBIETTIVO

La determinazione delle imposte di esercizio Ai sensi dell’art. 83 del TUIR ( D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), l’imponibile fiscale è determinato apportando al risultato economico di bilancio ante-imposte: + Variazioni in aumento permanenti - Variazioni in diminuzione permanenti = REDDITO IMPONIBILE (reddito imponibile per il calcolo delle imposte di competenza). (Modello della dipendenza /derivazione parziale) Determinate sulla base delle disposizioni del T.U.I.R.

La determinazione delle imposte di esercizio Differenze tra risultato civilistico e reddito imponibile ai fini fiscali DIFFERENZE PERMANENTI (non recuperabili in futuro) DIFFERENZE TEMPORANEE/TEMPORALI Costi / Ricavi di competenza dell’esercizio NON DEDUCIBILI o NON IMPONIBILI né nell’esercizio di competenza né in quelli futuri Costi ricavi di competenza economica dell’esercizio che non rientrano nella base imponibile dell’esercizio in cui sono stati imputati a C.E. ma che vi rientreranno in esercizi futuri o vi sono già rientrati in esercizi passati

Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita Le differenze TEMPORANEE /TEMPORALI concorrono nel loro complesso a determinare la base di calcolo delle imposte anticipate e differite. Il principio contabile n. 25 afferma che: “le imposte sul reddito hanno la natura di oneri sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito, conseguentemente, per il principio della competenza, nel bilancio sono recepite le imposte che, pur essendo di di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso ( imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri ( imposte differite)”. 6

La determinazione delle imposte di esercizio Le differenze temporanee/temporali si distinguono in TASSABILI DEDUCIBILI IMPOSTE DIFFERITE IMPOSTE ANTICIPATE Componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui sono iscritti nel C.E.; Componenti negativi di reddito deducibili in esercizi precedenti a quello in cui saranno iscritti nel C.E.; Differenze imputate direttamente a patrimonio netto tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività ed il valore riconosciuto ai fini fiscali. Componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al C.E.; Componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quello in cui vengono imputati al C.E.; Riporto a nuovo di perdite fiscali.

La determinazione delle imposte di esercizio Differenze temporanee/temporali condizioni per la rilevazione TASSABILI DEDUCIBILI IMPOSTE DIFFERITE IMPOSTE ANTICIPATE NON DEVONO ESSERE CONTABILIZZATE SE ESISTONO “SCARSE” PROBABILITA’ CHE IL DEBITO INSORGA. NON DEVONO ESSERE CONTABILIZZATE SE NON SUSSISTE LA “RAGIONEVOLE CERTEZZA” DEL FUTURO CONEGUIMENTO DI IMPONIBILI SUFFICIENTI A CONSENTIRNE IL RIASSORBIMENTO

Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita: L’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate e differite costituisce la diretta conseguenza dell’applicazione del principio di competenza che sovrintende alla formazione del bilancio: la rilevazione delle imposte anticipate e differite, consente di riallineare l’utile di conto economico al reddito tassabile ai fini fiscali mediante una “correzione” delle imposte liquidate per l’esercizio.

Le differenze temporanee /temporali e la fiscalità differita A) Imposte differite: si tratta di imposte che saranno pagate in futuro e sono generate da differenze temporanee che rinviano la tassazione; sono imposte civilisticamente di competenza dell’esercizio. In pratica sono imputati all’esercizio costi fiscali maggiori di quelli civilistici, riducendo la tassazione; le imposte risparmiate, saranno pagate in futuro. B) Imposte anticipate (o prepagate) – si tratta di imposte pagate nell’esercizio generate da differenze temporanee che anticipano la tassazione; sono imposte civilisticamente di competenza di futuri esercizi. Derivano da costi civilisticamente di competenza ma fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, in successivi esercizi. Le imposte pagate in più nell’esercizio saranno recuperate in futuri esercizi. 10

Imposte sul reddito e fiscalità differita STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - Attivo Circolante C) II Crediti … 4-bis) Crediti tributari Acconti versati Ires, Irap, Iva… Erario c/ritenute su c/c bancari 4-ter) Imposte anticipate …. STATO PATRIMONIALE - PASSIVO- B) Fondi per rischi e oneri 2) Per imposte anche differite D) Debiti 12) Debiti tributari CONTO ECONOMICO - Imposte sul reddito di esercizio 22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate

Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita IMPOSTE DIFFERITE ALCUNI ESEMPI: Componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui sono iscritti nel Conto Economico: Plusvalenze realizzate su beni patrimoniali e strumentali posseduti per un periodo superiore a 3 anni, per le quali l’impresa abbia optato per la tassazione in quote costanti lungo un periodo che può essere compreso tra i due e i cinque esercizi ( art. 86, comma 4, TUIR); Quota imponibile dei dividendi iscritti in bilancio per competenza e non ancora incassati (art. 89, comma 2, TUIR); Contributi in conto capitale iscritti in bilancio per competenza e non ancora incassati (art. 88, comma 3, lett. b, TUIR); Interessi attivi di mora iscritti in bilancio per competenza e non ancora incassati ( art. 109, comma 7, TUIR).

Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita IMPOSTE DIFFERITE ALCUNI ESEMPI: Componenti negativi di reddito deducibili in esercizi precedenti a quello in cui saranno iscritti nel Conto Economico : Rilevazione per cassa di costi non di competenza (contributi ad associazioni sindacali deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti ) art. 99 c.3 TUIR; Spese relative a più esercizi IN SINTESI LE IMPOSTE DIFFERITE SONO CALCOLATE SUL TOTALE DELLE VARIAZIONI TEMPORANEE IN DIMINUZIONE

Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita IMPOSTE ANTICIPATE ALCUNI ESEMPI: Componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati a Conto Economico per effetto delle limitazioni fiscali: Amm.ti fiscali di beni immateriali inferiori alla quota prevista dal codice civile ex art. 103 TUIR; Accantonamenti fiscali inferiori alla previsione civilistica: - per rischi su crediti ex art. 106 TUIR; Spese di manutenzione contabilizzate in C.E. eccedenti il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili, deducibili in quote costanti nei cinque esercizi successivi al sostenimento ( art. 102, comma 6, TUIR); Costi fiscalmente deducibili per cassa, quando il pagamento è successivo alla competenza: - compensi amministratori; - imposte diverse da quelle sul reddito.

Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita IMPOSTE ANTICIPATE ALCUNI ESEMPI: Spese relative a studi e ricerche, che possono essere facoltativamente dedotte in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei successivi ma non oltre il quarto, invece che interamente nell’esercizio in cui sono state iscritte nel C.E. (art. 108, comma 1 TUIR); Spese di pubblicità e propaganda che possono essere facoltativamente dedotte in quote costanti nell’esercizio del sostenimento e nei quattro successivi, invece che interamente nell’esercizio in cui sono state iscritte nel C.E. ( art. 108, comma 2, TUIR); Interessi passivi indeducibili (art 96 TUIR); Riporto a nuovo perdite fiscali. LE IMPOSTE ANTICIPATE SONO CALCOLATE SUL TOTALE DELLE VARIAZIONI TEMPORANEE IN AUMENTO

Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita: il caso dell’IRAP. Con la Legge Finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244 ( Finanziaria 2008) è stato di fatto abrogato l’art. 11-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto Irap) che, come noto, estendeva al tributo regionale le regole dettate dal TUIR in materia di determinazione del reddito d’impresa. Sul piano operativo, ai fini IRAP, le differenze temporanee su cui calcolare la fiscalità differita sono diverse da quelle rilevanti ai fini IRES, a causa della specificità delle norme IRAP in materia di imponibilità e di deducibilità. Sono previste delle disposizioni transitorie per i componenti negativi la cui deduzione è rinviata ad esercizi successivi in base alla precedente disciplina Irap ( es. spese di rappresentanza), per cui continuano ad applicarsi le regole precedenti. Allo stesso modo concorrono a formare la base imponibile Irap le quote residue delle plusvalenze o altre componenti positive conseguite entro l’esercizio in corso al 31/12/2007 e la cui tassazione è stata rateizzata in applicazione della precedente normativa. In virtù delle disposizioni transitorie di cui sopra, rimane comunque il reversal graduale di quanto accantonato in precedenti esercizi.

Il calcolo delle imposte correnti e differite L’ALIQUOTA PER LA DETERMINAZIONE DELLA FISCALITA’ DIFFERITA: Le imposte differite devono essere calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee in base all’aliquota d’imposta prevedibilmente applicabile al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Il principio contabile n. 25 prevede, infatti, che “le imposte differite e le imposte anticipate devono essere conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la norma di legge che varia l’aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio”.

Il calcolo delle imposte correnti e differite LE DIFFERENZE TEMPORANEE E PERMANENTI NEL BILANCIO: SCRITTURE CONTABILI. Di seguito è riportato un esempio di determinazione della fiscalità differita e di rappresentazione in bilancio secondo quanto previsto dal punto n. 14) dell’art. 2427 codice civile e dal principio contabile nazionale n. 25. Si considerino i primi due esercizi della società “Alfa S.p.A.”: nell’esercizio 31/12/n esistono solo eventi che hanno avuto origine nell’esercizio stesso; nell’esercizio 31/12/n+1, invece, sono considerati sia gli eventi che hanno origine nell’esercizio, sia gli eventi che sono stati originati nell’esercizio precedente.

Il calcolo delle imposte correnti e differite ESERCIZIO 31/12/n, in sede di liquidazione delle imposte a fine esercizio si tiene conto dei seguenti dati: IRES Risultato ante imposte da Conto Economico: €. 15.000; Differenze temporanee Deducibili: Spese di manutenzione eccedenti il 5%: €. 1.300; Compensi ad amministratori di competenza ma non corrisposti: €. 2.000; Imponibili: Plusvalenza rateizzabile in 5 esercizi: €. 1.000; Differenze permanenti Costi non deducibili: €. 200; Acconti versati per il periodo d’imposta 31/12/n: €. 1.800; Ritenute d’acconto su interessi attivi c/c bancari: €.15; Nell’esempio si ipotizza l’assenza dell’IRAP.

