12 Novembre 2015, Devero Hotel Energy Media Events Marco Rossi ASSOEGE
CHI E’ ASSOEGE ? Associazione degli Esperti Gestione Energia certificati ai sensi della UNI CEI 11339 da un ente terzo accreditato, iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 4-2013 per le professioni in ordini o collegi professionali Dal D.Lgs. 115/08 - L’Esperto Gestione Energia è una persona che possiede le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente Principali obiettivi dell’Associazione: - Promuovere la figura dell’EGE - Creare e mantenere un network tra gli associati Favorire e diffondere lo sviluppo della cultura dell’efficienza energetica Garantire le regole deontologiche a tutela degli utenti degli EGE
LINEA DEL TEMPO 2008: definizione EGE (D.Lgs.115/08) 2009: norma tecnica (UNI CEI 11339) gen 2010: primi EGE certificati nov 2012: nasce Assoege (27 soci) set 2015: presenza consolidata (100 soci)
ATTIVITA’ PRINCIPALI Protocollo di intesa con Unioncamere e molteplici attività svolte presso alcune Camere di Commercio Italiane Partecipazione al gruppo di lavoro coordinato da INVITALIA-MISE per il progetto “CSE 2015 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica” Predisposizione delle attività di Energy Management presso il comune di Rivoli (To) Presenza continua e attiva a tavoli tecnici e collaborazioni con soggetti istituzionali nell’ambito dell’efficienza energetica (CTI, ENEA, ACCREDIA, FIRE) Realizzazione documento “Metodo per offerta Diagnosi Energetica” che ha portato il nostro sito, per il solo giorno della sua pubblicazione, ad un numero di contatti pari a 1.000 in un giorno (rif.: valore medio 100). Horizon 2020, partner nella preparazione e presentazione del progetto “IN-TRAINEE” sulla formazione on-the-job presso clienti finali che si autofinanzia con gli interventi individuati durante la formazione stessa Presenza con i propri soci ad iniziative di divulgazione dei temi di efficienza energetica quali convegni, seminari, corsi
ULTIME NOVITA’ NORMATIVE IN TEMA DI EFFICIENZA ENERGETICA DIRETTIVA 27/2012/UE – FINALITA’ Decreto Legge 102/2014, di recepimento della direttiva 27/2012/UE sull’efficienza energetica Diagnosi ai sensi del DL 102
DIRETTIVA 27/2012/UE – FINALITA’ Stabilire un quadro di misure per la promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico inoltre detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia LA DIRETTIVA 27 DEL 2012 E’ STATA RECEPITA CON IL DECRETO LEGGE 102/2014
DECRETO LEGGE 102/2014 Art. 3: Stabilisce l’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico che deve essere raggiunto entro il 2020. Le Regioni possono concorrere, con il coinvolgimento degli enti locali, al raggiungimento dell’obiettivo Art. 5: Obbligo per gli Enti Centrali dello Stato di raggiungere degli obiettivi minimi di risparmio energetico con interventi sui propri immobili (almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata) Art. 6: Contratti di acquisto della P.A. per beni, servizi e immobili dovranno possedere nei criteri di scelta dei requisiti di efficienza energetica Art. 7: Regime obbligatorio nazionale di efficienza energetica, strumento principale è il meccanismo dei certificati bianchi (almeno il 60% dell’obiettivo) che identifica i soggetti obbligati. E’ prevista una revisione dei risultati ottenuti entro dic 2016 e dic 2018. Art. 8: Obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese e per quelle energivore condotta da soggetti esperti certificati. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto
DECRETO LEGGE 102/2014 Art. 9: Gli esercenti l’attività di misura, previa valutazione di fattibilità tecnico ed economica, dovranno fornire contatori intelligenti per elettricità, gas naturale e calore. Fatturazione semplice e utile per svolgere attività di efficienza energetica Art. 10: Promozione di cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento. Obbligo di valutazione del potenziale territoriale e di analisi costo-benefici per gli impianti sopra i 20 MW (nuovi e in ammodernamento). Promozione di reti di distribuzione efficienti e intelligenti. Art. 11: Revisione dell’attuale regime tariffario per i clienti domestici Art. 12: Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione degli operatori. Art. 13: Informazione e formazione sull’efficienza energetica. ENEA ha il mandato di predisporre un programma triennale a favore di imprese, PA, scuole, famiglie. Art. 14: Promozione dei servizi energetici (es. Contratti di Prestazione Energetica) Art. 15: Fondo nazionale per l’efficienza energetica, che sarà di tipo rotativo Art. 16: Sanzioni
Diagnosi ai sensi del DL 102/2014 Soggetti obbligati: Grandi Imprese e Imprese Energivore Si definisce Grande Impresa ogni impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa, anche con meno di 250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Si definisce Impresa Energivora* ogni impresa per le quale, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall’elettrica; il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento. *L’impresa energivora è esonerata dall’obbligo di esecuzione della diagnosi energetica nel caso in cui adotti uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all’articolo 8, comma 1, secondo periodo (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Resta fermo, ad ogni modo, l’obbligo di comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione.
Diagnosi ai sensi del DL 102/2014 Il rapporto di diagnosi Per quanto riguarda il rapporto di diagnosi, esso dovrà contenere i seguenti paragrafi: Nota su chi ha redatto la diagnosi energetica Dati dell’azienda Periodo di riferimento della diagnosi Unità di misura Informazione sulla metodologia utilizzata ed il metodo di raccolta dati Prodotti Materie prime Processo produttivo Indicatori energetici Consumi energetici Modelli energetici Calcolo degli indicatori energetici individuati e confronto con quelli di riferimento Interventi effettuati in passato Individuazione dei possibili interventi Tabella riassuntiva degli interventi individuati
Analisi dei consumi energetici
Analisi dei consumi energetici
Modelli energetici ed indicatori
Tabella riassuntiva degli interventi
Grazie per l‘attenzione Marco Rossi marco.rossi@etanomics.it info@assoege.it