Emissioni in atmosfera

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Emissioni in atmosfera Audit di conformità secondo la norma UNI EN ISO 14001 Ing. Irma Cavallotti CL01-pres3-feb05 CL01-sez3-auditconformità-feb05

Inquinamento atmosferico ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati. CL01-pres3-feb05

CL01-sez3-auditconformità-feb05 Definizioni "norma di qualità ambientale", la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale CL01-pres3-feb05 CL01-sez3-auditconformità-feb05

Valori limite di qualità dell'aria limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno CL01-pres3-feb05 CL01-sez3-auditconformità-feb05

Valori guida di qualità dell'aria limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati: a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente; b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria. CL01-pres3-feb05 CL01-sez3-auditconformità-feb05

CL01-sez3-auditconformità-feb05 Emissione qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico CL01-pres3-feb05 CL01-sez3-auditconformità-feb05

Gli inquinanti primari I principali inquinanti primari direttamente immessi in atmosfera a causa di attività antropiche o fenomeni naturali sono: il monossido di carbonio (CO), l’anidride carbonica (CO2) il monossido di azoto (NO), gli ossidi di zolfo (SO2), i composti organici volatili (COVNM), il particolato (Polveri Totali Sospese). CL01-pres3-feb05 CL01-sez3-auditconformità-feb05

Gli inquinanti secondari I principali inquinanti secondari si formano per reazioni chimiche o fisiche degli inquinanti primari: triossido di zolfo (SO3), acido solforico (H2SO4) biossido di azoto (NO2), acido nitrico (HNO3), ozono (O3), aldeidi, chetoni, acidi vari. CL01-pres3-feb05 CL01-sez3-auditconformità-feb05

L’ambito di applicazione CL01-pres3-feb05

D.P.R. 203/88 In Italia il 24 Maggio 1988 il Governo sancisce, mediante il D.P.R. 203/88, l’attuazione delle direttive CEE concernenti norme in materia di qualità dell’aria (relativamente a specifici inquinanti) e di inquinamento prodotto da impianti industriali. Il D.P.R. 203/88 impone il rilascio da parte della Regione di una autorizzazione per tutti gli impianti sia vecchi che nuovi. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinata all’adozione per l’impianto della “migliore tecnologia disponibile” per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni entro determinati valori limite. LEGISLATURA Ai fini del rilascio dell’autorizzazione la Regione accerta che: siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell’inquinamento atmosferico; l’impianto non comporti emissioni superiori ai limiti. L’autorizzazione definisce la quantità e la qualità delle emissioni ed il termine per la messa a regime degli impianti. CL01-pres3-feb05

Legge n.615 del 13.7.66 Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico. Istituzione di Comitati regionali 1 D.P.R. n. 1391 del 22.10.70 Regolamento per il settore degli impianti chimici D.P.R. n. 322d del 15.4.71 Regolamento per il settore dell’Industria D.P.R. n. 323 del 22.2.71 Limiti delle concentrazioni ambiente esterno D.P.C. M. del 28.3.83 Limiti delle concentrazioni ambiente esterno D.P.R. del 24.5.88 Attuazione direttive CEE in materia di inquinamento prodotto da impianti indiustriali LEGISLATURA D. M. del 12.7.90 Linee guida per il contenimento delle emissioni degli inquinanti industriali e fissazione dei valori minimi e massimi delle emissioni CL01-pres3-feb05

LEGISLATURA IMPIANTO NUOVO ITER PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE REVENTIVA IMPIANTO NUOVO 1 Presentazione domanda di autorizzazione alla Regione ciclo produttivo tecnologia per riduzione emissioni quantità e qualità emissioni previste 4 Risposta entro 60 giorni Se la Regione chiede modifiche, risposta entro 30 giorni dalla presentazione delle modifiche stesse 2 Una copia al Sindaco allegata alla domanda di concessione edilizia LEGISLATURA 5 Ad IMPIANTO AUTORIZZATO 3 Il Sindaco è tenuto ad esprimere un parere entro 45 giorni 6 La Ditta deve comunicare la messa in esercizio degli impianti e trasmettere i dati relativi alle emissioni 7 La Regione accerta il rispetto dei valori limite di emissione CL01-pres3-feb05

Definizione di impianto art. 2 D.P.R. n. 203/88 <<impianto>>: “lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico” Il D.P.C.M. 21/7/89 ha precisato, che: “Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al ciclo produttivo.” art. 2, comma 1, lettera r) del D.M. n. 44/04 «impianto»: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' di cui all'allegato I e qualsiasi altra attivita' direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel sito e possa influire sulle emissioni CL01-pres3-feb05

Art. 6 del DPR 203/88 La costruzione di un nuovo impianto deve essere autorizzata ai sensi del DPR 203/88 con presentazione domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti. Copia della domanda deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco. CL01-pres3-feb05

Art. 15 del DPR 203/88 1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione: a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti; b) il trasferimento dell'impianto in altra località. CL01-pres3-feb05

Modifica sostanziale (circ. 1AMB/93 Regione Lombardia) Si intendono per "modifiche sostanziali di impianti" sottoposte ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 15 lett. a) del DPR n. 203/88 gli interventi modificativi o dell'intero complesso tecnologico-produttivo costituito dallo stabilimento, ove esso sia costituito da un solo impianto ovvero dei singoli impianti posti all'interno dello stabilimento (sostituzione, incremento, modifiche parziali, ecc.), allorchè tali interventi modificativi possano determinare, in relazione alla situazione preesistente, variazioni "qualitative" ovvero "significativamente quantitative" delle emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili. Si ha sempre variazione qualitativa nel caso di passaggio, nell'ambito di ciascuna tabella, da sostanze appartenenti a classi meno tossiche a sostanze appartenenti a classi più tossiche. Non si verifica variazione qualitativa nel caso di passaggio a sostanze appartenenti alla medesima classe ovvero a classi meno tossiche nell'ambito di ciascuna tabella. Si ha comunque sempre variazione qualitativa in riferimento alle sostanze di cui alle classi previste nelle tabelle A1 e A2 del D.M. 12.7.90. Sino a quando lo Stato o la Regione non disciplineranno diversamente la materia, non si avranno variazioni quantitative che comportino la domanda di variazione di cui all'art. 15 a) del DPR n. 203/88, nei casi in cui le modifiche apportate agli impianti comportino diminuzione o lascino inalterati i quantitativi (flussi di massa) di sostanze inquinanti denunciati o autorizzati. CL01-pres3-feb05

Decreto Pres. Cons. Ministri del 21/07/1989 Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.Sono esclusi altresì gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, nonché gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari. Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria di cui agli articoli 7, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 gli impianti di emergenza e di sicurezza, nonché i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi. La presente disposizione non si applica per quanto riguarda le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. CL01-pres3-feb05

Decreto del Presidente della Repubblica 25. 07 Decreto del Presidente della Repubblica 25.07.1991: Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico Le attività di cui all'allegato 1 sono attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. Sono, altresì, considerate attività a ridotto inquinamento atmosferico anche quelle che utilizzano, nel ciclo di produzione, materie prime ed ausiliarie che non superano le quantità o i requisiti indicati nell'allegato 2 al presente decreto. Il presente articolo non si applica per quanto riguarda le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate. CL01-pres3-feb05

Attività poco significative (DPR 21/07/1991) ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO. 1. Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso. 2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature. 3. Rosticceria e friggitoria. 4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona. 5. Laboratorio odontotecnici. 6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli. 7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. 8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili). 9. Le seguenti lavorazioni tessili: preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo: b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili LEGISLATURA CL01-pres3-feb05

c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili. 10. Cucine, ristorazione collettiva e mense. 11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno. 12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. 13. Serre. 14. Stirerie. 15. Laboratori fotografici. 16. Autorimesse. 17. Autolavaggi. 18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale. 19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole. 20. Eliografia. 21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo inferiore all'1% in peso. CL01-pres3-feb05

