IL LAVORO INTERMITTENTE (art.33-40 D.Lgs. 276/03) DEFINIZIONE Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, previa chiamata del lavoratore, con un preavviso che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo Differenza con il part-time con clausole flessibili Sono previsti: Obblighi di forma Casi in cui è possibile stipulare il contratto Indennità di disponibilità Divieti di discriminazione
IL LAVORO INTERMITTENTE In quali casi si può stipulare il contratto In tutte le ipotesi previste dai contratti collettivi (anche aziendali) stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale Nei casi previsti da un decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi , in via provvisoriamente sostitutiva entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. Con soggetti di meno di 25 anni in stato di disoccupazione Con lavoratori di oltre 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo e siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento In quali casi non si può stipulare il contratto Per sostituire lavoratori in sciopero In aziende che non abbiano fatto la valutazione dei rischi (D.lgs. 626/94) In unità produttive in cui si è proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni in cui si intende assumere con c.i. In unità produttive in cui i lavoratori, adibiti alle stesse mansioni in cui si intende assumere con c.i., hanno usufruito della cig (N.B. ultime due ipotesi derogabili da accordi sindacali)
IL LAVORO INTERMITTENTE Forma e contenuto del contratto La forma del contratto è scritta ma è solo ai fini della prova di alcuni elementi del contratto, ma è il contratto è valido anche se stipulato in forma verbale Devono essere indicati: La durata Le ipotesi in cui è consentita la stipulazione del contratto Il luogo e le modalità della disponibilità e del preavviso di chiamata non inferiore a un giorno Trattamento economico e misura dell’indennità di disponibilità, se prevista Forme e modalità di richiesta della prestazione e modalità di rilevazione della prestazione Tempi e modalità di erogazione della retribuzione Eventuali misure di sicurezza
IL LAVORO INTERMITTENTE Disciplina Durante i periodi lavorati il lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo inferiore a quello degli altri lavoratori di pari livello La retribuzione è riproporzionata in ragione della prestazione effettivamente eseguita in particolare per i trattamenti di malattia, infortunio, malattie professionali congedi parentali, ferie Il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione All’orario effettivamente svolto calcolato alla fine di ogni semestre
IL LAVORO INTERMITTENTE Tipologie di lavoro intermittente A durata indeterminata (art. 33) A durata determinata (art. 33) A tempo parziale? Con obbligo di rispondere alla chiamata (art. 36 co. 6) Il rifiuto ingiustificato di rispondere può comportare: la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto un congruo risarcimento del danno Senza obbligo di rispondere alla chiamata (art. 36 co.6)
IL LAVORO INTERMITTENTE Lo status del lavoratore in disponibilità L’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata può essere escluso: si prefigurano due diverse tipologie contrattuali di lavoro autonomo o subordinato; o più contratti a termine tra una chiamata e l’altra Il periodo in cui il lavoratore non è utilizzato dal datore di lavoro può essere considerato una causa di sospensione del rapporto di lavoro? No, se non si obbliga a rispondere alla chiamata Nei periodi di disponibilità il lavoratore non è titolare di alcun diritto salvo quello, se previsto, dell’indennità di disponibilità
IL LAVORO INTERMITTENTE L’indennità di disponibilità E’un’indennità corrisposta al lavoratore per i periodi in cui questi garantisce la disponibilità in attesa di essere utilizzato La misura è determinata dai c.c. o da Decreti del Ministero del lavoro sentite le ass.ni comparativamente più rappresentative La malattia sospende il diritto all’indennità di disponibilità Se il lavoratore non informa tempestivamente il datore di lavoro sullo stato di malattia, perde l’indennità per 15 giorni Su questa somma il datore di lavoro versa i contributi anche in deroga alle regole sui minimali contributivi La somma è esclusa dal computo di tutti gli istituti retributivi E’ retribuzione? Si applica l’art. 36 Cost.?
IL LAVORO INTERMITTENTE Lavoro intermittente per periodi predeterminati Le prestazioni intermittenti possono essere rese nei fine settimana, durante le ferie estive o delle vacanze natalizie o pasquali . In queste ipotesi l’indennità di disponibilità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata del datore di lavoro I c.c.n.l. o territoriali firmati dalle organizzazioni comparativamente più Rappresentative possono prevedere ulteriori periodi predeterminati