L’obbligazione…un po’ di storia

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Modulo di Diritto Privato del Corso integrato di MONITORAGGIO E VALUTAZIONE II I anno laurea specialistica Lezione del 11 maggio 2009 A cura della dott.ssa Cecilia Bondavalli A cura della dott.ssa Bondavalli

L’obbligazione…un po’ di storia L'istituto dell'obbligazione risale al diritto romano; il termine deriva dal latino obligatio, a sua volta riconducibile alla preposizione ob (verso) e al verbo ligare (legare). � Recepito nel Code Napoleon del 1804 e successivamente dai codici civili dei paesi di civil law, tra i quali quelli italiani del 1865 e del 1942, l'istituto era disciplinato essenzialmente come modo di trasferimento della proprietà. Successivamente, in seguito allo sviluppo industriale, l'obbligazione emerse nella sua nuova configurazione di mezzo preferenziale per l'esplicazione dell'attivit�à economica.

L’obbligazione Il codice civile non da una definizione di obbligazione, il concetto di obbligazione si ricava in via interpretativa dalle norme che regolano il rapporto obbligatorio. Una definizione molto ampia è la seguente: Una particolare categoria di situazioni nelle quali un soggetto è giuridicamente tenuto ad un comportamento verso un altro soggetto. Secondo autorevole dottrina l’obbligazione è lo specifico dovere giuridico in forza del quale un soggetto, debitore, è tenuto ad una prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto, il creditore. A cura della dott.ssa Bondavalli

L’obbligazione - vincolo giuridico Dalla definizione appena vista si ricava che il legame che nasce con l’obbligazione crea un vincolo giuridico tra le parti differenziando l’obbligazione da altri obblighi che nascono dal costume, dalla morale e dalla religione. Esempio: il galateo, quale espressione particolare del costume, impone di cedere il posto alle persone anziane: chi non osserva questa norma non può esservi costretto, in quanto il galateo crea una regola di cortesia che non vincola “giuridicamente” i soggetti. La giuridicità del vincolo è sanzionata dall’articolo del codice civile 2740 in base al quale “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” 3 A cura della dott.ssa Bondavalli 3

L’obbligazione - vincolo giuridico L’obbligazione si scompone in: Debito, ossia il dovere di adempiere la prestazione; Responsabilità, ossia l’assoggettamento del patrimonio del debitore al potere coattivo del creditore. Attenzione: la responsabilità non è un vero e proprio elemento costitutivo dell’obbligazione ma è una conseguenza dell’inadempimento dell’obbligazione, è la fase patologica del rapporto obbligatorio. 4 A cura della dott.ssa Bondavalli 4

LE OBBLIGAZIONI schema E’un rapporto giuridico patrimoniale fra 2 o più parti LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Sono i fatti o gli atti che fanno sorgere un rapporto obbligatorio fra 2 o più parti. -Contratto -Fatto illecito -Altri atti o fatti I SOGGETTI DELL’OBBLIGAZIONE Sono il creditore (Sogg. Attivo) e il debitore (sogg. Passivo) fra i quali nasce un vincolo obbligatorio. Oltre alle obbligazioni fra 2 parti, esistono obbligazioni con pluralità di soggetti: -Obbligazione parziaria: i vincoli sono distinti e la prestazione è frazionaria e può manifestarsi sia nel lato attivo che passivo. -Obbligazione solidale: i vincoli sono collegati e i debitori o i creditori sono uniti da un interesse comune. OGGETTO DELLE OBBLIGAZIONI Deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse che può anche non avere carattere patrimoniale purché sia un interesse effettivo e concreto. Il contenuto della prestazione può essere: obbligazioni di fare, dare, di non fare. La prestazione deve essere: -Possibile -Lecita -Determinata

Fonti delle obbligazioni FONTI DELLE OBBLIGAZIONI (Art. 1173 c. c.): ATTI o FATTI dai quali l’obbligazione trae origine. Art. 1173 Fonti delle obbligazioni Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Accordo tra due o più parti per costituire, regolare, estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale CONTRATTO: Ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto ed è fonte dell’obbligazione di risarcire il danno b) FATTO ILLECITO: che l’ordinamento consideri idoneo a produrre obbligazioni. c) OGNI ALTRO FATTO O ATTO E’ fonte dell’obbligazione ogni fatto giuridico dal quale trae origine l’obbligazione stessa. Alcune fonti hanno natura negoziale, ed in esse è essenziale la volontà del soggetto per la nascita del rapporto (es. contratti), altre invece hanno natura non negoziale e danno vita al rapporto obbligatorio anche senza o contro la volontà del soggetto che diviene obbligato (es. fatto illecito) 6 A cura della dott.ssa Bondavalli 6

