Avv. Massimiliano D’Amico Vulcanicamente Avv. Massimiliano D’Amico
Modelli societari & Governance
S.p.A. versus S.r.l. Principali modelli societari utilizzati S.p.A. Società di capitali nella quale: per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio, mentre i soci normalmente responsabili nei limiti dei propri conferimenti la partecipazione sociale è rappresentata da azioni S.p.A. Società di capitali nella quale: per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio, mentre i soci normalmente responsabili nei limiti dei propri conferimenti le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire oggetto di sollecitazione all’investimento S.r.l.
S.p.A. versus S.r.l. Principali modelli societari utilizzati sono: Capitale sociale minimo Euro 120.000 Conferimenti Denaro Beni in natura e crediti – relazione di stima Partecipazione Azioni Diverse categorie di azioni (diritti patrimoniali e amministrativi) ma non possono superare la metà del CS Strumenti Partecipativi (non sono parte del CS) Sprovvisti del diritto di voto (salvo materie specifiche) a favore di soci/terzi che prestino la propria opera/servizi o a favore di prestatori di lavoro/dipendenti S.p.A. S.r.l.
S.p.A. versus S.r.l. Principali modelli societari utilizzati sono: Capitale sociale minimo Euro 10.000 Conferimenti Denaro Beni in natura e crediti – relazione di stima Prestazione d’opera e servizi a favore della società (assicurazione o fideiussione bancaria con termine di scadenza pari al termine della prestazione) relazione di stima Partecipazione Quota - Diritti particolari del socio (patrimoniali/amministrativi) S.p.A. S.r.l.
Procedimento di costituzione Atto costitutivo: contenuto obbligatorio indicato dalla legge, da esso risulta la volontà di costituire la società; Statuto: contiene le regole di funzionamento della società Forma: atto pubblico, a pena di nullità Atto costitutivo e statuto Il notaio rogante l’atto costitutivo verifica l’esistenza delle condizioni minime prescritte dalla legge per costituire la società: sottoscrizione dell’intero capitale minimo, versamento del 25% e dell’intero sovrapprezzo per i conferimenti in denaro, liberazione integrale dei conferimenti in natura Controllo del notaio Entro 20 gg il notaio rogante deposita l’atto costitutivo e lo statuto presso il R.I. e ne chiede l’iscrizione. Se il notaio non provvede l’onere ricade sugli amministratori e da ultimo sui soci. Deposito per l’iscrizione al R.I. Preliminare controllo formale del conservatore del R.I., che verifica la sottoscrizione per atto pubblico, l’integrale sottoscrizione e il versamento del 25% del capitale, la sussistenza di eventuali autorizzazione richieste per l’esercizio dell’attività. Con l’iscrizione la società acquista personalità giuridica Iscrizione al R.I.
Organo Amministrativo e Revisione legale dei conti Governance S.p.A. S.r.l. Competenza Diverse per ass. in sede ordinaria o straordinaria Anche materie relative alla gestione se previsto dallo statuto Convocazione Società che fanno ricorso al capitale di rischio – pubblicazione in G.U./quotidiani almeno 15 gg prima; per le altre società: come per s.r.l. – mancata convocazione: nullità della delibera Lettera A.R. spedita entro 8 gg prima (salvo diversa disposizione dello statuto – mancata convocazione: nullità della delibera Totalitaria Presente l’ intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e sindaci (salvo dichiarazione di essere informati) Presente l’ intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (salvo dichiarazione di essere informati) Modalità svolgimento Metodo assembleare Metodo assemblea re ovvero consultazione scritta oppure consenso espresso per iscritto (unico documento) Assemblea Organo Amministrativo Organo di Controllo e Revisione legale dei conti
Organo Amministrativo e Revisione legale dei conti Governance S.p.A. S.r.l. Composizione Amministratore unico o consiglio di amministrazione Nomina Anche non soci Durata 3 esercizi sociali - rieleggibili Anche superiore a 3 esercizi o a tempo indeterminato - rieleggibili Cessazione Scadenza del termine, dimissioni, revoca, decadenza, morte Delega potesi Amministratori delegati o comitato esecutivo Attribuzione di diritti particolari di amministrazione a singoli soci (ill. responsabili) Modalità svolgimento CdA Metodo collegiale Metodo collegiale ovvero consultazione scritta o consenso scritto Assemblea Organo Amministrativo Organo di Controllo e Revisione legale dei conti
