1 NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (L. n.80 del 07/04/2003)
2 LEGGE DELEGA N. 80 DEL 07/04/2003 ISTITUZIONE DELLA NUOVA IRE (Art. 3) ISTITUZIONE DELL IRES (Art. 4) (Attuazione con Dlg. 344/2003 RIFORMA DELLIVA Sullo standard Comunitario (Art. 5) ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SUI SERVIZI (Art. 6) GRADUALE ELIMINAZIONE DELLIRAP (Art. 8) RIFORMA DEL SISTEMA DELLACCISA (art. 7)
3 NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI LART. 3 DELLA LEGGE DELEGA 7 APRILE 2003 N.80 CONTIENE I PRINCIPI ED I CRITERI DIRETTIVI ENTRO I QUALI IL GOVERNO DOVRA PROCEDERE ALLEMANAZIONEDI DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA IN MATERIA DI IRE DESTINATA A SOSTITUIRE LATTUALE IRPEF.
4 OBIETTIVI DELLIRE RAZIONALIZZARE E RAFFORZARE LA PROGRESSIVITA DELLIMPOSTA PERSONALE
5 SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO PERSONALE -Persone fisiche residenti e non -Enti pubblici e privati diversi dalle società commerciali (NO PROFIT) Attualmente ancora collocati nellambito IRES SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO DI IMPRESA REGIME INVARIATO PER LE SOCIETA DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI. SOGGETTI PASSIVI
6 Fino a …………23% Oltre …………33% RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE PREVISTE
7 NO TAX AREA LART. 2 LEGGE 289/2002 HA GIA DATO AVVIO, NELLA SOSTANZA, AL PROCESSO DI RIFORMA DELLIMPOSTA PERSONALE CON LINTRODUZIONE DI UNA NUOVA DEDUZIONE NUOVE DETRAZIONI VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEI RELATIVI SCAGLIONI CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
8 La nuova tabella delle aliquote e scaglioni di reddito dal 1° gennaio 2003: Gli scaglioni di reddito e le nuove aliquote si applicano ai redditi che sono imputabili al periodo di imposta CHE INIZIA IL 1° GENNAIO 2003.
9 Lavoro dipendente Pensione Lavoro autonomo e impresa minore Deduzione teorica base DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA DELLIMPOSIZIONE
10 Deduzione base Non va ragguagliata ad anno Ulteriori deduzioni Vanno sommate alla deduzione base Per lavoro dipendente- Va ragguagliata al periodo di lavoro nellanno Per pensione- Va ragguagliata al periodo di pensione nellanno Per lavoro autonomo- Non va ragguagliata al periodo di lavoro nellanno DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA DELLIMPOSIZIONE
11 Le deduzioni previste per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo NON SONO MAI CUMULABILI TRA LORO Se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali il contribuente potrà usufruire della deduzione più conveniente. DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA DELLIMPOSIZIONE
12 DEDUZIONE EFFETTIVAMENTE SPETTANTE
13 ESEMPI Reddito annuo di PENSIONE Oneri deducibili Essendo il risultato maggiore di 1 la deduzione spetta per intero ( ) = Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE Oneri deducibili Essendo il risultato compreso tra 0 e 1, la deduzione effettivamente spettante è pari a ( ) x 0,5769 = Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE Oneri deducibili Essendo il risultato del rapporto minore di zero la deduzione non spetta
14 ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE 1. L IMPOSTA NON E DOVUTA QUALORA IL REDDITO COMPLESSIVO E COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA : -- PENSIONE NON SUPERIORE A REDDITI DI TERRENI NON SUPER. A 185,92 -- REDDITO INERENTE LABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
15 ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE 2. SE L IMPORTO DEI REDDITI DA PENSIONE E COMPRESO TRA E 7.800, NON E DOVUTA LA PARTE DIMPOSTA NETTA EVENTUALMENTE ECCEDENTE LA DIFFERENZA TRA REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE E L IMPORTO DI
16 LE NUOVE DETRAZIONI 1.Sono finalizzate al mantenimento della progressività della imposizione e non più al riconoscimento forfetario di spese sostenute per la produzione di reddito. 2. Vanno commisurate sul reddito complessivo al netto della deduzione per labitazione principale 3. Limporto di detrazione spettante non deve essere più rapportata al periodo di lavoro o di pensione nellanno, ma compete in misura piena. 4. NON SONO CUMULABILI TRA LORO, ma se alla formazione di reddito concorrono due o più tipologie reddituali il contribuente potrà fruire della detrazione più favorevole.
17 LE NUOVE DETRAZIONI
18 E una clausola di garanzia che ha lo scopo di tutelare il contribuente da eventuali penalizzazioni derivanti dallapplicazione delle nuove disposizioni. Con tale clausola è riconosciuta la possibilità al contribuente di applicare, IN SEDE DI DICHIARAZIONE, le disposizioni del Testo Unico in vigore al , qualora queste ultime risultino più favorevoli. Tale clausola può essere applicata nelle dichiarazioni relative ai redditi del 2003 e del CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
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