IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI NUOVI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

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IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI NUOVI OBBLIGHI REGOLAMENTARI IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI NUOVI OBBLIGHI REGOLAMENTARI. DEFINIZIONE E ANALISI DEI MERCATI RILEVANTI; VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DOMINANTI; SELEZIONE DEI REMEDIES. Capri, 28 settembre 2004 Camilla Sebastiani Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Servizio analisi di mercato e concorrenza

Richiamo delle fonti normative comunitarie e nazionali; SOMMARIO Richiamo delle fonti normative comunitarie e nazionali; Obiettivi nella azione delle Autorità nazionali di regolamentazione; Disciplina regolamentare e disciplina antitrust: convergenza e differenze; Le analisi di mercato: i mercati da analizzare, le linee guida e le procedure comunitarie La definizione del mercato: dimensione geografica e dimensione merceologica; La posizione dominante individuale e collettiva: valutazione ed individuazione dei soggetti da notificare; Gli obblighi regolamentari; Le procedure per lo svolgimento dei procedimenti istruttori; La situazione in Italia; I mercati transnazionali e i mercati emergenti; L’ERG, il Co.com. e il Comitato spettro radio; Conclusioni.

RICHIAMO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNITARIE E NAZIONALI

Direttiva quadro 2002/21/EC del 7 marzo 2002; LE FONTI COMUNITARIE Direttiva quadro 2002/21/EC del 7 marzo 2002; Direttiva autorizzazioni 2002/20/EC del 7 marzo 2002; Direttiva accesso 2002/19/EC del 7 marzo 2002; Direttiva servizio universale 2002/22/EC del 7 marzo 2002; Direttiva sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi di comunicazione elettronica 2002/77/EC del 16 settembre 2002; Direttiva sul trattamento dei dati personali 2002/58/CE del 12 luglio 2002; Decisione sull’istituzione dell’ERG 2002/627/CE del 29 luglio 2002; Decisione in materia si spettro radio 676/2002/CE del 7 marzo 2002; Raccomandazione sui mercati rilevanti dell’11 febbraio 2003; Linee guida per l’analisi del mercato e la valutazione del SPM del 9 luglio 2002; Raccomandazione del 23 luglio 2003 sulle procedure di notifica ex art. 7 dir.quad. Manca la decisione della Commissione sull’identificazione del mercati transnazionali, non ancora adottata.

cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”; LE FONTI NAZIONALI d.lgs. 259 del 1° agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” che recepisce la direttiva quadro, la direttiva autorizzazioni, la direttiva accesso, la direttiva servizio universale (le linee guida non sono state recepite); delibera 118/04/CONS del 5 maggio 2004 “disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”; determina 1/04 del 27 maggio 2004 “disposizioni organizzative relative all’attività istruttoria di cui alla delibera 118/04/CONS”; delibera 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 “regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’art. 11 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259” delibera 335/03/CONS del 24 settembre 2003 “modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti, approvato con delibera 217/01/CONS”; accordo di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 28 gennaio 2004.

2. OBIETTIVI NELLA AZIONE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

OBIETTIVI NELL’AZIONE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE Obiettivi delle ANR: regolamentazione tecnologicamente neutrale, ovvero finalizzata a non avvantaggiare l’utilizzo di una determinata tecnologia a scapito di altre, né a discriminare tra tecnologie; promozione della diversità culturale e linguistica e pluralismo dei mezzi di comunicazione; promozione della concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati; sviluppo del mercato interno; promozione degli interessi dei cittadini dell’Unione europea.

DISCIPLINA REGOLAMENTARE E DISCIPLINA ANTITRUST: CONVERGENZA E DIFFERENZE

REGOLAMENTAZIONE E ANTITRUST: CONVERGENZA (1/3) Nel precedente quadro normativo, vi era una differenza fondamentale tra regolamentazione e disciplina antitrust. Infatti, nella regolamentazione (intervento ex ante): Con significativo potere di mercato si intendeva “la posizione di un organismo che detiene oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell’ambito geografico ove è autorizzato ad operare”. La procedura per l’identificazione di tali soggetti prevedeva che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, potesse comunque stabilire che un organismo con quote inferiori al 25% avesse significativo potere di mercato e, allo stesso tempo, che un organismo con quote superiori al 25% non la detenesse.

