JOBS ACT Licenziamenti e nuove co.co.co.

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Le tutele in caso di licenziamenti illegittimi
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JOBS ACT Licenziamenti e nuove co.co.co. Cosa cambia per il Consulente del Lavoro Roma 29 settembre 2015 Francesco Stolfa www.lavoro-previdenza.it stolfa@lavoro-previdenza.it

Tutele contro i licenziamenti illegittimi nel d.lgs.23/15 GRUPPO 1 TUTELA REALE TOTALE GRUPPO 2 TUTELA REALE PARZIALE GRUPPO 3 TUTELA OBBLIGATORIA GRUPPO 4 TUTELA OBBLIGATORIA ATTENUATA PMI TUTELA OBBL. ULTERIORM. ATTENUATA licenziamenti (individuali o collettivi) discriminatori, nulli orali per superamento del periodo di comporto (?) indipendentemente dalle dimensioni aziendali licenziamenti per: giusta causa gms - per i quali sia stata direttamente provata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore - esclusa valutazione su proporzionalità b) licenziamenti per inidoneità psico-fisica a) altri casi di lic. individuale illegittimo nel merito, per g.c. e g.m.s. (compresi quelli per i quali il fatto contestato sia stato accertato ma la sanzione espulsiva sia stata ritenuta eccessiva dal Giudice) b) lic. per g.m.o. c) lic. collettivi con violazione delle procedure o dei criteri di scelta dei licenziandi Lic. per g.c., g.m.o. o g.m.s. carenti di motivazione o viziati per altri motivi formali o procedurali Tutti i licenziamenti illegittimi salvo quelli del Gruppo 1 nelle aziende senza requisito occupazionale ex. art. 18. L. 300/70 1) reintegrazione, 2) pagamento al lavoratore di una indennità risarcitoria integrale (dal licenz. alla reintegraz, o alla richiesta di indennità sostitutiva, minimo 5 mensilità) 3) versamento integrale agli enti previdenziali dei contributi   2) pagamento al lavoratore di una indennità risarcitoria da 0 a 12 mensilità retributive 3) versamento integrale agli enti previdenziali dei contributi dovuti per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento e la reintegrazione (o la richiesta di indennità sostitutiva). indennità risarcitoria crescente, cioè 2 mensilità per ogni anno di servizio. Tetto massimo: 24 Tetto minimo: 4 Non assoggettata a contribuzione previdenziale indennità risarcitoria crescente, Cioè: 2 mensilità per ogni anno di servizio Tetto massimo: 12 Tetto minimo: 2 Non assoggettata a contribuzione previdenziale, indennità risarcitoria crescente, di importo pari alla metà di quelle previste per i gruppi 3 e 4. Tetto max: 6 mensilità

I tranelli delle tutele crescenti conversione contratti a termine (eccesso di delega?) Licenziamento disciplinare: reintegrazione fantasma? Licenziamento per superamento comporto: dimenticato!

Licenziamenti economici: individuali (gmo) collettivi Perché senza reintegrazione?

Del fatto/inadempimento Onere della prova Del fatto/inadempimento Ai fini della valutazione di illegittimità Ai fini della tutela applicabile Art. 5, L. 604/1966

Offerta conciliativa ex art. 6 Tempi rapidi Certezza e immediatezza del pagamento Ammontare predefinito = esonero fiscale/contributivo

Riduzione delle tutele? Riduzione delle tutele nel posto di lavoro (a livello di quelle degli altri partners europei) Aumento delle tutele nel mercato del lavoro (naspi e interventi di integrazione salariale)

+ p.iva e associazioni in partecipazione Le nuove co.co.co. + p.iva e associazioni in partecipazione

Le nuove collaborazioni autonome Co.co.co equiparate Co.co.co. libere p.iva libere Requisiti della prestaz. Compresenza: Continuità Esclusivam. personale Etero-organizzazione lavoro: luogo tempo Carenza di uno dei requisiti ex art. 2, dlgs 81/2015 Professioni intell. con albo Speciale disciplina CCNL Organi sociali Ass/soc sportive dilett. Carenza di uno dei requisiti ex 409 n. 3 cpc Norme applicabili Tutto il diritto del lavoro Tutto il diritto previdenziale Tutto il diritto sidacale Tutta la sicurezza/lavoro art. 409 n. 3 cpcp art. 2113 cc. art. 2122 ss. cc. Oneri/tutele previdenzali Registrazioni contabili Comunicazioni amministr. Convalida dimissioni, art. 4, co. 23-bis L. 92/2012

I buchi del regime transitorio Art. 2, co. 1: «A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione» art. 52: «Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto». A far data dal 25/6/2015

Regolazione nel periodo intermedio di nuove co.co.co. e p.iva legge Biagi, solo ai contratti preesistenti fino alla loro cessazione naturale co.co.co. e p.iva stipulate dal 25/6/2015: norme pre legge Biagi – FINO A QUANDO?

Licenziamenti: tutele crescenti Clausola di durata: resta valida DOPO LA EQUIPARAZIONE Licenziamenti: tutele crescenti Clausola di durata: resta valida

CERTIFICAZIONE Verifica dell’inesistenza nel testo contrattuale dei requisiti della equiparazione Verifica della corrispondenza del testo alla volontà delle parti Effetti ex art. 79, dlgs 76/276: impossibilità di convertire il rapporto in sede ispettiva + possibilità di impugnazione del lavoratore, con limitazioni

Stabilizzazioni x cocopro e p.iva ARTICOLO N.54 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

Associazione in partecipazione Art. 2549 c.c. (nuovo testo) [I]. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. [II]. Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro [III]. [abrogato: riguardava le imprese a scopo mutualistico]. Art. 53, II comma, D.Lgs. 81/2015 I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Finalità della riforma Massimizzare la tutela delle co.co.co. troppo simili al lavoro dipendente Liberalizzare le collaborazioni genuinamente autonome IN REALTA’ Si è di fatto ampliata la fattispecie tipica (irrilevanza della subordinazione) Sono aumentate le possibilità di elusione Sono aumentati i rischi e i vantaggi dell’elusione