L’ETICHETTA è la carta d’identità del prodotto alimentare.

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Transcript della presentazione:

L’ETICHETTA è la carta d’identità del prodotto alimentare. Nell’ETICHETTA sono contenuti informazioni sugli ingredienti, sul produttore sui contenuti nutrizionali (facoltativo)

ETICHETTATURA Insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare,riportate non solo sull’etichetta apposta sul prodotto, ma anche sull’imballaggio o sul dispositivo di chiusura L’etichetta è qualsiasi parte della confezione fornisca una qualche informazione, sia sotto forma di testo che di immagine

Nessuna parte dell’etichetta o della pubblicità deve indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto, sulla natura, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sul luogo d’origine o sulle tecniche con cui è stato ottenuto

NORMATIVA Alle disposizioni di legge orizzontali, cioè che si riferiscono a tutto il settore in generale, si affiancano norme specifiche per il prodotto. In Italia la norma di riferimenti per l’etichettatura dei prodotti alimentari è il decreto legislativo 27/1/92, n. 109 che attua le direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE riguardanti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

Sono da considerare a parte Non tutti i prodotti alimentari sono soggetti all’etichettatura, disciplinata dal decreto n.109/92. Sono da considerare a parte i prodotti regolamentati espressamente dai regolamenti comunitari(prodotti provenienti dall’agricoltura biologica) I prodotti disciplinati da normative specifiche, (acque minerali, alimenti speciali, cacao, cicoria ed estratti di caffè, cioccolato, confetture, gelatine e marmellate, formaggi freschi a pasta filata, latte disidratato, miele, succhi di frutta, vini DOCG, DOC e IGT, zuccheri).

I "prodotti da agricoltura biologica" devono rispettare particolari modalità di etichettatura, previste da norme europee e nazionali. Un Regolamento comunitario ha stabilito che i prodotti dell’agricoltura biologica devono essere confezionati e recare in etichetta la dizione "Agricoltura biologica-Regime di controllo CEE", con l’indicazione dell’organismo di controllo. Devono essere ottenuti senza l’impiego di antiparassitari chimici di sintesi e non contengono ingredienti geneticamente modificati.

Gli alimenti "geneticamente modificati", piu' comunemente detti "transgenici", devono essere riconoscibili con un’appropriata dizione in etichetta o nell’elenco degli ingredienti. La legislazione riguardante i prodotti transgenici, tuttavia, è in evoluzione

- Denominazione di vendita ETICHETTA - Denominazione di vendita E’ la denominazione prevista dalle disposizioni di legge che disciplinano il prodotto o una descrizione della merce. In assenza di normative, se non può essere utilizzato un nome consacrato dall’uso e dalla consuetudine (es. passata di pomodoro, maionese, ecc.), si deve ricorrere a una descrizione che permetta di individuare l’effettiva natura dell’alimento (preparato per bidino, crema vegetale spalmabile, prodotto dolciario da forno, ecc.). .

Denominazione di vendita Il prodotto deve essere venduto con il nome con cui è comunemente conosciuto e non con marchi di fabbrica o denominazioni di fantasia che possono trarre in inganno il consumatore. La denominazione deve fornire indicazioni sullo stato fisico del prodotto o su uno specifico trattamento subito. E’ obbligatoria la scritta “ irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti” nel caso di prodotti che abbiano subito tale trattamento

In base alla Direttiva europea n In base alla Direttiva europea n.4 del 1997 la vendita di prodotti realizzati in un altro paese della Comunità utilizzando la denominazione di vendita originale è consentita solo se non contrasta con le leggi del Paese in cui sono commercializzati. Questa regola vale per tutti i prodotti che si discostano in maniera sostanziale da quelli conosciuti con particolari denominazioni nei diversi mercati nazionali.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA DENOMINAZIONE DI VENDITA ? Perché consente di individuare subito alcune caratteristiche qualitative del prodotto ESEMPIO: se la denominazione di vendita è succo di frutta, sapremo che il prodotto contiene il 100% di frutta, se è succo di frutta a base di concentrato, sapremo che è ottenuta restituendo l’acqua che era stata tolta a un succo concentrato, se è succo e polpa di frutta, significa che il prodotto è ottenuto mescolando acqua e zucchero a una purea di frutta.