REGOLAMENTAZIONE E ANTITRUST: CONVERGENZA (2/3) Diversamente, nella disciplina antitrust si sanziona l’abuso di posizione dominante (intervento ex post), laddove per: posizione dominante si intende una “situazione di potenza economica grazie alla quale un’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori” (sentenza Corte di Giustizia delle Comunità europee, United Brands del 14 febbraio 1974,causa n. 27/76). La differenza tra significativo potere di mercato (SPM) e posizione dominante (PD) è assolutamente rilevante, se si considera che la quota di mercato del 25% (che identifica il significativo potere di mercato), nel diritto antitrust non è considerata sufficiente per identificare una posizione dominante.

REGOLAMENTAZIONE E ANTITRUST: CONVERGENZA (3/3) Il nuovo quadro dichiara che “la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (…) si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva [direttiva quadro] è equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee” (considerando 25 della direttiva quadro). QUINDI viene sancita l’identità tra SPM e PD, laddove il 25% non ha più alcun valore di per sé ma diviene un elemento presuntivo di una realtà di mercato che, proprio in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia, difficilmente potrà indicare l’esistenza di una posizione dominante.

REGOLAMENTAZIONE E ANTITRUST: DIFFERENZE Le differenze che permangono tra le due discipline sono: la regolamentazione si applica alla posizione dominante, mentre il diritto antitrust all’abuso di posizione dominante. negli artt. 81 e 82 (intese e abusi di PD) del Trattato UE, il mercato viene definito ex post, a valle di un comportamento ritenuto lesivo della concorrenza da parte di una o più imprese: ciò che viene analizzato sono gli effetti di un comportamento che si è già prodotto sul mercato. Nel caso dell’analisi delle concentrazioni, anche se la definizione del mercato è prospettica (ex ante, dal momento che l’analisi è sui potenziali effetti della concentrazione, prima che essa si verifichi), l’analisi non ha carattere periodico. In sostanza, nel nuovo Quadro regolamentare, i mercati sono definiti ex ante (Raccomandazione), così da prevenire eventuali comportamenti lesivi della concorrenza da parte delle imprese (diff. con intese e abusi PD della disciplina antitrust) e vengono analizzati periodicamente (diff. con disciplina concentrazioni).

I MERCATI DA ANALIZZARE, LE LINEE GUIDA E LE PROCEDURE COMUNITARIE LE ANALISI DI MERCATO: I MERCATI DA ANALIZZARE, LE LINEE GUIDA E LE PROCEDURE COMUNITARIE

LE ANALISI DI MERCATO (1/2) Lo svolgimento delle analisi: Identificazione del mercato merceologico (servizi/prodotti) e geografico (nazionale, regionale, locale, ecc) Verifica del grado di concorrenza; Identificazione di eventuali organismi in posizione dominante; Individuazione degli obblighi regolamentari. Le analisi dovranno essere effettuate in un’ottica prospettica (ovvero dovranno verificare che l’assenza di concorrenza sia duratura) perché gli obblighi regolamentari potranno essere imposti solo qualora non esista una concorrenza effettiva e dopo aver verificato che i mezzi di tutela del diritto nazionale e comunitario della concorrenza non sono sufficienti a risolvere il problema. QUINDI: nelle analisi si dovranno considerare gli sviluppi tecnologici ed economici previsti o prevedibili su un arco di tempo ragionevole.

LE ANALISI DI MERCATO (2/2) Come riferimenti: la Raccomandazione sui mercati rilevanti, indica i mercati sui quali le ANR dovranno esercitare la propria attività: Le Linee guida indicano i criteri antitrust che le ANR dovranno utilizzare nell’effettuare l’analisi dei mercati; La direttiva quadro (articoli 6 e 7) definisce le procedure per effettuare le analisi dei mercati che porteranno all’individuazione delle imprese in PD e all’imposizione dei conseguenti obblighi regolamentari

I MERCATI DA ANALIZZARE (1/2) I mercati che le Autorità di regolamentazione sono chiamate ad analizzare sono quelli identificati nella Raccomandazione sui mercati rilevanti (in tutto 18, nella lista che segue raggruppati in residenziali e non residenziali): accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali; servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali; servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali; insieme minimo di linee affittate ai clienti finali; fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e di linee affittate su circuiti urbani; (segue)

I MERCATI DA ANALIZZARE (2/2) raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa; servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa; accesso disaggregato alla rete locale e accesso a banda larga (all’ingrosso); accesso, raccolta e terminazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili; mercato nazionale all’ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili; servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali. Si ritiene che nei mercati non individuati non sia necessaria una regolamentazione ex ante, salvo che la ANR non lo dimostri.

