Il Decreto Legislativo 150/2009: principi normativi e significato della Performance Riccardo Giovannetti Università C.Cattaneo - LIUC
Oggetto Riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro intervenendo in particolare su: Contrattazione collettiva Valutazione delle strutture e del personale Valorizzazione del merito Promozione delle pari opportunità Dirigenza pubblica Responsabiltà disciplinare
Valutazione nella P.A. OGGI IERI - d.Lgs Brunetta: - D.Lgs. 165/01 Il ciclo di gestione della performance Trasparenza e rendicontazione della performance Piano della performance e relazione sulla performance IERI - D.Lgs. 165/01 - D.Lgs. 286/99 : riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
Valutazione nella P.A.:cosa cambia? Se nelle linee di principio la materia è rimasta sostanzialmente invariata, l’elemento di novità è introdotto dall’art. 29 del decreto Brunetta: “Le disposizione del presente titolo, hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi”. La valutazione della performance non è più disciplinata dalla contrattazione collettiva e dalla sua applicazione a livello locale.
Il ciclo di gestione della performance Sistema integrato di: PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO RENDICONTAZIONE VALUTAZIONE DEL PERSONALE POLITICHE RETRIBUTIVE Ciclo di gestione della performance =
Struttura del decreto TITOLO I - PRINCIPI GENERALI TITOLO II - MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE TITOLO III - MERITO E PREMI TITOLO IV - NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CAPO I - Principi generali CAPO II - Dirigenza pubblica
Struttura del decreto TITOLO IV - NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CAPO III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi CAPO IV - Contrattazione collettiva nazionale e integrativa CAPO V - Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE
PERFORMANCE E’ l’insieme della azioni realizzate da un ente per il raggiungimento delle proprie finalità e obiettivi e, in ultima istanza, per la soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è costituita. 8 8 8
CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ART. 4 DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, VALORI ATTESI, INDICATORI COLLEGAMENTO OBIETTIVI RISORSE MONITORAGGIO E ATTIVAZIONE EVENTUALE CORRETTIVI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA COLLEGAMENTO E UTILIZZO CON I SISTEMI PREMIANTI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI In linea con il ciclo di programmazione, controllo e rendicontazione definito dalla normativa vigente per gli ee.ll. D.Lgs.267/2000 e con gli strumenti in uso: - PIANO GENERALE DI SVILUPPO, - BILANCIO PLURIENNALE E RPP - PEG / PDO - CONSUNTIVO - REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGI 9 9 9
Elementi di misurazione e valutazione della performance organizzativa (art.8) Impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione dei bisogni della collettività, attuazione di piani e programmi, customer satisfaction, modernizzazione e miglioramento dell’organizzazione e delle competenze professionali, sviluppo delle relazioni con i cittadini e di forme di partecipazione e collaborazione con i gruppi di interesse, efficienza nell’impiego delle risorse:contenimento costi e ottimizzazione tempi, qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, promozione delle pari opportunità.
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ART. 7 SI VALUTA ANNUALMENTE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE IL SISTEMA DEFINISCE: fasi, tempi, modalità, soggetti, responsabilità, procedure di conciliazione, raccordo con sistemi di controllo e programmazione economico-finanziaria. SOGGETTI: organismo di valutazione dirigenti organo di indirizzo politico amministrativo dipendenti struttura operativa addetta al controllo di gestione 11 11 11
Per dirigenti e responsabili di unità organizzative: Elementi di misurazione e valutazione della performance individuale (art.9) Per dirigenti e responsabili di unità organizzative: indicatori di performance dell’unità organizzativa presieduta, raggiungimento obiettivi individuali, qualità del contributo apportato alla performance generale della struttura e competenze professionali e manageriali dimostrate Capacità di valutazione dei collaboratori, con differenziazione di giudizio
Elementi di misurazione e valutazione della performance individuale (segue) Per il personale: raggiungimento di obiettivi di gruppo o individuali, qualità del contributo apportato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, competenze dimostrate, comportamenti agiti.