Il calcolo delle imposte correnti e differite Il calcolo delle imposte comprende: le imposte correnti; le imposte differite, sulla base dell’aliquota IRES pari al 27,50%; UTILE ANTE IMPOSTE DA CONTO ECONOMICO €. 15.000 Imponibile Fiscalità differita IRES Variazioni in aumento: Spese di manutenzione 5% 1.300 357,50 Compensi ad amministratori 2.000 550,00 Variazioni in diminuzione: - Plusvalenze rateizzate (4/5) (800) (220) Differenze permanenti: Costi non deducibili 200 REDDITO IMPONIBILE 17.700 687,50 IRES corrente 27,50% di €. 17.700 (4.867,50) IMPOSTE ANTICIPATE (IRES) 907,50 IMPOSTE DIFFERITE (IRES) (220) IMPOSTE TOTALI (4.180)

Il calcolo delle imposte correnti e differite IL DETTAGLIO DELLA FISCALITA’ DIFFERITA ISCRITTA NEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO al 31/12/n E’ IL SEGUENTE: IMPOSTE ANTICIPATE: Compensi ad amministratori non corrisposti: €. 2.000 Imposte anticipate Ires: €.550 relative all’esercizio 31/12/n+1 Spese di manutenzione eccedenti il 5%: €. 1.300 Imposte anticipate: €.357,50 relative ai seguenti esercizi: ANNO n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Differenze temporanee deducibili 260 Imposte anticipate Ires 71,50 21

Il calcolo delle imposte correnti e differite IL DETTAGLIO DELLA FISCALITA’ DIFFERITA ISCRITTA NEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO al 31/12/n E’ IL SEGUENTE: IMPOSTE DIFFERITE: Plusvalenze rateizzate: €. 800 Imposte differite: €. 220 relative ai seguenti esercizi: ANNO n+1 n+2 n+3 n+4 Differenze temporanee imponibili 200 Imposte differite IRES 55 22

La contabilizzazione delle imposte MASTRINI DEI CONTI IMPOSTE DIFFERITE: Attività per imposte anticipate ESERCIZIO “n” 907,50 S 907,50 Fondo imposte differite ESERCIZIO “n” 220,00 S 220,00 23

La contabilizzazione delle imposte IRES Le scritture contabili dell’esercizio 31/12/n sono le seguenti: 1) Imposte correnti IRES a Debiti tributari || | 4.867,50| 2) Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate IRES || | 907,50 | 3) Imposte differite IRES a Fondo imposte differite || | 220 | 4) Debiti tributari a Acconti versati Ires || | 1.800 | 5) Debiti tributari a Rit. d’acc.to su inter c/c bancari || | 15 |

La contabilizzazione delle imposte Pagamento delle imposte: Il 16 giugno dell’esercizio n+1, scade il versamento dell’imposte dovute a saldo per il periodo di imposta al 31/12/n, e il versamento del primo acconto dovuto per il periodo di imposta al 31/12/n+1, nella misura pari al 40% del 100% dell’imposta dovuta per l’esercizio precedente, di cui al: rigo RN17 (del modello Unico SC per l’Ires); 1) Acconto Ires per l’esercizio “n+1” a Banca || | 1.941,00 | 2) Debiti tributari saldo esercizio “n” a Banca || | 3.052,50 | 25

La contabilizzazione delle imposte ISCRIZIONE NEL BILANCIO D’ ESERCIZIO: Stato patrimoniale Esercizio al 31/12/n ATTIVO: C II- 4bis) Crediti tributari (per acconti versati IRES) C II-4 bis Crediti tributari (per acconti versati IRAP) C.II.-4 ter) Imposte anticipate 907,50 PASSIVO: A) Patrimonio netto VII Altre riserve B) Fondi per rischi e oneri 2) per imposte, anche differite 220,00 D) debiti tributari 3.052,50 Conto Economico Esercizio al 31/12/n Risultato prima delle imposte 15.000,00 22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate: - imposte correnti (4.867,50) - imposte differite: 687,50 imposte anticipate 907,50 Imposte differite (220,00) (4.180,00) ---------------- 23) Utile perdita dell’esercizio 10.820,00 26

Imposte sul reddito e fiscalità differita NOTA INTEGRATIVA: Prospetto di cui al punto n. 14 dell’art. 2427 del codice civile: “descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva”. Differenze temporanee deducibili e tassabili Imposte anticipate _________ Imponibile Aliquota Imposta IRES Imposte differite Spese di manutenzione eccedenti il 5% 1.300 27.50% 357,50 - Compensi ad amministratori deliberati ma non corrisposti 2.000 550 Plusvalenze rateizzabili in 5 esercizi 800 (220) TOTALE 3.300 907,50

Il calcolo delle imposte correnti e differite ESERCIZIO al 31/12/n+1, in sede di liquidazione delle imposte si tiene conto dei seguenti dati: Nell’esempio si ipotizza l’assenza dell’IRAP. IRES Risultato ante imposte risultante dal Conto Economico: €. 16.500; Differenze temporanee Deducibili: Spese di manutenzione dell’esercizio “n+1” eccedenti il 5%: €. 1.100; Compensi ad amministratori deliberati ma non corrisposti nell’esercizio “n+1”: €. 2.100; Imponibili: Plusvalenza realizzata nell’es. “n+1” e rateizzabile in 5 esercizi: €. 1.500;

Il calcolo delle imposte correnti e differite … Reversal differenze temporanee dell’esercizio “n” Quota 1/5 delle spese di manutenzione eccedenti dell’es. “n”: €. 260; Pagamento ad amministratori dei compensi dell’esercizio “n”: €. 2.000; Quota 1/5 delle plusvalenze dell’esercizio “n”: €. 200; Differenze permanenti Costi non deducibili: €.100; Acconti versati per il periodo di imposta “n+1”: €. 1947; Ritenute d’acconto su interessi da c/c bancari: €. 20.

