COMITATO DI COORDINAMENTO FRA COLLEGI E SINDACATI

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COMITATO DI COORDINAMENTO FRA COLLEGI E SINDACATI RAGIONIERI DELLA TOSCANA il processo esecutivo

il processo esecutivo

Seminario sulle nuove esecuzioni immobiliari il processo esecutivo

Dr. Emanuele Riviello Giudice delegato ai fallimenti Tribunale di Firenze Dr. Emanuele Riviello Giudice delegato ai fallimenti il processo esecutivo

RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 474 e ss. c.p.c. L. n.302/1998 Modifiche c.p.c. Art. 3 L. D.L. n. 35/2005 (convertito nella L. n. 80/2005) Entrata in vigore Art. 8 D.L. n. 115/2005 (convertito nella L. n. 168/2005) rinviata al 1° gennaio 2006 il processo esecutivo

ULTERIORI MODIFICHE NORMATIVE L. 28 dicembre 2005 n. 263 introduce norme di modifica delle disposizioni del c.p.c. introdotte con la L. n. 80/2005 L. 24 febbraio 2006 n. 52 introduce altre modifiche sia all’art. 492 c.p.c. che alle esecuzioni mobiliari il processo esecutivo

ULTIME MODIFICHE D.L. 30/12/2005 n. 271 differisce al 1°/3/2006 entrata in vigore delle norme processuali introdotte con il D.L. n. 35/2005 convertito in L. n. 80/2005 (modificato dal D.L. n. 115/2005 convertito in L. n. 168/2005) DECRETO DECADUTO MA DIFFERIMENTO CONFERMATO DA ART. 39 bis L. 23/2/2006 n. 51 il processo esecutivo

APPLICABILITA’ DELLE NUOVE DISPOSIZIONI A TUTTE LE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI AL MOMENTO DELLA ENTRATA IN VIGORE ESCLUSE QUELLE PER LE QUALI SIA STATA DISPOSTA LA VENDITA GLI INTERVENTI DEI CREDITORI SENZA TITOLO SONO EFFICACI SE AVVENUTI PRIMA DEL 1° MARZO 2006 il processo esecutivo

LE LINEE PORTANTI DELLA RIFORMA Nuova disciplina del titolo esecutivo Nuova disciplina degli interventi Nuove modalità di custodia Nuove modalità di vendita Nuova regolamentazione delle opposizioni il processo esecutivo

LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE Art. 2740 c.c. Il debitore è responsabile con tutti i suoi beni presenti e futuri Art. 2741 c.c. I creditori hanno diritto di soddisfarsi, salvo le legittime cause di prelazione Art. 2744 c.c. Divieto patto commissorio Primato della legge (esclusa la responsabilità personale) FINALITA’ Massimizzazione della liquidazione del patrimonio del debitore Garanzia del soddisfacimento dei diritti dei creditori Disponendo la ricostruzione del patrimonio del debitore (azione revocatoria ordinaria e fallimentare) Evitando la dispersione del patrimonio del debitore il processo esecutivo

LA PAR CONDICIO CREDITORUM Esecuzione individuale (aggressione di uno o più beni da parte del creditore procedente e degli intervenuti) Si soddisfano solo i creditori che vi partecipano: A.1) in proporzione del ricavato A.2) salvo le legittime cause di prelazione purché compiano atti di impulso A Procedura concorsuale (di rilevanza pubblica, investe tutti i beni del debitore e viene condotta dal curatore) Officiosa – tende a soddisfare tutti i creditori (iniziativa del curatore) B il processo esecutivo

CARATTERI DISTINTIVI DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI E DI QUELLE COLLETTIVE Le procedure concorsuali sono (art. 52 L.F.): A.1) universali (liquidazione intero patrimonio del debitore) A.2) collettive (soddisfacimento ragioni dei creditori) Le procedure individuali sono caratterizzate al potere dispositivo: B.1) del creditore (scelta di iniziare o proseguire l’azione esecutiva) B.2) del debitore (di insorgere o limitare la portata dell’azione esecutiva) il processo esecutivo

Processo giurisdizionale (serie coordinata di atti successivi funzionale ad un fine) Processo di cognizione (decisione rapporto in contestazione) Processo di esecuzione (realizzazione concreta del diritto consacrato nel titolo esecutivo) Azione esecutiva Presupposto Condizione di ammissibilità Inadempimento titolo esecutivo Sanzione esecutiva il processo esecutivo

Rapporti processo di cognizione e processo di esecuzione situazione di incertezza iniziale cristallizzazione di assoluta certezza finale permanenza inadempimento certezza del diritto riconoscimento della realizzazione diritto solo prestazioni fungibili Esecuzione individuale il processo esecutivo Fallimento

Mancanza di contraddittorio Non significa mancanza di rapporti tra le parti (notifica titolo esecutivo e precetto) Non significa mancanza di rapporti con il giudice (udienze-audizione) il processo esecutivo

TITOLO ESECUTIVO (con formula esecutiva) Giudiziale Sentenza Ordinanza Decreto Stragiudiziale Titoli di credito Atti notarili o di pubblico ufficiale Altre figure Scritture private autenticate per somme di danaro il processo esecutivo

INNOVAZIONE NORMATIVA del D.L. n. 35/2005 convertito in L. 80/2005 La funzione della forza esecutiva delle scritture private autenticate (da notaio) è quella di ridurre il ricorso alla tutela giurisdizionale il processo esecutivo

Altri titoli stragiudiziali Qualsiasi atto contenente il riferimento ad obbligazioni di somme di denaro di cui negli stessi si dia atto, ricevuti da A) notai B) altro pubblico ufficiale Segretario comunale o provinciale Console all’estero in funzione di notaio il processo esecutivo

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO Regolamento 21 aprile 2004 n. 805 del Parlamento Europeo e del Consiglio - art. 33 (in vigore dal 21 ottobre 2005) crediti non contestati non occorre delibazione dello Stato membro dove il titolo deve essere eseguito si applica in materia civile e commerciale il processo esecutivo

EFFETTI DEL TITOLO ESECUTIVO NON IMPLICA ACCERTAMENTO NE’ CERTEZZA DELL’ESISTENZA DEL DIRITTO DI CREDITO Vi sono titoli Contro tutti i titoli debitore può insorgere (art. 615 c.p.c.) Alcuni titoli giudiziari si fondano su cognizione sommaria giudiziali stragiudiziali il processo esecutivo

