SEMINARIO AITA ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI Cremona 9 aprile 2010

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SEMINARIO AITA ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI Cremona 9 aprile 2010

FINALITA’ DELL’ETICHETTATURA a) Informare i consumatori e proteggere i loro interessi; b) Garantire correttezza delle operazioni commerciali; c) Assicurare la libera circolazione comunitaria.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 109/92 Prodotti alimentari destinati alla vendita sul mercato nazionale al consumatore finale ed alle collettività assimilate

UNITA’ DI VENDITA E’ il prodotto preconfezionato o sfuso destinato come tale al consumatore. Va etichettato tenendo conto delle deroghe e delle esenzioni previste.

MOMENTO DELL’ETICHETTATURA Al più tardi al momento dell’esposizione al pubblico del prodotto.

LINGUA Generalmente è la lingua ufficiale del Paese dove il prodotto è venduto. Sono tollerate diciture intraducibili o facilmente capite. Interessato al problema è il destinatario del prodotto.

REQUISITI DELL’ETICHETTA Chiarezza: le indicazioni devono essere comprensibili, non in codice e non devono lasciare dubbi. Leggibilità: le indicazioni devono essere riportate in modo tale da esserefacilmente leggibili in relazione soprattutto ai caratteri utilizzati Indelebilità: da garantire in relazione alla tecnica messa a disposizione, in modo che le diciture piossano essere lette per tutta la vita commerciale del prodotto. Punto evidente: parte della confezione ove è possibile leggere in modo evidente le indicazioni obbligatorie

SEDE Riguarda sia la sede dell’impresa sia la sede dello stabilimento. E’ individuata dall’indicazione del luogo, non necessariamente dall’indirizzo.

CAMPO VISIVO Nello stesso campo visivo devono figurare se la loro indicazione è obbligatoria: a) la denominazione di vendita; b) la quantità; c) la dicitura della data; d) il titolo alcolometrico.

SEDE STABILIMENTO Indicazione non prescritta dalle norme UE ma consentita dalla UE. Obbligatoria solo per i prodotti confezionati in Italia e destinati al mercato nazionale, salvo i casi di esenzione.

INDICAZIONI VOLONTARIE CLAIMS = Nutrizionali: Regolamento (CE) n. 1924/06 e Decreto legislativo 77/93; = Salutistici: Regolamento (CE) n. 1924/06 Regolamento 608/04 su steroli e stanoli; = Mercantili: a) Extra, Super, di alta qualità e simili, puro, fresco, dietetico, naturale = possibilità d’uso a condizione; b) Genuino, sicuro, igienico = termini vietati c) Garanzia, garantito;Selezione, selezionato = uso consentito con dimostrazione.

DIVIETI Attribuzione di caratteristiche particolari comuni ad analoghi prodotti; Attribuzione di effetti e proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane; Attribuzione di effetti o proprietà non possedute; Induzione in errore del consumatore sulle caratteristiche dei prodotti.

PREIMBALLAGGI Sono le confezioni, preparate in assenza dell’acquirente. Possono essere sigillate, ermeticamente chiuse o tali che, per accedere, occorre lacerarle, alterarle o aprirle

PREINCARTI Unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall’involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di venita. Definizione data in relazione a quanto previsto dall’articolo 14 della direttiva, che lascia agli Stati membri la possibilità di rendere meno onerosa l’etichettatura dei prodotti venduti sfusi o confezionati sul luogo di vendita a richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata.

VENDITA IMMEDIATA Vendita all’interno dei locali dove i prodotti sono stati preparati o preincartati.

PREINCARTATI Indicazioni obbligatorie a) Denominazione di vendita b) Elenco ingredienti c) Data scadenza per paste fresche d) Titolo alcolometrico per bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% e) Modalità di conservazione per prodotti molto deperibili, ove necessario; f) Percentuale glassatura per prodotti glassati.

DENOMINAZIONE DI VENDITA E’ data dal nome del prodotto ed è di tipo a) legale comunitaria o nazionale; b) merceologica, usuale o consuetudinaria; c) fantasia.

DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI COMMERCIALI Casi di doppia indicazione: Pasta ed Acque minerali * La denominazione di vendita è obbligatoria: Pasta di semola di grano duro Acque minerali naturali. * La designazione commerciale può essere obbligatoria (acque minerali naturali: Panna, Ferrarelle) o facoltativa (pasta di semola di grano duro: Spaghetti, Penne).