Oggetto delle Linee guida sono: Le Linee guida sono un una sorta di “compendio” di diritto antitrust, nel quale si ripercorre tutta la giurisprudenza antitrust europea degli ultimi 15 anni; Oggetto delle Linee guida sono: La definizione del mercato: indicazione della metodologia da utilizzare per determinare la dimensione geografica dei mercati indicati nella Raccomandazione e la dimensione merceologica (prodotti e servizi) a livello nazionale o subnazionale dei mercati non individuati nella Raccomandazione; Definizione dei criteri per la valutazione del significativo potere di mercato; La individuazione delle imprese con SPM; La definizione degli obblighi da imporre alle imprese con SPM; (segue)

Oggetto delle Linee guida sono: (segue) Oggetto delle Linee guida sono: La definizione delle procedure per il trattamento delle informazioni che le ANR riceveranno da: imprese, Autorità nazionali della concorrenza, Commissione europea, altre Autorità di regolamentazione degli Stati membri, soprattutto con riguardo alle informazioni c.d. “riservate”; La definizione delle procedure per l’effettuazione della consultazione pubblica nazionale e della notifica alla Commissione UE e alle altre NRA Finalità delle Linee guida: assicurare che le NRA seguano un approccio coerente nell’applicazione del nuovo quadro normativo, così da garantire l’armonizzazione delle misure da applicare nei diversi Stati membri.

LE PROCEDURE COMUNITARIE (1/2) Le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della direttiva quadro si applicano: per le analisi dei mercati di cui alla Raccomandazione; per la definizione di nuovi mercati diversi da quelli indicati nella Raccomandazione; per le analisi dei mercati transnazionali. Tutto ciò, a condizione che le misure adottate su tali mercati siano tali da “influenzare gli scambi tra Stati membri”

LE PROCEDURE COMUNITARIE (2/2) Per “influenza agli scambi tra Stati membri” si intende: “ogni misura atta ad avere un’influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui modelli di commercio tra Stati membri in modo tale da creare una barriera al mercato unico (…)” (considerando 38 delle Linee guida). Questo sembrerebbe porre un limite all’applicazione delle procedure ex art. 7, perché presuppone che l’influenza agli scambi venga dimostrata. Tuttavia, secondo una posizione espressa – ancorché informalmente - dalla Commissione europea, di fatto l’influenza agli scambi tra Stati membri si verifica ogni qualvolta l’analisi di mercato porterà a concludere che la dimensione geografica dello stesso è di livello nazionale e, pertanto, è piuttosto prevedibile che le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della direttiva quadro si applicheranno nella grande maggior parte dei casi

5. LA DEFINIZIONE DEL MERCATO: DIMENSIONE GEOGRAFICA E DIMENSIONE MERCEOLOGICA

LA DEFINIZIONE DEL MERCATO (1/5) Primo passo per le analisi dei mercati è l’individuazione del mercato rilevante. Esso si compone di due elementi: la dimensione geografica e quella merceologica. Le ANR hanno il compito di identificare la dimensione geografica, dal momento che dal punto di vista merceologico la Raccomandazione ha già definito i mercati. Se le ANR vorranno analizzare mercati diversi da quelli della Raccomandazione, allora dovranno anche definirne le caratteristiche merceologiche (prodotto/servizio). L’analisi parte dagli elementi già in possesso dalle Autorità (studi, dati raccolti nel corso degli anni, data base, ecc.).

LA DEFINIZIONE DEL MERCATO (2/5) I Criteri per la definizione del mercato sono: Analisi della: Sostituibilità della domanda; Sostituibilità dell’offerta; Dimensione geografica; Concorrenza potenziale.