L’obbligazione - elementi Nella sua più elementare struttura l’obbligazione si presenta come un rapporto, un vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l’esecuzione di una prestazione SOGGETTO ATTIVO è detto CREDITORE colui il quale in virtù del vincolo giuridico può pretendere un determinato comportamento dal soggetto passivo oppure è colui al quale spetta il diritto a che venga eseguita la PRESTAZIONE del debitore. SOGGETTO PASSIVO è detto DEBITORE, il quale in virtù del vincolo giuridico che si è creato è tenuto ad eseguire la prestazione a favore del soggetto attivo (creditore). OGGETTO dell’obbligazione è la PRESTAZIONE dovuta dal debitore al creditore. 7 A cura della dott.ssa Bondavalli 7

1 - L’obbligazione - soggetti I soggetti attivi e passivi possono essere persone fisiche o giuridiche. SOGGETTO deve essere DETERMINATO o DETERMINABILE Ai fini dell'esistenza dell'obbligazione non �è necessario che i soggetti siano esattamente determinati. Esempio. “Tizio offre cento euro a chi gli riporterà il cane smarrito". Promessa al pubblico (1989 c. c.): c’è la dichiarazione di un soggetto ma non c’è un ACCORDO come nel contratto. Quando questa dichiarazione viene resa pubblica VINCOLA chi l’ha fatta a consegnare il premio. N.B. la promessa al pubblico è uno degli esempi di atto idoneo per l’ordinamento a produrre obbligazioni.

L’obbligazione solidale Le obbligazioni possono avere una pluralità di soggetti: OBBLIGAZIONE SOLIDALE E’ un’obbligazione con pluralità di soggetti in cui ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per l’intero oppure ogni debitore ha l’obbligo di eseguire la prestazione per l’intero. I presupposti delle obbligazioni solidali sono: più soggetti della medesima parte (o più debitori o più creditori; Unicità della prestazione; L’obbligazione deve nascere dal medesimo fatto giuridico. esempio: Tizio e Bernardo sono creditori solidali di 3000 euro nei confronti di Caio, uno qualsiasi di loro può pretendere l'intera somma da Caio il debitore; se invece Tizio e Bernardo sono debitori solidali di 3000 euro nei confronti di Caio, Caio il creditore può pretendere l'intera somma da uno qualsiasi di loro. 9 A cura della dott.ssa Bondavalli 9

L’obbligazione parziaria E’ un’obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o di un obbligo parziale, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. Se vi sono più creditori ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte; Se ci sono più debitori ognuno è obbligato per la sua parte. Esempio: Tizio e Caio sono debitori parziari, verso Bernardo di 2000 euro, ciascuno di essi sarà� tenuto a pagare Bernardo soltanto la sua quota, e cio�è 1000 (dato che le quote, salvo patto contrario, si presumono uguali), Bernardo non può pretendere pi�ù di tale cifra dall'uno o dall'altro. Tipico esempio di obbligazione parziaria � è quello dell'art. 754 c.c. 1 comma secondo cui gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari personalmente ed in proporzione alla propria quota ereditaria. 10 A cura della dott.ssa Bondavalli 10

Dovere di correttezza tra i soggetti Nel loro rapporto debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della CORRETTEZZA (1175 c. c.). Non ha un contenuto determinabile ma si rifà al concetto per cui entrambi i soggetti parte del rapporto obbligatorio devono COOPERARE per SODDISFARE l’uno l’interesse dell’altro. Art. 1175 Comportamento secondo correttezza. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Si tratta di un principio di ordine etico elevato a dovere giuridico. Tale norma costituisce espressione del generale principio di buona fede nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri doveri. L’obbligo di correttezza trova il suo fondamento nei principi di solidarietà umana e sociale sanciti dall’articolo 2 della Costituzione. Art. 2.La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità�, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Dovere di correttezza tra i soggetti La regola dell’articolo 1175 consente di individuare con maggiore esattezza il contenuto del rapporto obbligatorio. In particolare: il debitore deve eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie che siano dovute secondo un criterio di correttezza, al fine di realizzare compiutamente l’interesse del creditore alla prestazione - esempio il venditore deve informare degli eventuali pericoli non riconoscibili che possono derivare dall’utilizzo della cosa. il creditore è tenuto alla cooperazione che è d’uso tra persone corrette, per facilitare al debitore l’adempimento o, almeno, per evitargli iniutili aggravi.