22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte. 23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro. 24. Impianti trattamento acque. 25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue. 26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio. 27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso. 28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acciaiatura e satinatura. 29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda. CL01-pres3-feb05

Attività a ridotto inquinamento (DPR 21/7/91) ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO. Descrizione attività. 1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg/g. 2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g. 3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g. 4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/g. 5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g. 6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g. 7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g. 8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g. CL01-pres3-feb05

10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g. 11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 kg/h. 12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g. 13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti. 14. Anodizzaione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. 15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g. 17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g. 18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. 19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g. 20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g. 21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. 22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g. 23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g. CL01-pres3-feb05

24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g. 25 24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g. 25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g. 26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/g. 28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 kg/g. 29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg/g. 30. Saldature di oggetti e superfici metalliche. 31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 1000 kg/g. CL01-pres3-feb05

Decreto Ministeriale del 12 Luglio ‘90 Art. 1 - FINALITÀ. 1. Il presente decreto stabilisce: a) le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti esistenti; b) i valori di emissione minimi e massimi per gli impianti esistenti; c) i metodi generali di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni; d) i criteri per l'utilizzazione di tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni; e) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti. CL01-pres3-feb05

Decreto Ministeriale del 12 Luglio ‘90 CL01-pres3-feb05

Decreto Ministeriale del 12 Luglio ‘90 Per la definizione dei limiti di emissione le S.O.V. sono suddivise in 5 classi, in relazione alla classificazione come sostanze cancerogene, alle loro proprietà tossicologiche e alle loro soglie olfattive. Impianti esistenti prima del 1988: si fa riferimento ai valori limite in emissione (vedi tabella D del D.M. 90) dove non siano specificati limiti diversi in relazione a particolari attività produttive: FLUSSO CLASSE LIMITI di MASSA LEGISLATURA I 25 g/h 5 mg/Nm 3 II 0,1 Kg/h 20 mg/Nm 3 III 2 Kg/h 150 mg/Nm 3 IV 3 Kg/h 300 mg/Nm 3 V 4 Kg/h 600 mg/Nm 3 Impianti esistenti dopo il 1988: i limiti di emissione vengono imposti dalle singole regioni e sono generalmente più restrittivi di quelli suggeriti dal D.M. 90 CL01-pres3-feb05

Decreto Ministeriale del 12 Luglio ‘90 Par. 5 POLVERI TOTALI I valori in emissione sono: se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 Kg/h il limite in concentrazione è pari a 50 mg/Nm3 se il flusso di massa è pari o superiore a 0,1 Kg/h ed inferiore a 0,5 Kg/h il limite in concentrazione è pari a 150 mg/Nm3 se il flusso di massa è inferiore a 0,1 kg/h non vengono fissati limite in concentrazione (ovvero è fissato e deve essere rispettato solo il limite in flusso di massa < 100 g/h) LEGISLATURA CL01-pres3-feb05

Decreto 16 gennaio 2004, n.44 Decreto 16 gennaio 2004, n.44 “Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203” Il decreto disciplina gli impianti che utilizzano i solventi e che superano, relativamente alla specifica attività, determinate soglie di consumo. CL01-pres3-feb05

Art. 1 Campo di applicazione Il presente decreto disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/CE e dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203: i valori limite, i criteri temporali di adeguamento i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera r) che nell’esercizio delle attività individuate all’allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato. CL01-pres3-feb05

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. e DM 17/03/03 gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di centrale“, gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW di devono essere muniti di un "libretto di impianto“ nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione, rendimento di combustione minimo ammissibile, verifiche periodiche effettuate a cura del responsabili dell’esercizio e della manutenzione (T, CO, CO2, O2) Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore CL01-pres3-feb05

Decreto Pres. Cons. Ministri del 08/03/2002 Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. Art. 1. - Ambito di applicazione. Il decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. CL01-pres3-feb05

Negli impianti aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, fatti salvi i luoghi stessi di produzione, e' vietato l'uso dei seguenti combustibili: a) carbone da vapore b) coke metallurgico e da gas c) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele d) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria e) bitume da petrolio f) coke da petrolio g) limitatamente agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, combustibili liquidi, come individuati dal presente decreto, con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni. CL01-pres3-feb05

D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente Introduce i più recenti principi a livello comunitario per la lotta contro l’inquinamento atmosferico Definizione di principi per stabilire gli obbiettivi di qualità dell’aria ambiente Concetto di valore obbiettivo (da raggiungere in un determinato periodo di tempo) CL01-pres3-feb05

Individuazione di valori limite e soglie d’allarme (art Individuazione di valori limite e soglie d’allarme (art. 4, che sostanzialmente sostituisce l’abrogato art. 3, comma 1, D.P.R. 203/1988) I valori limite e le soglie di allarme vengono determinai a livello comunitario e non più a livello nazionale (salva la possibilità di fissare di limiti e soglie più restrittivi) Ruolo delle Regioni per l’individuazione delle zone nelle quali i livelli degli inquinanti possano comportare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme (piani di azione) CL01-pres3-feb05

Decreto 2 aprile 2002, n.60 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio. CL01-pres3-feb05

Decreto 2 aprile 2002, n.60 Articolo 1 - Finalita' Il presente decreto stabilisce per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351: a) i valori limite e le soglie di allarme; b) il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotte nel tempo; c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; CL01-pres3-feb05

d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento, nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi; e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati; f) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme; g) il formato per la comunicazione dei dati. CL01-pres3-feb05

Inquinamento provocato dall’ozono Direttiva 2001/42/CE: sull’inquinamento provocato dall’ozono La direttiva mira a stabilire una procedura armonizzata di sorveglianza, scambio di informazioni, nonchè informazione e allerta alla popolazione per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria provocato da ozono. CL01-pres3-feb05

Sostanze lesive dell’ozono L. 28/12/1993 n. 459: restrizione sull’uso di sostanze che impoveriscono l’ozono. Divieto di produzione, vendita e uso di CFC e Halon. Controllo graduale dell’uso dei HCFC CL01-pres3-feb05

Gas effetto serra - Protocollo di Kyoto Direttiva CEE/CEEA/CE n° 87 del 13/10/2003 2003/87/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. Art. 1 - Oggetto La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato «il sistema comunitario»), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. CL01-pres3-feb05

Le autorizzazioni ente competente, contenuti, prescrizioni, comunicazioni, sanzioni. CL01-pres3-feb05

Ente competente Regione: art. 6 e art. 15a/b del DPR 203/88 e D.M. 44/04 Provincia: ridotto inquinamento atmosferico(DPR 21/7/1990) Comune: parere sindacale (DPR 203/88) poco significative (DPR 21/7/1990) CL01-pres3-feb05

Contenuti, prescrizioni VALORI LIMITE: concentrazione(mg/Nm3) e/o flusso di massa (g/h) per camino o per linea per ogni inquinante MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME La ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al comune interessato ed all'ARPA - struttura territorialmente competente. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici alle emissioni generate dagli impianti al comune interessato e all'ARPA - struttura territorialmente competente, la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.p.r. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa ARPA. Le analisi di controllo degli inquinanti dovranno successivamente essere eseguite con cadenza biennale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività e i referti analitici tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo. CRITERI DI MANUTENZIONE: registro METODOLOGIA ANALITICA CL01-pres3-feb05

Sanzioni Art. 24. 1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. 2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a due milioni. 3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni. 4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni. 5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale. 6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. CL01-pres3-feb05

