Le nuove regole di deducibilità delle spese di rappresentanza e degli interessi passivi Vicenza 10 febbraio 2009.

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Le nuove regole di deducibilità delle spese di rappresentanza e degli interessi passivi Vicenza 10 febbraio 2009

Spese di rappresentanza Le spese di rappresentanza sono costi per beni e servizi che l’azienda sostiene e che regala o fa usufruire gratuitamente a soggetti terzi per migliorare la sua immagine e per influenzare anche indirettamente future scelte dei suoi clienti. Spese di pubblicità Spese di rappresentanza Portano a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta dei prodotti. Creano un’immagine positiva dell’azienda verso il pubblico. Stimolano la formazione della domanda. Aumentano l’immagine dell’azienda, della sua attività, in termini di organizzazione ed efficienza. Reclamizzano e aumentano la domanda Sono effettuate a titolo gratuito. Derivano da un contratto a fronte del quale, in cambio del pagamento, c’è un obbligo di pubblicizzare o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività della controparte. Non c’è un corrispettivo o una controprestazione da parte dei clienti o destinatari.

competenza (ESATTA IMPUTAZIONE TEMPORALE) Spese di Rappresentanza REQUISITI competenza (ESATTA IMPUTAZIONE TEMPORALE) certezza (VERIFICA DELL’ESISTENZA) determinabilità (QUANTIFICABILI) inerenti e congrue all’attività svolta.

Spese di Rappresentanza Deduzione fino al 2007 Quota deducibile 1/3 da ripartire in quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi in pratica era deducibile 1/15 del costo sostenuto per 5 anni. Per le spese sostenute nel 2007 e negli esercizi antecedenti continuano a essere dedotte le quote residue fino al 2011.

Spese di Rappresentanza Novità della finanziaria 2008 – L. 244 del 24 dicembre 2007 Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 1 deducibili al 100% le spese riferite a beni distribuiti gratuitamente fino a un valore unitario di 50 euro contro i 25,82 precedenti; 2 previsione di emanazione di un decreto che definisca i requisiti delle spese di rappresentanza e la loro deducibilità. Punto 1 Beni di valore <= 50 euro Nel limite dei 50 euro si considera l’IVA indetraibile una confezione regalo formata da più beni, si dovrà far riferimento al valore complessivo del regalo e non a quello dei singoli prodotti

Spese di Rappresentanza Il previsto provvediemento DM. 19.11.2008 pubblicato sulla GU. del n. 11 del 15 gennaio 2009 individua quelle spese da considerare di rappresentanza, per le quali la deducibilità è rapportata a una percentuale sui ricavi; individua le spese non di rappresentanza e quindi integralmente deducibili; previsto il rinvio della deducibilità percentuale delle spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione prive di ricavi; introduce obblighi di annotazione a giustificazione delle spese sostenute.

Spese di Rappresentanza IVA e spese di rappresentanza lettera h) dell’art. 19-bis1 DPR. 633 prevede che: “h) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25.82 euro;” Poiché solo a inizio 2009 abbiamo saputo dal DM. quali sono le spese di rappresentanza sorge il problema della detrazione IVA su quelle spese non ritenute di rappresentanza ma ora individuate come tali.

Spese di Rappresentanza Calssificazione delle spese come da DM. Art. 1 Spese di rappresentanza deducibili in % sui ricavi (3) IVA non detraibile Art. 5 Spese deducibili integralmente (non di rappresentanza) (2) IVA detraibile Oggetto Requisiti a) Spese per viaggio turistico Con programmazione e svolgimento di attività promozionali di beni e servizi oggetto dell’attività Beni distribuiti gratuitamente di valore unitario fino a 50 euro (1). Spese per feste e ricevimenti e altri intrattenimenti b) Per ricorrenze aziendali, feste nazionali o religiose Fiere, mostre o esposizioni in cui sono esposti beni e servizi oggetto dell’attività Spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti anche potenziali c) Inaugurazione nuova sede, uffici o stabilimenti dell’impresa Visite a sedi e stabilimenti o unità produttive Spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti anche potenziali. d) In occasione di mostre fiere e altri eventi in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa Fiere e mostre in cui sono esposti beni e servizi oggetto dell’attività o attinenti Partecipazione dell’imprenditore individuale, spese di viaggio vitto e alloggio e1) Altre spese Per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario oltre 50 euro e per servizi erogati gratuitamente Imprese la cui attività caratteristica consiste nella organizzazione di mostre, fiere, manifestazioni Spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti anche potenziali nell’ambito di iniziative di promozione delle manifestazioni espositive e2) Contributi Per convegni, seminari e simili

