Cosa sono e come funzionano le lobby europee

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Transcript della presentazione:

Cosa sono e come funzionano le lobby europee Verona, 2 dicembre 2006 La lobby comunitaria nel settore finanziario Daniela Marilungo Responsabile Relazioni con le Istituzioni Comunitarie - Settore Relazioni Istituzionali ABI

L’attività di lobby: una definizione Definizione comunitaria: per lobby si intendono tutte le attività svolte al fine di influenzare l’elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee (Libro verde della Commissione) La lobby tra strumento di pluralismo e rappresentazione di interessi particolari Origini della lobby La professione di “lobbyista”

La lobbying in Europa Riconoscimento istituzionale della lobby: provvedimenti comunitari e registro dei lobbyisti Alcune cifre (Cipi, 2005): 55,000 lobbyisti attivi a Bruxelles, praticamente il doppio dei funzionari delle istituzioni comunitarie 700 studi professionali 400 gruppi di interesse 150 società di consulenza 30 camere di commercio 1000 giornalisti accreditati Bruxelles capitale europea della lobby T.U. Bancario: Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”. T.U Finanza: “Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”. Il TU. Bancario e il TU. Finanza sono stati modificati dalla legge sulla tutela del risparmio. BANCA D’ITALIA: competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale degli intermediari (vigilanza ispettiva, statistica e prudenziale) nonché in materia di schemi di bilancio. In materia di bilancio, il decreto IAS ha mantenuto fermo il principio della comparabilità dei bilanci confermando i poteri regolamentari della Banca d’Italia in materia di forme tecniche di bilancio. La normativa sui bilanci bancari (schemi di bilancio e relative istruzioni di compilazione) si traduce in circa 285 pagine per il bilancio individuale e in circa 330 pagine per il bilancio consolidato. Le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia per le banche sono di 685 pagine. CONSOB: regolamenta gli obblighi informativi delle società quotate ed è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese che operano sui mercati nazionali. Le imprese (comprese le banche) emittenti di azioni quotate in Borsa sono tenute, sulla base del Regolamento emittenti Consob n. 11971 del 1999 e successive modificazioni, a presentare al mercato l’informativa infrannuale (relazioni trimestrali e relazione semestrale). IRAP esempio TOSCANA: Delibera della Giunta regionale: rimodulazione dell'Irap, che sarà portata al 5,25%, con un incremento medio dell'1 per cento. L’intervento avrà carattere settoriale; in particolare, l’aumento non riguarderà il settore manifatturiero, il commercio e il turismo, ma inciderà su settori legati all'intermediazione monetaria e bancaria (banche, assicurazioni e società finanziarie), attività immobiliari (compravendita e locazione di immobili, agenzie immobiliari e amministrazioni di beni immobili), aziende di telecomunicazione, raffinerie di petrolio e autostrade. Trattasi dei comparti dell’economia regionale che, sulla base di studi condotti dall’Istituto regionale di programmazione economica (IRPET) hanno sofferto in minor misura, negli ultimi anni, il confronto con la concorrenza internazionale, conseguendo quindi maggiori risultati in termini di redditività. A LIVELLO COMUNITARIO: nel caso di gruppi con operatività transfrontaliera, si pongono problemi di coordinamento tra l’azione dell’autorità responsabile della vigilanza della capogruppo (home supervisor) e quelle responsabili della vigilanza delle controllate estere (host supervisor). L’interesse dell’industria bancaria europea è quello di ridurre il più possibile il numero degli interlocutori con i quali confrontarsi. A riguardo sono due le strade percorribili: 1. il rafforzamento del ruolo dell’autorità che vigila sulla capogruppo (host supervisor); ovvero 2. la creazione, nel lungo periodo, di un’Autorità unica europea. In entrambe i casi le due riforme devono essere accompagnate da un radicale cambiamento nel regime delle responsabilità tra i diversi Stati Membri.