2 - L’oggetto dell’obbligazione L’oggetto della prestazione consiste nella prestazione, ossia nel comportamento cui è tenuto il debitore. Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. La prestazione si definisce come il comportamento al quale è obbligato il debitore e deve presentare i seguenti requisiti.

Requisiti della prestazione Patrimonialità E’ questo il requisito che distingue l’obbligazione in senso tecnico da obblighi di altra natura. Patrimonialità significa che la prestazione deve poter essere valutata economicamente, ossia deve essere tale da potersene determinare il valore in denaro, altrimenti mancherebbe la possibilità, in caso di inadempimento, di stabilire la somma per la quale il creditore può rivalersi sui beni del debitore.

Requisiti della prestazione 2) Possibilità La prestazione non deve essere impossibile. L’impossibilità è d’ordine materiale (es. obbligo di consegnare un bene inesistente) o d’ordine giuridico (es. obbligarsi a vendere un bene demaniale che è, per sua natura inalienabile). 3) Liceità La prestazione non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Es. contrarie a norme imperative le obbligazioni relative al commercio di stupefacenti; Es. contro l’ordine pubblico può essere un’obbligazione con cui si partecipa ad un’azione violenta contro lo Stato; Es. contro il buon costume si ha nel campo delle prestazioni sessuali a pagamento

Requisiti della prestazione 4) Determinatezza o determinabilità La prestazione, se non è determinata sin dall’inizio, deve essere accertabile mediante un processo oggettivo e logico, con esclusione di apprezzamenti individuali. Le parti possono anche stabilire che il contenuto della prestazione, ad esmepio il prezzo di una cosa, sia rimesso alla determinazione di una persona competente di loro fiducia.

3 - Interesse del creditore Mentre la prestazione deve avere carattere patrimoniale, l’interesse del creditore a conseguirla può essere anche solo scientifico, culturale, ideale (es. l’interesse ad assistere ad un concerto) purché sia socialmente apprezzabile e, come tale, degno di tutela giuridica.

Alcuni tipi di obbligazioni - divisibili e indivisibili La distinzione tra obbligazioni divisibili e indivisibili riguarda la natura dell’oggetto: Obbligazioni divisibili La nozione di obbligazione divisibile si ricava a contrario dalla definizione che il codice civile da di quella indivisibile e quindi è divisibile l’obbligazione che ha per oggetto una prestazione suscettibile per natura o perché tale è stata considerata dalle parti contraenti. Es. l’obbligazione di risarcimento danni è obbligazione divisibile in quanto per sua natura ha ad oggetto denaro.

Alcuni tipi di obbligazioni - divisibili e indivisibili La distinzione tra obbligazioni divisibili e indivisibili riguarda la natura dell’oggetto: Obbligazioni indivisibili L’obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha ad oggetto un bene che, per sua natura o per volontà delle parti, non è suscettibile di frazionamento in parti omogenee e ciò si ha in riferimento all’OGGETTO quando l’indivisibilità dipende dalla natura dello stesso che non si presta al frazionamento- es. un quadro, un cane. in riferimento alla VOLONTA’ DELLE PARTI quando i soggetti hanno considerato indivisibile una prestazione. N.b. Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle stesse regole delle obbligazioni solidali.

Classificazione delle obbligazioni rispetto alla prestazione OBBLIGAZIONI POSITIVE Questo tipo di obbligazioni hanno ad oggetto un comportamento ATTIVO del debitore: obbligazioni di DARE: tali obbligazioni comportano l’effettiva consegna di una cosa. Obbligazioni di FARE: hanno per oggetto un’attività del debitore. Possono essere infungibili quando l’adempimento deve essere fatto dal debitore e soltanto da lui oppure infungibili quando la prestazione può essere eseguita anche da un altro soggetto Obbligazioni miste di DARE e di FARE si hanno entrambe le prestazioni ad esempio nei contratti di somministrazione o di appalto.