Spese di Rappresentanza Vincoli (1) L’IVA sulla cessione gratuita di beni è detraibile se il loro valore unitario non supera euro 25,82 nel caso di supero di detto valore l’IVA diventa indetraibile, di conseguenza per rientrare nel limite dei 50 euro, il valore imponibile del bene dovrà essere pari al 48,08; 45,45 o 41,67 euro a seconda che l’aliquota IVA applicabile sia rispettivamente del 4%, 10% o 20%. (2) La deducibilità delle spese non di rappresentanza e' subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. (3) Le spese di rappresentanza devono in ogni caso essere: - inerenti l’attività; - effettivamente sostenute e documentate; - sostenute per finalità promozionali e di pubbliche relazioni; - effettuate con criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di creare, anche potenzialmente, benefici economici all’azienda.

Spese di Rappresentanza Misura della deducibilità Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento in proporzione ai ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa come risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Aliquota Da ricavi e altri proventi A ricavi e altri proventi Limite massimo 1,3% da zero a 10.000.000 130.000 0,5% oltre 10.000.000 fino a 50.000.000 330.000 0,1% oltre 50.000.000 330.000 + 1.000 ogni milione di ricavi Imprese di nuova costituzione, le spese sostenute in periodi anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere riportate a nuovo e dedotte dal reddito del periodo in cui sono conseguiti i primi ricavi e in quello successivo se e nella misura in cui le spese di rappresentanza sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

Spese di Rappresentanza ulteriori considerazioni L’eventuale eccedenza del plafond dei ricavi non può essere portato a nuovo negli esercizi in cui si verificasse una mancanza di capienza. Dal 2008 ai fini Irap le spese di rappresentanza sono completamente deducibili per le società di capitali (e per i soggetti Irpef che hanno optato per la stessa base imponibile): infatti per tali soggetti non assumono più rilevanza i criteri fiscali ma valgono i dati del conto economico civilistico. dal 2009 le spese per alberghi e ristoranti, di rappresentanza o meno, sono sempre deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto.

Caratteristiche spese per ristoranti e alberghi Spese di Rappresentanza Alberghi e ristoranti e IVA decreto-legge n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 con decorrenza dal 1° settembre 2008 diventa integralmente detraibile l’IVA relativa alle: prestazioni alberghiere (alberghi); somministrazioni di alimenti e bevante (ristoranti). la detrazione IVA non si applica alle spese per alberghi e ristoranti qualificate spese di rappresentanza Caratteristiche spese per ristoranti e alberghi Detraibilità IVA Non inerenti l’attività (amici parenti ecc.) Non detraibile Inerenti l’attività Detraibile al 100% Sostenute quali spese di rappresentanza

Spese di Rappresentanza Alberghi e ristoranti e reddito con decorrenza dal 2009, le spese per alberghi e ristoranti sono deducibili nella misura del 75% La limitazione non interessa le spese di vitto e alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori le spese di alberghi e ristoranti che si qualificano come spese di rappresentanza devono essere raffrontate con le percentuali di deducibilità di cui al DM. 19.11.2008 nella seguente misura: 100% per il 2008; 75% dall’esercizio 2009. foglio di calcolo spese di rappresentanza