LA DEFINIZIONE DEL MERCATO (3/5) LA SOSTITUIBILITÀ DAL LATO DELLA DOMANDA Si verifica attraverso l’analisi del comportamento dei consumatori. In sostanza, si deve verificare come si comportano i consumatori di fronte ad un aumento modesto, ma significativo e non temporaneo, del prezzo di un dato prodotto o servizio mantenendo costanti i prezzi di tutti gli altri prodotti o servizi. L’incremento di prezzo è del 5-10% (test del monopolista ipotetico). LA SOSTITUIBILITÀ DAL LATO DELLA OFFERTA Verifica che, a seguito dell’aumento di prezzo (5-10%) vi sia la possibilità che imprese in quel momento non attive sul mercato, decidano di entrarvi.

LA DEFINIZIONE DEL MERCATO (4/5) LA DIMENSIONE GEOGRAFICA E’ l’area in cui le imprese interessate sono attive nell’offerta e domanda dei prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. QUINDI le aree in cui le condizioni di concorrenza sono eterogenee, non costituiscono lo stesso mercato.

LA DEFINIZIONE DEL MERCATO (5/5) LA CONCORRENZA POTENZIALE Analisi delle possibilità che operatori non presenti sul mercato al momento delle analisi possano entrarvi in un secondo momento. In altre parole, si tratta di verificare se siano presenti barriere all’ingresso del mercato tali da scoraggiare un potenziale concorrente ad entrarvi. Le barriere all’entrata sono: barriere strutturali (vincoli tecnici ed economici); barriere giuridiche (misure legislative, amministrative o di altra natura); La differenza tra concorrenza potenziale e sostituibilità dal lato dell’offerta, sta nel fatto che in questa ultima la variante è data solo dagli aumenti di prezzo.

LA POSIZIONE DOMINANTE INDIVIDUALE E COLLETTIVA: VALUTAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA NOTIFICARE

LA POSIZIONE DOMINANTE (1/3) DEFINIZIONE: Come già indicato, il significativo potere di mercato coincide con la posizione dominante, ovvero una “situazione di potenza economica grazie alla quale un’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori” (sentenza Corte di Giustizia delle Comunità europee, United Brands del 14 febbraio 1974,causa n. 27/76). La verifica di una posizione dominante non esclude l’esistenza di una certa concorrenza sul mercato.

LA POSIZIONE DOMINANTE (2/3) I CRITERI per individuare una posizione dominante sono: 1) la quota di mercato che l’impresa detiene sul mercato: < 25%: no PD; < 40%: presunzione PD; > 50%: esistenza PD. La quota di mercato deve essere presa in considerazione in termini dinamici: se la quota di mercato è stabile, allora PD forte; se c’è graduale erosione: indicazione di intensificazione concorrenza; se la quota di mercato fluttua: assenza di potere di mercato della impresa. La quota di mercato si misura a partire dal fatturato delle imprese e dal volume delle vendite. 2) Analisi di altri criteri, quali: dimensione globale dell’impresa; controllo delle infrastrutture difficili da duplicare; vantaggi/superiorità a livello tecnologico; contropotere degli acquirenti; accesso ai mercati finanziari/risorse; economie di scala/scopo/diversificazione; integrazione verticale; grado di sviluppo della rete di distribuzione; concorrenza potenziale; barriere all’espansione.

LA POSIZIONE DOMINANTE (3/3) Effetto leva: Se un’impresa detiene una PD su un mercato specifico, si può presumere che essa abbia una PD su un mercato strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di essere fatto valere nell’altro, rafforzando così il potere complessivo dell’impresa interessata. Inoltre, un’impresa che detiene una PD in un mercato e una posizione preminente in un mercato distinto ma strettamente collegato al primo, si trova in una situazione equiparabile a chi detiene una PD sul complesso dei mercati in esame. Questa situazione si verifica facilmente tra mercati all’ingrosso e mercati al dettaglio per le imprese integrate verticalmente.

LA POSIZIONE DOMINANTE COLLETTIVA (1/3) Una o più imprese detengono una PD collettiva quando si presentano ai loro clienti e concorrenti come un’unica impresa. Questo si può verificare quando: non vi è una concorrenza effettiva tra le imprese in questione; esse adottano sul mercato rilevante una condotta uniforme e una politica comune. Occorre quindi verificare se ci sono legami economici che consentono loro di agire in maniera indipendente dai concorrenti e dai consumatori. I legami economici posso esservi in una situazione di oligopolio ristretto, in cui le imprese sono incentivate ad allineare i propri comportamenti per massimizzare i profitti.

