1 NOVITA PER I PROFESSIONISTI Modifiche allart. 19 del D.P.R. n. 600/1973, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni Legge n. 248/2006, di conversione del D.L. n. 223/2006 Tassazione delle plusvalenze e deduzione delle minusvalenze nella determinazione del reddito di lavoro autonomo Tassazione come redditi di lavoro autonomo dei corrispettivi percepiti dalla cessione di clientela o altri elementi immateriali Deducibilità integrale delle spese di vitto e alloggio da parte del professionista se anticipate dal committente Disciplina delle perdite derivanti da attività professionale
2 CONTO CORRENTE (1) art. 19, comma 3 D.P.R. n. 600/1973 TENERE UNO O PIU CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI UTILIZZATI PER LA GESTIONE DELLATTIVITA PROFESSIONALE art. 19, comma 4 D.P.R. n. 600/1973 I COMPENSI DEVONO ESSERE RISCOSSI SOLO MEDIANTE STRUMENTI FINANZIARI TRACCIABILI (O IN CONTANTI, SOLO SE PER SOMME INFERIORI A 100 EURO) LIMITE FISSATO IN EURO FINO AL 30/6/2007 LIMITE DI 500 EURO DAL 1/7/2007 AL 30/6/2008 LIMITE DI 100 EURO IN VIGORE DAL 1/7/2008
3 CONTO CORRENTE (2) Assegno non trasferibile Bonifico Carta di credito, bancomat Pagamento bancario o postale STRUMENTO FINANZIARIO TRACCIABILE C/C DEDICATO SOLO ALLATTIVITA? Non è obbligatorio, può essere utilizzato anche per le esigenze familiari o extraprofessionali NO MODALITA PARTICOLARI, MA E NECESSARIO EFFETTUARE PRIMA UN PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE PAGAMENTO DELLE SPESE
4 CONTO CORRENTE (3) SONO COMPENSI I PRELIEVI RISCONTRATI SUI CONTI BANCARI ACCERTAMENTI BANCARI (Art. 32, comma 1, n. 2 D.P.R. n. 600/1973) Se non si è in grado di indicare il beneficiario; Se non risulta dalla contabilità. CHIARIMENTO RAGIONEVOLE I professionisti non devono fornire la prova che i prelievi non hanno avuto incidenza ai fini del reddito in relazione ad importi ragionevolmente riconducibili nella gestione extra-professionale
5 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE (1) PLUSVALENZE E MINUSVALENZE RELATIVE AI BENI STRUMENTALI CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO CONDIZIONI Aggiunti i commi 1-bis e 1-ter allart. 54 del TUIR CESSIONE A TITOLO ONEROSO RISARCIMENTO PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI BENI DESTINAZIONE A CONSUMO PERSONALE O FAMILIARE O A FINALITA ESTRANEE ALLARTE O PROFESSIONE ESCLUSIONI BENI IMMOBILI OGGETTI DARTE, DI ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE CESPITI IL CUI COSTO DI ACQUISTO NON E AMMORTIZZABILE
6 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE (2) DIVERSO TRATTAMENTO RISPETTO REDDITO DI IMPRESA DETERMINAZIONE PLUS O MINUS DIFFERENZA TRA CORRISPETTIVO O INDENNITA PERCEPITI (O VALORE NORMALE DEL BENE) E COSTO NON AMMORTIZZATO Plusvalenze non possono essere rateizzate, anche se bene è stato posseduto per più di 3 anni Minusvalenze da destinazione ad altre finalità dei beni sono deducibili fiscalmente
7 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE (3) PLUS E MINUS RILEVANO NELLA STESSA PROPORZIONE ESISTENTE TRA AMMORTAMENTO DEDOTTO E AMMORTAMENTO TOTALE CESSIONE DI AUTOVETTURA BENE STRUMENTALE IL CUI COSTO NON E INTEGRALMENTE DEDUCIBILE PLUSVALENZA REALIZZATA = = COSTO STORICO: AMMORTAMENTO EFFETTUATO: AMMORTAMENTO DEDOTTO: INCASSO VENDITA: RILEVANZA FISCALE = 4.500*4.519/ = 1.162