Sanzioni Art. 25. 1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. 2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni. 3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. 5. E' sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto. 6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. 7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 è punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni. CL01-pres3-feb05

STRATEGIA PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI Scelta delle Materie Prime La scelta delle materie prime si basa generalmente su criteri economici. Per ridurre gli effluenti ed i relativi costi di smaltimento è necessario però scegliere le materie prime più adatte per limitare l’impatto ambientale degli effluenti Può essere vantaggioso sostituire alcune materie prime o intermedi se questo facilità la soluzione di problemi ambientali difficili da superare. CL01-pres3-feb05

D.M. 12/09/1990 Art. 2 - LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da: a) rispettare i valori limite di emissione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; CL01-pres3-feb05

Controllo delle Emissioni Diffuse Lo stoccaggio e il trasporto di materiali inquinanti devono essere realizzati in modo da minimizzare l’impatto sull’ambiente. Non sono ammesse emissione diffuse in ambiente di lavoro. L’isolamento di un macchinario dall’ambiente circostante limita la fuoriuscita di contaminanti e minimizza i flussi d’aria da parte degli impianti di aspirazione con conseguente risparmio energetico CL01-pres3-feb05

ALLEGATO 6 - (EMISSIONE DIFFUSA - EX ART. 3, COMMA 5). 6.1. EMISSIONI DI POLVERI NELLA MANIPOLAZIONE, PRODUZIONE, TRASPORTO, CARICO E SCARICO, STOCCAGGIO DI PRODOTTI POLVERULENTI. Per gli impianti, nei quali si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti devono essere prese misure per il contenimento delle emissioni. I prodotti polverulenti sono sostanze solide, che a causa della loro densità, granulometria, forma del granulo, resistenza all'abrasione, composizione o contenuto in umidità possono dare luogo ad emissioni, nella manipolazione o nello stoccaggio. Nello stabilire le prescrizioni deve essere in particolar modo presente quanto segue: - pericolosità delle polveri; - flusso di massa delle emissioni; - durata delle emissioni; - condizioni meteorologiche; - condizioni dell'ambiente circostante. CL01-pres3-feb05

ALLEGATO 7 - (EMISSIONE DI FORMA DI GAS O VAPORE DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE, TRASPORTO, TRAVASO E STOCCAGGIO DI SOSTANZE ORGANICHE LIQUIDE, EX ART. 3 COMMA 5). 7.1. Pompe 7.2. Compressori. 7.3. Raccordi a flangia. 7.4. Valvolare. 7.5. Campionature. 7.6. Caricazione di sostanze organiche liquide. CL01-pres3-feb05

Le disposizioni contenute nel D. P. R. 19/3/1956 n Le disposizioni contenute nel D.P.R. 19/3/1956 n. 303 - Norme generali per l’igiene del lavoro - prevedono la cattura degli inquinanti all’origine, cioè nel punto in cui si sprigionano. L’aspirazione localizzata consiste nel catturare, tramite bocchette aspiranti (o cappe), le sostanze inquinanti vicinissime al loro punto di emissione, prima che si disperdano nell’ambiente. Si definisce velocità di cattura ( e si indica con Vc) la velocità di aspirazione dell’aria necessaria a vincere le correnti d’aria presenti nell’ambiente, o indotte dalle lavorazione stessa, e sufficiente a catturare gli inquinanti, convogliandoli nell’estrattore. Gli ambienti inquinanti possono ipoteticamente disperdersi nell’aria ambiente con una velocità iniziale che dipende dalla lavorazione e che si annulla rapidamente a causa della resistenza dell’aria. La velocità di cattura Vc dipende dalla lavorazione e dal tipo di inquinante (quantità e tossicità). CL01-pres3-feb05

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Scelta della Tecnologia di Abbattimento La scelta della tecnologia più adeguata per il raggiungimento dei limiti di emissione deve procedere attraverso due fasi: Analisi qualitativa e quantitativa degli inquinanti a valle dell’impianto al fine di determinare il limite di emissione da rispettare. Valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche degli inquinanti, delle condizioni operative del processo e della specifica situazione industriale. CL01-pres3-feb05

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Controllo operativo: cicloni 5. Sistema di pulizia Manuale del corpo cilindrico e dei raccordi di immissione ed espulsione del fluido gassoso 6. Manutenzione Pulizia delle superfici interne del ciclone 7. Informazioni aggiuntive Questo impianto può essere utilizzato prima dei depolveratori a secco a mezzo filtrante o come impianto singolo (cicloni o multicicloni). La perdita di carico può variare indicativamente tra 1,0 e 2,5 kPa in funzione della velocità di ingresso aria e della polverosità del flusso trattato. Si consiglia l’uso di sistemi di prevenzione e controllo incendi e esplosioni. CL01-pres3-feb05

Filtro a maniche Il filtro è costituito da un solido poroso che permette di trattenere le particelle di inquinante contenute in un gas. La selezione del mezzo filtrante è basata sulle condizioni operative. I principali parametri che vengono considerati sono la temperatura, acidità, alcalinità, solidità ed efficienza. Le particelle più grandi dei pori del filtro sono eliminate da un flusso di gas. Le particelle più piccole vengono rimosse dai pori del filtro utilizzando la diffusione o l'attrazione elettrostatica. Inoltre un pre-rivestimento può essere utilizzato per migliorare l'efficienza. La grandezza dei pori del mezzo filtrante varia sostanzialmente col tempo a causa della polvere inquinante depositata che forma uno strato. CL01-pres3-feb05

Controllo operativo: filtro a maniche 5. Sistemi di controllo Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico 6. Sistemi di pulizia Scuotimento meccanico temporizzato per polveri con granulometria=50 µm Lavaggio in controcorrente con aria compressa 7. Manutenzione Pulizia maniche e sostituzione delle stesse 8. Informazioni aggiuntive Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed alle caratteristiche di eplosività del flusso gassoso. CL01-pres3-feb05

Precipitatori elettrostatici I precipitatori elettrostatici sono usati per rimuovere particelle di liquido molto piccole e particelle solide da un flusso di gas. Essi operano attraverso la generazione a corona tra elettrodi ad alto voltaggio, usualmente un sottile filo metallico e un elettrodo passivo interrato come una placca o un condotto. Le particelle passando attraverso un campo elettrico vengono ionizzate per mezzo degli ioni che migrano dal punto di scarica all'elettrodo collettore con i quali essi collidono. Queste particelle vengono trasportate verso l'elettrodo collettore al quale esse si attaccano per mezzo dell'attrazione elettrostatica. Le particelle sono rimosse dal collettore o attraverso uno spruzzo di acqua oppure colpendolo periodicamente. CL01-pres3-feb05

Controllo operativo: filtro elettrostatico 9. Sistemi di controllo Pressostato differenziale e misuratori di campi elettrici 10. Manutenzione controllo degli organi in movimento e pulizia delle piastre e dei filamenti, controllo della tensione ai poli pulizia generale dell’intero sistema e sostituzione dei filamenti e delle piastre secondo l’usura e/o le indicazioni del costruttore. 11. Informazioni aggiuntive Questa tipologia di impianti di abbattimento può essere preceduta da sistemi meccanici di prefiltrazione per le polveri a granulometria elevata, con concentrazione = 20 mg/Nm³. Se l’effluente contenente le nebbie oleose ha una temperatura > 40°C si introduce una sezione di scambio termico per raffreddarlo. CL01-pres3-feb05

