Diritto amministrativo Le attività della pubblica amministrazione e gli strumenti giuridici pubblici e privati 1.

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Diritto amministrativo Le attività della pubblica amministrazione e gli strumenti giuridici pubblici e privati 1

La chiave di lettura del vostro testo GRADAZIONE

I caratteri dellattività autoritativa: ossia quando la pubblica amministrazione agisce esercitando un potere Pur nel rispetto del principio di legalità il potere può essere: - vincolato - discrezionale (un esempio: le ordinanze contingibili e urgenti); il problema della sua sindacabilità

Le attività autoritative: ossia quando la pubblica amministrazione agisce esercitando un potere I caratteri dellattività autoritativa: - la discrezionalità (c.d. pura); - la discrezionalità tecnica: - acclaramenti (dati accertabili in modo univoco); - accertamenti (dati non accertabili in modo univoco, incertezza)

Unimportante distinzione: discrezionalità pura discrezionalità tecnica; perseguimento di un interesse pubblico alla luce dei principi di logicità e congruenza criterio tecnico

Che cosa si intende per discrezionalità tecnica una norma che richiede alla pubblica amministrazione di apprezzare una determinata situazione di fatto sulla base di una regola non meccanica o non esatta ; una regola di valutazione, espressa da uno o più concetti indeterminati in uso delle scienze e nelle tecniche non esatte e perciò suscettibile di condurre a scelte non obbligate ; un potere dellamministrazione di valutare quella situazione s sulla base della regola stabilita. N.B.: a differenza della discrezionalità pura, non è esercizio di quel potere di scelta, perché in questo caso è giudizio senza volontà di realizzare un interesse pubblico mediante la selezione di più soluzioni astrattamente possibili

Il problema della riserva di valutazione tecnica La sindacabilità da parte del giudice amministrativo: - sindacato debole: la discrezionalità tecnica sfugge al sindacato del giudice salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da unevidente illogicità per la sussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione (C. Stato, sez. VI, , n. 5252). - sindacato forte: Leffettività della tutela giurisdizionale può essere garantita solo attraverso un sindacato, anche sullesercizio della c.d. discrezionalità tecnica, che non sia meramente estrinseco, limitato ad una verifica dellassenza di palesi travisamenti o di manifeste illogicità, ma che consista nella verifica diretta dellattendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, potendo il giudice per tale controllo utilizzare sia il tradizionale strumento della verificazione, che la consulenza tecnica dufficio (C. Stato, sez. VI, , n. 6607)