Trattamento di dati sensibili Università degli Studi di Milano Polo didattico e di ricerca di Crema Dipartimento di Tecnologie dell’Informazione Corso in trattamento dei dati sensibili Simone Bonavita Seminari specialistici tematici e case history: Avv. Prof. Pierluigi Perri – Avv. Edoardo Artese – Dott. Stefano De Cristofaro – Marta Ghiglioni – Dott. Carlo Bernardi
Cos’è la proprietà intellettuale Chi ha un'idea geniale e innovativa in grado di trasformare la sua attività, dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di proteggerne la proprietà intellettuale prima di annunciarla al mondo! Le idee hanno un valore soltanto se è possibile rivendicarne giuridicamente la proprietà. La dicitura "proprietà intellettuale" indica un sistema di tutela giuridica dei beni immateriali che hanno una sempre maggiore rilevanza economica: ci si riferisce cioè ai frutti dell'attività creativa/inventiva umana come ad esempio le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi.beni immaterialiinvenzioni industrialimodelli di utilitàdesign
Sottocategorie Esistono 3 sottocategorie: proprietà industriale : invenzioni (brevetti), marchi, disegni industriali, nuove varietà di piante e indicazioni geografiche di origine opere artistiche protette da copyright : opere letterarie e artistiche, musica, programmi televisivi, software, banche dati, disegni architettonici, creazioni pubblicitarie e prodotti multimediali strategie commerciali : segreti commerciali, know-how, impegni di riservatezza o produzione rapida.
Proteggere la proprietà intellettuale La forma di tutela dipende dal tipo di proprietà intellettuale: brevetti - consentono di impedire a terzi di realizzare, utilizzare o vendere l'invenzione per un certo periodo di tempo, a seconda del suo tipo marchi - proteggono il nome del prodotto, impedendo ad altre aziende di vendere un prodotto con lo stesso nome copyright - informa il pubblico che l'autore intende controllare la produzione, distribuzione, esposizione o rappresentazione della sua opera. Il diritto d'autore viene riconosciuto automaticamente, senza bisogno di una registrazione formale. Il simbolo del copyright può essere usato da subito.
Codice della Proprietà Industriale Il Codice della proprietà industriale (CPI), emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, riordinando e accorpando oltre 40 testi normativi tra leggi e provvedimenti, conseguenti in particolare all’adeguamento delle norme italiane ai regolamenti comunitari e alle disposizioni delle convenzioni internazionali a cui l’Italia ha aderito.
Codice della Proprietà Industriale (2) Art. 1. Diritti di proprietà industriale 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Art. 2. Costituzione ed acquisto dei diritti 1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. 2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. 3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. 4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. 5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
Diritto d’autore Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento di una serie di diritti (di carattere morale e patrimoniale) all'autore originario dell'opera. L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera.
Gli scopi Tutela dell'atto creativo Dietro all'atto creativo c'è un impegno, c'è un lavoro e un investimento di tempo e spesso anche di denaro che rendono quindi l'atto creativo, un'attività da tutelare riconoscendo i meriti del suo creatore. Tutela economica dell'autore Il diritto d'autore favorisce la creazione e incentiva a "creare" in quanto il lavoro viene retribuito e ricompensato. Diffusione di arte e scienze Le opere dell’ingegno creativo, avendo una naturale tendenza ad una diffusione estesa e potenzialmente senza limiti (opere materiali e immateriali), richiedono una protezione che vada al di là di quella che può essere apprestata a livello nazionale e che soprattutto presenti un livello minimo di uniformità i tutti i paesi.
Diritto morale d’autore Diritto morale d'autore Il diritto morale d'autore "nasce" dal momento in cui l'atto/opera creativa si manifesta. È una forma di diritto la cui durata di tempo è illimitata, cioè continua a protrarsi anche dopo la morte dell'autore stesso. All'autore contraente tale diritto spettano le fondamentali e inalienabili facoltà di rivendicare la paternità dell'opera, in particolare il diritto di rivendicazione ed il diritto di rivelarsi. In Italia la paternità dell'opera è irrinunciabile salvo modifica esplicita autorizzata dall'autore in vita. Cessione del diritto morale d'autore Il diritto morale d'autore deve essere esplicitamente ceduto perché è separato dal copyright o diritto di sfruttamento e che può essere ceduto solo dal titolare stesso del diritto, l'autore dichiarato o effettivo che sia, mentre è in vita. Alla sua morte diviene inalienabile.
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Legge 22 aprile 1941 n. 633 Art. 1 Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (2) Art. 2 In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (3) Art. 3 Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte. Art. 4 Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.