“Reg. CE 834/07, nuove misure per

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“Reg. CE 834/07, nuove misure per TAVOLA ROTONDA “Reg. CE 834/07, nuove misure per l’etichettatura dei prodotti biologici” SANA 2008 11 settembre 2008 Studio Legale Avv. Gaetano Forte - Avv. Raffaella Flammia - www.avvocatogaetanoforte.it www.avvocatogaetanoforte.it www.avvocatogaetanoforte.it

superato e sostituito il regolamento 2092/1991 REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 Dal 1° gennaio 2009 cambiano le regole sul metodo di produzione biologico superato e sostituito il regolamento 2092/1991 www.avvocatogaetanoforte.it

OGGI DOMANI Campo di applicazione Reg. CEE 2092/91 DOMANI Reg. CE 834/07 Campo di applicazione Alle precedenti categorie si aggiungono: 5) Prodotti dell’acquacoltura 6) Lieviti utilizzati come alimenti e mangimi (prodotti con substrati BIO) 7) Alghe Saranno definite norme tecniche per il vino 1) Produzioni agricole e selvatiche 2) Trasformati ad uso alimentare 3) Mangimi e materie prime per mangimi 4) Sementi e materiale di moltiplicazione NO prodotti della caccia e della pesca Mancano norme tecniche specifiche per il vino www.avvocatogaetanoforte.it

«etichettatura»: i termini, le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, avvisi, etichette, cartoncini,nastri o fascette e presenti su di essi, che accompagnano o si riferiscono a un prodotto; www.avvocatogaetanoforte.it

« prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato»: La definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000*, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; *unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato. www.avvocatogaetanoforte.it

«pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico, con mezzi diversi dall’etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti biologici; www.avvocatogaetanoforte.it

Negli alimenti trasformati il riferimento alla produzione biologica può essere indicato: nella denominazione di vendita: nel caso in cui gli alimenti trasformati siano conformi all’art. 19 (recante norme applicabili alla produzione di alimenti trasformati) e almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico. soltanto nell’elenco degli ingredienti: a condizione che la preparazione degli alimenti sia separata nel tempo e nello spazio dagli alimenti non biologici; il prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola (al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da cucina aggiunti); siano utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione particolare e solo a condizione che siano autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’art. 21; l’ingrediente biologico non sia contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione; nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita: a condizione che il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca, contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici, gli alimenti siano conformi all’art. 19, paragrafo 1, e all’art. 19 paragrafo 2, lettere a), b), d). www.avvocatogaetanoforte.it

Alimenti trasformati … segue L’elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l’elenco degli ingredienti include un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. I termini e l’indicazione della percentuale compaiono con colore, dimensioni e tipo di carattere identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco ingredienti. www.avvocatogaetanoforte.it

Diventa possibile… TONNO all’olio extra vergine di oliva bio? Etichettatura TONNO all’olio extra vergine di oliva bio? Diventa possibile…

Indicazioni di etichettatura dei prodotti biologici previste dal Reg Indicazioni di etichettatura dei prodotti biologici previste dal Reg.to 2092/91: a) Indicazione del metodo di produzione “da agricoltura biologica” b) Nome e/o numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo cui è assoggettato l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di preparazione. c) Logo comunitario. www.avvocatogaetanoforte.it

Biologico: novità in materia di etichettatura introdotte dal Reg Biologico: novità in materia di etichettatura introdotte dal Reg.to 834/2007 a)Possibilità di indicare eventuali ingredienti biologici utilizzati nella composizione di un prodotto “non bio”. www.avvocatogaetanoforte.it

Biologico: novità in materia di etichettatura introdotte dal Reg Biologico: novità in materia di etichettatura introdotte dal Reg.to 834/2007 b) ALIMENTI PRECONFEZIONATI: LOGO U.E. L’apposizione in etichetta del logo U.E., da facoltativa, diviene obbligatoria per tutti i prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato ottenuti nella Comunità. L’art. 24/1 let. b) del nuovo Regolamento, rubricato “indicazioni obbligatorie”, dispone, infatti, che “compare sulla confezione anche il logo comunitario di cui all’articolo 25, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati”. Il logo U.E. può essere usato inoltre, su base volontaria, nel caso di prodotti biologici non preconfezionati ottenuti nella Comunità o per i prodotti biologici importati da Paesi terzi. www.avvocatogaetanoforte.it

b) ALIMENTI PRECONFEZIONATI: LOGO U.E. Biologico: novità in materia di etichettatura introdotte dal Reg.to 834/2007 b) ALIMENTI PRECONFEZIONATI: LOGO U.E. Viene meno, il divieto di esporre l’indicazione ed il logo per il prodotto bio venduto sfuso. Tale limite era infatti evincibile dalla lettura dell’art. 10/1 let. c) del Reg.to 2092/91 ai sensi del quale l’indicazione ed il logo possono figurare unicamente sulle etichette del prodotto venduto direttamente in imballaggi sigillati dal produttore o preparatore al consumatore finale, o immessi sul mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati. Al riguardo l’all. 3 punto 7 del reg.to 2092/91 imponeva agli operatori di garantire che i prodotti potessero essere trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non potesse essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che fosse apposta un’etichetta specificamente compilata o che le informazioni ivi indicate potessero figurare in un documento di accompagnamento www.avvocatogaetanoforte.it