CARATTERISTICA DEI TITOLI ESECUTIVI Sono solo quelli indicati come tali dalla legge Sono un “numerus clausus” Né il giudice né le parti possono crearne di diversi Norme che li prevedono sono di carattere eccezionale (esclusa analogia art. 14 preleggi) il processo esecutivo

esigibile (non sottoposto a termine o condizione) REQUISITI DEL CREDITO PORTATO DAL TITOLO ESECUTIVO (artt. 474 c.p.c. e 525 c.p.c.) certo (contenuto del diritto di credito determinato in modo preciso o facilmente determinabile) liquido (determinato esattamente nell’ammontare o determinabile con mere operazioni matematiche) esigibile (non sottoposto a termine o condizione) il processo esecutivo

Inizio del processo esecutivo Atti stragiudiziali Notifica titolo esecutivo alla parte di persona Precetto (adempimento entro 10 gg) contenente trascrizione cambiale, assegno, vaglia cambiario, scrittura privata autenticata (presupposti o condizioni preliminari) Atto giudiziale Pignoramento Primo atto esecutivo Mobiliare Immobiliare Apprensione Trascrizione beni il processo esecutivo

Deviazioni Opposizioni Coinvolgimento legittimo di terzi Comproprietà Rinvio Cose del debitore in possesso di terzi Crediti verso terzi Beni mobili legittimamente presso terzi Beni di terzi su cui il debitore vanti legittima causa di prelazione Separazione in natura Giudizio di divisione (sospensione necessaria) il processo esecutivo

POTERI DISPOSITIVI DEL CREDITORE Notifica pignoramento (1° atto esecutivo-art. 491 c.p.c.) Deposito istanza di vendita entro 90 gg. pena inefficacia pignoramento (art. 497 c.p.c) Rinuncia: espressa (art. 629 c.p.c.) o per fatti concludenti (art. 630-631 c.p.c.) Mancata riassunzione Mancata partecipazione a due udienze consecutive d) Intervento nella procedura esecutiva promossa da altro creditore e) Richiesta di assegnazione del bene il processo esecutivo

Funzione del pignoramento (atto pubblico) Individuazione dei beni Garanzia contro atti di disposizione Si assoggetta il bene a procedimento di trasformazione in somma di denaro il processo esecutivo

Effetti del pignoramento Processuale Inizio esecuzione Sostanziali 1. perdita possesso (o detenzione) 2. inefficacia atti di disposizione 3. assoggettamento a pignoramento anche dei frutti del bene il processo esecutivo

FORMA DEL PIGNORAMENTO MOBILI IMMOBILI CREDITI O COSE PRESSO TERZI trascrizione materiale apprensione del bene citazione per provocare dichiarazione il processo esecutivo

Forma del pignoramento (ufficiale giudiziario) (art. 492) Ingiunge a debitore di astenersi dal sottrarre beni Invita il debitore a dichiarare residenza o eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario (in difetto o in caso di irreperibilità al domicilio: notifiche in cancelleria) Avverte il debitore della possibilità di avvalersi della conversione di cui all’art. 495 il processo esecutivo

di indicare altri beni pignorabili luoghi dove si trovano INSUFFICIENZA BENI PIGNORATI O MANIFESTA LUNGA DURATA LIQUIDAZIONE (estensione del pignoramento) per soddisfare creditore procedente U.G. richiede di indicare altri beni pignorabili luoghi dove si trovano generalità terzi debitori avvertenza sanzione per omessa o falsa dichiarazione (V c. art. 388 c.p.: reclusione fino a 1 anno o multa fino a € 516) il processo esecutivo

INSUFFICIENZA BENI PIGNORATI O MANIFESTA DURATA LIQUIDAZIONE (debitore indica altri beni) MOBILI considerati pignorati dal momento della dichiarazione (U.G. accede e apprende denaro, preziosi, titoli e beni) crediti o mobili presso terzi: pignoramento perfezionato nei confronti del debitore dal momento della sua dichiarazione il processo esecutivo

INSUFFICIENZA BENI PIGNORATI O MANIFESTA LUNGHEZZA DELLA LIQUIDAZIONE (debitore indica altri beni) CUSTODIA MOBILI Denaro: depositato da cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari Preziosi e titoli: custoditi nei modi indicati dal G.E Debitore custode quando terzo paga o consegna prima della notifica del ricorso per dichiarazione il processo esecutivo

Creditore procedente notifica pignoramento INSUFFICIENZA BENI PIGNORATI O MANIFESTA LUNGHEZZA DELLA LIQUIDAZIONE (debitore indica altri beni) IMMOBILI Creditore procedente notifica pignoramento trascrizione il processo esecutivo

INSUFFICIENZA BENI PIGNORATI PER INTERVENTO (estensione del pignoramento) creditore procedente può chiedere a U.G. di procedere come per il caso precedente Ricerca dei beni e dei crediti non individuati individuati ma insufficienti U.G. a richiesta procedente chiede informazioni Anagrafe tributaria Altre banche dati pubbliche il processo esecutivo

INSUFFICIENZA BENI PIGNORATI PER INTERVENTO (estensione del pignoramento) DEBITORE IMPRENDITORE COMMERCIALE U.G. A RICHIESTA CREDITORE PROCEDENTE CHIEDE SCRITTURE NOMINA NOTAIO – COMMERCIALISTA – AVVOCATO PER INDIVIDUARE COSE E CREDITI PIGNORABILI SPESE A CARICO DEL PROCEDENTE il processo esecutivo

INSUFFICIENZA BENI PIGNORATI PER INTERVENTO (estensione del pignoramento) DEBITORE IMPRENDITORE COMMERCIALE PROFESSIONISTA CHIEDE INFORMAZIONI A UFF. FINANZ. SU LUOGO DI TENUTA E MODALITA’ CONSERVAZIONE E ACCEDE CON ASSISTENZA U.G (SE OCCORRE) TRASMETTE RELAZIONE A CREDITORE ISTANTE E U.G. (CHE LIQUIDA SPESE) COSE O CREDITI NON DICHIARATI: SPESE A CARICO DEL DEBITORE il processo esecutivo

INSUFFICIENZA BENI PIGNORATI PER INTERVENTO (estensione del pignoramento) Creditore pignorante può indicare ai chirografari tempestivi altri beni pignorabili (499 IV comma) li invita a pignorare se muniti di titolo esecutivo anticipa lui le spese se privi di titolo esecutivo pignoramento non esteso nei 30 gg.: procedente ha diritto di essere preferito nella distribuzione il processo esecutivo

