IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 CINZIA SIMEONE
STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE: INTRODUZIONE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
LA COMPETENZA FINANZIARIA PRINCIPIO GENERALE N. 16: LA COMPETENZA FINANZIARIA Il principio della competenza finanziaria, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Attualmente le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive sono imputate nell’esercizio finanziario in cui le obbligazioni sono perfezionate, ed esistono norme, ma soprattutto prassi, di imputazione delle obbligazioni pluriennali agli esercizi successivi.
LA COMPETENZA FINANZIARIA PRINCIPIO GENERALE N. 16: LA COMPETENZA FINANZIARIA Entrambi i D.Lgs 91 e 118 del 2011 prevedono la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd, potenziata, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.
LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA – LO STATO L’ART. 42 DELLA LEGGE 196 DEL 2009, PREVEDE, ANCHE PER LO STATO, IL POTENZIAMENTO DEL BILANCIO DI CASSA ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI, DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.
LA NUOVA COMPETENZA FINANZIARIA; LE FONTI Il nuovo principio della competenza finanziaria è definito dal DPCM 28 dicembre 2011: allegato n. 1 riguardante il Principio generale della competenza finanziaria; Allegato n. 2 riguardante il Principi contabile applicato della contabilità finanziaria, che per le diverse fattispecie di entrata e di spesa individua l’esigibilità dell’obbligazione e, conseguentemente, l’esercizio di imputazione.
LA COMPETENZA FINANZIARIA: CARATTERI natura autorizzatoria del bilancio pluriennale; registrazione delle operazioni gestionali nell’esercizio in cui nascono obbligazioni quando nascono con imputazione delle obbligazioni negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili; obbligo della copertura finanziaria, a prescindere dall’esercizio di imputazione della spesa; gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.
La copertura finanziaria degli investimenti è costituita da: LA COMPETENZA FINANZIARIA: LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIIMENTI La copertura finanziaria degli investimenti è costituita da: risorse accertate nell’esercizio in corso di gestione; entrate a cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra P.A.; dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione; legge di autorizzazione all’indebitamento (per le regioni)
OBIETTIVI DEL NUOVO PRINCIPIO GENERALE COMPETENZA FINANZIARIA CONOSCERE I DEBITI EFFETTIVI DELLE PA; EVITARE L’ACCERTAMENTO DI ENTRATE FUTURE E DI IMPEGNI INESISTENTI; RAFFORZARE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO; FAVORIRE LA MODULAZIONE DEI DEBITI SECONDO GLI EFFETTIVI FABBISOGNI; AVVICINARE LA COMPETENZA FINANZIARIA ALLA COMPETENZA ECONOMICA.
PRINCIPIO GENERALE COMPETENZA FINANZIARIA Il principio di competenza finanziaria potenziata costituisce uno degli obiettivi della sperimentazione prevista dall’art. 36 del D.Lgs 118/2011; a seguito della sperimentazione si valuteranno gli effetti dell’introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria e il legislatore deciderà se adottare il principio della competenza finanziaria potenziata per tutte le amministrazioni pubbliche,
2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Il fondo pluriennale vincolato è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata; rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego delle risorse.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO All'avvio dell’adozione del nuovo principio della competenza potenziato, il fondo pluriennale vincolato si forma anche a seguito del riaccertamento dei residui. A regime, si forma solo a seguito dell'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, che costituiscono la copertura finanziarie di spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell’esercizio precedente, a copertura: delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio in corso; della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Nelle spese del bilancio di previsione il fondo pluriennale è stanziato per : 1) rinviare agli esercizi successivi la quota del fondo appostato tra le entrate, a fronte di impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi a quello in corso; 2) rinviare agli esercizi successivi le entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Se alla fine dell’esercizio in cui l’entrata è stata accertata, non si è ancora provveduto all’impegno delle spese correlate al fondo pluriennale vincolato, si dà luogo alla formazione di una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione. Al consuntivo è allegato un prospetto che evidenzia la corrispondenza tra l’importo definitivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale e gli impegni assunti con imputazione agli esercizi successivi.
3) RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI L’articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 prevede che nel corso del 2012 siano riaccertati tutti i residui attivi e passivi al fine di adeguare lo stock di residui esistenti al principio della competenza finanziaria potenziata (con decorrenza 31 dicembre 2012 o 1° gennaio 2012).
MODALITA’ DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI Cancellazione residui attivi e passivi cui corrispondono obbligazioni non scadute al 31 dicembre 2012; Immediata reimputazione dei residui cancellati, all’esercizio in cui l’obbligazione attiva o passiva viene a scadenza Costituzione del fondo pluriennale in entrata, nel bilancio 2013 per un importo pari alla differenza tra i residui passivi e quelli attivi reimputati: il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio;
MODALITA’ RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 4)Rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2012 a seguito del riaccertamento dei residui; 5) La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale;
MODALITA’ RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 6) La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti, nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.). Per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando una quota dell’avanzo di ammin.
COSTITUZIONE F.DO SVALUTAZIONE CREDITI Nel bilancio di previsione (a regime): 1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (i trasferimenti da altre P.A-, in quanto accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, non determinano la svalutazione crediti); 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi;
COSTITUZIONE F.DO SVALUTAZIONE CREDITI Nel bilancio di previsione (a regime): 3) determinare l’importo dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2). Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del fondo svalutazione crediti degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
COSTITUZIONE F.DO SVALUTAZIONE CREDITI In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio), in considerazione dell’ammontare degli accertamenti e degli incassi e delle variazioni agli stanziamenti si adegua l’accantonamento al fondo svalutazione crediti; In occasione del rendiconto è verificata la congruità del fondo svalutazione crediti esistente con riferimento allo stock complessivo dei residui (gli accertamenti dell’esercizio i residui provenienti dall’esercizio precedente).
COSTITUZIONE F.DO SVALUTAZIONE CREDITI In occasione del rendiconto : se il fondo svalutazione crediti è inferiore all’importo considerato congruo è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo svalutazione crediti. Se risulta superiore si procede allo “svincolo” del quota del risultato di amministrazione non necessaria.