Lezione 23 L’Appello al pubblico risparmio può avvenire in due modi:

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Lezione 23 L’Appello al pubblico risparmio può avvenire in due modi: Offerta al pubblico di prodotti finanziari; Offerta pubblica di acquisto o di scambio.

Lezione 23 Offerta al pubblico di prodotti finanziari Ex art. 1, comma 1, lett. t), T.U.F., per offerta al pubblico di prodotti finanziari si intende «ogni comunicazione rivolta a persone in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni della offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati». Il principale obbligo in capo al soggetto che intenda effettuare una offerta al pubblico di prodotti finanziari consiste nella redazione e pubblicazione del prospetto informativo. (art. 94 T.U.F.)

Lezione 23 Offerta pubblica di acquisto di prodotti finanziari Gli elementi essenziali della offerta pubblica di acquisto di prodotti finanziari sono: Carattere di comunicazione indirizzata a più persone per sollecitare l’investimento; Libertà di forma e mezzo per la formulazione della offerta; Destinazione a persone; L’oggetto costituito da prodotti finanziari.

Lezione 23 Offerta pubblica di acquisto di prodotti finanziari Il carattere di comunicazione Per comunicazione si intende: l’offerta; l’invito ad offrire, volto a provocare proposte di acquisto da parte del pubblico, che potranno essere accettate dall’invitante; Il messaggio promozionale, volto a promuovere la conclusione di un contratto. Non costituisce comunicazione la semplice pubblicità istituzionale, finalizzta a promozionare l’immagine di un soggetto.

Lezione 23 Offerta pubblica di acquisto di prodotti finanziari Libertà di forma Ai fini della disciplina della o. p. a., è indifferente la forma, rilevando piuttosto l’aspetto sostanziale: è, difatti, prescritta la sussistenza di un contenuto minimo, sufficiente ad una consapevole decisione di investimento Può rientrare, tra le ipotesi di offerta pubblica, anche la offerta fuori sede o la offerta a distanza, nonché il collocamento tramite soggetti abilitati.

Lezione 23 Offerta al pubblico di strumenti finanziari Offerte al pubblico compiute esclusivamente tramite portali telematici per la raccolta di capitali (crowdfunding). Tale attività può aversi solo per la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da start up innovative (piccole società di capitali di nuova costituzione, impegnate in settori innovativi e tecnologici o a vocazione sociale), nei limiti fissati da Consob, ex art. 100 T.U.F. Il crowdfunding è disciplinato da Regolamento Consob 26 giugno 2013, n. 18592. Tramite il crowdfunding, le start up possono reperire i finanziamenti per i propri progetti con appello al pubblico risparmio tramite apposite piattaforme online, gestite da banche o imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento, ovvero dai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto da Consob (art. 50 quinquies T.U.F.)

Lezione 23 crowdfunding (continua) Il gestore del servizio deve offrire al potenziale investitore le informazioni chiare complete e aggiornate per aderire in modo consapevole alla offerta La adesione è preclusa all’investitore non professionale che: non dia prova di avere acquisito informazioni di investor education e relative all’investimento in strumenti finanziari di start up innovative; Non risponda positivamente al questionario sulle caratteristiche essenziali e sui rischi connessi o se non dichiari di essere in grado di sostenere economicamente l’intera perdita dell’investimento Per semplificare la procedura, non è prevista la pubblicazione del prospetto, sostituito da una scheda informativa relativa alla singola offerta, resa disponibile dal gestore.

Lezione 23 Offerta al pubblico di strumenti finanziari L’offerta al pubblico deve essere «rivolta a persone». La precisa individuazione del carattere pubblico della offerta è controversa. L’art. 100 T.U.F. individua le ipotesi di inapplicabilità della disciplina dell’appello al pubblico risparmio (offerte rivolte a soli investitori qualificati o indirizzate a un numero ridotto di soggetti)

Lezione 23 Offerta al pubblico di strumenti finanziari Sono pubbliche: Le offerte ad incertam personam, rivolte ad una cerchia più o meno vasta di risparmiatori e avente contenuto standardizzato, predeterminato dall’offerente, che non lasci spazio a contrattazioni individuali (Com. Consob 13 agosto 1997, n. DAL/97007063 e 19 luglio 2001 n. DIN/1055860); L’offerta avente ad oggetto operazioni di investimento di massa, caratterizzate da condizioni contrattuali uniformi e standardizzate; L’offerta rivolta a più persone appartenenti a una categoria o gruppo (anche se non alla generalità indifferenziata del pubblico) o individuate in funzione di una particolare specifica qualificazione. In tale caso, l’offerta si considera pubblica anche se la verifica della sussistenza della condizione avvenga successivamente (Comunicazione Consob 13 agosto 1997 n. DAL(97007063);

Lezione 23 Offerta al pubblico Strumenti finanziari L’offerta al pubblico deve avere ad oggetto strumenti finanziari. Possono essere oggetto di offerta al pubblico anche i prodotti finanziari offerti da imprese di assicurazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. w bis, T.U.F. Possono essere oggetto di offerta al pubblico anche i prodotti misti finanziario – assicurativi Non costituiscono oggetto di offerta al pubblico i prodotti bancari non rappresentati da strumenti finanziari (depositi)

Lezione 23 Offerta al pubblico Esenzioni Consob prevede, all’art. 100 T.U.F., le ipotesi di esenzione. In particolare, non rappresentano offerta al pubblico, le offerte: a) rivolte ai soli investitori qualificati, comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie; b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento; c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento; d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;

Lezione 23 Esenzioni: e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea; f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti: i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato; iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili; iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96 quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi

Lezione 23 Offerta al pubblico Ulteriore ipotesi di esclusione è data dall’art. 205 T.U.F., ove è prescritto che «le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari, se effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e se ricorrono le condizioni indicate da Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della part IV, titolo II» La portata della definizione di offerta al pubblico, dunque, è residuale, includendo tutte le ipotesi di offerta al pubblico non espressamente escluse dall’art. 100 T.U.F.

Lezione 23 Offerta al pubblico di strumenti finanziari Le offerte indirette (Circolazione dei prodotti finanziari ex art. 100 bis T.U.F.). Al fine di evitare elusioni della disciplina della offerta al pubblico, l’art. 100 bis TUF prevede che: In caso di offerta al pubblico di prodotti finanziari esente dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, la successiva rivendita dei prodotti costituisce una distinta e autonoma offerta al pubblico, laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 1, comma 1, lett. t) T.U.F. In caso di offerta indiretta al pubblico, di prodotti acquistati da investitori qualificati e rivenduti sistematicamente nei successivi 12 mesi a diversi soggetti. In caso di successive rivendite di prodotti finanziari, l’intermediario può avvalersi del prospetto già disponibile e ancora valido, previso accordo con l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto

Lezione 23 Offerta al pubblico In caso di rivendita sistematica in assenza di prospetto informativo, l’investitore retail può: eccepire la nullità del contratto (nullità relativa); Richiedere il risarcimento del danno ai soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la vendita del prodotto. Ricorrono, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie, ex art. 191 T.U.F..