Classificazione delle obbligazioni rispetto alla prestazione OBBLIGAZIONI NEGATIVE Questo tipo di obbligazioni hanno ad oggetto un comportamento NEGATIVO del debitore ossia un NON FACERE O UN PATI cioè un non fare o sopportare. Oggetto della prestazione è IL NON VERIFICARSI DI UN DETERMINATO ATTO O FATTO. Es. prestazione di non fare concorrenza, di non edificare, di non alienare.

Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato Si hanno OBBLIGAZIONI DI RISULTATO quando l’oggetto dell’obbligazione non è costituito da un lavoro, ma dal RISULTATO del lavoro; con la conseguenza che il debitore non può dirsi adempiente fino a quando non abbia procurato il risultato. Es. obbligazione del prestatore d’opera manuale, del vettore, del somministratore. Si hanno OBBLIGAZIONI DI MEZZI quando l’oggetto dell’obbligazione è un comportamento diligente del debitore, cioè l’impiego diligente dei mezzi idonei a realizzare un risultato e non la realizzazione del risultato, con la conseguenza che il debitore è adempiente se ha agito con la dovuta diligenza. Es. obbligazione del professionista (medico - avvocato - ecc)

Obbligazioni generiche e specifiche E’ generica l’obbligazione che ha per oggetto della prestazione una cosa generica (es. un cavallo nero) o una certa quantità di cose fungibili (es. 10 Kg di farina) cose fungibili sono quelle che all'interno di un genere possono essere facilmente sostitute le une alle altre  di identica utilità. cose  infungibili sono quelle non possono essere sostituite le une alle altre senza danneggiare l'interesse del creditore. E’ specifica l’obbligazione quando ha per oggetto della prestazione una cosa specifica (es. il cavallo Varenne)

Particolarità delle obbligazioni generiche Art. 1178 Obbligazione generica. Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. Il debitore deve consegnare una cosa appartenente al genere dedotto ma di qualità non inferiore alla media. Da ciò deriva che nel caso di obbligazioni generiche non potrà MAI applicarsi l’istituto dell’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta in quanto rispetto alle cose generiche l’impossibilità non potrà mai verificarsi.

Adempimento schema Da chi viene svolto? Il debitore deve sempre eseguire la prestazione anche se eccezionalmente attraverso l’art. 1180 un terzo estraneo al rapporto obbligatorio può adempiere, purché la prestazione sia conforme agli obblighi che aveva assunto il debitore. Cosè? L’esatta esecuzione della prestazione Quando viene svolto? Nel tempo stabilito dalle parti e nel caso in cui il tempo non sia stato specificato il creditore può pretendere l’immediato adempimento: -A favore del debitore: quando il debitore può eseguire la prestazione anche prima della scadenza ma il creditore non può pretendere la stessa. -A favore del creditore: quando può pretendere l’adempimento della prestazione da parte del debitore anche prima della scadenza accordata. -A favore di entrambi: quando sia il creditore che il debitore non può pretendere né ricevere la prestazione prima della scadenza. L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI Dove viene svolto? Nel luogo stabilito dalle parti o in quello determinato dagli usi delle natura o della prestazione o da altre circostanze. In mancanza si osservano le seguenti: -Quando l’oggetto è una cosa, la consegna viene svolta nel luogo in cui è nata l’obbligazione. -Quando l’oggetto è il denaro la consegna viene svolta al domicilio del creditore. -Per ogni altra obbligazione l’adempimento avviene nel domicilio del debitore. Come viene svolto? Il debitore deve eseguire integralmente la prestazione anche se attraverso un accordo tra il creditore ed il debitore. Il creditore può accettare una prestazione diversa ed in questo caso l’obbligazione si estingue quando la nuova prestazione verrà adempita.