Il calcolo delle imposte correnti e differite Il calcolo delle imposte comprende: le imposte correnti; utilizzo della fiscalità differita ( imposte anticipate e fondo imposte differite) di esercizi precedenti; le imposte differite, sulla base dell’aliquota IRES pari al 27,50%. UTILE ANTE IMPOSTE DA CONTO ECONOMICO €. 16.500 Imponibile Fiscalità differita IRES Variazioni in aumento esercizio “n”: Plusvalenze esercizio ( 1/5) 200 55 Variazioni in diminuzione: Quota spese di manutenzione ( 1/5) (260) ( 71,50) Pagamento compensi amministratori (2.000) (550) VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO Variazioni in aumento: - Spese di manutenzione eccedenti 5% 1.100 302,50 Compensi ad amministratori non corrisposti 2.100 577,50 - Plusvalenze rateizzate (4/5) (1.200) (330)

Il calcolo delle imposte correnti e differite UTILE ANTE IMPOSTE DA CONTO ECONOMICO €. 16.500 Imponibile Fiscalità differita IRES Differenze permanenti - Costi non deducibili 100 REDDITO IMPONIBILE 16.540 IRES corrente 27.50% (4.548,50) IMPOSTE ANTICIPATE 880 IMPOSTE DIFFERITE (330) Utilizzo fondo imposte esercizio “n” 55 Diminuzione imposte anticipate esercizio “n” ( 621,50) Imposte totali (4.565,00)

Il calcolo delle imposte correnti e differite DETTAGLIO DELLA FISCALITA’ DIFFERITA ISCRITTA NEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO al 31/12/n+1 E’ IL SEGUENTE: IMPOSTE ANTICIPATE: Compensi ad amministratori non corrisposti: €.2.100 Imposte anticipate: €. 577,50 relative all’esercizio “n+2”; Spese di manutenzione eccedenti il 5%: 1.100 Imposte anticipate: €.302,50 relative ai seguenti esercizi. ANNO n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 Differenze temporanee deducibili 220 Imposte anticipate 60,50 32

Il calcolo delle imposte correnti e differite DETTAGLIO DELLA FISCALITA’ DIFFERITA ISCRITTA NEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO al 31/12/n+1 E’ IL SEGUENTE: IMPOSTE DIFFERITE: Plusvalenze rateizzate: €.1.200 Imposte differite: €. 330 relative ai seguenti esercizi ANNO n+2 n+3 n+4 n+5 Differenze temporanee imponibili 300 Imposte differite 82,50 33

La contabilizzazione delle imposte MASTRINI DEI CONTI IMPOSTE DIFFERITE: Attività per imposte anticipate ESERCIZIO “n+1” 907,50 621.50 880 S 1.166,00 Fondo imposte differite ESERCIZIO “n+1” 55,00 220,00 S 495,00 330,00 34

La contabilizzazione delle imposte Le scritture contabili relative alla fiscalità differita dell’esercizio “n+1” sono le seguenti: IRES 1) Imposte correnti IRES a Debiti tributari || | 4.548,50 | 2) Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate || | 880 | 3) Imposte differite IRES a Fondo imposte differite || | 330 | 4) Utilizzo fondo imposte differite esercizio precedente: Fondo imposte differite a Imposte differite IRES || | 55 | 5) Diminuzione imposte anticipate esercizio precedente: Imposte anticipate a Attività per imposte anticipate || | 621,50 | 6) Debiti tributari a Acconti versati Ires per l’es. “n+1” || | 1.947 | 7) Debiti tributari a Ritenute d’acconto su c/c bancari || | 20 |

La contabilizzazione delle imposte Pagamento delle imposte: Il 16 giugno dell’esercizio “n+2”, scade il versamento dell’imposte dovute a saldo per il periodo di imposta al 31/12/n+1, nonchè il versamento del primo acconto dovuto per il periodo al 31/12/n+2, nella misura pari al 40% del 100% dell’imposta dovuta per l’esercizio precedente di cui al: di cui al rigo RN17 (del modello Unico Sc per l’Ires) Acconto Ires per l’esercizio “n +2” a Banca | | | 1.811,40| Debiti tributari saldo Ires a Banca | | | 2.581,50| 36

La contabilizzazione delle imposte ISCRIZIONE NEL BILANCIO D’ ESERCIZIO: Stato Patrimoniale Esercizio “n+1” ATTIVO: CII- 4 bis) Crediti tributari (per acconti versati Ires ) CII- 4 bis Crediti tributari ( per acconti versati Irap) C.II.- 4 ter) Imposte anticipate 1.166,00 PASSIVO: A) Patrimonio netto VII Altre riserve B) Fondi per rischi e oneri 2) per imposte, anche differite 495,00 D) debiti tributari 2.581,50 Conto Economico Esercizio “n+1” Risultato prima delle imposte 16.500,00 22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate: - Imposte correnti (4.548,50) - Imposte differite: (16,50) Imposte anticipate 880 Imposte differite (330) Utilizzo fondo imposte 55 Dimin. Imposte anticipate (621,50) (4.565,00) ___________ 23) Utile perdita dell’esercizio 11.935,00