Biologico: novità in materia di etichettatura introdotte dal Reg Biologico: novità in materia di etichettatura introdotte dal Reg.to 834/2007 L’art. 25 del nuovo Regolamento dispone invece che “il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento”. Il logo comunitario non può essere utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione. www.avvocatogaetanoforte.it

Biologico: novità in materia di etichettatura introdotte dal Reg Biologico: novità in materia di etichettatura introdotte dal Reg.to 834/2007 c) ORIGINE DELLA MATERIA PRIMA L’art. 24/1 let. c) del nuovo Regolamento dispone che “quando viene usato il logo comunitario, anche un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti: — «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE, — «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi, — «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo”. La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese”. www.avvocatogaetanoforte.it

Pubblicità Secondo quanto disposto dall’art. 10/2 del regolamento 2092/91 nell’etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all’acquirente che l’indicazione Agricoltura biologica - regime di controllo CE costituisca una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. www.avvocatogaetanoforte.it

Pubblicità Il nuovo regolamento non prevede un’analoga disposizione l’art. 23/2 stabilisce che nell’etichettatura e nella pubblicità non sono ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento. www.avvocatogaetanoforte.it

Etichettatura dei mangimi Nessuna novità Etichettatura dei mangimi La dicitura “MANGIME BIOLOGICO” e il logo UE possono essere riportati in etichetta solo gli ingredienti bio incidono per almeno il 95% dell’intera materia prima agricola. Quando il contenuto bio è inferiore è possibile indicare solo “AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA in conformità al Reg. CE 834/2007”. In tutti i casi è necessario indicare la % di materia prima biologica, in conversione o convenzionale oltre che la % di materie prima agricola sul totale, tutte espresse in termini di sostanza secca (S.S.).

OGM: art. 9 del nuovo Regolamento Resta ferma l’incompatibilità tra O.G.M. e prodotti derivati da O.G.M. con il concetto di produzione biologica. “Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, o del regolamento (CE) n. 1830/ 2003. www.avvocatogaetanoforte.it

OGM Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con i suddetti regolamenti. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante i prodotti diversi da alimenti o mangimi o prodotti ottenuti da OGM, gli operatori che usano tali prodotti non biologici acquistati da terzi chiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati o ottenuti da OGM”. www.avvocatogaetanoforte.it

OGM Nonostante la proposta del Parlamento europeo in base al quale la presenza di OGM nei prodotti biologici sarebbe dovuta essere limitata esclusivamente a quantità accidentali e tecnicamente inevitabili con un valore massimo di 0,1 %. il nuovo regolamento non precisa nulla e quindi si ritiene implicitamente confermata, anche per i prodotti bio, la soglia dello 0,9% quale limite di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile. www.avvocatogaetanoforte.it

il produttore dichiara prodotto non OGM e non derivato da OGM DICHIARAZIONE NON OGM PER I PRODOTTI CONVENZIONALI il produttore dichiara prodotto non OGM e non derivato da OGM si impegna a comunicare eventuali variazioni e altre info utili autorizza l’odc del cliente a verificare la correttezza della dichiarazione anche mediante prelievi ed audit www.avvocatogaetanoforte.it

Nelle disposizioni transitorie e finali è stabilito che: È in corso di approvazione una proposta di regolamento recante modalità di applicazione del regolamento 834/2007 Nelle disposizioni transitorie e finali è stabilito che: … 6) gli ingredienti non biologici di origine agricola autorizzati dagli Stati membri a norma del regolamento 207/93 possono intendersi autorizzati a norma del presente regolamento. Tuttavia, le autorizzazioni concesse a norma dell’art. 3, paragrafo 6, del suddetto regolamento scadono il 31 dicembre 2009 www.avvocatogaetanoforte.it

proposta di regolamento recante modalità di applicazione del regolamento 834/2007 7) Durante un periodo transitorio che termina il 1° luglio 2010, l’operatore può utilizzare nell’etichettatura il nome e/o il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo a norma del regolamento 2092/91. 8) Fino al 1° gennaio 2012, il materiale da imballaggio e le scorte di prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati a norma del regolamento 2091/91 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico. www.avvocatogaetanoforte.it

proposta di regolamento recante modalità di applicazione del regolamento 834/2007 Il regolamento di applicazione in corso di approvazione si applicherà a decorrere dal 1 gennaio 2009 tuttavia quanto stabilito dall’art. 27, paragrafo 2 lett. a) e l’art. 58 si applicherà a decorrere dal 1 luglio 2010. www.avvocatogaetanoforte.it