Adempimento delle obbligazioni L’adempimento è l’esatta esecuzione da parte del debitore della prestazione oggetto dell’obbligazione. Il codice civile prevede e disciplina una serie di criteri per valutare l’esattezza della prestazione: a) Modalità di esecuzione b) Tempo di esecuzione c) Luogo di esecuzione d) Persona che esegue la prestazione e) Persona destinataria della prestazione f) Identità della prestazione

a) modalità a) Modalità ART. 1176 codice civile dispone che “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA” La diligenza oltre ad individuare la modalità di esecuzione della prestazione indica lo sforzo cui il debitore è tenuto per evitare di incorrere nell’inadempimento o nell’inesattezza dell’inadempimento. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura delle attività esercitate. 27

a) modalità PERIZIA NB Diligenza buon padre di famiglia DILIGENZA UOMO MEDIO nell’adempimento dei suoi impegni Quando invece la prestazione è inerente all’esercizio di un’attività professionale in questo caso la diligenza dovrà essere valutata riguardo alla natura di questa attività In questi casi al professionista viene richiesta oltre alla diligenza anche una particolare abilità tecnica PERIZIA NB il criterio della diligenza nell’adempimento è valido per le PRESTAZIONI DI FARE (prestazioni del medico, dell’avvocato, dell’impiegato,…) dove ci si obbliga a fare un lavoro intellettivo o manuale ma senza garantire un risultato. Quindi non è un criterio per prestazioni di dare o di non fare 28

b) Tempo di esecuzione Art. 1183.Tempo dell'adempimento. Se non �è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è� stabilito dal giudice. Se il termine per l'adempimento �è rimesso alla volontà� del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se �è rimesso alla volonttà del creditore, il termine pu�ò essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.

b) Tempo di esecuzione Analisi articolo in mancanza di fissazione del termine la prestazione può esigersi immediatamente, tuttavia se la natura della prestazione o dagli usi o dal modo o luogo dell’esecuzione un termine deve essere fissato allora sarà stabilito dal giudice. Se è indicato un termine questo si presume A FAVORTE DEL DEBITORE, ossia il creditore non può esigere prima la prestazione ma il debitore può adempiere prima. Può essere stabilito tra le parti che il termine sia A FAVORE DEL CREDITORE.

c) Luogo di esecuzione Il luogo è determinato: dalla volontà delle parti; dagli usi; Dalla natura della prestazione o da altre circostanze obiettive (es. la costruzione di un edificio e la riparazione di una strada non possono eseguirsi che in un luogo determinato); Dalle norme supplettive ossia l’articolo 1182 codice civile

c) Luogo di esecuzione Art. 1182.Luogo dell'adempimento. Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non � è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione � sorta. L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio �è diverso da quello che il creditore aveva quando è� sorta l'obbligazione e ci�ò rende più� gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza

d) Persona che esegue la prestazione Art. 1180.Adempimento del terzo. L'obbligazione pu�ò essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà� del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. La prestazione può essere eseguita da un terzo anziché dal debitore SOLO per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di cose fungibili. cose fungibili sono quelle che all'interno di un genere possono essere facilmente sostitute le une alle altre  di identica utilità.

e) Persona destinataria della prestazione Art. 1188.Destinatario del pagamento. Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato. Il pagamento dell’obbligazione può essere fatto: al CREDITORE che abbia la capacità di ricevere. Se il creditore è incapace il pagamento deve essere fatto al legale rappresentante. Se il pagamento viene fatto al creditore incapace libera ugualmente il debitore se questo dimostra che la prestazione è stata rivolta a vantaggio dell’incapace

e) Persona destinataria della prestazione al rappresentante del creditore; Alla persona indicata dal creditore; Alla persona autorizzata dalla legge o dal giudice. Può accadere che il debitore paghi a persona diversa dal creditore che appare in base a circostanze oggettive ed univoche legittimato a ricevere (creditore apparente) in tal caso il debitore si libera solo se prova di essere stato in buonba fede.

f) Identità della prestazione il debitore è liberato solo se ESEGUE LA PRESTAZIONE DOVUTA il creditore può consentire che il debitore esegua una prestazione diversa DICHIARAZIONE DEL CREDITORE CHE ATTESTI L’AVVENUTO PAGAMENTO Perché ha valore di PROVA, lo stesso valore di una confessione Perché? Se il debitore adempie una prestazione in denaro HA DIRITTO ALLA QUIETANZA 36