Limitazione mezzi espropriazione (art. 483) POTERE REATTIVO O DISPOSITIVO DEL DEBITORE PER LIMITARE O SCONGIURARE GLI EFFETTI DEL PIGNORAMENTO Limitazione mezzi espropriazione (art. 483) Pagamento a mani ufficiale giudiziario (art. 494) Conversione (art. 495) Riduzione pignoramento (art. 496) Cessazione esecuzione quando il prezzo raggiunga l’importo delle spese e dei crediti (art. 504) il processo esecutivo

OPPOSIZIONE CUMULO MEZZI ESPROPRIAZIONE CREDITORE UTILIZZA A SUA DISCREZIONE I MEZZI PREVISTI DALLA LEGGE ESECUZIONE MOBILIARE ESECUZIONE IMMOBILIARE OPPOSIZIONE G.E. CON ORDINANZA LIMITA AL MEZZO scelto dal creditore scelto da lui stesso il processo esecutivo

Pagamento a mani dell’ufficiale giudiziario Evita l’intervento di altri creditori Fa salva la ripetizione della somma E’ pagamento unilaterale che esclude l’intervento del G.E. il processo esecutivo

CONVERSIONE delle spese di esecuzione del credito del pignorante Debitore può chiedere la sostituzione delle cose pignorate con una somma di danaro comprensiva delle spese di esecuzione del credito del pignorante dei crediti degli intervenuti prima che sia disposta la vendita con versamenti rateali fino a 18 mesi il processo esecutivo

EFFETTI DELLA CONVERSIONE Rimessa al G.E. valutazione di sospensione dell’esecuzione Preclusi interventi dopo l’ordinanza di conversione Crediti da considerare quelli esistenti fino all’udienza di comparizione delle parti il processo esecutivo

RIDUZIONE PIGNORAMENTO Valore dei beni pignorati supera ammontare delle spese di esecuzione del credito del pignorante dei crediti degli intervenuti tutti comprensivi di capitale, interessi e spese Su istanza di parte G.E. oppure d’ufficio può disporre la riduzione il processo esecutivo

CESSAZIONE VENDITA FORZATA VENDITA PUO’ AVVENIRE IN PIU’ LOTTI IN PIU’ VOLTE IN UNICO CONTESTO CESSA QUANDO PREZZO OTTENUTO RAGGIUNGE IMPORTO SPESE E CREDITI il processo esecutivo

INTERVENTI (fino al 28 febbraio 2006) Creditore procedente Creditori intervenuti (deve essere in possesso (terzi che vantino un di un titolo esecutivo) credito anche senza titolo esecutivo) privilegiati chirografari tempestivi tardivi intervenuti prima della dopo udienza di autorizzazione la vendita con titolo senza titolo il processo esecutivo

INTERVENTI (dal 1° marzo 2006) condizioni creditori con titolo esecutivo creditori che al momento del pignoramento avevano possono compiere atti esecutivi (art. 526) un diritto di prelazione risultante da pubblici registri un pegno un diritto di credito pecuniario risultante da scritture contabili (art. 2214 c.c.) eseguito un sequestro sui beni pignorati il processo esecutivo

INTERVENTI (dal 1° marzo 2006) tempo (art. 525) Piccola espropriazione mobiliare (valore entro euro 20.000) Generalità dei casi non oltre la data di presentazione dell’istanza di assegnazione o di vendita non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione dell’assegnazione o della vendita (art. 499 lo impone prima dell’udienza in cui è disposta la assegnazione o la vendita) il processo esecutivo

INTERVENTI (dal 1° marzo 2006) effetti (art. 500) Creditore intervenuto partecipa alla distribuzione della somma ricavata partecipa alla espropriazione del bene pignorato provoca i singoli atti di espropriazione il processo esecutivo

INTERVENTI (dal 1° marzo 2006) contenuto del ricorso indicazione del credito indicazione del titolo domanda di partecipazione alla distribuzione del ricavato dichiarazione di residenza o elezione di domicilio allegazione dell’estratto autentico delle scritture (se credito risulta da esse) il processo esecutivo

INTERVENTI (tipologia) Si distinguono a seconda del MOMENTO dell’intervento tempestivi tardivi Oltre quell’udienza entro la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita chirografari iscritti e privilegiati si soddisfano se avanza concorrono in ragione dei diritti di prelazione il processo esecutivo

INTERVENUTI Tempestivi si soddisfano in ogni caso (se vi è attivo) secondo le legittime cause di prelazione o in assenza secondo il principio della par condicio creditorum (salvo per omessa aggressione beni indicati dal creditore procedente: soddisfacimento solo su residuo Tardivi si soddisfano solo sul residuo come i chirografi se sono creditori iscritti e privilegiati e intervengono prima della distribuzione si soddisfano secondo le legittime cause di prelazione il processo esecutivo

Avviso ai creditori iscritti a cura del procedente (art. 498) Provoca interventi dei creditori con diritto di prelazione risultante da pubblici registri ( titolare di diritto reale di garanzia non può fare opposizione di terzo, ma deve intervenire) Intervento deve avvenire prima dell’udienza di distribuzione (art. 566) In mancanza G.E. non può disporre la vendita Avviso solo ai creditori iscritti perché i titolari di pegno hanno la materiale disponibilità della cosa il processo esecutivo

TRATTAMENTO DEI CREDITORI PRIVI DI TITOLO ESECUTIVO Giudice fissa udienza di comparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo nella quale il debitore compare e non contesta in tutto o in parte i crediti (ai soli fini dell’esecuzione) compare e contesta (accantonamento somme in attesa dell’ottenimento del titolo esecutivo) non compare (crediti riconosciuti) il processo esecutivo

INTERVENTI PRIVI DI TITOLO ESECUTIVO EFFETTUATI ENTRO 28 FEBBRAIO 2006 SONO EFFICACI IN FORZA DELLA LEGGE ANTERIORE E PERMETTONO PARTECIPAZIONE AL RICAVATO il processo esecutivo

PIGNORAMENTO SUCCESSIVO conservatore che trascrive e rileva esistenza di precedente pignoramento atto depositato in cancelleria e inserito in un unico fascicolo ne fa menzione nella nota di trascrizione il processo esecutivo

