Stage/ tirocinio Lo stage in azienda è un percorso di formazione individuale che mira ad agevolare i giovani lavoratori nella scelta professionale al termine del percorso di studi. L’attivazione di un tirocinio non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e pertanto non determina la cancellazione dagli elenchi anagrafici del centro per l'impiego.
Stage/ tirocinio Il processo di stage richiede l’incontro di tre soggetti: - il tirocinante, - l’azienda ospitante; - l’ente promotore che guida il processo dello stage e ne garantisce il buon funzionamento (es. CPI, Provincia, Università). Lo stage prevede una durata massima di 6 mesi, salvo un diverso termine definito dalla convenzione tra azienda e soggetto promotore. L'azienda che ospita il tirocinante, pur non essendo obbligata, può erogare al tirocinante un sussidio economico non superiore a 600 euro.
I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 1) Il Contratto a Tempo Determinato 2) Il Contratto di Somministrazione Lavoro 3) Il Contratto di Apprendistato 4) Lavoro Accessorio: i Voucher
I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 1) Il Contratto a Tempo Determinato L’art. 19 del D. Lgs 81/2015, stabilisce che un singolo contratto a termine stipulato tra medesima azienda e lavoratore, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, non può avere una durata superiore a 36 mesi, comprensivi di proroghe. Il contratto a tempo determinato può essere prorogato al massimo per 5 volte indipendentemente dal numero di rinnovi.
I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 1) Il Contratto a Tempo Determinato Stop & Go : Tra la fine di un contratto a tempo determinato e l’avvio di un nuovo contratto a termine, tra le medesime parti, deve intercorrere un intervallo di tempo pari a : - 10 gg per contratti inferiori a 6 mesi; - 20 gg per contratti pari o superiori a 6 mesi.
I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 2) Il Contratto di Somministrazione di lavoro La somministrazione Lavoro è un rapporto di lavoro complesso che coinvolge tre soggetti: - agenzia per il Lavoro autorizzata a svolgere l’attività dal Ministero del Lavoro - azienda utilizzatrice - lavoratore L’APL stipula un contratto di lavoro con il lavoratore e lo somministra presso l’azienda utilizzatrice con la quale stipula, invece, un contratto commerciale. L’APL in quanto datore di lavoro ha potere disciplinare sul lavoratore mentre il potere organizzativo è in capo all’utilizzatrice.
I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 3) Il Contratto di Apprendistato L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 3) Il Contratto di Apprendistato Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi. Retribuzione: possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento e' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianita' di servizio.
I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 3) Il Contratto di Apprendistato Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 4) Lavoro Accessorio: i Voucher Ciascun lavoratore può lavorare con prestazioni di lavoro accessorio fino ad un limite massimo di 7.000€ annui, fermo il limite di 2.000€ per ciascun committente. Contratti a progetto Sono state abrogati i contratti a progetto, le disposizioni in materia continueranno a trovare applicazione per i contratti già in essere fino alla loro naturale scadenza.
GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI LAVORO L’ORARIO DI LAVORO L’orario normale di lavoro ovvero full time è pari a 40 ore settimanali o l'eventuale minor orario normale fissato dal contratto collettivo applicato; l’orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali è qualificato come orario part time. La continua prestazione di un orario di lavoro pari o superiore a quello previsto per il tempo pieno comporta la trasformazione, per fatti concludenti, del contratto a tempo pieno, a prescindere dalla originale e difforme volontà delle parti contraenti.
GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI LAVORO LE MANSIONI In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali è prevista la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori purchè rientranti nella stessa categoria e a condizione che rimangano invariati l’inquadramento e la retribuzione. La modifica della mansione che comporti la modifica in pejus dell’inquadramento e della retribuzione deve avvenire in sede sindacale.
GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI LAVORO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Visita medica prima dell’inizio dell’attività lavorativa Formazione generica e specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale di Sicurezza, c.d. DPI.
LA CHIUSURA DEL CONTRATTO DI LAVORO Il contratto di lavoro può concludersi in diversi momenti e per ragioni differenti, vediamoli: 1) Il Recesso durante il periodo di prova Entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore, hanno diritto di recedere durante il periodo di prova. Il lavoratore ha diritto ad essere retribuito per le ore di lavoro prestate durante il periodo di prova. Comunicazione per iscritto da parte di entrambe le parti.
LA CHIUSURA DEL CONTRATTO DI LAVORO 2) Le dimissioni – La procedura per rassegnare le dimissioni Il lavoratore può rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, mediante dichiarazione scritta datata e firmata, rispettando il periodo di preavviso. Le dimissioni devono essere convalidate presso il centro per l’impiego, la Direzione territoriale del lavoro o la comunicazione di cessazione da parte del datore di lavoro.
LA CHIUSURA DEL CONTRATTO DI LAVORO 3) Licenziamento per : - Giustificato motivo oggettivo Ragioni inerenti l’attività produttiva dell’azienda o esigenze di riorganizzazione. - Giustificato motivo soggettivo o giusta causa Ragioni attinenti al comportamento in azienda o fuori dall’azienda del lavoratore che abbiano leso il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.