Organo Amministrativo e Revisione legale dei conti Governance S.p.A. S.r.l. Composizione Collegio sindacale (da 3 o 5 membri + 2 supplenti) Sindaco unico ovvero collegio sindacale Nomina Obbligatoria Facoltativa salvo il ricorrere di determinati requisiti Requisiti personali Cause di ineleggibilità e decadenza; per l’esercizio della funzione di revisione contabile devono essere iscritti all’albo dei revisori Durata 3 esercizi Cessazione Il Collegio per scadenza del mandato, estinzione della società. I sindaci individualmente per morte, dimissioni, scadenza, revoca per giusta causa Funzioni - Controllo contabile e sulla gestione – sindaco unico (s.r.l.) ovvero dal collegio sindacale - Funzione di revisione legale dei conti (e la cd. certificazione del bilancio della società) – esercitate dal revisore (persona fisica o società di revisione) ovvero, se non nominato, dal sindaco unico (s.r.l.) o dal collegio sindacale se costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro Assemblea Organo Amministrativo Organo di Controllo e Revisione legale dei conti
Organo di controllo Situazione Disciplina post L.183/2011 e L. 35/2012 Società a responsabilità limitata Non ricorrono i parametri dimensionali ex art. 2477, commi 2 e 3 cod. civ. È facoltativa la nomina dal sindaco unico, ovvero, su opzione statutaria, del collegio sindacale o del revisore - Capitale sociale superiore a 120mila € (2477, co. 2) Sindaco unico obbligatorio o, su opzione statutaria, collegio sindacale o revisore - Redazione del bilancio consolidato (2477, co. 3, lett. a) - Controllo di società obbligata alla revisione legale (2477, co. 3, lett. b) Non superamento di due parametri tra: 50 dipendenti e/o ricavi pari ad almeno 8,8 milioni e/o attivo 4,4 milioni (2477, co. 3, lett. c)
S.r.l. semplificata Decreto Legge “Cresci-Italia” 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27
S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ. S.r.l. Semplificata Soggetto giuridico al pari di una S.r.l., fatto salvo per i requisiti soggettivi per la sua costituzione e per l’ammontare del capitale sociale Soci Potrà essere costituita esclusivamente da una o più persone fisiche che non abbiamo compiuto i 35 anni di età alla data di costituzione Escluse: Persone fisiche con età superiore a 35 anni Persone giuridiche (società, associazioni fondazioni) Capitale sociale Capitale sociale sottoscritto e versato alla data di costituzione pari ad almeno 1 € ed inferiore a 1.000 €
S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ. Costituzione L’atto costitutivo dovrà essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard approvato con apposito decreto ministeriale Non dovranno essere corrisposti gli onorari notarili L’iscrizione dell’atto al Registro delle imprese è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria Conferimenti Alla data di costituzione, il capitale sociale deve essere interamente versato all’organo amministrativo, mediante conferimento in denaro Governance Gli amministratori dovranno essere scelti esclusivamente tra i soci (non sono ammessi amministratori esterni) Peculiarità della s.s.r.l.
S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ. Atti societari La denominazione “società a responsabilità limitata semplificata”, l’ammontare del capitale sociale, la sede, l’ufficio del RI in cui è iscritta dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione Cessione Quote Divieto di cessione quote a soggetti non aventi i requisiti previsti (persone fisiche di età inferiore a 35 anni) L’eventuale atto è nullo Bilancio in forma semplificata Alla luce della qualificazione di tale modello nel novero delle S.r.l. si ritiene applicabile la disposizione che consente alle s.r.l. sprovviste di collegio sindacale di redigere il bilancio in forma semplificata Disposizioni finali Si applicano alla società a r.l. semplificata le disposizioni in tema di s.r.l. previste dal codice civile in quanto compatibili Peculiarità della s.s.r.l.