CUSTODIA BENI PIGNORATI CUSTODE DI NORMA IL DEBITORE beni pignorati accessori pertinenze frutti senza diritto a compenso G.E. autorizza vendita non lo sostituisce (manca utilità) lo sostituisce con delegato o commissionario G.E. PROVVEDE D’UFFICIO il processo esecutivo

CUSTODIA BENI PIGNORATI NOMINA CUSTODE DIVERSO DA DEBITORE su istanza uno dei creditori immobile non occupato dal debitore inosservanza obblighi del custode (sostituzione) nomina e revoca custode con ordinanza non impugnabile è titolo per rilascio il processo esecutivo

OBBLIGHI DEL CUSTODE CHIUNQUE SIA RENDE IL CONTO LOCA BENE SOLO CON AUTORIZZAZIONE DEL G.E. FA ESAMINARE AD OFFERENTI BENE IN VENDITA AMMINISTRA E GESTISCE BENE ESERCITA AZIONI PER AVERE DISPONIBILITA’ SE DEBITORE ABITA SE G.E. AUTORIZZA (NON PIU’ PREVISTO ASSEGNO ALIMENTARE SE PRIVO DI MEZZI) il processo esecutivo

AGGIUDICATARIO O ASSEGNATARIO PROVVEDONO DA SE’ LIBERAZIONE IMMOBILE G.E. provvede con ordinanza non impugnabile se non ritiene di autorizzare il debitore ad abitarlo se revoca autorizzazione ad abitarlo quando lo aggiudica o lo assegna titolo esecutivo eseguito dal custode AGGIUDICATARIO O ASSEGNATARIO PROVVEDONO DA SE’ il processo esecutivo

PRESUPPOSTI PERCHE’ SIA DISPOSTA LA VENDITA BENI IMMOBILI BENI MOBILI ISTANZA DI VENDITA DECORSI 10 GG. DAL PIGNORAMENTO POSSESSO DI TITOLO ESECUTIVO il processo esecutivo

VENDITA MOBILI IMMOBILI G.E. Notai o altri delegati REGISTRATI IN PUBBLICI REGISTRI ALTRI BENI G.E. NOTAI ALTRI DELEGATI I.V.G. o altri soggetti specializzati Notai o altri delegati I.V.G. CANCELLIERE O U.G. altri soggetti specializzati il processo esecutivo

Mezzi di trasformazione del bene pignorato in denaro (forme alternative a scelta del creditore) Vendita forzata (il bene entra nel patrimonio di un terzo estraneo) Mobili Immobili offerte in cancelleria Vendita per contanti saldo entro 60gg Assegnazione forzata (il bene entra nel patrimonio di un creditore concorrente) solo assegnazione: crediti del debitore verso terzi immediatamente esigibili (o esigibili entro 90 gg) il processo esecutivo

MODALITA’ DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI SENZA INCANTO CON INCANTO SECONDO QUANTO STABILITO DAL G.E. il processo esecutivo

VENDITA ORDINATA PRIMA DEL 1° MARZO 2006 HA LUOGO CON LE MODALITA’ PREVISTE DALLE NORME ABROGATE il processo esecutivo

NUOVO INCANTO DOPO QUELLO ANDATO DESERTO (591) PUBBLICITA’ BENI MOBILI (534) BENI IMMOBILI (570 e 576) NUOVO INCANTO DOPO QUELLO ANDATO DESERTO (591) AUMENTO DI 1/5 (584) il processo esecutivo

PUBBLICITA’ AVVISI QUOTIDIANI AFFISSIONE ALL’ALBO TRE GIORNI CONSECUTIVI INTERNET MOBILI REGISTRATI DI VALORE SUPERIORE A € 25.000 IMMOBILI QUOTIDIANI il processo esecutivo

ALMENO 45 GG. PRIMA DELLA GARA PUBBLICITA’ AVVISI OBBLIGATORIA INTERNET QUOTIDIANI NAZIONALI LOCALI STIMA AVVISO INFORMAZIONE LOCALE SETTIMANALI MULTISETTIMANALI ORDINANZA ALMENO 45 GG. PRIMA DELLA GARA il processo esecutivo

NELLE FORME DELLA PUBBLICITA’ COMMERCIALE PUBBLICITA’ AVVISI FACOLTATIVA NELLE FORME DELLA PUBBLICITA’ COMMERCIALE il processo esecutivo

VENDITA DI BENI MOBILI CON INCANTO (534) Valore risultante da listino di borsa o di mercato (prezzo della quotazione del giorno precedente) Giudizio di stimatore Beni offerti singolarmente o per lotti Prezzo base e aggiudicazione al miglior offerente Nuovo incanto e se non vi è richiesta di assegnazione offerta libera il processo esecutivo

VENDITA DI BENI MOBILI SENZA INCANTO (532) G.E. NOMINA STIMATORE FISSA PREZZO MINIMO IMPORTO GLOBALE FINO AL RAGGIUNGEMENTO DEL QUALE LA VENDITA DEVE ESSERE ESEGUITA SOGGETTO ASSUME QUALITA’ DI COMMISSIONARIO il processo esecutivo

VENDITA IMMOBILI SENZA INCANTO Operazioni preliminari deposito istanza di vendita deposito documentazione estratto del catasto e delle mappe censuarie (dal 1° marzo queste ultime non richieste) certificato di destinazione urbanistica di non oltre tre mesi (dal 1° marzo non richiesto) certificati delle iscrizioni e trascrizioni dell’ultimo 20ennio dal pignoramento (dal 1°/3) (o certificato notarile sostitutivo) il processo esecutivo

VENDITA IMMOBILI SENZA INCANTO Provvedimenti DEPOSITATI I DOCUMENTI DI CUI SOPRA IL G.E. ENTRO 30 GIORNI FISSA UDIENZA COMPARIZIONE PARTI E CREDITORI ART. 498 NON INTERVENUTI NOMINA ESPERTO STIMATORE L’UDIENZA DEVE TENERSI ENTRO 120 GG. il processo esecutivo

RELAZIONE DI STIMA BENI IDENTIFICAZIONE (CONFINI E DATI CATASTALI) SOMMARIA DESCRIZIONE STATO POSSESSO FORMALITA’ VINCOLI E ONERI ANCHE CONDOMINIALI CHE RESTERANNO E VINCOLI SULLA ATTITUDINE EDIFICATORIA E STORICO - ARTISTICI FORMALITA’ VINCOLI E ONERI CHE SI CANCELLERANNO REGOLARITA’ URBANISTICA E AGIBILITA’ PREVIA ACQUISIZIONE CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA il processo esecutivo