Inadempimento delle obbligazioni Il debitore è inadempiente se NON esegue la prestazione dovuta o se NON la esegue ESATTAMENTE (nei modi, tempi, luoghi previsti). Quando si verifica questo fatto si ha come conseguenza la RESPONSABILITA’ del debitore. Inadempimento può definirsi come ogni comportamento del debitore difforme da quello al quale è obbligato; l’inadempimento è la mancata, l’inesatta o la ritardata esecuzione del rapporto obbligatorio. Il legislatore a fronte di questa situazione si è preoccupato di riconoscere i rimedi a tutela del creditore, primo tra tutti quello del risarcimento del danno causato dall’inadempimento. 37

Inadempimento Il mancato o inesatto adempimento può dipendere: Da cause imputabili al debitore: in tal caso si parlerà di inadempimento o di impossibilità sopravvenuta imputabile ed il debitore sarà responsabile - ARTICOLO 1218 COD CIV. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta � è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo �è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. E’ il debitore che deve provare che l’inadempimento è derivato da cause a lui non imputabili

Inadempimento Il mancato o inesatto adempimento può dipendere: B) Da cause NON imputabili al debitore: in tal caso si parlerà di impossibilità sopravvenuta non imputabile ed il debitore sarà liberato dall’obbligo senza alcuna responsabilità. DEVE PROVARE: 1) che la prestazione da lui dovuta è diventata oggettivamente impossibile ossia ineseguibile da parte di qualsiasi debitore CASO FORTUITO (fatalità: terremoto, valanga, frana) 2) Una volta dimostrata l’impossibilità il debitore deve anche dimostrare che questa impossibilità è derivata da cause che non dipendono da lui, ossia derivata da un evento che non fosse prevedibile ed evitabile da parte del debitore FORZA MAGGIORE (una forza a cui non si può resistere: vento, onde; o il fatto di un terzo)

Mora del debitore La mora del debitore consiste nel ritardo INGIUSTIFICATO ossia nella violazione dell’obbligo di adempiere tempestivamente. Il debitore è inadempiente automaticamente appena non esegue o appena è in ritardo? No, non sempre , infatti il codice prevede che il debitore perché sia in mora deve non solo essere in ritardo nell’esecuzione ma anche che il creditore gli richieda con intimazione scritta di adempiere (COSTITUZIONE IN MORA) Non per tutte le prestazioni vale questo principio. Requisiti esigibilità del credito; Ritardo imputabile al debitore Costituzione in mora 40

Gli effetti dell’inadempimento imputabili al debitore Se è materialmente possibile si procede all’ADEMPIMENTO COATTIVO IN FORMA SPECIFICA, in virtù del quale il creditore può ottenere la medesima prestazione dedotta nell’obbligazione. Se ciò non è possibile sorge in capo al debitore l’obbligo del risarcimento del danno. Es. In caso di obbligazioni di consegna o rilascio, il debitore potrà essere condannato a rilasciare la cosa oppure il rilascio sarà eseguito coattivamente dall’ufficiale giudiziario. Es. In caso di obbligazioni di non fare, in caso di obbligo di non sopraeleavre un edificio, il giudice può ordinare la distruzione di ciò che è stato costruito a spese del debitore inadempiente.

RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO In mancanza di inadempimento coattivo in forma

Il contratto ART. 1321 codice civile “L’accordo di due o più parti per COSTITUIRE, REGOLARE, ESTINGUERE tra loro un RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE” ANALISI: 1) CONTENUTO PATRIMONIALE (deve avere ad oggetto cose o prestazioni suscettibili di valutazione economica) 2) RAPPORTO TRA DUE O PIU’ PERSONE 3) Nel nostro ordinamento vale il principio dell’AUTONOMIA CONTRATTUALE ossia le parti possono concludere contratti anche non previsti dagli schemi della legge purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela PRESUPPOSTO DEL CONTRATTO: capacità di agire che deve esserci al momento della dichiarazione 43

Il contratto Disciplina i requisiti del contratto: ART. 1325 codice civile Disciplina i requisiti del contratto: 1) ACCORDO TRA LE PARTI Consenso tra le parti in ordine all’operazione economica oggetto del contratto La funzione pratica che le parti concretamente perseguono mediante l’accordo 2) CAUSA 3) OGGETTO Operazione economica (trasferimento della proprietà) Bene oggettivo dell’operazione Mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà dei soggetti (DOCUMENTO – ACCORDO VERBALE – COMPORTAMENTO) 4) FORMA 44

Grazie per l’attenzione I anno laurea specialistica Lezione del 18 maggio 2007 A cura della dott.ssa Bondavalli