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Controllo operativo: torre di lavaggio 8. Apparecchi di controllo Indicatore e interruttore di minimo livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido 9. Ulteriori apparati - Separatore di gocce - Scambiatore di calore sul fluido ricircolato se necessario. 10. Caratteristiche aggiuntive della colonna a) un misuratore di pH e di redox per le eventuali sostanze ossido-riducenti b) almeno uno stadio di riempimento di altezza >1 m c) almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento o solo 1 se in aggiunta ad uno stadio di riempimento d) vasca di stoccaggio del fluido abbattente atta a poter separare le morchie e) materiale costruttivo resistente alla corrosione ed alle basse temperature f) dosaggio automatico dei reagenti g) reintegro automatico della soluzione fresca abbattente 11. Manutenzione Asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento e del separatore di gocce. 12. Informazioni aggiuntive L’impiego di questa tecnologia di depurazione per l’abbattimento degli odori può fornire buoni risultati solo se sono previsti almeno due stadi di abbattimento, di cui uno acido/base ed uno basico-ossidativo. I tempi di contatto dovranno essere superiori a 2 s per lo stadio di lavaggio acido e superiori a 4 s per lo stadio basico-ossidativo. L’altezza minima di ciascuno stadio deve essere > 1 m. Dovranno essere eventualmente previsti anche sistemi di prefiltrazione del particolato ed un demister a valle degli stessi impianti. Gli impianti che utilizzano liquidi funzionali particolari per l’assorbimento dell’inquinante dovranno essere sottoposti ad operazioni di purificazione/riattivazione prima di essere utilizzati. CL01-pres3-feb05

Le emissioni di S.O.V. Alcune S.O.V. L’emissione di sostanze organiche volatili (S.O.V.) da parte di sorgenti fisse contribuisce pesantemente al problema dell’inquinamento. Per composti organici volatili si intendono quelle sostanze organiche che si trovano in forma gassosa a temperatura ambiente. Si tratta di una miscela eterogenea di sostanze, con caratteristiche di reattività atmosferica e di nocività per la salute molto differenti. Possono dar luogo ad anemia, disturbi nervosi, leucemia, ma soprattutto aumentano il rischio di cancro. Combinati con altri agenti inquinanti potrebbero contribuire alla formazione di malattie del sangue e disturbi genetici. Alcuni sono riconosciuti come mutageni (benzene). Alcune S.O.V. sono classificate nocive, tossiche e cancerogene. CL01-pres3-feb05

smaltatura di fili e nastri metallici procedimenti di stampa Le S.O.V. consistono in una serie di composti organici quali: idrocarburi aromatici e alifatici, alcooli, chetoni, esteri, eteri, formaldeide, ammine e molti altri. smaltatura di fili e nastri metallici procedimenti di stampa produzione e lavorazione materie plastiche rivestimenti di carta e film plastici recupero di solventi sfiati da reattori chimici, fermentatori, essiccatori lavorazioni dell’industria alimentare (torrefazione del caffè/cacao, soffiatura cereali) produzione di prodotti vernicianti, inchiostri, adesivi, resine industria farmaceutica spalmatura poliuretani aromatici, resinatura, impregnazione, adesivizzazione, plastificazione produzione di intermedi organici produzione e utilizzo di colla processi di verniciatura CL01-pres3-feb05

Adsorbimento La separazione per adsorbimento sfrutta la capacità di alcuni materiali (es. carboni attivi, fibre di carbonio, zeoliti naturali e sintetiche) di trattenere le S.O.V. prima e di rilasciarle poi in particolari condizioni. L’eventuale rigenerazione del letto viene realizzata provocando il desorbimento delle S.O.V. tramite aumento della temperatura e/o per contatto con un’altra sostanza. Adsorbimento con carboni a perdere Adsorbimento con rigenerazione CL01-pres3-feb05

ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI aria pulita fluido di rigenerazione Carboni attivi aria inquinata da S.O.V. Fluido arricchito in S.O.V. CL01-pres3-feb05

Provenienza degli inquinanti - operazioni di lavaggio a secco con COV (composti organici volatili) o COC (composti organici clorurati) - operazioni di stampa, verniciatura, impregnazione, spalmatura, resinatura, adesivizzazione, accoppiatura, tampografia e litografia di substrati di vario tipo con prodotti a solvente - operazioni di produzione vernici, collanti, adesivi, pitture e/o prodotti affini con solventi - operazioni con emissioni di COV non espressamente riportate CL01-pres3-feb05

Assenza di sostanze che tendono a polimerizzare. Vantaggi: Adsorbimento con Carboni a Perdere Applicabilità: Basse concentrazioni di S.O.V. tali da garantire una durata significativa dei carboni Assenza di sostanze che tendono a polimerizzare. Vantaggi: Elevata efficienza di captazione Modesti costi energetici Semplicità di funzionamento. Svantaggi: Smaltimento dei carboni esausti molto costoso Eventuale pericolo di infiammabilità del carbone Necessità di monitoraggio delle emissioni per controllare l’efficienza dei carboni attivi. CL01-pres3-feb05

Controllo operativo carbone attivo a perdere 12. Sistemi di controllo Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV = 100 Kg/h per flussi di massa di COV in ingresso inferiori a 100 Kg/h, deve essere previsto un contaore grafico non tacitabile con registrazione degli eventi. 13. Tasso di carico 12 % per i composti organici volatili 25 % per il percloroetilene. 14. Manutenzione Sostituzione del carbone esausto secondo quanto previsto dal tasso di carico (punto 13) 15. Informazioni aggiuntive E’ consigliabile l’installazione a monte di un opportuno sistema di abbattimento polveri e spray Composti ossidabili quali MEK e MIBK, se presenti in concentrazioni elevate o con picchi di concentrazione, richiedono condizioni di processo particolari (p.ti 2 e 10) La riattivazione del carbone esausto dovrà essere effettuata presso soggetti esterni o con apparecchiatura di riattivazione annessa all’impianto di abbattimento, ed operante ad almeno 850°C Le emissioni di COV generate dal processo di riattivazione dovranno essere trattate in un combustore o sistema equivalente. CL01-pres3-feb05

Adsorbimento con Rigenerazione Applicabilità: Impossibilità di recupero di miscele con diversi punti di ebollizione, S.O.V. altobollenti, S.O.V. che tendono a polimerizzare. Vantaggi: Recupero di solventi riutilizzabili nel ciclo produttivo Assenza di costi di smaltimento carboni esausti Svantaggi: Alto investimento iniziale Costi di gestione per il fluido di rigenerazione Necessità di personale addetto Notevole ingombro. CL01-pres3-feb05

Provenienza degli inquinanti - operazioni di lavaggio a secco con COV (composti organici volatili) o COC (composti organici clorurati) - operazioni di stampa, verniciatura, impregnazione, spalmatura, resinatura, adesivizzazione, accoppiatura, tampografia e litografia di substrati di vario tipo con prodotti a solvente - operazioni di produzione vernici, collanti, adesivi, pitture e/o prodotti affini con solventi - operazioni con emissioni di COV non espressamente riportate CL01-pres3-feb05

Controllo operativo carbone attivo con rigenerazione 14. Manutenzione Verifica periodica e taratura degli strumenti di controllo e regolazione dei presidi ambientali quando presenti. Controllo dell’efficienza del sistema, delle perdite di carico del letto biofiltrante (controllo almeno mensile) Rivoltamento del materiale filtrante ogni qualvolta le caratteristiche fisico meccaniche del letto filtrante non siano omogeneamente garantite sull’intero volume poroso e comportino la mancata uniformità d’abbattimento dell’effluente gassoso. Controllo dell’efficienza del sistema di umidificazione dei biofiltri. Controllo del pH delle acque del sistema di pre-umidificazione (se esistente) e del percolato del biofiltro. 15. Informazioni aggiuntive Particolare attenzione alla qualità e quantità delle acque di percolazione che presentano di solito elevato COD e non sono quindi scaricabili in fogna ma devono essere smaltite con apposito impianto smaltimento o conto terzi. Attenzione anche a fenomeni di iper-acidità del letto filtrante, dovuta ad eccessivo carico di composti acidificanti in ingresso. Attenzione: i sistemi di umidificazione impiegati devono garantire la distribuzione dell’acqua sull’intero volume filtrante. CL01-pres3-feb05