S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ. Allo stato attuale, questo tipo di società non è ancora costituibile, ma si dovrà attendere l’emanazione del decreto ministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dello sviluppo economico, che definirà: lo statuto standard tipizzato della s.s.r.l. i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci Maggio 2012 (entro 60 giorni dall’entrata in vigore dalla legge)
S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ. Incentivare le forme di imprenditoria giovanile – “allineando il requisito dell’età fino ai 35 anni in coerenza con l’art 27 della manovra estiva (relativa al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile) mediante la loro partecipazione a struttura associate prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l’accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti”. Finalità Risparmio complessivo per i giovani imprenditori, non più tenuti, ai fini della costituzione di una s.r.l., a: Versamento di un capitale sociale di ammontare minimo pari a 10.000 Euro Corresponsione degli oneri notarili Pagamento dei diritti di bollo e di segreteria Vantaggi
S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ. Problemi Aperti Conseguenze connesse al venir meno della condizione anagrafica del socio o di tutti i soci il Decreto “Cresci-Italia” prevedeva quali specifiche conseguenze, non riprese nella legge di conversione: l’esclusione di diritto del socio la trasformazione della società Liquidazione della società in caso di riduzione del capitale sociale - perdite pari ad almeno 0,34 cent incidono già sul minimo legale, salvo la sussistenza di riserve di capitale Ridotte possibilità di attingere capitali dal sistema creditizio in relazione alla consistenza del capitale sociale
S.s.r.l. - nuovo art. 2463-bis cod. civ. Possibili soluzioni Specifiche disposizioni contenute nel decreto ministeriale da approvarsi entro fine maggio 2012 Statuto standardizzato Sviluppi dottrinali e giurisprudenziali in merito all’applicabilità delle norme in tema di s.r.l. alle società semplificate a responsabilità limitata
Cos’è il Venture Capital
Private Equity e Venture Capital Approccio Americano (natura della partecipazione) Il Venture Capital è un sottoinsieme del Private Equity, focalizzato sulle operazioni di sviluppo di imprese nuove o di recedente costituzione, in contrapposizione alle operazioni di buy-out, su imprese consolidate, tese ad acquisirne il controllo Approccio Europeo (fase di sviluppo) Il Venture Capital è completamento del Private Equity e si focalizza esclusivamente sul finanziamento delle fasi di avvio e di sviluppo di una nuova impresa PE VC Buy-Out PE VC
Stadio di Investimento Inception Prototype Roll Out Growth Expansion Maturity Second stage financing Fase di sviluppo della società First stage financing Start-Up Seed Tempo Early Stage Late Stage
Ciclo di vita di un’impresa Venture Capital Private Equity Redditività Turn-Around Maturazione Start-Up Declino Estinzione Tempo Fatturato trascurabile, spesso tendente a zero Perdite d’esercizio consistenti Elevato bisogno di cassa per investimenti
Ma il Venture Capital non è “Private Equity” Acquisto di aziende (soldi ai precedenti azionisti) Partecipazioni di controllo Settori tradizionali Aziende consolidate e profittevoli Finanza strutturata (debito) Ritorno atteso dell’investimento: 2-3X Venture Capital Soldi in azienda Partecipazioni di minoranza Settori altamente innovativi Aziende giovani, piccole, in perdita Puro rischio equity Ritorno atteso dell’investimento: 10X
Il Venture Capital é strutturato attraverso la gestione di un fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori istituzionali Investitori Istituzionali, (es. Fondi Pensione, Assicurazioni, Banche, Corporate) Privati i.e. il 70% $ i.e. il 30% $ Fondo Private Equity $ contro partecipazioni di minoranza in società private Società private Gli investitori rinunciano alla liquidità per 10-12 anni in attesa di un alto rendimento!