Trasparenza della performance (art.11) Adozione obbligatoria del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”da aggiornare annualmente. Pubblicizzazione, anche tramite sito internet, di ogni aspetto organizzativo e gestionale dell’Ente Comma 4: le pubbliche amministrazioni individuano i servizi erogati…provvedono alla contabilizzazione dei costi effettivi e del personale (si tratta di fatto del controllo di gestione) La mancata adozione e attuazione del programma, comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
Trasparenza della performance (art.11) Comma 8: pubblicare sul sito una sezione apposita dal titolo “Trasparenza, valutazione, merito”: Piano della Trasparenza Piano e relazione della performance Premi stanziati e erogati Dati su differenziazione della premialità (es. Grafici sulla distribuzione di frequenza) Curricula di dirigenti/P.O:, componenti degli organi di valutazione Retribuzione dei dirigenti con evidenza della parte variabile Curricula e retribuzioni di chi ha incarichi politico amministrativi Incarichi dati a dipendenti pubblici e a soggetti privati
I soggetti dei processi di valutazione e misurazione Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Organismo indipendente di valutazione della performance. Organo di indirizzo politico dell’ amministrazione. I dirigenti dell’amministrazione.
Organismo indipendente di valutazione della performance. Ogni amministrazione centrale, singolarmente o in forma associata, deve dotarsene. Sostituisce i servizi di controllo interno di cui all’art.4 (Controllo di gestione) e all’art.6 (Valutazione e controllo strategico) del d.lgs.286/99. Negli enti locali il 286/99 è norma di indirizzo. E’ nominato, sentita la Commissione, dall’organo di indirizzo politico dell’amministrazione, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. Monitora il funzionamento complessivo dei controlli interni, comunicando tempestivamente le criticità rilevate agli amministratori, alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione e produce una relazione annuale.
Organismo indipendente di valutazione della performance (segue) Valida la Relazione sulla Performance. Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e l’incentivazione del merito e della professionalità. Propone, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione dei dirigenti di vertice Promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità. Cura la realizzazione di indagini sul personale dipendente e ne riferisce alla Commissione. Presso l’Organismo è costituita…una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance…Il responsabile della struttura deve possedere una specifica professionalità…
Valorizzazione del merito e incentivazione della performance (art.18) Obbligo di utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche Divieto di erogazione premi in assenza di verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati Divieto di distribuire i premi in modo indifferenziato o sulla base di automatismi
I 3 livelli di performance (ART.19) In ciascuna delle 2 graduatorie, il personale viene così suddiviso: a) il 25% nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l’attribuzione del 50% per cento del trattamento accessorio collegato alla performance individuale; b) il 50% per cento in una fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l’attribuzione del 50% del trattamento accessorio collegato alla performance individuale; c) il restante 25% nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l’attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
Deroghe ai livelli di performance La contrattazione collettiva integrativa può prevedere le seguenti deroghe alle percentuali dei livelli: deroghe alla percentuale del 25% della prima fascia, con una variazione massima di + o – 5% e corrispondente adeguamento delle altre due fasce; deroghe alla composizione percentuale della II° e III° fascia e distribuzione tra queste delle risorse destinate al trattamento accessorio Il dipartimento della funzione pubblica monitora le deroghe e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
conseguenze dei livelli di performance Solo il personale, dirigente e non, collocato nella fascia di merito alta, può concorrere al “bonus delle eccellenze” assegnabile, comunque, a non più del 5% dei concorrenti. La collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni consecutivi, o 5 non consecutivi, costituisce titolo prioritario per l’attribuzione delle progressioni economiche e di carriera.
Gli strumenti premianti Bonus annuale delle eccellenze Premio annuale per l’innovazione Progressioni economiche Progressioni di carriera Attribuzione di incarichi e responsabilità Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale
Modifiche al decreto 150/’09: d.lgs. 141/’11 ART. 2 (Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) 1. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente: « 6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.». ART. 3 (Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) 1. All’articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici o se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque, si applica l’articolo 19, comma 6. ».
Modifiche al decreto 150/’09 ART. 6 (Norme transitorie) 1. Per gli enti di cui all’articolo 19, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui ai commi stessi ed in essere rispettivamente alla data del 18 novembre 2010 e 9 marzo 2011 possono essere mantenuti sino alla loro scadenza, ferma restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa. 2. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, come modificato dall’articolo 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate diposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le risorse aggiuntive di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.