Combustione Termica In questi impianti le S.O.V. sono convertite in CO2 e H20 con temperature superiori ai 720°C attraverso un processo di combustione omogeneo, utilizzando l’ossigeno presente nell’aria come comburente. Oltre agli impianti di combustione termica tradizionali esistono moderni impianti di tipo rigenerativo costituiti da una camera di combustione e da 2 o più camere di preriscaldamento/recupero di calore contenenti corpi di riempimento di materiale ceramico. Combustione termica Tradizionale (Recuperativa) Combustione termica Rigenerativa CL01-pres3-feb05

COMBUSTIONE TERMICA Aria depurata Camera di combustione Scambiatore Aria inquinata da S.O.V. Camera di combustione Scambiatore primario COMBUSTIONE TERMICA secondario CL01-pres3-feb05

Combustione termica tradizionale Applicabilità: Concentrazione di S.O.V. inferiori al 50% del Li. (Limite inferiore di infiammabilità) Assenza di sostanze clorurate Concentrazioni medio-alte di S.O.V. Vantaggi: Elevata efficienza di abbattimento (> 95%) Sistema totalmente automatizzato Assenza di residui da smaltire. Svantaggi: Elevati costi energetici tranne che in situazioni di auto sostentamento (consumo di combustibile ausiliario nullo) Possibile formazione di NOX e CO. CL01-pres3-feb05

Controllo operativo: combustione termica recuperativa 11. Sistemi di controllo e regolazione a) Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV = 100 Kg/h a monte del combustore b) misuratore e registratore in continuo della temperatura posto alla fine della camera di combustione c) regolatore del flusso dell’inquinante e del rapporto aria - combustibile d) misuratore delle temperatura al camino ed allo scambiatore. e) controllo dell’apertura e chiusura by-pass. 12. Manutenzione Controllo e pulizia dello scambiatore di calore, controllo e regolazione del materiale isolante, taratura della strumentazione di controllo e regolazione, nonché del FID. 13. Informazioni aggiuntive Ciascun by-pass eventualmente presente dovrà essere corredato da strumenti che ne segnalino, registrino ed archivino l’anomalo funzionamento. CL01-pres3-feb05

COMBUSTIONE RIGENERATIVA bruciatori Camino Camera di Combustione Recupero di Calore Aria Inquinata CL01-pres3-feb05

Combustione termica rigenerativa Applicabilità: Concentrazione di S.O.V. inferiori al 50% del L.i. (Limite inferiore di infiammabilità) Assenza di sostanze clorurate Concentrazioni medio-alte di S.O.V. Vantaggi: Elevata efficienza di abbattimento (> 95%) Elevato recupero energetico (circa il 90%) perché lo scambio termico è realizzato in modo diretto Svantaggi: Elevato ingombro Elevato investimento iniziale Elevati costi di manutenzione Sistema soggetto a guasti data la sua complessità CL01-pres3-feb05

Controllo operativo: combustione termica rigenerativa 15. Sistemi di controllo a) analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV = 100 Kg/h a monte del combustore b) misuratori e registratori in continuo della temperatura posti nella camera di combustione per rilevamento temperatura media in camera c) misuratore della temperatura al camino d) controllo dell’apertura e chiusura by-pass 16. Manutenzione Controllo della tenuta delle valvole di inversione, del livello della massa ceramica, regolazione della strumentazione dell'impianto e del bruciatore e taratura del FID 17. Informazioni aggiuntive Ciascun by-pass eventualmente presente dovrà essere corredato da strumenti che ne segnalino, registrino ed archivino l’anomalo funzionamento CL01-pres3-feb05

Combustione Catalitica In questi impianti le S.O.V. sono convertite in CO2 e H2O a bassa temperatura (250-350°C) in presenza di un opportuno catalizzatore a base di ossidi metallici o di metalli nobili. Dato che la temperatura di lavoro è assai inferiore rispetto a quella utilizzata nella combustione termica, il consumo di combustibile ausiliario è notevolmente ridotto a parità di concentrazione di S.O.V. Come nel caso della combustione termica il recupero di calore può essere tradizionale (scambiatori) o rigenerativo (masse ceramiche) CL01-pres3-feb05

COMBUSTIONE CATALITICA Aria depurata Reattore catalitico Preriscaldatore Scambiatore primario Scambiatore secondario Aria inquinata da S.O.V. CL01-pres3-feb05

COMBUSTIONE CATALITICA RIGENERATIVA bruciatori Camino Camera di Combustione Catalizzatore Recupero di Calore Aria Inquinata CL01-pres3-feb05

Combustione Catalitica Applicabilità: Miscele gassose contenenti tutti i tipi di sostanze organiche con esclusione di metalli pesanti, zolfo, silicio, fosforo (veleni del catalizzatore). Gli alogeni sono oggi tollerati dalle nuove generazioni di catalizzatori. Vantaggi: Efficienza di abbattimento > 95% Alta affidabilità e semplicità di gestione Minimo ingombro e peso ridotto Minima emissione di NOX (grazie alle basse temperature di esercizio) e di CO (alta selettività). Svantaggi: Possibile disattivazione del catalizzatore Sostituzione del catalizzatore dopo un periodo compreso tra le 30.000 e le 50.000 ore. CL01-pres3-feb05

Controllo operativo: combustione catalitica 13. Sistemi di controllo Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV = 100 Kg/h a monte del combustore misuratore e registratore in continuo della temperatura posto a monte del letto catalitico misuratore e registratore in continuo della temperatura a valle del letto catalitico misuratore della temperatura al camino ed allo scambiatore 14. Manutenzione Regolazione della strumentazione dell'impianto, verifica T catalizzatore, pulizia dello scambiatore e taratura del FID 15. Informazioni aggiuntive Il catalizzatore ha una durata indicativa di 20.000 ore. L’effluente gassoso non deve contenere veleni per il catalizzatore. Ciascun by-pass eventualmente presente dovrà essere corredato da strumenti che ne segnalino, registrino ed archivino l’anomalo funzionamento. CL01-pres3-feb05

Concentratori In questi impianti la corrente gassosa di processo attraversa il letto di materiale adsorbente impoverendosi delle S.O.V. e viene emessa direttamente in atmosfera. Successivamente il letto arricchito in S.O.V. viene rigenerato con una portata ridotta di aria calda in controcorrente. Le S.O.V. rilasciate nella corrente di rigenerazione vengono inviate ad una unità di combustione. Il sistema è particolarmente vantaggioso nel caso di correnti di processo caratterizzate da elevate portate e basse concentrazioni di S.O.V. (<600 mg/Nm3). CL01-pres3-feb05

CONCENTRATORI Aria riscaldata Aria ad alta concentrazione di S.O.V. Aria inquinata Aria depurata Aria riscaldata Aria ad alta concentrazione di S.O.V. CL01-pres3-feb05

Biofiltri Il processo si basa sul passaggio del flusso gassoso contenente C.O.V. attraverso un letto di materiale naturale (compost, torba) o sintetico (celite, perlite, materiali plastici) che supporta un film biologico costituito essenzialmente da batteri eterotrofi responsabili della degradazione ossidativa degli inquinanti con produzione finale di CO2 e H2O e biomassa di supero. Al fine di controllare i parametri di processo e garantire stabilità di esercizio sono state introdotte nuove configurazioni impiantistiche caratterizzate dall’utilizzo di materiali di supporto sintetici, sistema di ricircolo per l’apporto di acqua, nutrienti e sostanze tampone (biofiltri a percolazione). Il sistema è applicabile nel caso di correnti di processo da elevate portate e basse concentrazioni di S.O.V. (<800 mg/Nm3). CL01-pres3-feb05