Come si struttura un deal di Venture Capital
La Fase di Investimento Timetable (3-5 mesi) Analisi preliminare Struttura dell’operazione Due diligence Negoziazione Closing Individuazione punti essenziali per valutare la validità dell’operazione Individuazione strutture legali e fiscali dell’operazione Individuazione aree di rischio Predisposizione dei contratti tipici Disciplina dei rischi emersi nella fase precedente
L’attività di Due Diligence Fotografia dello stato di fatto e di diritto della società in un dato momento In senso generico: nella sua traduzione letterale (diligenza dovuta) individua il parametro di diligenza adeguata per eseguire una determinata operazione commerciale. In senso specifico: la verifica accurata di una realtà aziendale che si rende necessaria per valutare la convenienza di determinate operazioni e che per questo deve essere eseguita in maniera adeguata alla cura di tale esigenza specifica. Indagine volta ad accertare e descrivere gli elementi significativi di un’attività imprenditoriale (c.d. target) o di alcuni suoi aspetti allo scopo di ridurre i rischi specifici dell’operazione e di ridurre asimmetrie informative
L’attività di Due Diligence Prima delle negoziazioni Indagine conoscitiva volta a manifestare un interesse nell’operazione Durante le negoziazioni Verifica delle dichiarazioni rilasciate dal venditore e ricerca delle aree di rischio Dopo il preliminare e prima del closing Verifica dell’impostazione contrattuale adottata rispetto alla reale situazione di fatto Indagine diretta ad una eventuale revisione del prezzo e/o adeguamento delle garanzie rilasciate e collegata alla regolamentazione della gestione dell’attività aziendale nel periodo transitorio Dopo il closing
Term Sheet Principali caratteristiche: Riassume i principali termini e condizioni di un possibile investimento di capitale Non ha natura vincolante, ad eccezione delle clausole di Due Diligence Esclusiva Confidenzialità Consulenti e spese Legge applicabile e foro competente
Accordo di Investimento Accordi tipici representations & warranties condizioni e modalità dell’investimento Accordo di Investimento diritti di nomina dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo diritti dell’Investitore in relazione a decisioni strategiche della società exit strategy Patto Parasociale regola i reciproci rapporti dei Soci nonché le rispettive prerogative e diritti Statuto
Clausole Principali Governance Strumenti contrattuali di tutela del rischio: Milestone Representations & Warranties (proprietà intellettuale, autorizzazioni, contenzioso) Governance Azioni di categoria diversa anche con diritti di voto statutari / Diritti particolari dei soci Liquidazione privilegiata Clausole anti-diluzione Regole di corporate governance da Statuto e Patti Parasociali Lock-Up per manager chiave Bad Leaver/Non concorrenza per Soci Fondatori Incentivi per il management
Clausole Principali Exit strategy Diritto di Prelazione/Diritto di Prima Offerta Drag-along (obbligo di seguito) Tag-along (o priorità nella vendita ovvero diritto di covendita) Mandato a vendere (sino al 100% della società) Altre caratteristiche di un investimento VC Partecipazione di investitori interni Riscatto delle azioni Dividendi privilegiati Diritti negli aumenti di capitale successivi Diritti di informazione Controllo delle remunerazioni
Focus: Clausola anti-dilution Le previsione di una clausola anti-dilution “full ratchet” consente al Venture Capitalist di aumentare la propria partecipazione, senza ulteriori versamenti a titolo di aumento di capitale, in modo da riportare il costo per azione pagato dal Venture Capitalist al costo per azione pagato dal Terzo Investitore Esempio: a causa di esigenze finanziarie della Società Alfa, un Terzo Investitore investe nella Società 200.000 Euro La cap-table senza la previsione di una clausola anti-dilution Prezzo pagato da VC 20 Euro Prezzo pagato da TI 8 Euro
Focus: Clausola anti-dilution La negoziazione di una clausola anti-dilution “full ratchet” consente invece all’Investitore di aumentare la propria partecipazione da 9.000 azioni a 22.500 azioni, incrementando così la propria partecipazione dal 20% al 38,47% Ammontare Investimento Numero Azioni % Fondatore 20.000 11.000 18,8% Venture Capitalist 180.000 22.500 38,47% Terzo Investitore 200.000 25.000 42,73% Tot. 400.000 58.500 100,00%
Thank you Massimiliano D'Amico Avvocato massimiliano.damico@twobirds.com www.twobirds.com Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated businesses. www.twobirds.com