proposta di regolamento recante modalità di applicazione del regolamento 834/2007 L’art. 27 lett. a) stabilisce che ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a),punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola; www.avvocatogaetanoforte.it

proposta di regolamento recante modalità di applicazione del regolamento 834/2007 L’Articolo 58, che anch’esso si applicherà a decorrere dal 1 luglio 2010, stabilisce le condizioni per l'indicazione del numero di codice e del luogo d'origine: 1. Il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere indicato nel modo seguente: a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni); b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007; c) comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente; e d) è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta. 2. Il luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto e composto, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, e collocato immediatamente sotto il numero di codice di cui al paragrafo 1. www.avvocatogaetanoforte.it

Le ultime novità… News 1) Il Vino rientrerà immediatamente nel campo di applicazione del prossimo Regolamento di attuazione, è rimandata solo la definizione delle tecniche di vinificazione, additivi e coadiuvanti tecnologici, ecc. 2) A partire dal 1 luglio 2010 alcuni additivi (lecitine, pectina, gomma arabica, ecc.) rientreranno nel conteggio della percentuale di biologico 3) Rimandata la rivisitazione grafica del nuovo logo, per il momento si usa quello vecchio alle medesime condizioni. Fino al 1 luglio 2010 non è obbligatorio indicare l’origine della materia prima in etichetta. 4) Fino al 1 luglio 2010 è possibile l’uso del codice di certificazione e dei vecchi riferimenti alla certificazione Reg. CEE 2092/91 5) Fino al 1 gennaio 2012 è possibile commercializzare i prodotti ottenuti i n conformità al Reg. CEE 2092/91

Controlli Anche il mondo del biologico si allinea alla regolamentazione comunitaria che fa perno sul Reg. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, pur mantenendo alcuni connotati peculiari pertinenti alla natura del prodotto. www.avvocatogaetanoforte.it

Controlli Art. 28 nuovo regolamento: adesione al sistema di controllo “1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato: a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata; b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27. Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento. L’operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo. www.avvocatogaetanoforte.it

Controlli Art. 28 nuovo regolamento: adesione al sistema di controllo 2. Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi. 3. Gli Stati membri designano un’autorità o autorizzano un organismo per il recepimento di tali notifiche. 4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo. 5. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate. 6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, norme di attuazione per fornire dettagli sulla procedura di notifica e di assoggettamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.” www.avvocatogaetanoforte.it

Chi è tenuto ad assoggettasi al sistema di controllo UE? OGGI Reg. CEE 2092/91 DOMANI Reg. CE 834/07 Chi è tenuto ad assoggettasi al sistema di controllo UE? Tutto confermato anche per distribuzione “Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualsiasi fase della produzione, preparazione e distribuzione…” NO Ristorazione collettiva Lo Stato membro può adottare norme nazionali o volontarie in materie di controllo ed etichettatura 1) Produttori agricoli 2) Allevatori, apicoltori 3) Industrie agroalimentari e mangimistiche (NO pet food) 4) Importatori da Paesi terzi Magazzini 5) Commercianti e grossisti 6) Dettaglianti che vendono prodotto sfuso (ortofrutta, gastronomia, ecc.) www.avvocatogaetanoforte.it

Controlli Il regolamento 2092/91 (all’art. 8) stabilisce che gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti biologici ai fini della loro commercializzazione o che commercializzano tali prodotti devono assoggettare la loro azienda al sistema di controllo www.avvocatogaetanoforte.it

Controlli Il nuovo testo (all’art. 28) indica come assoggettati al sistema di controllo gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo tali prodotti o che immettono tali prodotti sul mercato. Le modifiche apportate risolvono il problema dell’assoggettamento della GDO che produce a marchio al controllo sul biologico? www.avvocatogaetanoforte.it

Quali sono le sanzioni in caso di inadempienze? OGGI Reg. CEE 2092/91 DOMANI Reg. CE 834/07 Quali sono le sanzioni in caso di inadempienze? Non sono definite specifiche sanzioni dall’UE In Italia non sono state definite sanzioni specifiche, normalmente si ricorre alle sanzioni previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari. Errata denominazione, pubblicità ingannevole, fino a frode in commercio Non cambia nulla Una proposta di legge per la regolamentazione dell’intero settore, depositata in Parlamento, prevede sanzioni specifiche sia per gli operatori che per gli organismi di controllo inadempienti. Gli agricoltori perdono gli aiuti previsti dai PSR (Piani di Sviluppo Rurale) www.avvocatogaetanoforte.it

Grazie per l’attenzione   Studio Legale Avvocato Gaetano Forte Via Garibaldi n. 90 44100 – Ferrara Tel. 0532/212049 Fax 0532/416367 Vi invitiamo a consultare il ns. sito internet:  www.avvocatogaetanoforte.it www.avvocatogaetanoforte.it