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Provenienza degli inquinanti Industria chimica, petrolchimica e farmaceutica, industria del legno e della carta, processi di stampa, produzioni vernici, applicazioni vernici su metallo, legno, alluminio ecc, industria delle materie plastiche, produzione estrusione, formatura, industrie di rendering, impianti trattamento acque, industrie agro-alimentari e casearie, ittiche, macelli e trattamento carni, allevamenti, concerie, trattamento di rifiuti urbani e operazioni e/o fasi che possano generare emissioni COV e CIV odorigeni e non. CL01-pres3-feb05

Biofiltri Applicabilità: Impianti di trattamento acqua, impianti di compostaggio, industrie alimentari, ittiche, macelli e tratttamento carni, allevamenti (alcooli,aldeidi, chetoni, toluene, stirene, solfuro di idrogeno, mercaptani). Vantaggi: Costi operativi ridotti Costi energetici minimi Efficienza di rimozione buona (batteri specifici per ogni contaminate). Svantaggi: Degradazione del materiale Stabilità di esercizio critica. CL01-pres3-feb05

Controllo operativo: biofiltri 14. Manutenzione Verifica periodica e taratura degli strumenti di controllo e regolazione dei presidi ambientali quando presenti. Controllo dell’efficienza del sistema, delle perdite di carico del letto biofiltrante (controllo almeno mensile). Rivoltamento del materiale filtrante ogni qualvolta le caratteristiche fisico meccaniche del letto filtrante non siano omogeneamente garantite sull’intero volume poroso e comportino la mancata uniformità d’abbattimento dell’effluente gassoso. Controllo dell’efficienza del sistema di umidificazione dei biofiltri. Controllo del pH delle acque del sistema di pre-umidificazione (se esistente) e del percolato del biofiltro. 15. Informazioni aggiuntive Particolare attenzione alla qualità e quantità delle acque di percolazione che presentano di solito elevato COD e non sono quindi scaricabili in fogna ma devono essere smaltite con apposito impianto smaltimento o conto terzi. Attenzione anche a fenomeni di iper-acidità del letto filtrante, dovuta ad eccessivo carico di composti acidificanti in ingresso. Attenzione: i sistemi di umidificazione impiegati devono garantire la distribuzione dell’acqua sull’intero volume filtrante. CL01-pres3-feb05

CRITERI DI MANUTENZIONE Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità: manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione) e comunque con frequenza almeno semestrale. Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria. Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. CL01-pres3-feb05

4.5.1.Sorveglianza e misurazione CL01-pres3-feb05

METODOLOGIA ANALITICA Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM), integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.m. 25 agosto 2000. Per eventuali inquinanti non normati, la metodologia analitica adottata dovrà essere ritenuta idonea dal responsabile dell'ARPA, competente per territorio. Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico. I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: - concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3 - portata di aeriforme espressa in Nm3/h - temperatura di aeriforme in °C N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa) - L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti. - I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni. CL01-pres3-feb05

Art. 4 del D.M. 12/7/1990 - METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI 1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli indicati nell'allegato 4. 2. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione fissa la scadenza, di norma annuale, con cui le imprese devono effettuare delle emissioni inquinanti e comunicarne i risultati. 3. L'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite, di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, può essere effettuato dall'autorità competente al controllo anche contemporaneamente all'effettuazione, da parte dell'impresa, delle misure di cui al comma 2 del medesimo art. 8. In tal caso l'autorità competente al controllo richiede che l'impresa comunichi la data in cui le misure saranno effettuate. La stessa procedura può essere seguita per le misure di cui al comma 3. 4. Nei casi per i quali non sono previste misure in continuo, le misure di cui sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni almeno 2 volte. 5. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, punto b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la valutazione dei valori di sostanze inquinanti presenti nelle emissioni verrà effettuata considerando il valore medio dei risultati ottenuti dall'analisi dei campioni prelevati secondo le indicazioni del manuale U.NI.CHIM. n.158/88. 6. Un valore limite di emissione si intende rispettato quando risulta inferiore o uguale al valore medio dei risultati ottenuti dall'analisi dei campioni prelevati secondo le indicazioni del manuale U.NI.CHIM. n. 158/88. CL01-pres3-feb05

Condizioni di isocinetismo - art. 3, comma 6, del d.p.r. 322/71 "I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica". Le caratteristiche e il posizionamento della sezione di misurazione della portata sono normate dalla UNI 10169. Tale norma prevede la misurazione della portata tramite il tubo di Pitot. Si applica a flussi gassosi in regime stazionario e cioè a flussi caratterizzati da una sostanziale costanza della velocità, densità, temperatura e pressione in corrispondenza della sezione di misurazione. CL01-pres3-feb05

Decreto Ministeriale del 21/12/1995 Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti industriali. Misure continue. Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie come definito ai punti 4.3.1 e 4.3.2 dell'allegato al presente decreto. Nel caso tale valore non venga raggiunto, l'esercente è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare la disponibilità del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità preposta al controllo. 3. In caso di indisponibilità delle misure in continuo, l'esercente è tenuto, ove possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue o correlazioni con parametri di esercizio e/o su specifiche composizioni delle materie prime utilizzate. L'esercente propone all'autorità competente al controllo le procedure adottate per la stima delle emissioni. Nel caso si configuri l'indisponibilità di una o più misure per periodi superiori a 48 ore continuative, l'esercente è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità proposta al controllo. 4. I dati misurati o stimati con le modalità di cui al precedente comma concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite. CL01-pres3-feb05

Dette procedure devono essere concordate con le autorità di controllo. Nella realizzazione e nell'esercizio dei sistemi di rilevamento devono essere perseguiti per la misura di ogni singolo parametro elevati livelli di accuratezza e di disponibilità dei dati. Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo. L'Esercente é tenuto a garantire la qualità dei dati mediante l'adozione di procedure che documentino le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e delle operazioni di calibrazione e taratura. Dette procedure devono essere concordate con le autorità di controllo. I criteri di gestione da adottare devono prevedere in particolare: a) la verifica periodica per ogni analizzatore, della risposta strumentale su tutto l'intervallo di misura tramite prove e tarature fuori campo; b) il controllo e la correzione in campo delle normali derive strumentali o dell'influenza sulla misura della variabilità delle condizioni ambientali; c) l'esecuzione degli interventi manutentivi periodici per il mantenimento dell'integrità ed efficienza del sistema riguardanti ad esempio la sostituzione dei componenti attivi soggetti ad esaurimento o pulizie di organi filtranti, ecc.; d) la verifica periodica in campo delle curve di taratura degli analizzatori. CL01-pres3-feb05

Case History Impianti di incenerimento di rifiuti (DPR 503/97, D.M. 124/00) Impianti di trattamento rifiuti (D.Lgs. 22/97, D.M. 5/2/1998) CL01-pres3-feb05

Incenerimento dei rifiuti La normativa comunitaria e nazionale Norme comunitarie Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi Dir.89/369/CEE Dir.94/67/CE Dir.89/429/CEE Testo unico sull’incenerimento (posizione comune CE n.7/2000) Proposta di direttive del parlamento Europeo e del consiglio sull’incenerimento dei rifiuti CL01-pres3-feb05

Decreto legislativo n. 22/97 Normativa Italiana Decreto legislativo n. 22/97 Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi Decreto Min.n.503/97 Decreto Min.n.124/2000 Regolamento che recepisce Regolamento che recepisce Dir.CEE89/429 per RSU e ROT Dir.CEE 94/67 (per incene (solo incenerimento) rimento e coincenerimento di rifiuti pericolosi Decreto Min. 05.02.1998 (Allegato 2) Norme tecniche per il recupero di energia (coincenerimento ovvero cocombustione) di rifiuti non pericolosi CL01-pres3-feb05