8 CESSIONE DELLA CLIENTELA (1) SONO TASSATI COME REDDITI DI LAVORO AUTONOMO I CORRISPETTIVI PERCEPITI A SEGUITO DI CESSIONE DELLA CLIENTELA O DI ELEMENTI IMMATERIALI Aggiunto il comma 1-quater allart. 54 del TUIR Sovvertita la Risoluzione n. 108/E/2002, in cui si sosteneva che tali compensi fossero REDDITO DIVERSO, ai sensi dellart. 67 del TUIR. Aggiunta la lettera g-ter) al comma 1 dellart. 17 del TUIR FACOLTA DI ASSOGGETTARE A TASSAZIONE SEPARATA TALI REDDITI, SOLO SE PERCEPITI IN UNUNICA SOLUZIONE
9 CESSIONE DELLA CLIENTELA (2) IL PROFESSIONISTA PROSEGUE ATTIVITA INCASSO CORRISPETTIVO IN MODO DILAZIONATO Tassazione corrispettivi come reddito di lavoro autonomo IL PROFESSIONISTA CESSA ATTIVITA Tassazione corrispettivi come reddito di lavoro autonomo (attività non più esercitata) o come reddito diverso ?
10 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO (1) SPESE DI VITTO E ALLOGGIO SONO PIENAMENTE DEDUCIBILI DAL PROFESSIONISTA SE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE PER SUO CONTO E DA QUESTI ADDEBITATE IN FATTURA Integrato il comma 5 dellart. 54 del TUIR DISPARITA DI TRATTAMENTO Spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista (DEDUCIBILI NEL LIMITE DEL 2%) Spese di vitto e alloggio sostenute dal committente (INTEGRALMENTE DEDUCIBILI)
11 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO (2) Le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per assicurarsi la prestazione professionale rientrano nellambito dei compensi (in natura) Il professionista non deve, per tali spese, sottostare al limite di deducibilità nella misura del 2% dellammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta Spese riaddebitate vanno assoggettate sia a RITENUTA sia a CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
12 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO (3) MODALITA PER FRUIRE DELLA DEDUCIBILITA 1. Il committente sostiene la spesa con documento a lui intestato e il nome del professionista come fruitore del servizio 2. Il committente comunica al professionista lammontare dellanticipo e non lo considera temporaneamente come costo deducibile 3. Il professionista recepisce limporto e lo considera come costo che non soggiace alla limitazione del 2 per cento 4. Il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e della quota di spese (già pagate dal committente) 5. Il committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione maggiorata dei rimborsi spese
13 PERDITE PROFESSIONALI PERDITE PROFESSIONALI POSSONO COMPENSARE SOLO REDDITI DELLO STESSO TIPO E POSSONO ESSERE RIPORTATE A NUOVO NEI PERIODI SUCCESSIVI (NON OLTRE IL QUINTO) PER LINTERO IMPORTO CHE TROVA CAPIENZA IN ESSI Le perdite realizzate nel primo triennio di esercizio di una attività nuova sono illimitatamente riportabili negli esercizi successivi Nuovo art. 8, comma 3 del TUIR Non si può più effettuare una compensazione orizzontale, cioè erodere altri tipi di reddito con la perdita professionale
14 ACCERTAMENTO STUDI DI SETTORE ACCERTAMENTO QUANDO IL LAVORATORE AUTONOMO RISULTA NON CONGRUO IN 2 ANNUALITA SU 3 ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE FINO AL 2005 NON PUO ESSERE EFFETTUATO IN FUTURO POTRA ESSERE EFFETTUATO ANCHE PER IL 2005: E STATA PREVISTA LA POSSIBILITA DI ADEGUARSI ENTRO IL 31/10/06 VECCHIA REGOLANUOVA REGOLA ACCERTAMENTO QUANDO IL LAVORATORE AUTONOMO RISULTA NON CONGRUO IN CIASCUN PERIODO DI IMPOSTA