DENOMINAZIONI DI VENDITA Divieti Divieto di sostituzione con marchi o nomi di fantasia o nomi impropri delle denominazioni di vendita. Divieto di uso di diciture ingannevoli,quali - tipo - gusto. Per DOP, IGP, STG il divieto è tassativo. Negli altri casi l’uso è superfluo: Il salame Milano è tale anche se prodotto a Napoli, in mancanza di un riconoscimento comunitario.

DENOMINAZIONI DI VENDITA La denominazione di vendita deve essere completata da talune diciture se essenziali per la conservazione o l’utilizzazione del prodotto, con particolare riferimento al trattamento subito dal prodotto o allo stato fisico del prodotto: - congelato; - pastorizzato; - in polvere o se prescritte da norme specifiche: - surgelato (decreto legislativo 110/92); - irradiato (decreto legislativo 109/92, art. 4 comma 4).

DENOMINAZIONE DI VENDITA Diciture che la completano la denominazione di vendita: a) con edulcorante o con zucchero ed edulcorante; b) contiene una fonte di fenilalanina; c) un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Le diciture di b) e di c) possono figurare anche in altra parte dell’etichetta.

INGREDIENTE Definizione: “Qualsiasi sostanza ivi compresi gli additivi utilizzata nella preparazione di un prodotto alimentare, purchè presente nel prodotto finito anche se in forma modificata”.

INGREDIENTE Designazione: Nome specifico; Nome generico; Nome della categoria. Trattamento: obblighi ed esenzioni

INGREDIENTE Casi particolari di ingredienti: Acqua e sostanze volatili; Amidi; Formaggi: Oli; Grassi; Pesci; Proteine del latte; Spezie e piante aromatiche; Vitamine e minerali.

INGREDIENTE Altri casi specifici: AROMI a) aromi b) nome specifico c) descrizione dell’aroma d) aroma naturale solo se la parte aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e) Chinino: “Aromi incluso chinino” f) Caffeina: “Aromi inclusa caffeina”.

CAFFEINA NELLE BEVANDE Dicitura “Tenore elevato di caffeina” con la relativa indicazione tra parentesi ed in mg/100ml per le cosiddette bevande energetiche per quantità superiori a 150 mg/L. Non applicazione, quindi, a bevande a base di caffè o di tè.

INGREDIENTE Altri casi: Ortofrutta : Uso del nome della categoria completato dalla dicitura “in proporzione variabile” e seguito dall’elenco, in ordine anche non decrescente, degli ortaggi o dei frutti o dei funghi, a condizione che nessuno sia prevalente o posto in risalto.

INGREDIENTI SOSTITUIBILI Art. 5, 10 ter: Ingredienti simili o sostituibili, suscettibili di essere utilizzati in un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purchè inferiori al 2% del prodotto finito e non si tratti di additivi o allergeni.

ORDINE NON DECRESCENTE Art. 5, 10 bis: Previsto per gli ingredienti che costituiscono meno del 2% nel prodotto finito

INGREDIENTE Altri casi: Zuccheri; Ingrediente concentrato o disidratato; Ingrediente composto; Ingrediente trattato; Ingrediente evidenziato.

ACIDO GLICIRRIZICO La lista degli ingredienti di dolciumi e bevande cui siano state aggiunte tale sostanza o liquirizia in quantità pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l deve essere completata con la dicitura: “Contiene liquirizia” salvo nel caso in cui il termine già figuri nell’etichettatura.

ACIDO GLICIRRIZICO Quando la concentrazione è pari o superiore a a) 4 g/kg nei dolciumi b) 50 mg/l nelle bevande analcoliche; c) 300 mg/l nelle bevande che contengono alcool in quantità superiore a 1,2% vol va indicata la dicitura, dopo la lista degli ingredienti: “Contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione”.

QUID Dichiarazione quantità dell’ingrediente evidenziato. Principio generale prescritto: Per rispettare una norma: pasta all’uovo; Per caratterizzare volontariamente un prodotto: yogurt alle fragole; Perché la denominazione di vendita evoca l’ingrediente: aranciata.

QUID E’ obbligatoria l’indicazione anche nel caso in cui l’ingrediente sia evidenziato con un’immagine o con una rappresentazione grafica che richiama l’attenzione del consumatore: - Zuppa di pesce con evidenziazione di una specie di pesce; - Minestrone con particolari colori usati per richiamare l’attenzione su alcune verdure.