IL DECRETO MINISTERIALE N. 503/97 Disciplina le emissioni e le condizioni di combustione degli impianti di incenerimento dei RSU, RS non P. (ex RSA) e ROT (Rifiuti Sanitari Contagiosi) ABROGAZIONE DELIBERA CI 27/7/84 E DM 12.07.1990 Attua la DIR. CEE 89/369 e 89/429 e si pone come provvedimento generale sull’incenerimento dei rifiuti (esclusi quelli pericolosi) Non si limita a regolamentare solo le emissioni CL01-pres3-feb05

Regolamenta tutto l’impianto nel suo complesso comprese le strutture ausiliare e/o di servizio (ricezione rifiuti, apparecchiature di pretrattamento, combustile ausiliare, etc…) DISCIPLINA Valori limite di emissione; Metodi di campionamento e analisi; Criteri e norme tecniche riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali e condizioni di esercizio Criteri temporali di adeguamento per impianti esistenti CL01-pres3-feb05

Regolamenta Emissioni valori limite (simili a Dir. CE 94/67) aggiunge IPA e diossine non previste da 89/369; Metodi di campionamento, analisi per valutare gli inquinanti; Criteri temporali per adeguamento impianti ai limiti di emissione; Norme tecniche generali per la costruzione e il funzionamento degli impianti. Misurazione continua al camino CO, Polveri, COT, HCl, HF, SOx, NOx oltre a O2, t, p, Vapore acqueo, Portata. CL01-pres3-feb05

Limite di emissione differenziati per impianti nuovi e impianti già autorizzati (esistenti): Nuovi: quelli autorizzati dopo il 30.01.1998 Esistenti: quelli autorizzati prima del 30.01.1998 Allegato 1 Limiti e prescrizioni per i nuovi impianti Allegato 1 Limiti e prescrizioni per impianti esistenti Gli impianti esistenti devono comunque adeguarsi ai limiti e alle prescrizioni dell’Allegato 1. CL01-pres3-feb05

Limiti di emissione (DPR 503/97) CO 50 / 100 mg/m3; polveri totali 10 / 30 mg/m3; SOV 10 / 20 mg/m3; HCl 20 / 40 mg/m3; HF 1 / 4 mg/m3; SO2 100 / 200 mg/m3; NO2 200 / 400 mg/m3; Cd Tl 0,05 mg/m3 Hg 0,05 mg/m3; Sb+As+ Pb+ Cr+ Co+ Cu+ Mn+Ni+V+Sn 0,5 mg/m3 PCDD+PCDF 0,1 ng/m3 IPA 0,01 mg/ m3 CL01-pres3-feb05

DECRETO MINISTERIALE 05/02/1998 Recupero energetico di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata Regolamenta il recupero energetico e il coincenerimento” (ovvero cocombustione) di rifiuti non pericolosi cioè l’utilizzo di rifiuti non pericolosi come combustibili non tradizionali Norme tecniche per procedura semplificata. In caso contrario si applica il Decreto n.503/97. CL01-pres3-feb05

IL DECRETO MINISTERIALE N. 124/2000 Disciplina le emissioni e le norme tecniche degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi Attua la direttiva 94/67/CE e completa la regolamentazione dell’incenerimento dopo il Decreto 503/97 Emanato ai sensi del DL 22/97 e del DPR 203/88 abroga il DM 12.06.90 per i rifiuti pericolosi CL01-pres3-feb05

Decreto n. 33399 del 29/12/2000 Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni da impianti di incenerimento rifiuti. Questo decreto si aggiunge a quello emanato nel 1997 relativo agli impianti termoelettrici e uniforma le procedure di controllo in continuo dagli impianti di incenerimento rifiuti, condizione necessaria per poter realizzare una rete regionale di controllo in continuo delle emissioni dei grandi impianti. CL01-pres3-feb05

SEZIONE TRATTAMENTO FUMI La sezione trattamento fumi consiste di una filiera di trattamenti opportunamente integrata che consente di eliminare le seguenti sostanze inquinanti: polveri; composti alogenati, alogeni, ossidi di zolfo; ossidi di azoto; diossine, furani, metalli pesanti. CL01-pres3-feb05

Sistemi di filtrazione abbattimento polveri filtri a maniche elettrofiltri. CL01-pres3-feb05

Assorbimento Abbattimento alogeni Processo ad umido Processo a secco CL01-pres3-feb05

Processo a secco Principio di funzionamento La rimozione dei gas acidi può, in alternativa, avvenire tramite il contatto con un reagente alcalino allo stato solido polverulento. Il reagente (bicarbonato di sodio o calce) viene iniettato in una camera di reazione che permette modalità e tempi di contatto ottimali (T> 140°C; tempo di contatto > 2-3 s). La corrente gassosa, contenente il reagente non utilizzato ed i prodotti della reazione di neutralizzazione, viene successivamente inviata ad un filtro a maniche per la separazione della fase solida. Campo di applicazione Inorganici tipicamente HCl, HF Vantaggi Il processo a secco presenta il vantaggio di non produrre effluenti liquidi e risulta più diffuso del processo ad umido. CL01-pres3-feb05

Processo a semi-secco Principio di funzionamento Impiego di una sospensione di calce in acqua che viene dispersa finemente nei fumi. L'evaporazione dell'acqua raffredda i fumi che devono quindi essere a temperature più alte rispetto alla reazione a secco, inoltre è necessario, rispetto ai sistemi a secco, un maggiore volume a disposizione per il completamento delle reazioni. Campo di applicazione Inorganici tipicamente HCl, HF Vantaggi Il sistema consuma acqua ma il prodotto residuo è allo stato solido, assenza di effluenti liquidi. CL01-pres3-feb05

CL01-sez3-auditconformità-feb05 Emissioni di NOx Esistono tre tecnologie DeNOx consolidate, con caratteristiche sostanzialmente differenti Modifiche alla combustione ( misure primarie ) Iniezione di vapore/Parzializzazione del combustibile/Parzializzazione del comburente Ricircolo Fumi Bruciatori Low NOX Selective Non Catalytic Reduction ( SNCR ) Selective Catalytic Reduction ( SCR ) CL01-pres3-feb05 CL01-sez3-auditconformità-feb05

Efficienza di Riduzione NOx In funzione della tecnologia DeNOx considerata l’efficienza di riduzione attesa risulta : Combustion Modification 30 - 40 % SNCR 50 - 70 % SCR fino a 95% CL01-pres3-feb05 CL01-sez3-auditconformità-feb05

Denox catalitico - Processo SCR per la riduzione degli NOx Il processo SCR è basato sulla riduzione di NOx con NH3 secondo la reazione: 4 NO + 4 NH3 + O2  4 N2 + 6 H2O La reazione è condotta a 300-400°C in presenza di catalizzatori a base di V2O5-WO3/TiO2 in forma alveolare o di piastre. CL01-pres3-feb05

Chimica del processo SCR NOX + NH3  N2 + H20 CL01-pres3-feb05 CL01-sez3-auditconformità-feb05

Schema di processo tipico per applicazione su inceneritore di rifiuti CL01-pres3-feb05 CL01-sez3-auditconformità-feb05

elevate efficienze di riduzione degli NOx, Vantaggi elevate efficienze di riduzione degli NOx, selettività praticamente totali ad N2, rilascio di ammoniaca dell’ordine di pochi ppm. CL01-pres3-feb05

SNCR processo non catalitico per la riduzione degli NOx Il processo SNCR riduce gli ossidi di azoto attraverso l'iniezione di urea o ammoniaca in soluzione acquosa in camera di combustione. La reazione di conversione degli NOx ad N2 e H2O avviene in una finestra di temperatura molto ristretta tra 850 e 950°C e risulta pertanto critica L’abbattimento ottenibile è dell’ordine del 50%. CL01-pres3-feb05

