Il trattamento contrattuale e contributivo delle prestazioni degli artisti utilizzati in attività di comunicazione Avv. Pierluigi de Palma
Ambito di analisi Nell’ambito della comunicazione di impresa assumono sempre maggiore rilevanza i contratti con i quali si utilizza l’immagine, il nome, la voce di un personaggio notorio (celebrity) per promuovere un prodotto o un servizio.
I soggetti Le persone appartenenti alle categorie dei lavoratori del mondo dello spettacolo (cantanti, attori, registi, sceneggiatori, calciatori, ecc.) ex art. 3 D.lgs CPS , n. 708 e successive modifiche; Le persone non appartenenti al mondo dello spettacolo, ma noti al pubblico (sportivi in genere, managers, cuochi, opinion leaders ecc.). Dall’appartenenza all’una o all’altra delle suddette categorie possono derivare differenze sul regime previdenziale applicabile.
I contratti di comunicazione di impresa Nell’ambito della comunicazione di impresa i contratti che coinvolgono personaggi notori sono principalmente: – Contratto di testimonial – Contratto di testimonial per la realizzazione di campagne pubblicitarie – Contratto di endorsement – Contratto di endorsement per la promozione di prodotti e/o servizi di un’impresa
Differenze principali: caratteristiche delle prestazioni rese dal personaggio celebre: caratteristiche delle prestazioni rese dal personaggio celebre: – nel contratto di testimonial: un facere connesso alla realizzazione della campagna pubblicitaria con esplicito riferimento al prodotto e/o servizio oggetto della campagna; – nel contratto di endorsement: il semplice abbinamento tra la notorietà della celebrity ed il prodotto e/o servizio oggetto di endorsement; il connubio tra personaggio celebre ed aziende e/o prodotti: il connubio tra personaggio celebre ed aziende e/o prodotti: – esplicito nel contratto di testimonial, attraverso la partecipazione diretta di quest’ultimo alla comunicazione pubblicitaria; – implicito nel contratto di endorsement, mediante il semplice uso dei prodotti da parte della celebrity atto a creare l’abbinamento con la propria notorietà.
Il contratto di testimonial Il contratto di testimonial può, in certi casi, includere ed «assorbire» anche le prestazioni tipiche del contratto di endorsement. La seguente trattazione avrà pertanto ad oggetto il contratto di testimonial, con integrazioni specifiche inerenti le differenze con il contratto di endorsement.
Oggetto del contratto di testimonial in modo immediato, diretto ed esplicito Con il contratto di testimonial, un’impresa intende promuovere, in modo immediato, diretto ed esplicito, i propri prodotti e/o servizi attraverso l’utilizzo delle prestazioni, dell’immagine, del nome, della voce, del claim e/o comunque della notorietà di un soggetto. A tal fine, il testimonial si impegna: rendere la propria prestazione d’opera a)a rendere la propria prestazione d’opera per la realizzazione della comunicazione commerciale; cedere i diritti b)a cedere i diritti d’uso e sfruttamento commerciale della propria immagine, del proprio nome, voce ed, in generale, della propria notorietà.
a) la prestazione d’opera Il testimonial si impegna a svolgere una serie di prestazioni in favore dell’azienda volte alla migliore realizzazione della campagna promozionale, che varieranno in funzione della diversa tipologia di campagna (stampa, radio, tv, ecc.). Egli pertanto potrà obbligarsi a: – rendere prestazioni di attore per la realizzazione di uno spot pubblicitario; – prestarsi in qualità di fotomodello per la realizzazione di una campagna stampa; – registrare claims per una campagna radiofonica.
