QUADRO DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE 1. Regio Decreto n. 3267/1923 2. Legge n. 1089/1939 3. Legge n. 1497/1939 4. Regio Decreto n. 1357/1940 5. Legge n. 431/1985 6. Decreto Legislativo n. 490/1999 7. Convenzione Europea sul Paesaggio, 2000 8. Decreto Legislativo n. 42/2004
Regio Decreto 30.12.1923, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione, possono – con danno pubblico – subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del “Comitato Forestale” e alle modalità da esso prescritte caso per caso.
Legge 01.06.1939, n. 1089 Tutela delle cose di interesse artistico e storico OGGETTO DELLA TUTELA Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: Le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; Le cose di interesse numismatico; I manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, ecc. Sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
CONSERVAZIONE E TUTELA I proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l’obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva approvazione. L’azione di conservazione degli immobili si estrinseca, nella prassi, in interventi di consolidamento e restauro.
Legge 29.06.1939, n. 1497 Protezione delle bellezze naturali OGGETTO DELLA TUTELA Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
AZIONE DI TUTELA I proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo, dell’immobile, il quale sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge. Essi, proprietari, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
Regio Decreto 03.06.1940, n. 1357 Regolamento per l’applicazione della Legge n.1497/1939, sulla protezione delle bellezze naturali L’azione di tutela “può” essere affidata ai piani territoriali paesistici, che hanno il fine di stabilire: le zone di rispetto; Il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località; le norme per i diversi tipi di costruzione; la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati; le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora. La redazione del piano territoriale paesistico è commessa dal Ministero alla competente Soprintendenza, la quale vi attende secondo le direttive ricevute, avvalendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei comuni interessati
Legge 08.08.1985, n. 431 Tutela delle zone di particolare interesse ambientale OGGETTO DELLA TUTELA Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939: 1. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 mt. dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare; 2. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 mt. dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 3. i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11.12.1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 mt. ciascuna;
4. le montagne per la parte eccedente 1600 mt 4. le montagne per la parte eccedente 1600 mt. slm per la catena alpina e 1200 mt. slm per la catena appenninica e per le isole; 5. i ghiacciai e i circhi glaciali; 6. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi; 7. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 8. le aree assegnare alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 9. le zone umide incluse nell’elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13.03.1976, n.448 (ratifica della convenzione internazionale di Ramsar, 02.02.1971); 10. i vulcani; 11. le zone di interesse archeologico.
Il vincolo non si applica nelle zone A e B e – limitatamente alle parti ricomprese nei programmi pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968 e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge n.865/1971. L’articolo 18 della legge n.865/1971 stabilisce: “Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione”.
Le regioni sottopongo a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante redazione di Piani Paesistici o di Piani Urbanistici Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali da approvarsi entro il 31.12.1986. Le regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, le aree in cui è vietata, fino all’adozione dei Piani Paesistici e dei Piani Urbanistici Territoriali, ogni modificazione dell’assetto del territorio.
Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali Il Decreto è oggi ormai abrogato e sostituito dal nuovo “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. La sua emanazione aveva portato comunque al riordino della disciplina dei beni di interesse artistico e storico (Legge n.1089/1939), delle bellezze naturali (Legge n.1497/1939), delle zone di particolare interesse ambientale (Legge n.431/1985). Il Testo Unico non aveva dunque il prevalente scopo di innovare la materia normativa, ma soprattutto quello di ordinare la legislazione, di coordinare le varie norme e di semplificare le procedure.
Convenzione Europea sul Paesaggio Firenze, 20.10.2000 La Convenzione firmata a Firenze dagli Stati membri del Consiglio d’Europa il 20.10.2000, rappresenta un trattato internazionale di natura vincolante per gli Stati che l’hanno sottoscritta e ratificata. La Convenzione riconosce al paesaggio un valore fondamentale nella qualità della vita delle popolazioni.
L’innovazione principale della Convenzione è stata quella di fondare il proprio dettato normativo sull’idea che il “paesaggio” rappresenti un “bene”, indipendentemente dal valore concretamente attribuitogli. E’ stata così affermata la distinzione fra il concetto di paesaggio e i vari paesaggi che danno forma al territorio europeo. In altri termini il “paesaggio” è stato riconosciuto come “categoria concettuale” da riconoscere e proteggere giuridicamente come tale. La Convenzione impegna infatti gli Stati membri a “riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”.
La nuova disciplina giuridica relativa al paesaggio, introdotta dalla Convenzione, ha una portata fortemente innovativa (nessuno, ad esempio, si è mai sognato di dire che l’aria debba essere tutelata giuridicamente solo quando è perfettamente pura o che occorra farsi carico della qualità dell’aria in funzione del suo valore specifico; in effetti le misure protettive dell’aria sono adottate soprattutto quando questa è inquinata o minacciata; per il paesaggio, in particolare, si è ritenuto che esso sia giuridicamente tutelabile solo quando assume una valenza particolare o presenta un valore eccezionale, altrimenti non è paesaggio; e se non è paesaggio non può essere tutelato e valorizzato in quanto tale). La Convenzione stabilisce una volta per tutte che il paesaggio, quale bene della collettività, va salvaguardato, gestito e progettato indipendentemente dal suo valore concreto.
Sul piano pratico questo salto concettuale ha avuto una conseguenza molto importante. Grazie alla Convenzione è stata acquisita la consapevolezza che – dato che il paesaggio deve essere considerato un bene indipendentemente dal suo valore – tutto il territorio è paesaggio; in altre parole, l’intero territorio europeo ha e deve avere una rilevanza paesaggistica.
Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 (con successive integrazioni e/o modificazioni) Codice dei beni culturali e del paesaggio (ai sensi dell’art. 10 della Legge 06.07.2002, n. 137) (Codice Urbani) Il Codice dei beni culturali e del paesaggio rappresenta lo strumento legislativo più significativo nell’ambito dell’evoluzione della normativa italiana a seguito della sottoscrizione della Convenzione Europea del 2000. Dopo oltre sessanta anni dalle leggi del 1939, con il Codice, per la prima volta è stata tentata una sistemazione aggiornata (e non solo compilativa come è invece avvenuto per il Testo Unico del 1999) del corpus normativo sui beni culturali. Dal punto di vista generale l’innovazione e il legame con la Convenzione Europea sono riflessi nello stesso titolo del Codice, che si riferisce direttamente e specificamente al paesaggio.
In particolare: - si da una definizione univoca al concetto di paesaggio, inteso come bene meritevole di tutela giuridica specifica (art. 131); in merito alla pianificazione paesaggistica delle regioni si stabilisce che essa deve riguardare l’intero territorio regionale, estendendo così implicitamente il suo campo di applicazione all’intero territorio nazionale (art. 135); in merito alla cooperazione tra amministrazioni pubbliche si stabilisce la necessità di formulazione di politiche paesaggistiche generali da parte del Ministero competente e delle regioni, riservando attenzioni anche alle attività di formazione e di educazione (art. 132); in merito ai piani paesaggistici delle regioni si afferma l’importanza degli obiettivi di qualità paesaggistica in vista della tutela o valorizzazione dei paesaggi considerati (art. 143);
- in merito alla pubblicità e alla partecipazione, si stabilisce che nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici siano assicurate la concertazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi (art. 144); - In merito al coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione, si stabilisce che le previsioni dei piani paesaggistici debbano essere cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province (art. 145).