Processo di formazione delle diossine Le diossine introdotte negli impianti di incenerimento con i rifiuti vengono distrutte in larghissima misura. Le diossine si possono riformare durante il raffreddamento dei fumi ( “de novo synthesis”) Le concentrazioni di diossine nei fumi risultano dell’ordine di 5 ng TE/m3 nei vecchi impianti e di 2 ng TE/m3 nei nuovi impianti. Il limite di emissione di 0.1 ng TE/m3 impone l’adozione di misure secondarie per la rimozione delle diossine. . CL01-pres3-feb05

Adsorbimento carboni attivi impianti a letto fisso impianti a letto mobile impianti a secco Svantaggi I carboni attivi esausti sono contaminati da diossina e rappresentano dei rifiuti pericolosi da smaltire. CL01-pres3-feb05

Rimozione di diossine per decomposizione catalitica Le diossine ed i furani decompongono in presenza di un opportuno catalizzatore ad una temperatura compresa tra i 250°C e i 380°C secondo la reazione: C12HnCl8-nO2 + (9+0,5n) O2  (n-4) H2O + 12 CO2 + (8-n) HCl (diossine). C12HxCl8-nO + (9,5+0,5n) O2  (n-4) H2O + 12 CO2 + (8-n) HCl (furani) CL01-pres3-feb05

Configurazione di processo Il catalizzatore per la rimozione delle diossine è usato frequentemente con il catalizzatore per la riduzione degli NOx. I due catalizzatori sono installati in serie nello stesso reattore. Il primo letto di catalizzatore è predisposto per la rimozione degli NOx con iniezione di NH3, un secondo ed eventualmente un terzo per la rimozione delle diossine. In questa configurazione è possibile ridurre i costi di circa il 25-30% rispetto ai metodi di adsorbimento. CL01-pres3-feb05

Impianti che utilizzano solventi Decreto 16 gennaio 2004, n.44. CL01-pres3-feb05

Art. 3 Valori limite di emissione Gli impianti di cui all'articolo 1 rispettano i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato II oppure i valori limite di emissione totale individuati ai sensi dell'allegato II o dell'allegato III, nonche' le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi allegati. Tale risultato e' ottenuto mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili. CL01-pres3-feb05

Art. 3 Valori limite di emissione - impianti IPPC Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli allegati II e III costituiscono i requisiti minimi ai quali detti impianti debbono conformarsi. CL01-pres3-feb05

Allegato II – esempi: verniciatura di metalli, plastica (etc Allegato II – esempi: verniciatura di metalli, plastica (etc.) e rivestimento di filo   Attività (soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno) Soglie di consumo di solvente (tonn/anno) Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mgC/Nm3) Valori limite di emissione diffusa (% di input solvente) Valori limite di emissione totale Nuovi Esistenti 8 Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili (5), tessuti, film e carta (>5) <15  100 (1)(4) 25(4)  L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III >15 50/75 (2)(3)(4) 20(4) (1) Il valore limite di  emissione concerne l'applicazione del rivestimento e i processi di essiccazione in condizioni di confinamento (2) Il primo valore limite di emissione concerne i processi di essiccazione, il secondo i processi di applicazione del rivestimento. (3) Per gli impianti di rivestimento di tessili che applicano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il limite di emissione applicato ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione considerati insieme è di 150. (4) Le attività di rivestimento che non possono essere svolte in condizioni di confinamento (come la costruzione di navi, la verniciatura di aerei) possono essere esonerate da questi valori, alle condizioni di cui all'art.3, comma 6 (5) L'offset dal rotolo su tessili è coperta dall'attività n. 3.2 9 Rivestimento di filo per avvolgimento (>5)   10 g/kg (1) 5 g/kg (2) (1) Si applica agli impianti dove il diametro medio del filo è < 0,1 mm. (2) Si applica a tutti gli altri impianti. CL01-pres3-feb05

«scarichi gassosi»: gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in metri cubi/ora in condizioni normali; «emissioni diffuse»: qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonche' i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari. CL01-pres3-feb05

OPZIONE 1 : (A+B), D. (A) Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (concentrazione di COV in carbonio organico totale negli scarichi gassosi) (all. II, 4° colonna) (B) i Valori limite di emissione diffusa (in % sull’input) (all. II, 5° colonna) e inoltre (D) EMISSIONE TOTALE ANNUA in tonnellate CALCOLATA (a partire dalla Capacità Nominale) e AUTORIZZATA (art. 3 c. 3) CL01-pres3-feb05

======= e inoltre ======= OPZIONE 2 : C , D. (C) i valori limite di emissione totale indicati ancora nell’allegato II (6° colonna: fattore di emissione es.:g/kg) o nell’allegato III (se indicato nella colonna 7° sempre dell’all. 2: procedura “emissione bersaglio”) ======= e inoltre ======= (D) EMISSIONE TOTALE ANNUA in tonnellate CALCOLATA (a partire dalla Capacità Nominale) e AUTORIZZATA (art. 3 c. 3) CL01-pres3-feb05

Definizione: emissione totale = (art. 2 c. 1) “la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi” (n) emissioni diffuse (m) = qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonche' i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari scarichi gassosi (hh) = gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento. CL01-pres3-feb05

EMISSIONE TOTALE = SCARICHI GASSOSI + S EMISSIONI DIFFUSE EMISSIONI DI COV NEGLI SCARICHI GASSOSI EMISSIONI DIFFUSE DI COV iN ATMOSFERA EMISSIONE DI COV NELL’ACQUA EMISSIONE DI COV NEL SUOLO EMISSIONE DI COV NEI PRODOTTI/RIFIUTI CL01-pres3-feb05

Allegato IV - Piano di gestione solventi Il piano di gestione dei solventi ha i seguenti obiettivi; a) verificare la conformità come specificato all'articolo 5, comma 1; b) individuare le future opzioni di riduzione; c) consentire di mettere a disposizione del pubblico informazioni in materia di consumo di solvente, di emissioni di solvente e di conformità al decreto. CL01-pres3-feb05

Impianti esistenti: quali limiti? Per un impianto che rientra nel campo di applicazione COV quali sono i limiti? DM 12/7/1990 o DM 44/2004 Gli impianti esistenti (ed a maggior ragione per i nuovi) i cui limiti in autorizzazione erano dati rispetto al DM 12/7/90 già da oggi devono rispettare le prescrizioni (non è detto i limiti) del DM 44/2004. I limiti previgenti del DM 12/7/1990 sono quindi da considerarsi superati CL01-pres3-feb05

Criteri temporali di applicazione NUOVI IMPIANTI Gli impianti nuovi e con essi tutti quelli che rientrano indirettamente in questa definizione, devono, da subito, chiedere autorizzazione alla autorità dichiarando, tra l’altro, la “capacità nominale” dell’impianto indispensabile per il calcolo della emissione totale annua. La domanda di autorizzazione sarà articolata in una relazione tecnica con una una preventiva elaborazione del piano gestione solventi di cui all’art. 5 c. 2 con i dati di progetto del nuovo impianto. CL01-pres3-feb05

Criteri temporali di applicazione IMPIANTI ESISTENTI Gli impianti esistenti dovranno presentare, entro il 12 marzo 2005, all’autorità una relazione sull’attività svolta, delle tecnologie antinquinamento e della qualità e quantità delle emissioni. Nel caso in cui, al 12.3.2005 i limiti che saranno in vigore per il 31.10.2007 fossero superati, è necessario integrare la relazione da inviare alla regione con un progetto di adeguamento. CL01-pres3-feb05