La contabilizzazione delle imposte Prospetto di cui al punto 14) dell’art. 2427: descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita. Descrizione delle differenze temporanee Imposte anticipate anno “n” Riassorbimenti anno “n+1” Incrementi anno “n+1” Imposte anticipate anno “n+1” Differenze deducibili Imponibile Aliquota Imposta (a) Imposta (b) Imposta (c) Imposta (a-b+c) Spese manutenzione eccedente 5% 1.300 27,5% 357,50 260 71,50 1.100 302,5 2.140 27,50% 588,50 Compensi amministratori non corrisposti 2.000 550,00 550 2.100 577,5 577,50 Totale 3.300   907,50 2.260 621,50 3.200 880 4.240 1.166 Differenze imponibili Imposte differite anno “n” Imposte differite anno “n+1” Imposta (a-b+c) Plusvalenze rateizzabili in 5 esercizi 800 220 200 55 1.200 330 1.800 27,% 495

La fiscalità anticipata sulle perdite Le perdite fiscali riportabili generano imposte differite attive, ossia imposte prepagate, in quanto il carico tributario futuro, solo ai fini IRES, sarà ridotto negli esercizi di futura utilizzazione della perdita riportabile. Secondo il già richiamato principio contabile n. 25, al fine dell’iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio, è necessario che: esista una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria; le perdite in oggetto, derivino da circostanze ben definite, e sia ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno. In presenza di tali circostanze l’iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio è ritenuta obbligatoria. Il beneficio fiscale si ottiene esclusivamente in relazione alle minori imposte che saranno versate all’Erario e quindi richiede, quale condizione necessaria per poter beneficiare di tale risparmio, della determinazione di una base imponibile fiscale positiva sufficiente a consentire l’annullamento delle imposte anticipate entro il periodo in cui è possibile usufruire del beneficio del riporto a nuovo delle perdite.

La fiscalità anticipata sulle perdite L’art. 23, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15/07/2011, n.111, ha modificato l’art. 84 del TUIR (regime fiscale delle perdite d’impresa per i soggetti IRES). Il nuovo art. 84, ai commi 1 e 2, del TUIR prevede che: 1. “ la perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare”. 2.“ Le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste dal comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva ”. In sintesi: le perdite pregresse sono utilizzabili in ciascun periodo d’imposta in misura non superiore all’80% del reddito imponibile; la soppressione del limite temporale di riporto (5 anni) previsto nel sistema previgente, rendono le perdite «immortali»; le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, ai sensi del 2 comma dell’art. 84, conservano la possibilità di impiego integrale e non soggiacciono al limite dell’80%.

La fiscalità anticipata sulle perdite INFORMATIVA DI BILANCIO: L’art. 2427 del codice civile, n.14) richiede le seguenti informazioni: “ la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni ”. “l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio di esercizi precedenti e le movimentazioni dell’iscrizione; l’ammontare non ancora contabilizzato e le movimentazioni della mancata iscrizione”. Il principio contabile sottolinea che: “un’imposta anticipata, derivante da perdite riportabili ai fini fiscali, non contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, deve essere iscritta nell’esercizio in cui tali requisiti emergono”.

La fiscalità anticipata sulle perdite CASI OPERATIVI E SCRITTURE CONTABILI Di seguito verranno illustrate le seguenti situazioni: Iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio e successivo ottenimento di redditi imponibili sufficienti a consentire il riassorbimento; Iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio e successivo mancato riassorbimento; Non iscrizione iniziale delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio e successiva iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite degli esercizi precedenti.

La fiscalità anticipata sulle perdite Nell’esercizio “n” l’impresa presenta perdite fiscali, utilizzabili nel limite dell’80%, pari a €.1.000 su cui viene calcolata la fiscalità differita con l’aliquota IRES del 27,50%. La società non è tenuta a versare IRES poiché la base imponibile è nulla, a seguito della perdita fiscale. CASO 1: Iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio e successivo ottenimento di redditi imponibili sufficienti a consentire il riassorbimento. Nel primo caso la società ritiene sussistere la ragionevole certezza della recuperabilità della fiscalità differita attiva, pertanto procede all’iscrizione delle imposte anticipate sulla perdita fiscale attraverso la seguente scrittura contabile: Imposte anticipate: 27,50% x €.1.000 = €. 275 Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate || | 275|

La fiscalità anticipata sulle perdite Il conto Economico della società “Alfa S.p.A.” dell’esercizio “n” si presenta come segue: Risultato prima delle imposte ( €. 1.000) 22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate: - Imposte correnti - Imposte differite: Imposte anticipate €. 275 Imposte differite _________ Utile (Perdita) dell’esercizio (€. 725)

La fiscalità anticipata sulle perdite Nell’ipotesi in cui nel successivo esercizio “n+1” l’impresa realizza un imponibile fiscale positivo pari a 800 euro, applicando il nuovo regime delle perdite la base imponibile IRES non risulterà nulla, la società dovrà pagare imposte su 160. Di conseguenza nell’esercizio “n+1”, le perdite pregresse saranno utilizzabili solo nel limite dell’80% del reddito di periodo, vale a dire nel limite di (640), ovvero 80% di 800(reddito di periodo). La società potrà iniziare il riassorbimento della fiscalità differita attiva per l’importo di 176 (640 * 27,50%) per cui la rilevazione contabile sarà la seguente: Imposte anticipate a Attività per imposte anticipate || | 176| Imposte correnti IRES a Debiti tributari IRES || | 44|

