La recente evoluzione del quadro normativo di riferimento della navigazione aerea con particolare riguardo ai profili della responsabilità civile Prof. Avv. Anna Masutti Università di Bologna
Le novità della riforma Nuove norme per i contratti di utilizzazione dell’aeromobile: locazione e noleggio e nuovi contratti (dry e wet lease, code-sharing) Adeguamento della disciplina del contratto di trasporto di persone e bagagli alla disciplina comunitaria ed internazionale, e delle merci alla disciplina internazionale. Nuovo regime delle assicurazioni aeronautiche, per effetto di recenti interventi comunitari e del cod. nav.
Responsabilità del vettore per trasporti di persone (e bagagli) alla luce della riforma Art. 941, I comma, cod. nav.: il trasporto aereo di persone e bagagli compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero – è regolato da norme comunitarie ed internazionali (Novità) Art. 941, III comma: la nuova disciplina si applica: anche ai trasporti eseguiti da “vettore non munito di licenza d’esercizio”.
Effetti della riforma del cod. nav Estensione della disciplina, per le fattispecie di danno indicate, a tutti i trasporti aerei di persone e bagagli effettuati da: Vettori comunitari muniti di licenza comunitaria (per tutti i trasporti extra o infra comunitari ed anche nazionali) indipendentemente dal luogo di partenza del volo; Vettori non muniti di licenza (per effetto dell’art. 941, comma III, cod. nav.): - vettore non comunitari - aeromobili non motorizzati o motorizzati ultraleggeri (art. 1.2 reg. 2407/92) - vettore contrattuale, privo di licenza in un’ipotesi di trasporto gratuito (ad es. il datore di lavoro nei voli aziendali).
Le fattispecie di responsabilità per le quali si applica la nuova disciplina comunitaria /internazionale : Danno derivante dalla morte o dalla lesione personale del passeggero Distruzione, perdita, deterioramento del bagaglio e delle merci Danni derivanti da ritardo (art. 19 Conv. Montreal)
Ampliamento delle fattispecie di responsabilità del cod. nav. Art. 949 bis ed art. 952: Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto: danni derivanti dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio e mancata esecuzione del trasporto di merci. Meccanismo esonerativo della responsabilità del vettore: analogo a quanto disciplinato dall’art. 19 Conv. Montreal per il ritardo. Il vettore deve semplicemente dare la prova di avere adottato le misure necessarie secondo la “normale diligenza” per evitare il danno.
Le novità introdotte dalla nuova normativa per morte e lesione personale del passeggero Meccanismo della two-tier liability: oggettiva sino alla soglia di 100 mila dsp, soggettiva ed illimitata oltre tale soglia. Responsabilità solidale tra contracting carrier e actual carrier: artt. 41 e 45 Conv. Montreal (ciò incide anche nel sistema di ripartizione della responsabilità nei contratti di noleggio/wet lease) (art. 940 quater cod. nav., comma 1).
Decorrenza della responsabilità La responsabilità sussiste per il fatto stesso che l’evento si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco e sbarco: dall’inizio delle operazioni di imbarco: ovvero dal momento in cui il passeggero entra nella sfera di controllo del vettore –assunzione dell’obbligo di protezione a suo favore: dunque con il ritiro della carta di imbarco; al termine di quelle di sbarco: ovvero dal momento in cui il passeggero non è più nella sfera di controllo del vettore, con il suo ingresso in aerostazione.
Contenuto della responsabilità del vettore per il danno ai passeggeri (responsabilità oggettiva) Responsabilità oggettiva - Per le medesime fattispecie di danno (morte – lesione personale) e per la medesima persona: la responsabilità è oggettiva (ma non assoluta) e limitata sino alla soglia di 100.000 dsp. (Carattere indennitaro dell’obbligazione in questione: la somma è dovuta in ogni caso). (Non è una responsabilità assoluta) Il vettore può esonerarsi (in tutto o in parte) dalla responsabilità se prova che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito, omissione (cd. contributory negligence) (art. 20 Conv.) (Non è una responsabilità canalizzata): azione di regresso del vettore verso l’effettivo responsabile del danno (art. 37 Conv.).