Accanto a queste prestazioni tipiche, il testimonial potrà anche assumere ulteriori diversi obblighi: – partecipare alle conventions aziendali, nell’ambito delle quali potrà semplicemente presenziare ovvero essere obbligato anche a rendere le proprie prestazioni artistiche; – presenziare ad eventi promozionali e di pubbliche relazioni organizzati dall’azienda. Tali obblighi possono essere presenti anche nel contratto di endorsement
le caratteristiche specifiche delle prestazioni d’opera La prestazione lavorativa del testimonial deve essere delineata in maniera puntuale e specifica sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo. Sarà bene, pertanto, prevedere e disciplinare espressamente: – il numero complessivo di giornate lavorative necessarie per la realizzazione degli shooting (per la realizzazione degli spot ovvero delle fotografie), al netto di «travel day» e «stand by day»; – il numero di conventions o di eventi cui il Testimonial dovrà partecipare; – l’obbligo per il testimonial di rispettare le date ed i luoghi scelti per gli shooting, per gli eventi e per le conventions; – l’obbligo per il Testimonial a rispettare gli orari di lavoro e di presentarsi sul set con puntualità, anche considerati i tempi per il trucco e per la prova costumi; – il numero di ore minimo e massimo per ogni giornata lavorativa; – le eventuali modalità per lo spostamento delle date, fissate per la realizzazione degli shooting o per gli eventi, in caso di impossibilità sopravvenuta; – un compenso specifico per le ipotesi di «superamento» del numero di giornate lavorative per la effettuazione degli shooting; – la disciplina delle spese di viaggio, vitto ed alloggio; – I limiti del controllo da parte del testimonial sulla creatività della campagna (opportunità di definire il «plot» della campagna).
b) la cessione dei diritti Il Testimonial deve necessariamente cedere il diritto di utilizzazione e sfruttamento commerciale del nome, dell’immagine, della voce ed, in generale, il proprio «right of publicity» connesso alla campagna pubblicitaria in modo da creare il voluto connubio tra l’azienda (ed i propri prodotti e/o servizi) ed il testimonial. La cessione dei diritti è ovviamente connaturata alle modalità di diffusione della campagna pubblicitaria realizzata con la partecipazione del testimonial (televisione, radio, stampa, web, ecc.). Generalmente la cessione può avvenire secondo due modelli: a)«Buy out»: vengono acquisiti dall’azienda i diritti per la diffusione della campagna su tutte le tipologie di mezzi e per un numero sostanzialmente illimitato di passaggi (tale tipologia determina, ovviamente, costi più elevati ma offre maggiori possibilità di utilizzo); b)cessione specifica: vengono puntualmente individuati e limitati i mezzi di diffusione per i quali avviene la cessione ed il numero di passaggi. La cessione dei diritti deve essere poi ulteriormente definita con riferimento all’ambito territoriale di efficacia (ad es. Italia, Europa, mondo).
La clausola di esclusiva ed il patto di non concorrenza Clausola di esclusiva Clausola di esclusiva Il contratto deve prevedere il divieto per il testimonial di non concludere contratti di analoga tipologia con ulteriori aziende. Tale divieto può essere: – assoluto – assoluto: divieto, per il periodo di durata del contratto, di svolgere attività di testimonial per qualunque altra azienda; – relativo – relativo: divieto, per il periodo di durata del contratto, di svolgere attività di testimonial per aziende appartenenti al medesimo settore merceologico. In relazione al patto di esclusiva potrà essere stabilito un corrispettivo ad hoc.
Patto di non concorrenza Patto di non concorrenza per un determinato periodo di tempo successivo alla scadenza del contratto. Attraverso il patto di non concorrenza il testimonial si impegna a non concludere accordi promo pubblicitari con aziende, poste in rapporto di concorrenzialità con l’azienda promotrice, per un determinato periodo di tempo successivo alla scadenza del contratto. Necessità di determinazione di un compenso ad hoc e di delimitare il periodo di durata entro il termine di 5 anni (art cod. civ.)
Clausole di protezione per l’azienda E’ opportuno, inoltre, inserire nel contratto una serie di clausole che hanno come scopo quello di salvaguardare l’azienda da determinati comportamenti del testimonial che possano pregiudicare l’efficacia e l’appeal della campagna pubblicitaria. Rientrano in tali categorie le seguenti clausole: – obbligo del testimonial di non modificare la propria immagine in modo sostanziale nel corso della durata del contratto (ad es. repentino stravolgimento del look personale; significativo incremento o abbassamento del proprio peso corporeo, ecc.); – obbligo del testimonial di non porre in essere atti o comportamenti che, per loro natura, siano idonei ad incidere in modo negativo sul buon nome dell’azienda e/o dei propri prodotti e servizi (ad es. condotta considerata socialmente immorale o comunque lesiva del buon costume, atti di violenza, assunzione di sostanze stupefacenti, commissione di illeciti penali ecc.); – obbligo del testimonial di non rilasciare dichiarazioni o interviste tali da incidere negativamente sulla buona reputazione dell’azienda e/o dei propri prodotti e servizi. Al mancato rispetto di tali obblighi possono essere collegate specifiche clausole di recesso o di risoluzione in favore dell’azienda.