VENDITA IMMOBILI SENZA INCANTO UDIENZA OSSERVAZIONI SU TEMPO E MODALITA’ VENDITA E OPPOSIZIONI ATTI ESECUTIVI Non vi sono opposizioni o si raggiunge l’accordo G.E. EMETTE ORDINANZA DI VENDITA Vi sono opposizioni TRIBUNALE DECIDE CON SENTENZA il processo esecutivo

VENDITA IMMOBILI SENZA INCANTO ORDINANZA DI VENDITA FISSA L’INCANTO: FISSAZIONE TERMINE OFFERTE (90 -120 GG.) UDIENZA PER LA DECISIONE E LA GARA a) non vi sono offerte b) non sono effficaci c) sono inferiori a stima d) vendita non avviene per altro motivo il processo esecutivo

VENDITA IMMOBILI SENZA INCANTO OFFERTE CHIUNQUE PUO’ OFFRIRE ENTRO IL TERMINE NON E’ EFFICACE: PRESENTATA IN BUSTA CHIUSA CON CAUZIONE E INDICAZIONE DELL’OFFERTA a) oltre il termine b) inferiore al prezzo c) mancanza cauzione il processo esecutivo

VENDITA IMMOBILI SENZA INCANTO OFFERTA IRREVOCABILE SALVO CHE IL G.E. DISPONGA LA GARA TRA GLI OFFERENTI SALVO CHE IL G.E. DISPONGA L’INCANTO DOPO 120 GG DA PRESENTAZIONE SENZA ACCOGLIMENTO il processo esecutivo

VENDITA IMMOBILI SENZA INCANTO Unico offerente GARA Più offerenti si aggiudica il bene se l’offerta è superiore al valore di stima + 1/5 gara sull’offerta più alta se vi è adesione offerta inferiore e dissenso del creditore procedente o con valutazione del G.E.: VENDITA CON INCANTO senza adesione maggiore offerente incanto il processo esecutivo

VENDITA DI IMMOBILI CON INCANTO REDAZIONE AVVISO ART. 576 1) vendita in uno o più lotti 2) prezzo base dell’incanto e misura del rilancio 3) giorno e ora dell’incanto 4) termine intercorrente tra pubblicità e incanto 5) forme di pubblicità straordinaria 6) cauzione e termine del suo versamento 7) termine deposito saldo prezzo (max. 60 gg.) e relative modalità il processo esecutivo

VENDITA DI IMMOBILI CON INCANTO ADEMPIMENTI E MODALITA’ 1) VERSAMENTO CAUZIONE 2) AGGIUDICAZIONE MIGLIOR OFFERENTE 3) POSSIBILE RILANCIO DI 1/5 ENTRO 10 GG 4) VERSAMENTO DEL PREZZO 5) TRASFERIMENTO DEL BENE il processo esecutivo

VENDITA DI IMMOBILI CON INCANTO AGGIUDICAZIONE Contratto di finanziamento va indicato in decreto e va iscritta contestuale ipoteca Versamento del prezzo entro 60 gg (termine perentorio) Aggiudicatario creditore ipotecario (o assuntore) versa solo spese e somme per soddisfare altri creditori capienti il processo esecutivo

OFFERTE DOPO L’INCANTO ENTRO 10 GIORNI RILANCIO DI ALMENO 1/5 DEL PREZZO DELL’INCANTO CON LA FORMA DELLE OFFERTE SENZA INCANTO CAUZIONE DOPPIA TERMINE PERENTORIO PER ALTRE OFFERTE PARTECIPANO ALLA GARA AGGIUDICATARIO OFFERENTI IN AUMENTO OFFERENTI PRECENTENTE INCANTO CHE INTEGRINO CAUZIONE il processo esecutivo

OFFERTE DOPO L’INCANTO MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PERDITA DELLA CAUZIONE DEGLI OFFERENTI IN AUMENTO SALVO DOCUMENTATO E GIUSTIFICATO MOTIVO AGGIUDICAZIONE ORIGINARIA DIVENTA DEFINITIVA il processo esecutivo

G.E. DISPONE AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA INCANTO DESERTO G.E. DISPONE AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA G.E. FISSA NUOVO INCANTO E NUOVE CONDIZIONI SE FISSA NUOVE CONDIZIONI DA CORSO A UNA NUOVA PROCEDURA DI VENDITA SENZA INCANTO il processo esecutivo

Modalità della assegnazione (occorre che l’assegnatario non alteri le reciproche condizioni di concorso e l’esistenza di cause di prelazione) Determinazione di: Valore del bene Credito di chi chiede l’assegnazione Spese di procedura Ammontare crediti privilegiati Somma crediti non privilegiati il processo esecutivo

ISTANZA DA PROPORSI DAL CREDITORE ALMENO 10 GG. PRIMA DELL’INCANTO ASSEGNAZIONE ISTANZA DA PROPORSI DAL CREDITORE ALMENO 10 GG. PRIMA DELL’INCANTO G.E. ASSEGNA CON INCANTO DESERTO DEVE CONTENERE OFFERTA PREZZO il processo esecutivo

LA DELEGA DELLE VENDITE IMMOBILIARI I PROFESSIONISTI DELEGABILI 1) notai 2) avvocati 3) commercialisti che risultino inscritti negli elenchi predisposti ex art. 179-ter d.a. c.p.c. il processo esecutivo

LA DELEGA DELLE VENDITE IMMOBILIARI I PROFESSIONISTI DELEGABILI NOTAI AVVOCATI E COMMERCIALISTI AVENTI CON PREFERENZA SEDE NEL CIRCONDARIO ANCHE ISCRITTI IN ALBI DIVERSI PURCHE’ ISCRITTI NEGLI ELENCHI il processo esecutivo

ELENCHI (art. 179 ter d.a. c.p.c.) CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI CONSIGLIO ORDINE COMMERCIALISTI il processo esecutivo

ELENCHI (art. 179 ter d.a. c.p.c.) TRASMESSI OGNI TRIENNIO AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI CORREDATI DI SCHEDE REDATTE DAI PROFESSIONISTI SU ESPERIENZE PREGRESSE IN PROCEDURE INDIVIDUALI O CONCORSUALI PRESIDENTE DEL TRIBUNALE FORMA ELENCHI il processo esecutivo