La fiscalità anticipata sulle perdite Il conto Economico dell’esercizio “n+1” si presenta come segue: Risultato prima delle imposte 800 22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate: - Imposte correnti (44) - Imposte differite: Imposte anticipate Imposte differite Diminuzione imposte anticipate (176) ____________ Utile (Perdita) dell’esercizio 580

La fiscalità anticipata sulle perdite CASO 2: Iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio e successivo mancato riassorbimento. Nell’ esercizio n la società ritiene che sussista la ragionevole certezza della recuperabilità della fiscalità differita, pertanto procede all’iscrizione delle imposte anticipate sulla perdita fiscale attraverso la seguente scrittura: Imposte anticipate: 27,50% x € 1.000 = €. 275 Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate || | 275| Nel successivo esercizio “n+1” l’impresa realizza un reddito imponibile negativo, ne consegue che: non è dovuta IRES nell’esercizio; non è possibile riassorbire la fiscalità differita iscritta nel precedente esercizio.

La fiscalità anticipata sulle perdite La società, sulla base dei piani economico-industriali, può decidere alternativamente: di procedere all’iscrizione delle imposte anticipate sulla perdita fiscale dell’esercizio n+1, in quanto esiste la ragionevole certezza della recuperabilità della fiscalità differita; di non procedere all’iscrizione della fiscalità differita sulla perdita dell’esercizio n+1, per mancanza del presupposto della ragionevole certezza della recuperabilità; di non procedere all’iscrizione della fiscalità differita sulla perdita dell’esercizio n+1, e di provvedere allo storno delle imposte anticipate sulla perdita fiscale dell’esercizio n, per mancanza del presupposto della ragionevole certezza della loro recuperabilità.

La fiscalità anticipata sulle perdite CASO 3: Non iscrizione iniziale delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio e successiva iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite degli esercizi precedenti. Nell’esercizio “n”, la società presenta una perdita fiscale pari a €. 1.000. Nell’esempio si ipotizza l’assenza di altre differenze temporanee e permanenti e dell’IRAP. La società ritiene che non sussista la ragionevole certezza della recuperabilità della fiscalità differita attiva, pertanto non procede all’iscrizione delle imposte anticipate sulla perdita fiscale.

La fiscalità anticipata sulle perdite Nel successivo esercizio “n+1” la società presenta un reddito imponibile positivo, la base imponibile IRES, per effetto dell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse nella misura dell’80% del reddito imponibile, risulterà pari a 20. La società dovrà contabilizzare, sulla parte di reddito imponibile (20), le imposte correnti per un importo pari ad 5,5 (20 * 27,50%) per cui la rilevazione contabile sarà la seguente: Imposte correnti IRES a Debiti tributari IRES || | 5,5| 50

La fiscalità anticipata sulle perdite Il conto Economico dell’esercizio “n+1” si presenta come segue: Risultato prima delle imposte 100 22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate: - Imposte correnti (5,5) - Imposte differite: Imposte anticipate Imposte differite Diminuzione imposte anticipate ______ Utile (Perdita) dell’esercizio 94,5 51

La fiscalità anticipata sulle perdite Nel successivo esercizio “n+2” la società realizza un reddito imponibile positivo pari a €. 400, la base imponibile IRES, per effetto dell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse nella misura dell’80% del reddito imponibile, risulterà pari a 80. La società dovrà contabilizzare, sulla parte di reddito imponibile (80), le imposte correnti per un importo pari ad 22 (80 * 27,50%) per cui la rilevazione contabile sarà la seguente: Imposte correnti IRES a Debiti tributari IRES || | 22| La società, in considerazione delle mutate condizioni di mercato e sulla base dei piani economico – finanziari relativi ai prossimi esercizi ritiene presenti le condizioni necessarie al fine dell’iscrizione delle imposte anticipate. Di conseguenza, vengono iscritte le imposte anticipate sull’intera differenza temporanea originata dalla perdita fiscale dell’esercizio “n”, limitatamente alla quota non utilizzata (€.600). 52

La fiscalità anticipata sulle perdite La rilevazione contabile è la seguente: €. 600 x 27,50% = €. 165 Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate | | | 165| Il conto Economico dell’esercizio “n+2” si presenta come segue: Risultato prima delle imposte 500 22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate: - Imposte correnti (22) - Imposte differite: Imposte anticipate 165 Imposte differite _________ Utile (Perdita) dell’esercizio 643 L’iscrizione delle imposte anticipate produce nell’esercizio “n+2” un rilevante effetto positivo sul risultato d’esercizio a seguito dell’iscrizione della fiscalità differita residua non iscritta nei precedenti esercizi.