LA POSIZIONE DOMINANTE COLLETTIVA (2/3) Nella verifica della PD collettiva si deve analizzare la presenza di effetti coordinati sul mercato, anche in assenza di legami strutturali tra le imprese. Ciò può verificarsi nel caso in cui ci siano le seguenti caratteristiche: maturità del mercato; crescita moderata o stagnazione della domanda; scarsa elasticità della domanda; omogeneità dei prodotti; analoghe strutture dei costi; analoghe quote di mercato; (segue)

LA POSIZIONE DOMINANTE COLLETTIVA (3/3) (segue) mancanza di innovazione tecnologica o maturità della tecnologia; assenza di sovracapacità; ostacoli all’accesso; mancanza di contropotere contrattuale dell’acquirente; mancanza di concorrenza potenziale; legami e interconnessioni tra imprese; assenza di margine o margine ridotto per la concorrenza sui prezzi.

7. GLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

GLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI AGLI OPERATORI SPM (1/2) Una volta terminata l’analisi del grado di concorrenza (effettuata in termini prospettici) ed individuati gli operatori in PD, vanno imposti loro i c.d. obblighi regolamentari. Gli obblighi da imporre in capo agli operatori notificati, sul mercato all’ingrosso, sono: obbligo di trasparenza; obbligo di non discriminazione; obbligo di separazione contabile; obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete; obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi; Sul mercato al dettaglio, gli obblighi sono: obblighi in materia di tariffe finali; obblighi in materia di selezione e preselezione del vettore; obblighi in materia di linee affittate. Gli obblighi devono rispettare i principi di obiettività, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

GLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI AGLI OPERATORI SPM (2/2) Le ANR devono imporre almeno un obbligo di regolamentazione alle imprese designate con SMP. Se l’impresa era già notificata ai sensi del vecchio quadro regolamentare, la ANR può decidere di mantenere gli obblighi che già le erano imposti. Se la ANR vuole imporre obblighi in materia di interconnessione e accesso diversi da quelli indicati nella direttiva, dovrà far approvare alla Commissione la misura che intende adottare. Se nel mercato di riferimento non ci sono operatori con SPM, la ANR non imporrà alcun obbligo e revocherà eventuali obblighi preesistenti. Prima di togliere gli obblighi, la ANR dovrà dare alle parti un ragionevole preavviso. Le misure adottate dovranno essere adeguatamente motivate nel provvedimento finale. La Commissione valuterà gli obblighi imposti dalle ANR alla luce del criterio di proporzionalità. Questo implica che il mezzo usato per conseguire un dato fine sia strettamente adeguato e necessario al conseguimento dello stesso. In altri termini, l’azione intrapresa deve perseguire uno scopo legittimo e i mezzi impiegati devono essere necessari e il meno onerosi possibile.

GLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI AD ALTRI OPERATORI (1/1) Le ANR possono imporre obblighi di regolamentazione anche alle imprese NON designate con SMP. Tali obblighi sono individuati negli art. 5 e 8 direttiva accesso e sono: obblighi di accesso e interconnessione; obblighi che coprono l’accesso ai sistemi di accesso condizionato e l’accesso alle interfacce dei programmi applicativi e alle guide elettroniche dei programmi; obblighi sulla co-locazione; obblighi di contabilità separata per le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica e che godono di diritti speciali o esclusivi in altri settori; obblighi relativi agli impegni assunti da una impresa nell’ambito di una procedura di gara; obblighi di usare specifiche risorse di numerazione; obblighi di attuare la portabilità del numero; obblighi in materia di protezione dei dati personali (direttiva); obblighi derivanti da impegni internazionali.

