Tribunale di Torino, Sez.III Sentenza del 31 marzo 2009

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Cassazione Civile, sez.III, 27 ottobre 2003, n.16090
Advertisements

IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta.
LA RESPONSABILITA DELLAVVOCATO. OBBLIGAZIONE DI MEZZO VS OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Nel primo caso la prestazione, cui il debitore è tenuto, consiste in.
“RESPONSABILITÀ DA INFORTUNIO IN PARCO ACQUATICO”
Caso giurisprudenziale sul marchio 5
Caso giurisprudenziale sul marchio 4
Università degli studi di Milano Bicocca corso di laurea triennale in Scienze dell’Organizzazione Il trasporto di cose Frison Lara, Tagliabue Isabella.
IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT Cassazione civile, Sez. III, 8 ottobre 2009, n Pres. Varrone – Rel. DAmico – P.M. Golia Veratour s.r.l. c. Ancona.
Sentenza n°1 Sede di giudizio
Le sanzioni amministrative per violazione dei diritti dei passeggeri
Sentenza 15 marzo 2007 n°6007 Cassazione Civile III sezione
L’iniziativa procedimentale comporta
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL TRADUTTORE Milano, 9 giugno 2007
ARTICOLO 2203 Preposizione institoria.
Sentenza del 3 dicembre 2002, n° 17150
Regolamento overbooking
Responsabilità del ristoratore per danni subiti dagli avventori all’interno del locale Cassazione Civile, Sez. III, 15 febbraio 2003, n Beretta.
Caso giurisprudenziale su cancellazione della cancellazione dal registro imprese Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2012, n Parma 20 maggio 2013.
Cassazione Civile, Sez. III 03 dicembre 2009, n
Diritti dei passeggeri e responsabilità dei vettori in caso di disservizio, incidente o danno con riferimento ai pax di voli (di linea,low cost,charter):
La recente evoluzione del quadro normativo di riferimento della navigazione aerea con particolare riguardo ai profili della responsabilità civile Prof.
La massima Quando un passeggero effettua una prenotazione on line spetta alla compagnia aerea,allatto della conferma della prenotazione,verificare la.
LE RESPONSABILITA’ DEL T. O.
Prof.ssa Margherita Ramajoli
Il Contratto di Viaggio
OVERBOOKING AEREO PRESENTAZIONE DI : Chiarelli Sara, Trovato Frine e Melograna Cinzia Silvia.
Corso di Diritto del turismo anno2011/12
Tribunale di Milano Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736 Di Blasi (Rel.) Nonnato Antonio C. Splendid Viaggi S.r.l.
Corso di Diritto Privato
Tribunale di Roma, Cassazione Civile, Sez.III, 11 maggio 2012, n° 7256
Tribunale di Torino Sentenza 28 novembre 2005
Primato ed efficacia Diritto UE
Di Benvenuti Annamaria Favalessa Fabio Tenca Alberto
Responsabilità per sinistri del passeggero
Responsabilità extracontrattuale , parr. 2 e 3
DILIGENZA NELLA SCELTA DI TERZI FORNITORI DI SERVIZI
La conflittualità nel settore turistico NormativaSoggettiGiurisprudenza.
Avv. Andrea Gangemi SSPL
Danno da vacanza rovinata
INADEMPIMENTO Il debitore è inadempiente quando c’è una discordanza tra il dovuto e ciò che si è prestato. Il debitore non esegue la prestazione la esegue.
LA MEDIAZIONE Gabriele Musumeci Monica Bianchi.
Overbooking Rinuncia volontaria 1.Benefici da concordare 2.Riprotezione o rimborso del biglietto 1.Compensazione pecuniaria 2.Riprotezione o rimborso.
GIUDICA LA CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n Novembre 2013 Sentenza n Brusadelli, Burini, Monti.
CONTRATTO PRELIMINARE art c.c.
A cura di: Loprieno Fabio, Pellizzeri Ilaria, Zarantonello Martina
A cura di Molica Marco e Villani Francesca Organo giudicante Tribunale di Spoleto Sentenza N°91 del 24 Maggio 1995.
Responsabilità dell’organizzatore per danno alla persona Chiara Bertinat Letizia Fadini.
Responsabilità del vettore aereo per ritardo e cancellazione di un volo nell’ambito della normativa sull’overbooking (Regolamento CE n.261/2004): cause.
CONTRATTO di TRASPORTO
Contratto di deposito e Contratto di comodato
Di: Luca Ghezzi Cecilia Messina Alessandra G. Paglianiti
IL CONTRATTO D'AFFITTO.
“CAPACITA' DI ADATTAMENTO”
RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO E DANNO DA VACANZA ROVINATA
Analisi di una sentenza Cristofaro Gabriella Colombo Anna Ferraro Alberto.
Regolamento (CE) N. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione.
Cancellazione del volo e risarcimento del danno supplementare Corte di Giustizia CE, sentenza 13 ottobre 2011 C-83/10 Martina Faccioli, matricola
LA MAGISTRATURA.
IL COMODATO Di Cintio Federica matricola: Taccani Luca L.M. matricola: Vigolo Michelamatricola:
Contratto di trasporto (art )
TUTELA DEI DIRITTI.
IL CONTRATTO DI TRASPORTO. DEFINIZIONE Secondo il codice civile, il trasporto è il contratto con il quale una parte, detta vettore, si obbliga, dietro.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLA SCUOLA E LE RESPONSABILITA’ CONSEGUENTI AGLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI Fonte Giuridica D.Lgs. 09/04/08 n. 81 D. Lgs.
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
La responsabilità degli amministratori nella S.R.L. Intervento del Dott. Michele Spallino Palermo 26 novembre 2009
Transcript della presentazione:

Tribunale di Torino, Sez.III Sentenza del 31 marzo 2009 La responsabilità dell’organizzatore di viaggi per ritardo o cancellazione del volo da parte del vettore aereo Tribunale di Torino, Sez.III Sentenza del 31 marzo 2009

MASSIMA ART. 46 (Esonero di responsabilita'): Il vettore (e, conseguentemente, l’organizzatore di viaggi) non è responsabile del ritardo del volo se dipeso da una causa di forza maggiore, al di fuori di ogni possibile controllo del vettore, rappresentata dalle pessime e proibitive condizioni atmosferiche.

Convenzione di Montreal del 1999, art. 19: Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Attori: Sig.ri M.G e S.C SOGGETTI: Convenuta: Organizzatore di viaggio C.C. SpA Volo LX064 Zurigo/Miami del giorno 04/03/2006 Crociera “vecchio e nuovo Mondo – Primavera” dal 4 al 20 marzo 2006 Terza chiamata: SIA LTD

I FATTI: ● M.G. e S.C. lamentano una serie di disservizi e disagi subiti durante la crociera “vecchio e nuovo Mondo – Primavera” perché a causa del ritardo del volo Zurigo/Miami fu ritardato il loro arrivo sulla nave da crociera. ● Il 7 maggio 2007 M.G. e S.C. citano in giudizio la C.C SpA e la SIA LTD chiedendo di accertare e dichiarare la loro responsabilità per l’inattesa e/o mancata esecuzione del contratto di viaggio, ciascuno per la parte che verrà riconosciuta in giudizio.

I FATTI: La C.C. SpA chiede il differimento di udienza per la citazione della SIA LTD e chiede di respingere la domanda degli attori M.G e S.C: per difetto di legittimazione passiva della conchiudente Per mancanza della responsabilità della conchiudente Per mancata prova del danno e della sua entità Inoltre la C.C. SpA: nell’ipotesi di accoglimento della domanda attrice, chiede il riconoscimento di potersi avvalere nei confronti di terzi eventualmente responsabili come la SIA e condannare la SIA al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese extra sostenute da M.G e S.C a causa del ritardo del volo

La SIA chiede a sua volta di: Respingere la domanda degli attori perché infondata in fatto e diritto e perché non provata Accertare la propria assenza di responsabilità per la cancellazione del volo LX064 Zurigo/Miami del 04/03/2006

RICOSTRUZIONE DEL GIUDIZIO Per quanto riguarda il difetto di legittimazione passiva chiesto dalla C.C. SpA si fa riferimento alla legge 1084/1977 che ha dato attuazione alla Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. L’art. 15 in particolare, prevede la responsabilità dell’organizzatore di viaggi secondo le norme che regolano il tipo contrattuale ma trova limite nel fatto che l’organizzatore di viaggi sia stato diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.

RICOSTRUZIONE DEL GIUDIZIO Secondo poi il regolamento CE n.261 del 2004 “ come previsto ai sensi della Convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo”.

PROVE: il volo LX064 Zurigo/Miami del 04/03/06 era impossibile a causa delle avverse condizioni meteorologiche, poiché una violenta e improvvisa nevicata si è abbattuta sull’aeroporto di Zurigo (Daily Airport Report – Daily Operation Report) La cancellazione del volo è dipesa esclusivamente da causa di forza maggiore, al di fuori di ogni possibile controllo del vettore. quindi

CONCLUSIONE Alla luce della documentata causa di forza maggiore, la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori dovrà essere disattesa, poiché non è imputabile al vettore aereo la causa del ritardo e poiché il vettore ha provveduto alla riprenotazione gratuita dei passeggeri sul primo volo disponibile, adempiendo in tal modo la propria obbligazione di trasporto. Per le stesse argomentazioni dovrà essere disattesa anche la domanda di risarcimento avanzata dalla C.C. SpA contro la terza chiamata.

CONDANNA DEL GIUDICE: Gli attori devono rimborsare in favore della C.C. SpA le spese del presente giudizio, che consistono complessivamente in € 4.500,00 La parte convenuta deve rimborsare in favore della parte terza chiamata le spese del presente giudizio, che consistono complessivamente in € 3.500,00