ELENCHI (art. 179 ter d.a. c.p.c.) PRESIDENTE DEL TRIBUNALE FORMA ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI CANCELLA OGNI SEMESTRE PROFESSIONISTI REVOCATI TRASMETTE ELENCO E SCHEDE INFORMATIVE A G.E. il processo esecutivo

REVOCA DELLA DELEGA MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FISSATO DAL G.E. MANCATO RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL G.E. ESCLUSIONE PER IL TRIENNIO IN CORSO E IL TRIENNIO SUCCESSIVO il processo esecutivo

LA DELEGA DELLE VENDITE Le operazioni delegabili vendita di beni mobili iscritti in pubblici registri con o senza incanto vendita beni immobili con incanto Vendita beni immobili senza incanto solo in mancanza dell’I.V.G. il processo esecutivo

LA DELEGA DELLE VENDITE Ordinanza del G.E. (sentiti gli interessati) per stabilire termine per lo svolgimento delle operazioni delegate modalità di pubblicità luogo di presentazione delle offerte luogo di espletamento della gara tra offerenti luogo di svolgimento dell’eventuale incanto AUDIZIONE NON VINCOLA G.E. il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO art. 568 3° comma c.p.c. DETERMINAZIONE VALORE DELL’IMMOBILE (stima e osservazioni) venuto meno richiamo art. 15 c.p.c.: d.P.R. 29/9/1973 n. 597 abolisce imposizione diretta su immobili il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO AVVISO VENDITA (senza o con incanto) E INDIZIONE GARE RELATIVE DELIBERAZIONE SULL’OFFERTA AGGIUDICAZIONE il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO INDIZIONE INCANTO SECONDO PREVISIONI DELEGA SE RICORRONO LE CONDIZIONI PER LE QUALI ANCHE IL G.E. ORDINEREBBE INCANTO il processo esecutivo

ULTERIORI ADEMPIMENTI REDAZIONE AVVISO ART. 576 vendita in uno o più lotti prezzo base dell’incanto e misura del rilancio giorno e ora dell’incanto termine intercorrente tra pubblicità e incanto forme di pubblicità straordinaria cauzione e termine di versamento termine di deposito del saldo prezzo il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO Aggiudicazione per persona da nominare (art. 583 c.p.c.) RICEZIONE DICHIARAZIONE AVVOCATO AGGIUDICATARIO PER PERSONA DA NOMINARE ENTRO 3 GG. DA INCANTO DEPOSITO MANDATO IN MANCANZA AGGIUDICAZIONE AD AVVOCATO il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO Art. 584 c.p.c. OFFERTE DOPO L’INCANTO PRESENTATE IN CANCELLERIA DELEGATO INDICE GARA CANCELLIERE DA’ PUBBLICO AVVISO E COMUNICAZIONE AD AGGIUDICATARIO DELEGATO ESPLETA GARA il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO Art. 585 c.p.c. VERSAMENTO DEL PREZZO NEL TERMINE PERENTORIO FISSATO NEL BANDO D’ASTA il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ART. 591 C.P.C. NUOVO INCANTO ASSENZA DOMANDE ASSEGNAZIONE INADEMPIENZA AGGIUDICATARIO INCANTO DESERTO il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ART. 590 C.P.C. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE MANCANZA OFFERTE ISTANZA INTERESSATO TERMINE VERSAMENTO CONGUAGLIO il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE DEBITI (ART. 508 C.P.C.) PEGNO O IPOTECA ASSEGNATARIO AGGIUDICATARIO CONCORDANO CON CREDITORE GARANTITOASSUNZIONE DEBITO LIBERANO DEBITORE MENZIONE NEL PROVVEDIMENTO VENDITA O ASSEGNAZIONE il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO SPECIFICAZIONE CHE TUTTE LE OPERAZIONI COMPIUTE NORMALMENTE IN TRIBUNALE SARANNO EFFETTUATE PRESSO IL SUO STUDIO O IN ALTRO LUOGO INDICATO NELL’ORDINANZA DEL G.E. il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO AVVISO DEVE CONTENERE INDICAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA NOTIZIE SU REGOLARITA’ URBANISTICA MENZIONE INSUFFICIENZA NOTIZIE il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO REDAZIONE VERBALE VENDITA E SUA SOTTOSCRIZIONE CIRCOSTANZE DI LUOGO E DI TEMPO SVOLGIMENTO OPERAZIONI GENERALITA’ PRESENTI DESCRIZIONE ATTIVITA’ AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICATARIO il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO MANCATO PAGAMENTO DEL SALDO PREZZO NEL TERMINE FISSATO AVVISO AL G.E. TRASMISSIONE FASCICOLO AL G.E. il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO DOPO VERSAMENTO PREZZO PREDISPONE DECRETO TRASFERIMENTO ALLEGA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBAN ISTICA VERSA SALDO PREZZO IN BANCA O POSTA il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO TRASMETTE FASCICOLO A G.E. NON ASSEGNA NON FA ALTRI INCANTI il processo esecutivo

PROVVEDIMENTI RISERVATI AL G.E. SOSPENDE LA VENDITA CON PREZZO INFERIORE A QUELLO GIUSTO PRONUNCIA DECRETO TRASFERIMENTO ORDINA CANCELLAZIONE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI ANCHE SUCCESSIVE INGIUNGE RILASCIO IMMOBILE VENDUTO il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ESECUZIONE FORMALITA’ DI a) registrazione b) trascrizione c) voltura catastale decreto trasferimento d) formalità di cancellazione e) comunicazione alle P.A. il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO Art 596 c.p.c. unico creditore più creditori FORMAZIONE PROGETTO DISTRIBUZIONEENTRO 30 GG. assegnazione somma TRASMESSO A G.E. G.E. CORREGGE E DEPOSITA PROGETTO IN CANCELLERIA il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ART. 598 C.PC. PAGAMENTO QUOTE RISULTANTI DAL PROGETTO PROGETTO APPROVATO ACCORDO TRA LE PARTI il processo esecutivo

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ORDINA RESTITUZIONE CAUZIONI E OGNI ALTRA SOMMA VERSATA ALLA PROCEDURA DAI SOGGETTI NON AGGIUDICATARI il processo esecutivo

RICORSO AL G.E. ART. 591 TER C.P.C. NEL CORSO DELLE OPERAZIONI DELEGATO QUANDO INSORGANO DIFFICOLTA’ PARTI E INTERESSATI CON RECLAMO A DECRETO E CONTRO ATTI DEL DELEGATO G.E. DECIDE CON DECRETO G.E. DECIDE CON ORDINANZA il processo esecutivo

