Il contratto individuale di lavoro I rapporti individuali di lavoro … sono regolati contrattualmente. (art.2) limiti all’autonomia individuale in materia di retribuzione … i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'art.45, co. 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi
Le modalità “eteronome” di determinazione della retribuzione individuale Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti … parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. (art. 45 d.lgs. 165/2001) Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. criteri di determinazione dei trattamenti accessori: a) produttività individuale; b) produttività collettiva (secondo l'apporto di ciascuno) c) effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute I dirigenti operano la valutazione per i trattamenti accessori
Prestazione di fatto con violazione di legge Art. 2126 cod.civ.. La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione Art. 36 co.2. Dlgs. 165/2001 In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (legittimità costituzionale: Corte cost. sent. n.89/2003)
La (nuova) rigidità del contratto individuale alle dipendenze della PA La legge Finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007), all’art. 79, ha modificato l’art. 36 del D. Lgs. 165/2001 la pubblica amministrazione può assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non può più avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali
La forma del contratto individuale La forma del contratto di lavoro è libera (art. 1350 c.c.) d.lgs 152/97 prevede l’obbligo della comunicazione scritta di: data inizio rapporto, qualifica, retribuzione, sede, prova, ccnl applicato. Previsione della forma scritta è prevista dai contratti di comparto invalidità del contratto individuale (art. 1352 c.c.) ?
Patto di prova Si applica la disciplina privatistica generale: art. 2096 c.c. - Il patto di prova deve risultare da atto scritto - deve essere concesso un termine congruo per l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. - libertà di recesso durante il periodo di prova, senza l'obbligo di preavviso o d'indennità. (Se la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine: i ccnl prevedono almeno ½ periodo) - conversione in assunzione definitiva al termine del periodo di prova e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.