Le fonti del diritto.

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LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
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Le fonti del diritto

Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di produzione: sono gli atti e i fatti giuridici da cui hanno origine le norme giuridiche 2. fonti di cognizione: sono particolari documenti che consentono di conoscere le fonti atto. Le fonti del diritto

La gerarchia delle fonti Le fonti non hanno tutte lo stesso valore, esiste tra loro un rapporto di gerarchia in virtù del quale le fonti di grado inferiore non possono essere in contrasto con quelle di grado superiore. La gerarchia delle fonti

La gerarchia delle fonti Le fonti del diritto italiano sono organizzate nel seguente modo: 1. Costituzione e leggi costituzionali 2. Leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, trattati e regolamenti dell’Unione Europea 3. Leggi regionali 4. Regolamenti 5. Usi e consuetudini La gerarchia delle fonti

Le leggi costituzionali (primo gradino della scala gerarchica) Le leggi costituzionali sono particolari atti normativi emanati per modificare o integrare la Costituzione. Vengono approvate dal Parlamento con una procedura più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie. Sono richieste maggioranze più elevate ed il testo deve essere approvato due volte da parte di ciascuna Camera. Le leggi costituzionali (primo gradino della scala gerarchica)

(secondo gradino della scala gerarchica) Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento seguendo un particolare iter che viene detto “iter legislativo”. Abbiamo cinque fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso e approvato dalle due Camere (secondo gradino della scala gerarchica) Le leggi ordinarie

(secondo gradino della scala gerarchica) 3. PROMULGAZIONE – il testo di legge viene firmato dal Presidente della Repubblica 4. PUBBLICAZIONE – la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5. ENTRATA IN VIGORE – la legge, dopo 15 giorni dalla pubblicazione, diviene esecutiva e deve essere rispettata da tutti (secondo gradino della scala gerarchica) Le leggi ordinarie

(secondo gradino della scala gerarchica) I decreti legislativi ed i decreti legge sono detti anche “atti aventi forza di legge” in quanto hanno la stessa efficacia delle leggi ma sono emanati dal Governo. I decreti legislativi sono emanati dal Governo su iniziativa del Parlamento, il quale con una legge (legge delega) dà incarico al Governo di emanare un decreto indicando la materia ed i principi cui il Governo deve attenersi. (secondo gradino della scala gerarchica) Decreti legislativi

(secondo gradino della scala gerarchica) I decreti legge sono provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Si tratta di provvedimenti provvisori in quanto essi devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti perdono efficacia. (secondo gradino della scala gerarchica) Decreti legge

Trattati e regolamenti (secondo gradino della scala gerarchica) I Trattati e i regolamenti dell’Unione Europea sono provvedimenti emanati dagli organi dell’Unione Europea equiparati alle leggi nazionali e direttamente applicabili nello Stato. dell’Unione Europea Trattati e regolamenti (secondo gradino della scala gerarchica)

(terzo gradino della scala gerarchica) Le leggi regionali sono provvedimenti emanati dalle Regioni nelle materie di loro competenza. Le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva per tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato secondo quanto previsto dall’art. 117 della Costituzione. Le leggi regionali (terzo gradino della scala gerarchica)

della scala gerarchica) I regolamenti sono atti normativi emanati dal Governo per indicare i criteri di attuazione di una legge. I regolamenti della scala gerarchica) (quarto gradino

della scala gerarchica) La consuetudine è l’osservanza di un comportamento costante e uniforme da parte di un gruppo sociale con la convinzione di seguire un obbligo giuridico. Si tratta di una fonte non scritta. Gli usi o consuetudini (quinto gradino della scala gerarchica)

Con l’espressione“entrata in vigore” si indica il momento in cui la norma diventa obbligatoria. Il periodo che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore prende il nome di “vacatio legis” e, normalmente, è fissato in quindici giorni. Entrata in vigore

Ogni atto normativo prima di divenire obbligatorio deve essere reso noto ai consociati mediante la pubblicazione su documenti ufficiali quali, ad es., la Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La pubblicazione serve a portare a conoscenza di tutti i cittadini la norma giuridica in quanto nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui la legge non ammette ignoranza. Entrata in vigore

L’abrogazione consiste nella cancellazione di una norma dall’ordinamento giuridico in seguito all’introduzione di una nuova norma o mediante referendum abrogativo. L’abrogazione può essere: 1. espressa: quando una nuova norma dichiara espressamente abrogata la norma precedente 2. tacita: quando una norma successiva dispone diversamente dalla precedente Abrogazione

3. mediante referendum abrogativo: gli elettori si pronunciano con un “sì” o con un “no” per l’abrogazione totale o parziale di una norma 4. tramite annullamento: viene pronunciata dalla Corte Costituzionale quando una norma contrasta con altre di grado più elevato (non rispetta, cioè, il principio della gerarchia delle fonti) Abrogazione

L’interpretazione è un atto che mira ad individuare la volontà ed il significato della norma giuridica. A seconda dei soggetti che la pongono in essere si distingue in: AUTENTICA: è fatta dal legislatore. Il legislatore, cioè, con una norma successiva spiega il significato della norma precedente . Questo tipo di interpretazione è vincolante per tutti nel senso che tutti devono interpretare la norma nel senso indicato dal legislatore Interpretazione

GIUDIZIALE: è fatta dai giudici alla fine di un processo ed è contenuta nella sentenza. Tale interpretazione è vincolante (cioè deve essere osservata) solo per le parti del processo. L’insieme delle decisioni dei giudici (sentenze) è definito “giurisprudenza” DOTTRINALE: è fatta dai giuristi, cioè dagli studiosi del diritto. Essa serve da orientamento a tutti gli operatori del diritto ma non è vincolante per nessuno. L’insieme delle interpretazioni dei giuristi è definito “dottrina” Interpretazione

A seconda dei criteri utilizzati per interpretare una norma distinguiamo: INTERPRETAZIONE LETTERALE: l’interprete deve attenersi al significato “letterale” delle parole INTERPRETAZIONE LOGICA: l’interprete deve cogliere il senso logico della norma cercando i motivi che hanno determinato la sua emanazione e i fini che con essa si intendono raggiungere Interpretazione

INTERPRETAZIONE ANALOGICA: quando si verifica un fatto concreto per il quale non è prevista una norma giuridica precisa è possibile applicare una norma che disciplina un caso simile o analogo o, in mancanza, si deve ricorrere ai principi generali dell’ordinamento giuridico che in genere si deducono dalla Costituzione Interpretazione