Le ragioni della lobby La rappresentazione degli interessi nei confronti delle autorità comunitarie è necessaria In materie sempre più numerose il centro decisionale si sposta dallo Stato a Bruxelles I provvedimenti comunitari delineano spesso l’assetto degli interessi in gioco, “congelandolo” La disciplina comunitaria si spinge sovente a un grado elevato di dettaglio L’aumentata complessità delle materie rende essenziale la compiuta considerazione di tutti gli interessi in gioco, pubblici e privati La “legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” promulgata il 28 dicembre 2005, mira a perfezionare gli strumenti della tutela del risparmio prevista dagli articoli 47 e 117 della Costituzione, imperniati sui due Testi unici della banca e della finanza. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, contiene previsioni destinate ad avere un rilevante impatto sulla struttura e sulle competenze delle autorità di controllo (Banca d’Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), nonché sull’operatività degli intermediari. La legge trae origine dall’esigenza di innalzare il grado di trasparenza dei mercati e di rafforzare la tutela dei risparmiatori. A questo fine sono previste modifiche alla disciplina delle società emittenti (meccanismi di governance, informativa al mercato) e a quella degli intermediari (trasparenza contrattuale, regole di condotta, conflitti d’interesse, sistemi di risoluzione delle controversie); viene rafforzato il regime sanzionatorio; sono introdotte specifiche norme a protezione degli investitori (sistemi di indennizzo, fondo di garanzia, statuto dei risparmiatori, codice di comportamento degli operatori finanziari). Il provvedimento interviene, inoltre, sulla trasparenza dei processi decisionali e regolamentari delle Autorità e intensifica il coordinamento tra le stesse, prevedendo forme di raccordo (riunioni periodiche, accordi, comitati, scambi di informazioni).

Gli attori I “bersagli” della lobby: istituzioni UE Chi sono: la Commissione, il Parlamento, il Consiglio, il COR, il CES Cosa fanno: i regolamenti, le direttive, le raccomandazioni, le comunicazioni, i Libri Bianchi Complessità organizzativa, riparto di competenze, individuazione dei settori competenti I soggetti attivi (mutano a seconda delle materie) La lobby “pubblica” La lobby del settore privato La “legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” promulgata il 28 dicembre 2005, mira a perfezionare gli strumenti della tutela del risparmio prevista dagli articoli 47 e 117 della Costituzione, imperniati sui due Testi unici della banca e della finanza. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, contiene previsioni destinate ad avere un rilevante impatto sulla struttura e sulle competenze delle autorità di controllo (Banca d’Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), nonché sull’operatività degli intermediari. La legge trae origine dall’esigenza di innalzare il grado di trasparenza dei mercati e di rafforzare la tutela dei risparmiatori. A questo fine sono previste modifiche alla disciplina delle società emittenti (meccanismi di governance, informativa al mercato) e a quella degli intermediari (trasparenza contrattuale, regole di condotta, conflitti d’interesse, sistemi di risoluzione delle controversie); viene rafforzato il regime sanzionatorio; sono introdotte specifiche norme a protezione degli investitori (sistemi di indennizzo, fondo di garanzia, statuto dei risparmiatori, codice di comportamento degli operatori finanziari). Il provvedimento interviene, inoltre, sulla trasparenza dei processi decisionali e regolamentari delle Autorità e intensifica il coordinamento tra le stesse, prevedendo forme di raccordo (riunioni periodiche, accordi, comitati, scambi di informazioni).

Gli attori … segue La lobby “pubblica” Autorità statali (Ministeri, autorità di controllo di settore, etc.) Amministrazioni locali La lobby del settore privato Imprese Associazioni di categoria Consumatori/utenti e rispettive associazioni Società di consulenza e studi professionali

Come fare lobby Diverse soluzioni organizzative, in dipendenza di dimensioni, frequenza degli interventi, tecnicismo degli interessi Dall’Italia Interventi non troppo frequenti rendono più efficiente l’interlocuzione occasionale A Bruxelles Materie nelle quali l’intervento dell’Unione Europea è pervasivo e frequente Esternalizzando Compromesso organizzativo tra efficacia e contenimento dei costi Ciascun attore deve individuare l’assetto organizzativo ottimale per svolgere la propria lobby La “legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” promulgata il 28 dicembre 2005, mira a perfezionare gli strumenti della tutela del risparmio prevista dagli articoli 47 e 117 della Costituzione, imperniati sui due Testi unici della banca e della finanza. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, contiene previsioni destinate ad avere un rilevante impatto sulla struttura e sulle competenze delle autorità di controllo (Banca d’Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), nonché sull’operatività degli intermediari. La legge trae origine dall’esigenza di innalzare il grado di trasparenza dei mercati e di rafforzare la tutela dei risparmiatori. A questo fine sono previste modifiche alla disciplina delle società emittenti (meccanismi di governance, informativa al mercato) e a quella degli intermediari (trasparenza contrattuale, regole di condotta, conflitti d’interesse, sistemi di risoluzione delle controversie); viene rafforzato il regime sanzionatorio; sono introdotte specifiche norme a protezione degli investitori (sistemi di indennizzo, fondo di garanzia, statuto dei risparmiatori, codice di comportamento degli operatori finanziari). Il provvedimento interviene, inoltre, sulla trasparenza dei processi decisionali e regolamentari delle Autorità e intensifica il coordinamento tra le stesse, prevedendo forme di raccordo (riunioni periodiche, accordi, comitati, scambi di informazioni).