Ulteriormente possono essere previste: – clausole di recesso a favore dell’azienda: per le ipotesi di mancato successo o riscontro della campagna promozionale; per l’ipotesi di impedimento, protratto oltre un certo periodo di tempo, alla realizzazione della prestazione da parte del testimonial per causa di forza maggiore; – Clausole risolutive espresse nelle ipotesi di inadempimento del testimonial ai singoli obblighi contrattuali
Durata E’ ovviamente necessario prevedere una ben definita durata contrattuale. In ciò si dovrà porre attenzione a prevedere: – la durata del contratto e delle obbligazioni in esso contenute; – la durata del diritto dell’azienda di continuare eventualmente ad utilizzare gli spot e/o il materiale promozionale realizzato anche successivamente al termine di durata del contratto (c.d. Wind-down period);
Sempre con riferimento alla durata, il contratto potrà inoltre prevedere un diritto di opzione avente ad oggetto la proroga della durata del contratto alle stesse condizioni economiche e normative (e quindi anche agli stessi impegni assunti dal testimonial).
Il compenso Il compenso per il testimonial deve essere diviso in distinte voci: corrispettivo della prestazione lavorativa, corrispettivo della prestazione lavorativa, con possibilità di ulteriori distinzioni con riferimento alle specifiche attività, distinguendo, per esempio, le attività che richiedono prestazioni artistiche da attività più tipiche dell’endorsement; corrispettivo della cessione del diritto di immagine e del diritto d’autore o diritti connessi (diritto di replica) corrispettivo della cessione del diritto di immagine e del diritto d’autore o diritti connessi (diritto di replica); eventuale corrispettivo per la cessione di altri diritti eventuale corrispettivo per la cessione di altri diritti (es. diritto di prelazione, diritto di opzione, patto di non concorrenza, patto di esclusiva)
Compenso e questioni previdenziali La concreta determinazione e divisione del compenso nelle sue varie voci determina soluzioni previdenziali e deve essere operata tenendo conto dei limiti imposti, in alcuni casi, dalla normativa previdenziale applicabile.
Casi specifici: certezze e dubbi interpretativi Certezze – Il compenso per la cessione dei diritti di immagine, replica e diritto d’autore da parte di celebrities lavoratori dello spettacolo non può eccedere il 40% del complessivo compenso dovuto per la cessione dei suddetti diritti e per la prestazione lavorativa. – In tal caso il compenso per la cessione dei diritti, nei suddetti limiti del 40%, non sarà soggetto alla contribuzione prevista dall’ex Enpals, oggi confluito nell’Inps (art. 43 L , n. 289)
Dubbi interpretativi I dubbi interpretativi riguardano: 1.Il trattamento previdenziale dei compensi percepiti da celebrities non appartenenti alle categorie dei lavoratori dello spettacolo per cui potrebbe non essere obbligatoria l’iscrizione all’Enpals e l’assoggettamento ai relativi oneri contributivi nonché al rispetto dei limiti imposti dall’art. 43 L , n A riguardo la Cassazione ha ritenuto di «escludere dall’obbligo di iscrizione all’Enplas e dalla specifica contribuzione i soggetti che in via meramente occasionale rispetto alla loro vocazione professionale prestino attività artistica». 2.Il trattamento previdenziale del compenso di un contratto di endorsement in cui, sostanzialmente, non vi è alcuna attività lavorativa inerente la produzione di uno spettacolo. 3. Il trattamento previdenziale degli eventuali compensi per gli altri diritti.
Possibili soluzioni Nel caso sub 1), la celebrity non appartenente ai lavoratori dello spettacolo non avrebbe l’obbligo di iscrizione all’Enpals e non sarebbe soggetta al particolare regime previdenziale (ed ai limiti imposti per la cessione di diritti d’autore, replica o immagine). Nei casi sub 2 e 3, i relativi compensi non sarebbero soggetti a contribuzione.
Possibili criticità Nel caso sub 1): – il carattere oggettivo della prestazione resa e la conseguente pretesa di applicazione del regime previdenziale per i lavoratori dello spettacolo; – la «tentazione» di applicazione analogica dell’art. 43 L , n Se si applica la divisione ivi prevista non c’è possibilità di errore. Nel caso sub 3): – La valutazione di tali compensi come «simulati» e/o comunque ancillari e/o dipendenti dalla prestazione lavorativa.