Elenco degli ingredienti Elenco di tutte le sostanze impiegate nella preparazione del prodotto alimentare, compresi gli additivi. L’elenco è in ordine decrescente di quantità o peso. Se il prodotto contiene un ingrediente composto, gli ingredienti di quest’ultimo vanno dettagliati solo se è presente in una percentuale di almeno il 25%. Alcuni ingredienti possono essere indicati con il nome della categoria, senza ricorrere al nome specifico

INGREDIENTI Non sono considerati ingredienti: - i costituenti di un ingrediente, temporaneamente tolti durante la lavorazione e successivamente rimessi in quantità non superiore a quella iniziale - glia additivi che si ritrovano in un ingrediente e che non esplicano alcuna funzione nel prodotto finito - i coadiuvanti tecnologici - le sostanze che sono utilizzate come solventi o supporti per additivi e per gli aromi

L’indicazione degli ingredienti non è richiesta: - nei prodotti costituiti da un solo ingrediente - nei prodotti ortofrutticoli freschi - nel latte e nelle creme di latte fermentate, nei formaggi, nel burro -nelle acque gassate - nelle acque viti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nelle birre - negli aceti di fermentazione

GLI ADDITIVI

Gli additivi sono divisi in varie categorie ed hanno diverse funzioni. CONSERVANTI servono per impedire lo sviluppo di sostanze che alterano il prodotto e che possono nuocere alla salute COLORANTI servono per colorare ANTIOSSIDANTI hanno la funzione di evitare che il colore del prodotto subisca variazioni EMULSIONANTI servono per legare bene i grassi e l’acqua ADDENSANTI e GELIFICANTI rendono il prodotto spalmabile e pastoso STABILIZZANTI trattengono l’umidità del prodotto elo amalgano meglio ANTIAGGLOMERANTI impediscono che nel prodotto si formino grumi ESALTATORI DI SAPIDITA’ rinforzano il sapore I SALI DI FUSIONE facilitano la fusione di diversi formaggi

GLI AROMI Se si tratta di sostanze estratte da fonti aromatiche naturali (con soli processi fisici o enzimatici) sono definiti AROMI NATURALI. Per le sostanze chimiche create in laboratorio a imitazione della fonte aromatica naturale, la denominazione è, invece semplicemente di AROMA

Quantità netta L’indicazione in etichetta del peso (per i prodotti secchi) o del volume (per i liquidi) al netto della tara è obbligatoria per legge. Se il prodotto è confezionato in liquido di copertura è obbligatoria l’indicazione del peso sgocciolato. I prodotti sott’olio sono esclusi dall’obbligo di questa indicazione. Per i prodotti cotti, vanno indicate sia le percentuali del prodotto finito che il peso del prodotto originale

Il Termine minimo di conservazione e la data di scadenza Tutti gli alimenti conservano integre le proprie specifiche proprietà nutrizionali e organolettiche per un tempo determinato,secondo la natura del prodotto, le modalità di produzione e di confezionamento

Termine minimo di conservazione La dicitura: “da consumarsi preferibilmente entro” seguita dalla data, è la data di preferibile consumo (o termine minimo di conservazione) fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione. Il termine preferibilmente suggerisce che anche dopo lo scadere del termine il prodotto non comporta rischi per la salute del consumatore:al massimo, potrà aver perso qualcosa in termini di fragranza o consistenza, ma non presenterà problemi sanitari.

LA DATA DI SCADENZA La dicitura “da consumarsi entro” seguita dalla data, è il termine perentorio entro cui il prodotto deve essere consumato ed è obbligatorio per i prodotti altamente deperibili dal punto di vista microbiologico

La data può essere espressa LA SCADENZA La data può essere espressa con l’indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi del mese e dell’anno per i prodotti conservabili per un tempo dai tre ai diciotto mesi solo dell’anno per i prodotti conservabili per almeno diciotto mesi

Scadenza e termine minimo di conservazione non sono obbligatorie per i prodotti che hanno un contenuto alcolico di almeno 10°, come il vino, il sidro, i distillati e i liquori. L’esenzione vale anche per l’aceto, lo zucchero e il sale. Anche per la frutta e verdura fresche (non quella sbucciata, tagliata o comunque preparata) non serve la data di scadenza: l’esame visivo è sufficiente per determinare quanta vita abbia ancora il prodotto.