LA DISTRIBUZIONE MASSA ATTIVA conguaglio cose assegnate ricavo dalla vendita conguaglio cose assegnate rendimento cose pignorate somme versate per conversione dal debitore inadempiente perdita cauzioni differenza tra prezzo non versato e nuova aggiudicazione il processo esecutivo

LA DISTRIBUZIONE MASSA ATTIVA PERDITA CAUZIONI aggiudicatario inadempiente (587) (DECRETO G.E. A TITOLO DI MULTA) 1/10 per omessa ingiustificata partecipazione (580) offerta dopo l’incanto (584) (SE NESSUNO DEGLI OFFERENTI PARTECIPA ALLA GARA) il processo esecutivo

LA DISTRIBUZIONE SPESE DI PROCEDURA MASSA PASSIVA SEMPRE DOVUTE C.T.U. PROFESSIONISTI (avvocati e delegati) CUSTODE CANCELLAZIONI ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI VOLTURE il processo esecutivo

LA DISTRIBUZIONE INTERVENUTI MASSA PASSIVA UNICO PROCEDENTE INTERVENUTI SPESE PROCEDURA CREDITO DEL PROCEDENTE EVENTUALE RESIDUO A DEBITORE OCCORRE PROCEDERE ALLA GRADUAZIONE DEI CREDITI CON EVENTUALE ACCANTONAMENTO il processo esecutivo

LA DISTRIBUZIONE PLURALITA’ DI CREDITORI 1) SPESE 2) MUNITI DI CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE (ANCHE INTERVEN UTI TARDIVAMENTE) 3) PROCEDENTE E INTERVENUTI TEMPESTIVAMENTE 4) INTERVENUTI TEMPESTIVAMENTE CHE NON ABBIANO ESTESO IL PIGNORAMENTO AD ALTRI BENI 5) INTERVENUTI TARDIVAMENTE 6) DEBITORE O TERZO ESPROPRIATO il processo esecutivo

COLLOCAZIONE DELLE SPESE LA DISTRIBUZIONE COLLOCAZIONE DELLE SPESE Art. 2855 Estensione degli effetti della iscrizione. [I] L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle della iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione. il processo esecutivo

COLLOCAZIONE DEGLI INTERESSI LA DISTRIBUZIONE COLLOCAZIONE DEGLI INTERESSI Art. 2855 Estensione degli effetti della iscrizione. [II]. Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data. il processo esecutivo

COLLOCAZIONE DEGLI INTERESSI LA DISTRIBUZIONE COLLOCAZIONE DEGLI INTERESSI Art. 2855 Estensione degli effetti della iscrizione. [III]. L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita. il processo esecutivo

COLLOCAZIONE INTERESSI IPOTECARI LA DISTRIBUZIONE COLLOCAZIONE INTERESSI IPOTECARI IN SEDE PRIVILEGIATA TASSO CONVENZIONALE TASSO LEGALE ALLO SCADERE DELL’ANNATA IN CORSO FINO A VENDITA (DECRETO DI TRASFERIMENTO) INTERESSI MATURATI NELL’ANNATA IN CORSO E NELLE DUE ANTERIORI il processo esecutivo

COLLOCAZIONE INTERESSI IPOTECARI IN CHIROGRAFO LA DISTRIBUZIONE COLLOCAZIONE INTERESSI IPOTECARI IN CHIROGRAFO DIFFERENZA TRA INTERESSI CONVENZIONALI E LEGALI DA PIGNORAMENTO FINO A VENDITA INTERESSI CONVENZIONALI ANTERIORI ALLE TRE ANNATE PRIMA DEL PIGNORAMENTO il processo esecutivo

LA DISTRIBUZIONE COLLOCAZIONE INTERESSI IPOTECARI ANNO CORRENTE INTESO COME DURATA CONTRATTUALE (12 MESI A PARTIRE DAL CONTRATTO) BIENNIO ANTERIORE PERIODO SUCCESSIVO AL TASSO LEGALE FINO ALLA VENDITA il processo esecutivo

LA DISTRIBUZIONE INTERESSI IPOTECARI TASSO INDICATO IN ISCRIZIONE TASSO NON INDICATO IN ISCRIZIONE DOVUTI INTERESSI CONVENZIONALI MATURATI NELLA MISURA INDICATA IN ISCRIZIONE NON SONO DOVUTI NEPPURE NELLA MISURA LEGALE il processo esecutivo

PLURALITA’ DI BENI GRAVATI DALLA MEDESIMA IPOTECA LA DISTRIBUZIONE PLURALITA’ DI BENI GRAVATI DALLA MEDESIMA IPOTECA REALIZZO PRIMO GRUPPO DI BENI SUFFICIENTE A SODDISFARE CREDITORE INTERESSI VANNO CALCOLATI FINO AL PAGAMENTO SENZA ARRESTARSI ALLA PRIMA VENDITA il processo esecutivo

LA DISTRIBUZIONE PLURALITA’ DI BENI GRAVATI DALLA MEDESIMA IPOTECA REALIZZO PRIMO GRUPPO DI BENI INSUFFICIENTE A SODDISFARE CREDITORE SI FERMANO AL PAGAMENTO SOLO INTERESSI RELATIVI A SOMMA CORRISPOSTA CREDITO RESIDUO MATURA INTERESSI FINO ULTIMA VENDITA NECESSARIA PER INTERO SODDISFACIMENTO il processo esecutivo

COLLOCAZIONE DEGLI INTERESSI LA DISTRIBUZIONE COLLOCAZIONE DEGLI INTERESSI Art. 2788 Prelazione per il credito di interessi. La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita. il processo esecutivo

INTERESSI CREDITORE PIGNORATIZIO LA DISTRIBUZIONE INTERESSI CREDITORE PIGNORATIZIO INTERESSI CONVENZIONALI INTERESSI LEGALI IN PRIVILEGIO PER TUTTO L’ANNO IN CORSO ALLA DATA DEL PIGNORAMENTO IN PRIVILEGIO DALLA DATA DEL PIGNORAMENTO FINO ALLA VENDITA il processo esecutivo