I limiti dello “schema” La “dinamica” della lobby non è quasi mai solo bilaterale (tra attore e centro decisionale) e verticale (dalla periferia verso Bruxelles) La lobby efficace non può svolgersi solo nei confronti dei centri decisionali finali La complessità dei processi rende indispensabile una articolazione ugualmente complessa della lobby Nella forma di apporto di informazioni necessarie alle decisioni, la lobby è sollecitata dalle stesse istituzioni comunitarie La “legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” promulgata il 28 dicembre 2005, mira a perfezionare gli strumenti della tutela del risparmio prevista dagli articoli 47 e 117 della Costituzione, imperniati sui due Testi unici della banca e della finanza. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, contiene previsioni destinate ad avere un rilevante impatto sulla struttura e sulle competenze delle autorità di controllo (Banca d’Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), nonché sull’operatività degli intermediari. La legge trae origine dall’esigenza di innalzare il grado di trasparenza dei mercati e di rafforzare la tutela dei risparmiatori. A questo fine sono previste modifiche alla disciplina delle società emittenti (meccanismi di governance, informativa al mercato) e a quella degli intermediari (trasparenza contrattuale, regole di condotta, conflitti d’interesse, sistemi di risoluzione delle controversie); viene rafforzato il regime sanzionatorio; sono introdotte specifiche norme a protezione degli investitori (sistemi di indennizzo, fondo di garanzia, statuto dei risparmiatori, codice di comportamento degli operatori finanziari). Il provvedimento interviene, inoltre, sulla trasparenza dei processi decisionali e regolamentari delle Autorità e intensifica il coordinamento tra le stesse, prevedendo forme di raccordo (riunioni periodiche, accordi, comitati, scambi di informazioni).

Coinvolgimento dei portatori di interessi rilevanti Commissione Europea Coinvolgimento dei portatori di interessi rilevanti In particolare: la “comitatologia” Le procedure di better regulation

Parlamento Europeo Presidio della relazione con i deputati italiani e con i deputati degli altri Paesi Informazione e coinvolgimento dei deputati italiani su iniziative della Commissione, del Consiglio e del settore privato Raccordo con la Rappresentanza Permanente Complessità delle procedure e dei lavori parlamentari

Articolazione dei lavori (GDL, COREPER, Consiglio dei ministri) Il ruolo delle Rappresentanze Permanenti Come si forma la posizione nazionale Delegazioni governative

Rappresentanze Permanenti Uffici di rappresentanza La lobby è “circolare” Rappresentanze Permanenti Parlamento Europeo Commissione Europea Governi nazionali Società di consulenza Uffici di rappresentanza Camere di commercio Associazioni di Categoria

Rapporti di lobby circolare All’interno del Paese di appartenenza Vs. autorità pubbliche Vs. il settore privato (associazioni di categoria, società di consulenza, think tank) Imprese Sindacati L’importanza della lobby “passiva”: chi fa attività di lobby è a sua volta “lobbato” ovvero oggetto di lobby Svolgere attività di lobby comporta capacità di negoziare, conoscere interessi concorrenti e contrapposti, individuare compromessi adeguati, formulare soluzioni accettabili per la decisione finale

La lobby nel settore finanziario Le materie I settori Gli elementi comuni L’assetto degli interessi nei diversi settori Le Associazioni di categoria La Federazione Bancaria Europea

Un “Case study” La proposta di direttiva sui servizi di pagamento Gli attori coinvolti I lavori preparatori (attività vs. la Commissione, il Parlamento, la Rappresentanza permanente italiana, gli altri Paesi, la Presidenza di turno del Consiglio, le altre lobby, le associazioni di categoria) L’esito Alcuni insegnamenti Individuare obiettivi Individuare interlocutori Individuare compromessi possibili Formulare soluzioni decisionali