QUID Che cosa quantificare ? L’ingrediente caratterizzante: Cotoletta di merluzzo; Bastoncini di pesce impanati; Carne bovina in scatola.

QUID - Esenzioni a) Prodotti fabbricati totalmente o essenzialmente da un solo9 ingreiente o categoria di ingredienti: - Formaggio di pecora; - Burro; - Salame di carne suina. b) Prodotti che il consumatore sceglie per il gusto e non per la quantità dell’ingrediente evidenziato: gelati, cioccolato al latte, ecc..

QUID - Calcolo La quantità è calcolata al momento della utilizzazione. L’indicazione può essere accompagnata da diciture, a volte necessarie per confrontare prodotti analoghi, quali “all’origine”, “equivalente a crudo”. Es. Carni bovine cotte x%, equivalenti a x g di carne cruda.

QUID superiore a 100% Quando la quantità dell’ingrediente supera il 100% la percentuale va sostituita dalla indicazione del peso dell’ingrediente usato per la preparazione di 100 g di prodotto finito. Es.: Carne bovina 130 g per 100 g di prodotto finito.

RESPONSABILE COMMERCIALE Nome o regione sociale o marchio depositato e sede del a) fabbricante; b) confezionatore; c) venditore con sede comunitaria. Salvo che per i vini, non è richiesta la menzione della qualifica professionale

SEDE STABILIMENTO Esenzioni: a) Sede della ditta e sede dello stabilimento coincidono; b) in etichetta figura il bollo sanitario; c) il prodotto è stato confezionato ed etichettato in un altro Paese; d) il prodotto è destinato ad un altro Paese.

QUANTITA’ NETTA Quantità netta e quantità nominale Indicazione: l o L, cl e ml per liquidi e kg e g per gli altri casi. Il simbolo segue sempre e non precede mai la quantità. Involgente protettivo Diciture ambigue o imprecise Liquido di governo Glassatura

QUANTITA’ NETTA Preimballaggi multipli: casi particolari Iscrizioni metrologiche Gamme di quantità, di capacità ed aerosol Grandezza dei caratteri Tolleranze Esenzioni dall’obbligo Preimballaggi CEE.

GRANDEZZA CARATTERI per prodotti preconfezionati a gamme unitarie costanti 6 mm, se la quantità nominale è superiore a 1000 g o 1000 ml; 4 mm, se è compresa fra 1000 g e 1000 ml inclusi e 200 g e 200 ml esclusi; 3 mm, se è compresa fra 200 g o 200 ml e 50 g o 50 ml esclusi; 2 mm, se è uguale o inferiore a 50 g o 50 ml.

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE Definizione del TMC: Data fino alla quale il prodotto conserva le sue caratteristiche specifiche nel rispetto delle modalità di conservazione indicate in etichetta. Dicitura da usare: “da consumare preferibilmente entro” (giorno, mese e anno) oppure da consumare preferibilmente entro la fine di (anno o mese e anno) Chi lo determina il TMC ? Il produttore o confezionatore Modalità di conservazione: Obbligatorie se necessarie. Esenzioni dall’obbligo: la lista delle esenzioni è riportata al comma 5 dell’articolo 10 del decreto lgs 109/92

DATA DI SCADENZA Definizione Chi la determina ? Il produttore o il confezionatore Modalità di indicazione: “da consumarsi entro” Modalità di conservazione: l’indicazione delle modalità di conservazione è obbligatoria.

DICITURA DEL LOTTO Definizione: Insieme delle unità di vendite fabbricate, confezionate in circostanze praticamente identiche. Finalità: Individuare la partita Modalità di indicazione: Libera salvo il caso di presenza di altre indicazioni confondibili nel quale caso il lotto deve essere preceduto dalla lettera L Esenzioni dall’obbligo: comma 6 dell’articolo 13 del decreto legs 109/92

TITOLO ALCOLOMETRICO Obbligo per le bevande con titolo superiore a 1,2% vol Modalità di indicazione: ..% vol Tolleranze: comma 3 dell’articolo 12 del decreto legs 109/92

ALTRE INDICAZIONI Obbligatorie ma a condizioni specifiche: Modalità di utilizzazione Istruzioni per l’uso Origine o provenienza Bollatura sanitaria