INTERESSI CREDITORE PIGNORATIZIO ANTERIORI ANNATA IN CORSO LA DISTRIBUZIONE INTERESSI CREDITORE PIGNORATIZIO IN CHIROGRAFO DA PIGNORAMENTO A VENDITA ANTERIORI ANNATA IN CORSO DIFFERENZA TRA INTERESSI CONVENZIONALI E LEGALI INTERESSI CONVENZIONALI il processo esecutivo

COLLOCAZIONE DEGLI INTERESSI LA DISTRIBUZIONE COLLOCAZIONE DEGLI INTERESSI Art. 2749 Estensione del privilegio. Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita il processo esecutivo

INTERESSI DEL CREDITORE PRIVILEGIATO LA DISTRIBUZIONE INTERESSI DEL CREDITORE PRIVILEGIATO INTERESSI CONVENZIONALI PRIVILEGIO FINO AL PIGNORAMENTO CHIROGRAFO DA PIGNORAMENTO A VENDITA il processo esecutivo

DECRETO DI TRASFERIMENTO Opera il passaggio di proprietà (acquisto a titolo derivativo) Genera la purgazione di iscrizioni e trascrizioni il processo esecutivo

INTANGIBILITA’ DEGLI ATTI ESECUTIVI COMPIUTI RESTANO FERMI GLI EFFETTI AGGIUDICAZIONE (ANCHE SE PROVVISORIA) ASSEGNAZIONE ESTINZIONE IN CASO DI CHIUSURA ANTICIPATA il processo esecutivo

DIVISIONE PIGNORAMENTO INTERO QUOTA separazione non chiesta o non possibile SEPARAZIONE QUOTA SU ISTANZA CREDITORE PIGNORANTE AVVISA COMPROPRIETARI DI NON LASCIARE SEPARARE LA QUOTA DIVISIONE (PREFERITA) CREDITORE PIGNORANTE COMPROPRIETARI VENDITA QUOTA il processo esecutivo

Posizione del terzo Posizione reale Opponibile Posizione reale Beni immobili Beni mobili Posizione reale Opponibile (trascritta prima) Intangibile Posizione reale Inopponibile (trascritta dopo) Travolta Diritto compatibile (nuda proprietà usufrutto) coesistono Diritto incompatibile (prevale il terzo anche senza opposizione, ma con azione di rivendica) Acquirente perde il diritto reale paga il prezzo il processo esecutivo

Vizi del procedimento esecutivo Non esistono Garanzia per vizi Azione di rescissione per lesione Aspetto pubblicistico della vendita Irrilevanza dei vizi del procedimento esecutivo verso il terzo (indispensabile per il funzionamento del sistema e per spingere gli acquirenti a partecipare alle aste) Eccezione collusione creditore procedente e terzo Nessun parallelo con la vendita di diritto privato: potere giurisdizionale dello stato ingenera un mutamento della titolarità con atto imperativo il processo esecutivo

Opposizioni Esecuzione Atti esecutivi Distribuzione Terzo Diritto di procedere (solo debitore) Regolarità formale titolo (debito-credito) Contrasto su sussistenza o ammontare crediti (debito-credito) Diritto reale G.E. prima dopo prima dopo ordinanza G.E. reclamabile 617 c.p.c. Giudice competente per materia o valore e territorio Prima della vendita o assegnazione Giudice 480 III comma G.E. G.E. il processo esecutivo Entro 20 gg.

DI TERZO ALL’ESECUZIONE ART. 619 OPPOSIZIONI ESECUZIONE ART. 615 ATTI ESECUTIVI ART. 617 DI TERZO ALL’ESECUZIONE ART. 619 DISTRIBUZIONE ART. 512 il processo esecutivo

OPPOSIZIONE ESECUZIONE SI CONTESTA DIRITTO A PROCEDERE NON INIZIATA INIZIATA OPPOSIZIONE A PRECETTO CON CITAZIONE A GIUDICE COMPETENTE PER MATERIA E VALORE RICORSO A G.E. PUO’ SOSPENDERE ESECUZIONE PER GRAVI MOTIVI PUO’ SOSPENDERE EFFICACIA TITOLO il processo esecutivo

OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI SI CONTESTA REGOLARITA’ FORMALE TITOLO NOTIFICA TITOLO E PRECETTO SINGOLI ATTI ESECUZIONE PRIMA INIZIO DOPO INIZIO CITAZIONE DAVANTI AD A.G. COMPETENTE RICORSO A G.E. TERMINE PERENTORIO 20 GG. il processo esecutivo

OPPOSIZIONE DI TERZO VANTATI PROPRIETA’ O ALTRO DIRITTO REALE RICORSO AL G.E. PRIMA DELLA VENDITA O DELL’ASSEGNAZIONE il processo esecutivo

OPPOSIZIONE DISTRIBUZIONE CONTROVERSIA TRA CREDITORI CONCORRENTI CREDITORE E DEBITORE O TERZO ASSOGGETTATO ALL’ESECUZIONE SUSSISTENZA O AMMONTARE DIRITTI DI PRELAZIONE CREDITI il processo esecutivo

SOSPENSIONE ESECUZIONE Giudizio di divisione NECESSARIA DISCREZIONALE OPPOSIZIONI all’esecuzione (se iniziata) distri -buzione di terzo all’esecuzione su istanza di tutti i creditori con titolo fino a 24 mesi e per una sola volta il processo esecutivo

TUTTI I CREDITORI (DOPO VENDITA) ESTINZIONE RINUNCIA AGLI ATTI CREDITORE PROCEDENTE E INTERVENUTI CON TITOLO (PRIMA DI AGGIUDICAZIONE O VENDITA) TUTTI I CREDITORI (DOPO VENDITA) il processo esecutivo

ESTINZIONE INATTIVITA’ DELLE PARTI PIGNORAMENTO DIVENUTO INEFFICACE PER DECORSO TERMINE 90 GG. SENZA CHIEDERE LA VENDITA MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE ACCERTAMENTO OBBLIGO TERZO DEFINIZIONE GIUDIZIO DIVISIONE CESSATA CAUSA SOSPENSIONE MANCATA PARTECIPAZIONE A DUE UDIENZE CONSECUTIVE il processo esecutivo

ESTINZIONE EFFETTI AGGIUDICAZIONE O ASSEGNAZIONE PRIMA DOPO INEFFICACIA ATTI COMPIUTI RICAVATO A DEBITORE CANCELLAZIONE PIGNORAMENTO il processo esecutivo

FINE DELLA PRESENTAZIONE SI RINGRAZIA PER LA CORTESE ATTENZIONE il processo esecutivo