La nuova normativa europea per lagricoltura biologica Cosa cambia e quali prospettive per gli operatori italiani 17 novembre 2008 - Corte Benedettina –

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La nuova normativa europea per lagricoltura biologica Cosa cambia e quali prospettive per gli operatori italiani 17 novembre Corte Benedettina – Legnaro La produzione animale Monica Guarino Amato

Il Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio Principi generali Principi specifici Norme di produzione (generiche) Flessibilità (norme di produzione eccezionali) È opportuno prevedere unapplicazione flessibile delle norme di produzione, che consenta di adattare le norme e i requisiti della produzione biologica alle condizioni climatiche o geografiche locali, alle particolari pratiche zootecniche e ai vari stadi di sviluppo. Ciò dovrebbe consentire lapplicazione di norme eccezionali, ma solo nei limiti di precise condizioni specificate nella normativa comunitaria

Il Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli E il regolamento che ha recepito gli allegati del Regolamento 2092/91

Campo applicazione 889/2008 Articolo 1 il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano mutatis mutandis ai prodotti di cui al primo comma, lettere a), b) e c),fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del reg. (CE) n. 834/ /91 Articolo 1 In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme dettagliate di produzione per talune specie animali, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamente all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Libera circolazione dei prodotti biologici 834/2007 Art. 34 Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. 2062/91 Art. 12 Tuttavia, tenuto conto delle norme di cui all'allegato I, parte B sulla produzione animale, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose agli animali e ai prodotti animali provenienti dal loro territorio, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario e non vietino né limitino la commercializzazione di altri animali o prodotti animali che soddisfano i requisiti del presente regolamento

Razze a lento accrescimento 889/2008 Articolo 12 Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Ove l'operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente : (uguali al 2092/91) L'autorità competente fissa i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o compila un elenco di tali ceppi e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla Commissione. 2092/91 Allegato I parte B L'età minima per la macellazione del pollame è di: 81 giorni per i polli, 150 giorni per i capponi, 49 giorni per le anatre di Pechino, 70 giorni per le femmine di anatra muta, 84 giorni per i maschi di anatra muta, 92 giorni per le anatre bastarde, 94 giorni per le faraone, 140 giorni per i tacchini e le oche. Ove i produttori non rispettino queste età minime per la macellazione, devono usare ceppi a crescita lenta.

Produzione di mangimi 834/2007 Articolo 18 Produzione di mangimi trasformati La produzione di mangimi biologici è separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici. 2092/91 Allegato III parte E Unità di preparazione mangimi Al momento della preparazione dei prodotti, l'operatore provvede affinché: a) i mangimi …………. siano fisicamente separati in modo efficace; b) gli impianti ……………………. siano completamente separati In deroga fino al 31 dicembre 2008 le operazioni possono essere svolte negli stessi impianti, purché: venga operata una separazione temporale e ……. una pulizia adeguata, …

Misure transitorie Pollastrelle: prolungata la deroga fino al 31 dicembre 2011 Stabulazione fissa: autorizzata fino al 31 dicembre 2013 Fine della deroga per lingrasso in stalla di suini e ovini il 31 dicembre 2010