Contenuto della responsabilità del vettore per il danno ai passeggeri (Responsabilità soggettiva) Responsabilità soggettiva: Per i danni eccedenti al limite indicato: la responsabilità è presunta, soggettiva ed illimitata: ciò significa che il vettore è chiamato all’indennizzo dell’effettivo danno arrecato. (Esonero) Può esonerarsi dalla responsabilità solamente se prova che: - il danno non consegue a negligenza, atto illecito, omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati, o - il danno è ascrivibile alla sola negligenza, atto illecito o omissione di terzi, o - se vi è la prova che il passeggero ha provocato il danno o ha contribuito per negligenza, atto illecito, omissione (cd. contributory negligence). Il vettore è quindi chiamato ad individuare la causa del danno, per dimostrare la mancanza di colpa: su di lui ricadono i danni da causa ignota.
I danni alla persona (accident) Art.17 Conv. Montreal: morte o lesione personale (death or bodily injury of a passenger) per un evento (accident) verificatosi nell’aeromobile o nelle operazioni di imbarco/sbarco. Nozione di accident (eventi inaspettati, inusuali ed esterni al passeggero: esclusione di eventi legati a condizioni preesistenti del passeggero o ad atti di pirateria, molestie sessuali). Necessità del nesso di occasionalità tra attività del vettore ed evento dannoso.
Bodily injury/danno fisico Nozione di bodily injury (danno fisico: il danno psicologico è indennizzabile solo se è conseguente al primo). Indennizzo dei danni psicologici nella disciplina internazionale (stress, stato d’ansia, paura: privi di rilievo clinico): sono indennizzabili solo se conseguono ad una alterazione o deterioramento di uno stato neurologico e dunque se conseguenti ad un danno fisico. (Novità): l’art. 941, comma 1 cod. nav. adotta la nozione di “lesione personale” (comprensiva del danno psicologico): Limiti di applicazione la nuova norma.
Fondamento della richiesta risarcitoria L’azione di risarcimento: soggiace alle regole della convenzione di Montreal e del cod. nav. come attualmente riformato: Risarcimento del danno materiale (danno emergente e lucro cessante), del danno biologico e del danno morale. Determinazione delle persone legittimate e loro rispettivi diritti: passeggeri, suoi eredi ed aventi causa.
Responsabilità per il bagaglio (consegnato e non) Decorre: dal momento della presa in custodia degli stessi, indipendentemente dal fatto che siano a bordo dell’aeromobile Responsabilità limitata: 1000 dsp per passeggero, salva dichiarazione speciale alla riconsegna Esonero: se il danno deriva dalla natura del bagaglio, da difetto o vizio intrinseco Decadenza del beneficio del limite: atto/omissione vettore suoi dipend/incaricati compiuti temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno.
Responsabilità per ritardo Responsabilità per i danni da ritardo: nel trasporto di persone, bagagli: responsabilità limitata a 4150 dsp per passeggero (1000 dsp per i bagagli e 17 dsp per kg. per le merci). Meccanismo di esonero: prova della diligenza del vettore Decadenza dal beneficio del limite: per comportamento intenzionale o temerario e consapevole del verificarsi del danno.
I nuovi obblighi assicurativi (1) - Gli obblighi assicurativi imposti dalla riforma del cod. nav. (art. 942 cod. nav.): rinvio alla normativa comunitaria: reg. 785 / 2004 che impone l’assicurazione della responsabilità per passeggeri, bagagli, merci e terzi (previsione di livelli minimi di copertura). - I rischi includono atti di guerra, terrorismo, pirateria ecc.
I nuovi obblighi assicurativi (2) E’ venuta meno l’assicurazione infortuni del passeggero (ma: l’obbligo del vettore di pagare sino alla soglia del 100.000 dsp ha funzione sostitutiva). I meccanismi di disciplina dell’assicurazione (art. 942, III comma): azione diretta del passeggero; divieto dell’assicuratore ad opporre al passeggero eccezioni derivanti dal contratto con l’assicurato; diritto di rivalsa verso l’assicurato. Problematiche in merito alla coincidenza tra i vettori assoggettati al regime di responsabilità secondo Montreal e i vettori assoggetti all’obbligo assicurativo secondo il regolamento n. 785/2004, al quale l’art. 942 rinvia: l’estensione dell’art. 941, III comma risponde perfettamente alla logica adottata dall’art. 4.2 del reg. 785/2004, che impone un obbligo assicurativo all’esercente ed al vettore aereo, anche in regime di noleggio, franchising, code-sharing.
Noleggio e locazione Noleggio (wet lease): art. 940 quater, I° Comma (Responsabilità): estensione al contratto del regime di responsabilità della Conv. di Montreal: solidarietà del vettore di fatto e del vettore contrattuale e relativa solidarietà Locazione (dry lease): regime di solidarietà per tutti i rischi della navigazione verso terzi (es. aeroclub) (939-ter, comma II)