DATA DI PRODUZIONE La data di confezionamento deve contrassegnare le uova e i vini da tavola che siano confezionati in Pet o in brick di poliaccoppiati e pluristrati plastici

PRODUTTORE, CONFEZIONATORE o VENDITORE La legge impone la presenza del nome del produttore o di quello del venditore oppure del confezionatore. Dovrà essere indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore. Dovrà essere inoltre indicata la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento

ALTRE DICITURE LOTTO Il loto di produzione, che identifica le diverse partite di lavorazione del prodotto è obbligatorio in tutti i prodotti, esclusi quelli in cui il termine di conservazione o data di scadenza sono espressi con giorno e mese Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche Numero a più cifre o in forma preceduto dalla lettera L.

Le modalità di conservazione e utilizzazione vanno indicate se necessarie. Nei prodotti che devono essere mantenuti in frigorifero si troverà “conservare in frigorifero da 0°C a + 4°C” oppure “da conservare in luogo fresco ed asciutto”. Queste indicazioni vanno seguite, per trattare nel miglior modo i prodotti, salvaguardarne la qualità e ridurre i possibili rischi derivanti da una conservazione non idonea Sempre se necessarie vanno dettagliate le istruzioni per l’uso

CODICE A BARRE Rappresenta una “carta d’identità computerizzata” delle confezioni ed è composto da numeri e da barre di diverso spessore: il codice può essere letto da un apparecchio di registrazione o di pagamento. Le prime due cifre indicano il Paese di origine del possessore del marchio (FLAG), che normalmente è il produttore, e forniscono indicazioni sulla provenienza del prodotto. Le successive cinque cifre identificano la ditta e le altre cinque il prodotto. L’ultima cifra è il codice di controllo dell’intero codice. Il codice può essere ristretto a otto cifre, ma le prime sette indicano sempre il Paese d’origine e la ditta produttrice.

Sull’etichetta sono presenti anche simboli metrologici come ad esempio la “e”. Questo simbolo è apposto quando il produttore ha ottemperato, nel confezionamento del prodotto, alle disposizioni legislative europee. I prodotti contrassegnati dalla lettera e sono considerati preimballaggi CEE e possono essere commercializzati in tutti gli Stati dell’Unione

DICITURE ECOLOGICHE Sui contenitori di prodotti liquidi un Decreto ministeriale del 1989 impone la presenza di un disegno o di una scritta che inviti a non disperderli nell’ambiente dopo l’uso. Per i liquidi confezionati in materiale diverso dal vetro, l’etichetta deve indicare la sigla che consente di identificarlo: all’interno di un esagono o di un cerchio si troveranno le abbreviazioni: PVC (polivinilcloruro), PE (polietilene), PET (polietilenftalato), PP (polipropilene), PS (polistirene), PT (poliestrusi), CA (carta), AL (alluminio), ACC (carta stagnata), PI (poliaccoppiati).

ETICHETTA NUTRIZIONALE E’ stata regolamentata in Italia solo dal 1993 ed attualmente facoltativa. La direttiva comunitaria di riferimento (n.496/90) definisce etichettatura nutrizionale una dichiarazione riportata sull’etichetta relativa al valore energetico e alla composizione in proteine, carboidrati, grassi, fibre alimentari, sodio, vitamine e sali minerali presenti in quantità significativa. Le informazioni nutrizionali devono figurare su un’unica tabella. I valori dei nutrienti devono essere riferiti a 100 g o a 100ml di prodotto

L’etichettatura nutrizionale è facoltative, ma diventa obbligatoria quando in etichetta o sulla confezione figura un’informazione nutrizionale, cioè una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti al valore energetico che esso fornisce o ai nutrienti.

L‘ORTOFRUTTA Per i prodotti ortofrutticoli la legge prevede poche indicazioni obbligatorie. Devono essere riportate negli imballaggi e sono: varietà del prodotto, categoria di qualità e luogo di provenienza. Le categorie di qualità sono date da precise norme europee che classificano i diversi ortofrutticoli quali: calibro, omogeneità della pezzatura, quantità dei difetti estetici, ecc.