Spese di Rappresentanza Gestire la deducibilità Uno Strumento pratico, comodo e veloce per determinare l’esatta deducibilità delle spese di rappresentanza In modo ordinato, veloce e preciso e senza dimenticanze, Vi proponiamo il foglio di lavoro che determina la deducibilità delle spese di rappresentanza, in particolare calcola: 1) I ricavi di riferimento; 2) Gli scaglioni di riferimento; 3) Le spese di rappresentanza sostenute, in due modi alternativi; 4) La quota delle spese di rappresentanza deducibile; 5) L’importo della variazione in aumento riferita alla quota indeducibile; 6) L'eventuale recupero delle spese di rappresentanza sostenute nei primi esercizi senza ricavi. Gestisce già la deducibilità al 75% prevista dal 2009 per alberghi e ristoranti. Permette infine l'esatta classificazione delle spese. Dotazioni richieste: Per utilizzare questo prodotto è necessario possedere Microsoft excel vers. 95-2002 e succ. microsoft word e Acrobat reader. Inserito nel foglio un DETTAGLIATO COMMENTO MONOGRAFICO, le norme di riferimento e i provvedimenti che regolano la materia. Considerato il risparmio di tempo rispetto al calcolo manuale, l’investimento si ripaga già con il primo utilizzo. Il costo è di 39 euro + IVA – acquistabile on-line con un clic qui: Rappresentanza.

Novità della finanziaria 2008 Interessi passivi Novità della finanziaria 2008 Per i soggetti Irpef l’art. 61 TUIR. prevede che gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al seguente rapporto: ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa + ricavi e altri proventi che non concorrono a formare il reddito d'impresa in quanto esclusi ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (imp.+esclusi+esenti) Per i soggetti IRES l’art. 96 TUIR. prevede che: Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. La parte di interessi passivi che eccede quelli attivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.

Interessi passivi Calcolo del ROL Sulla base dei dati del c/to economico, il ROL è determinato dalla differenza tra lettere A) il valore della produzione; Lettera B) i costi della produzione. Restano esclusi gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (n. 10), lettere a) e b) e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

Interessi passivi A) VALORE DELLA PRODUZIONE: ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; variazioni dei lavori in corso su ordinazione; incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale A). B) COSTI DELLA PRODUZIONE: per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; per servizi; per godimento di beni di terzi; per il personale: salari e stipendi; oneri sociali; trattamento di fine rapporto; trattamento di quiescenza e simili; altri costi; ammortamenti e svalutazioni: ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; ammortamento delle immobilizzazioni materiali; altre svalutazioni delle immobilizzazioni; svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; accantonamenti per rischi; altri accantonamenti; oneri diversi di gestione. Totale B).

Interessi passivi Calcolo ROL Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). + + Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali + ammortamento immobilizzazioni materiali + Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali = Risultato Operativo Lordo ROL (o Ebitda) C) = Quota degli interessi passivi deducibile = C) x 30% (*) Per il 2008 il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di 10.000 euro Per il 2009 il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di 5.000 euro

Interessi passivi da considerare Ai fini del calcolo, si considerano gli interessi passivi e gli interessi attivi, gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da: - contratti di mutuo; - contratti di locazione finanziaria; - dall'emissione di obbligazioni e titoli similari; - da ogni altro rapporto avente causa finanziaria. Sono esclusi gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale

Riporto interessi e riporto ROL Interessi passivi Riporto interessi e riporto ROL Gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono deducibili nei successivi se vi è capienza. (eventuale contabilizzazione delle imposte anticipate se esiste ragionevole certezza OIC. 25). La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal 2010, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi d'imposta.

Interessi passivi Calcolo deducibilità Foglio di lavoro in excel consente di determinare in modo veloce e preciso: 1) il reddito operativo lordo; 2) la quota deducibile degli interessi passivi; 3) il ROL riportabile negli esercizi successivi; 4) la quota di interessi indeducibili da riportare ai successivi periodi; 5) considera la maggiorazione di ROL per il 2008 e 2009; 6) effettua una serie di controlli sulla congruità dei dati. Inserito nel file il commento dettagliato della normativa. Dotazioni richieste: Per utilizzare questo prodotto è necessario possedere Microsoft excel vers. 95-2002 e succ. – Adobe reader. Il costo è di 49 euro + IVA, considerato il risparmio di tempo rispetto all’impostazione e al calcolo manuale, l’investimento si ripagherà già con il primo utilizzo. Maggiori informazioni, copia del modulo di acquisto via fax o acquisto on-line, direttamente nel sito www.interfile.it nella sezione “prodotti” oppure con un clic direttamente qui: Interessi passivi.

Centro Studi Castegnaro di Roberto Castegnaro info@interfile.it