La fiscalità anticipata sulle perdite Nel successivo esercizio “n+3” la società presenta un reddito imponibile positivo pari a €. 700, le perdite pregresse saranno utilizzabili nel limite dell’80% del reddito di periodo, vale a dire nel limite di (560), ovvero 80% di 700(reddito di periodo). La base imponibile IRES, per effetto dell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse nella misura dell’80% del reddito imponibile, risulterà pari a 140. 54

La fiscalità anticipata sulle perdite La società dovrà contabilizzare, sulla parte di reddito imponibile (140), le imposte correnti per un importo pari ad 38,5 (140 * 27,50%), e potrà iniziare il riassorbimento della fiscalità differita attiva per l’importo di 154 (560 * 27,50%) per cui la rilevazione contabile sarà la seguente: Imposte correnti IRES a Debiti tributari IRES || | 38,5| Imposte anticipate a Attività per Imposte anticipate | | | 154| 55

La fiscalità anticipata sulle perdite Il conto Economico dell’esercizio “n+3” si presenta come segue: Risultato prima delle imposte 600 22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate: - Imposte correnti (38,5) - Imposte differite: Imposte anticipate Imposte differite Diminuzione imposte anticipate (154) ______ (192,50) Utile (Perdita) dell’esercizio 407,50 56

Rideterminazione della fiscalità differita per la modifica delle aliquote Le imposte anticipate e differite sono calcolate tenendo conto delle aliquote impositive previste per i periodi in cui le differenze temporanee saranno riassorbite. In particolare, come specificato dal Principio contabile OIC n.25 “ le imposte differite e le imposte anticipate sono conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purchè la norma di legge che varia l’aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio”. Qualora si verifichino modifiche nelle aliquote d’imposta utilizzate per il calcolo della fiscalità differita è dunque necessario procedere alla modifica della fiscalità differita iscritta negli esercizi precedenti e non ancora riassorbita sulla base delle nuove aliquote. 57

Rideterminazione della fiscalità differita per la modifica delle aliquote Adeguamento attività per imposte anticipate Esercizio “n+1”: Diminuzione aliquota IRES dal 33% al 27,5% => riduzione 5,5% Esempio: nell’esercizio “n” la società Alfa ha contabilizzato in bilancio imposte anticipate IRES per un importo pari ad Euro 330.000 ( 1.000.000 *33%) relativamente ad un accantonamento svalutazione crediti non deducibile. La fiscalità differita stanziata nell’esercizio “n” che si riassorbirà in esercizi successivi deve essere determinata considerando la nuova aliquota IRES. Il credito per imposte anticipate va rideterminato come segue: IRES €. 1.000.000 * 27,5% = €. 275.000 La riduzione dell’aliquota IRES comporta una diminuzione del credito per imposte anticipate, che dovrà essere rettificato con la seguente scrittura contabile: C.E. 22 ) S.P. CII 4 -ter) Imposte anticipate a Attività imposte anticipate €. 55.000 58

Rideterminazione della fiscalità differita per la modifica delle aliquote Adeguamento fondo imposte differite Esercizio “n+1”: Diminuzione aliquota IRES dal 33% al 27,5% => riduzione 5,5% Esempio: nell’esercizio “n” la società Alfa ha un fondo imposte differite IRES che ammonta ad Euro 3.960 ( 12.000 *33%) sui 3/5 di una plusvalenza rateizzata. La fiscalità differita stanziata nell’esercizio “n” che si riassorbirà negli esercizi successivi deve essere determinata considerando la nuova aliquota IRES. Il fondo per imposte differite va rideterminato come segue: IRES €. 12.000* 27,5% = €. 3.300 La riduzione dell’aliquota IRES comporta una diminuzione del fondo per imposte differite, che dovrà essere rettificato con la seguente scrittura contabile: S.P. B.2 ) passivo C.E. 22 ) Fondo Imposte differite a Imposte differite €. 660 59

La dichiarazione dei redditi IRES Il reddito è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal Conto Economico, da indicare nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguentemente all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR e in altre leggi. Dopo aver effettuato e indicato nella dichiarazione dei redditi le variazioni in aumento e in diminuzione del risultato civilistico, occorre procedere alla effettiva determinazione dell’Ires, tramite la redazione del Quadro RN del Modello Unico SC. Gli elementi e i passaggi da indicare nel Quadro RN per il calcolo dell’imposta sono i seguenti: 1. al reddito scaturente dal Quadro RF (indicato nel rigo RF105 e riportato nel rigo RN1 o RN2) occorre, sottrarre le perdite di periodi precedenti fiscalmente compensabili, per addivenire alla determinazione del reddito imponibile ( o perdita); 2. il reddito imponibile deve essere assoggettato ad aliquota ordinaria del 27,50% così da giungere alla determinazione dell’imposta dovuta (rigo RN9); 3. dall’ammontare dell’imposta dovuta occorre sottrarre: eventuali crediti di imposta (RN12, RN13, RN14); le ritenute d’acconto subite (RN15); le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (RN19, RN20, RN21); e infine gli acconti versati per il periodo di imposta di riferimento (RN22) per addivenire all’effettivo importo dell’imposta a debito o a credito.

La dichiarazione dei redditi IRAP Il valore della Produzione è determinato in applicazione di quanto disposto dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall’articolo 1, commi 50 e 51, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Legge Finanziaria 2008. Il VPN, nel Modello Irap 2010, viene evidenziato nel Quadro IC, rigo IC72, riportato poi nel Quadro IR, rigo IR1 ( se l’attività è esercitata in una sola regione oppure, ripartendo il Valore della Produzione Netta sulla base del costo del Lavoro). L’imposta di competenza dell’esercizio da indicare nel medesimo quadro al rigo IR22 è determinata applicando al VPN l’aliquota del 3,90%. Per quantificare l’effettivo importo dell’imposta a debito o a credito occorre tenere in considerazione i seguenti elementi: l’importo complessivo dell’eventuale credito risultante dalla precedente dichiarazione; l’importo dell’eventuale credito Irap risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 nel corso dell’anno; i versamenti effettuati a titolo di acconto.