L’ETICHETTA DELLA CARNE La carne deve essere etichettata in tutte le fasi della commercializzazione, fornendo queste indicazioni: - numero che identifica l’animale o il lotto di animali - Paese e numero di approvazione dell’impianto di macellazione - Paese e numero di approvazione del laboratorio di sezionamento - Paese di nascita degli animali - Paese/i di ingrasso degli animali

La Direttiva 2001/18 del 12 marzo 2001 abroga e sostituisce la Direttiva 90/220/CEE. Prevede norme a tutela della salute dei consumatori e dell'ambiente come la realizzazione di un pubblico registro sulla localizzazione degli ogm coltivati e strumenti di valutazione del rischio ambientale più rigorosi rispetto al passato, definisce i tempi di durata delle autorizzazioni, essa però non fissa ancora chiaramente le norme concernenti la responsabilità in caso di incidente e danno, la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti geneticamente modificati. Queste ultime sono inserite nella Proposta 2001/182 di Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo concernente la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi g. m., nonché la modifica della direttiva 2001/18/CE.

PRODOTTI COMMERCIALI L’autorizzazione al commercio dei prodotti geneticamente modificati è disciplinata dal regolamento CE n.258/97 in cui chiunque intenda immettere per la prima volta nel mercato un organismo modificato geneticamente deve dimostrare, sulla base dei risultati dei precedenti rilasci sperimentali, che la diffusione e l’utilizzo di questi organismi transgenici e dei prodotti da loro derivati non comporta rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente. In Italia il decreto del Presidente della Repubblica n.128/99 vieta di utilizzare OGM per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fino ai 3 anni.

ETICHETTATURA OGM A garanzia della libertà di scelta e di informazione dei consumatori sono stati varati in Europa alcuni regolamenti che prevedono l’obbligo di etichetta per tutti i prodotti agricoli o alimentari che contengono organismi geneticamente modificati. I primi regolamenti rendevano obbligatoria l’etichettatura solo per i prodotti transgenici che presentavano sostanziali differenze nella composizione, nelle caratteristiche nutrizionali o in eventuali rischi per la salute (regolamento 258/97) oppure per quegli alimenti che contengono soia o mais geneticamente modificata (regolamento 1139/98 ).

Mentre per i regolamenti entrati in vigore in Italia così come in tutta la Ue il 10 marzo 2000 Regolamento 49/2000 Etichettatura degli alimenti con ingredienti g.m. o derivati da ogm. Regolamento 50/2000 Etichettatura degli alimenti con additivi e derivati da ogm l’obbligo della scritta “geneticamente modificato” non vale solo se il prodotto contiene derivati di OGM in una percentuale non superiore all’1% considerata ‘contaminazione accidentale’ avvenuta ad esempio durante il trasporto, mentre rimane obbligatoria anche sotto la soglia dell’1% se la presenza di OGM è voluta.

I PRODOTTI OGM In base al regolamento europeo n.49 del 2000, se il prodotto contiene fino all’1% di ingredienti OGM, non c’è obbligo di segnalazione in etichetta, sempre che la presenza sia accidentale e non intenzionale.

I PRODOTTI BIOLOGICI I prodotti biologici provengono da aziende che, sotto il controllo di enti espressamente autorizzati, adottano le tecniche di produzione stabilite dal Regolamento europeo n.2092 del 1991. Nella fase di produzione agricola non vengono utilizzate sostanze chimiche di sintesi (fertilizzanti, insetticidi, ecc.). Negli allevamenti è vietata la stabulazione fissa; la loro alimentazione si basa su vegetali di produzione biologica e nei mangimi non si utilizzano antibiotici né altri farmaci. I prodotti biologici devono esibire in etichetta il numero e il codice dell’organismo di controllo autorizzato. Etichette che facciano riferimento all’agricoltura biologica senza citare l’organismo di controllo e i codici di identificazione non garantiscono assolutamente nulla

Nell’Etichetta di un alimento biologico “AGRICOLTURA BIOLOGICA-REGIME DI CONTROLLO CE” Nome dell’Organismo di Controllo con codice di autorizzazione ministeriale Nome e indirizzo del produttore, se si tratta di prodotti freschi, e anche del preparatore se si tratta di prodotti trasformati

ATTENZIONE ALL’ETICHETTE!!!!!! “Prodotto ottenuto da coltivazioni Biodinamiche” Questo prodotto non contiene additivi, né coloranti, né residui parassitari Nel primo caso non c’è alcun significato preciso ed il produttore non rischia nulla, nel secondo caso, se mente, rischia la reclusione per frode in commercio

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