La dichiarazione dei redditi La verifica della corretta contabilizzazione delle imposte correnti consiste nell’appurare che l’importo indicato in Bilancio alla voce 22 del C.E., corrisponda : a) con quello indicato nel modello Unico, Quadro RN al rigo RN9, per quanto riguarda l’IRES; b) con quello indicato nel Modello Irap, Quadro IR, al rigo IR22, per quanta riguarda l’IRAP. Nel caso in cui l’effettivo carico tributario non corrisponda a quanto emerge dal bilancio, per riallineare l’effettivo debito/ credito vs. l’Erario e le imposte contabilizzate è necessario rilevare nell’esercizio successivo una sopravvenienza attiva, o passiva, a seconda dei casi: 1. Nel caso in cui Imposta a bilancio < Imposta da Unico o da Modello Irap: Si registrerà una sopravvenienza passiva; Sopravvenienza passiva saldo Ires/Irap a Debiti /Credito vs. Erario | | | x | 2. Nel caso in cui Imposta a bilancio > Imposta da Unico o da Modello Irap: Si registrerà una sopravvenienza attiva; Debiti/ Crediti vs. Erario a Sopravvenienza attiva saldo Ires/Irap | | | x |

La dichiarazione dei redditi La dichiarazione è lo strumento ordinario per mezzo del quale il contribuente porta a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria la propria posizione fiscale. Deve essere presentata entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare tale data è il 30 settembre. L’imposta, esposta in dichiarazione, costituisce quindi l’effettivo debito che deve essere versato dal contribuente entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare tale data è il 16 giugno. In tutti i casi è possibile effettuare il versamento a saldo e in acconto dell’imposta entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ( 16 luglio), con applicazione della maggiorazione dello 0,40%. E’ possibile, inoltre, effettuare il versamento a saldo e in acconto in forma rateale, da concludersi entro l’undicesimo mese successivo all’esercizio cui l’imposta si riferisce, applicando alle rate mensili di uguale importo la maggiorazione degli interessi dello 0, 33% mensile. E’ prevista per la generalità dei contribuenti la possibilità di effettuare versamenti unitari di imposte, contributi INPS, e altre somme dovute a favore dello Stato, delle Regioni, degli Istituti Previdenziali, e di altri enti., mediante compensazione con altri crediti di imposta.

La dichiarazione dei redditi Detti versamenti devono essere effettuati con il modello di pagamento unificato F24. Il modello F24 costituisce la delega di pagamento con cui vengono operati i dovuti versamenti di carattere fiscale e contributivo, nonché lo strumento attraverso il quale, in applicazione delle previste disposizioni normative, è possibile operare una compensazione tra crediti e debiti anche derivanti da tributi o contributi di diversa natura. Nello specifico: se si effettua una compensazione di un debito di imposta con un credito di un’imposta differente ( cosiddetta “compensazione orizzontale”) vige l’obbligo di compilare e presentare il modello , anche nel caso in cui il modello stesso presenti un saldo finale pari a zero; se si effettua una compensazione di un debito di imposta con un credito della stessa natura ( cosiddetta “compensazione verticale” o “ compensazione imposta da imposta”), l’utilizzo del modello F24 è generalmente facoltativo.

Il pagamento delle imposte: la rilevazione contabile 1. Nel caso di pagamento del saldo e/o degli acconti entro il trentesimo giorno successivo a quello della scadenza occorre effettuare la seguente registrazione contabile tenendo in considerazione i seguenti elementi: importo dell’imposta a debito e/o degli acconti; maggiorazione dello 0,40% per il totale dei giorni di ritardo (30 gg); Banca c/c a Diversi | | | 1.004 | Maggiorazione su posticipato pagamento | | 4 | | Debiti tributari | | 1.000 | | 2. Nel caso di pagamento rateale, del saldo e/o degli acconti occorre effettuare la seguente registrazione contabile tenendo in considerazione i seguenti elementi: interessi dello 0,33% mensili; Ipotizzando un debito di 1000 euro da suddividere in sei rate di pari importo di €. 166,67 da pagare a partire dal 16 giugno, : Rilevazione contabile seconda rata in scadenza il 16 luglio: Banca c/c a Diversi || | 167,22 | - Interessi rateizzazione imposte || 0,55| | - Debiti tributari || 166,67| |

Il pagamento delle imposte: la rilevazione contabile 3. Nel caso si effettui una compensazione di un debito di imposta con un credito di un’imposta differente ( cosiddetta “compensazione orizzontale”) vige l’obbligo di compilare e presentare il modello F24 , anche nel caso in cui il modello stesso presenti un saldo finale pari a zero. Es.: Compensazione di un credito Iva 2011 con un debito Ires 2012 Debiti tributari imposte dell’esercizio Ires 2012 a Crediti Iva 2011 || | 100 | 4. Nel caso si effettui una compensazione di un debito di imposta con un credito della stessa natura ( cosiddetta “compensazione verticale” o “ compensazione imposta da imposta”), l’utilizzo del modello F24 è generalmente facoltativo. Es.: Compensazione di un credito Ires 2011 con un debito Ires 2012 Debiti tributari Ires a Crediti tributari Ires || | 100 |