8. LE PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI ISTRUTTORI

Nello svolgimento delle analisi di mercato, le ANR: LE PROCEDURE (1/6): IN GENERALE Nello svolgimento delle analisi di mercato, le ANR: devono tenere in massimo conto Raccomandazione e Linee guida; Possono richiedere informazioni alle imprese; Devono effettuare una consultazione pubblica se la decisione impatta in modo consistente sul mercato rilevante; Devono richiedere il parere all’Autorità antirust; Le ANR e le Autorità antitrust possono scambiarsi informazioni; LA Commissione UE può richiedere informazioni alle ANR

LA RICHIESTA DELLE INFORMAZIONI (2/6) LE PROCEDURE: LA RICHIESTA DELLE INFORMAZIONI (2/6) La richiesta di informazioni alle imprese informazioni, comprese quelle di natura finanziaria e quelle riservate: le richieste devono essere proporzionate e motivate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Nelle motivazioni vanno specificati i termini per la fornitura informazioni; Devono essere fornite sollecitamente dalle imprese, secondo i tempi e il livello di dettaglio richiesti dalla ANR; Le ANR possono imporre sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni richieste (art. 98 Codice comunicazioni);

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA NAZIONALE (3/6) LE PROCEDURE: LA CONSULTAZIONE PUBBLICA NAZIONALE (3/6) Al termine dell’analisi di mercato, se la NRA intende adottare misure che impattano in modo consistente sul mercato rilevante, deve fare la consultazione pubblica con le parti interessate, la Commissione UE e le altre ANR. La consultazione pubblica deve avvenire sulla bozza di decisione che deve contenere: La definizione del mercato e le motivazioni; Gli elementi su cui si basa la valutazione sul grado di concorrenza: la constatazione della PD/effettiva concorrenza; Indicazione delle imprese in PD; Descrizione circostanziata degli obblighi proposti, con valutazione sul rispetto del principio di proporzionalità. L’avvio della consultazione con gli operatori e il testo sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e sul sito web dell’Autorità. Le parti hanno minimo 30 giorni per inviare le proprie osservazioni e per richiedere un’audizione (almeno 10 gg prima del termine della consultazione). Nel corso dell’analisi, le NRA possono procedere ad effettuare altre consultazioni pubbliche (c.d. preconsultazioni) (consultazione facoltativa).

IL PARERE DELL’AUTORITÀ ANTITRUST (4/6) LE PROCEDURE: IL PARERE DELL’AUTORITÀ ANTITRUST (4/6) A seguito della consultazione nazionale, una volta recepite le osservazioni degli operatori interessati, la bozza di provvedimento – corredata della documentazione necessaria - viene inviata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’Antitrust ha 45 giorni per rendere il parere. Trascorso il termine l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può procedere anche in assenza del parere. Il parere dell’Antitrust è pubblicato, salvo esigenze di riservatezza delle imprese, sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti web, contestualmente al provvedimento adottato dall’Agcom. Le due Autorità possono scambiarsi le informazioni che ritengono necessarie, anche quelle riservate. L’Autorità che riceve le informazioni è tenuta a rispettare lo stesso grado di riservatezza dell’Autorità che le ha inviate. L’accesso ai documenti è esercitato presso l’Autorità che è competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che è competente a detenere stabilmente i documenti oggetto di accesso.

LA CONSULTAZIONE CON LA COMMISSIONE UE E LE ANR (5/6) LE PROCEDURE: LA CONSULTAZIONE CON LA COMMISSIONE UE E LE ANR (5/6) A seguito della consultazione dell’Autorità antitrust, la bozza di provvedimento finale viene inviata alla Commissione UE. La Commissione e le altre ANR hanno la facoltà di inviare commenti sullo schema di provvedimento entro un termine di un mese, o altro termine se diversamente indicato. La notifica dei provvedimenti da parte delle Autorità alla Commissione avverrà sullo schema di provvedimento (redatto nella propria lingua) accompagnato da un “modulo di notificazione sintetico” in lingua inglese. La trasmissione di questi documenti avviene in formato elettronico. Nell’adozione del testo finale del provvedimento l’Autorità dovrà tener conto dei pareri ricevuti. La decisione finale dovrà essere immediatamente comunicata alla Commissione e pubblicata. La Commissione fornisce al Cocom tutte le info sugli esiti delle consultazioni pubbliche.

La decisione finale deve indicare: LE PROCEDURE (6/6) La decisione finale deve indicare: La giustificazione degli obblighi in relazione agli obiettivi generali di cui all’art. 8 della direttiva quadro; La proporzionalità degli obblighi; La motivazione su cui si fondano le misure proposte.

crea barriere al mercato unico; ECCEZIONI (1/2) Se la misura mira a definire mercati diversi da quelli della Raccomandazione o designa operatori con SPM, e la Commissione, durante la consultazione, ha espresso un parere in cui dice che la misura: crea barriere al mercato unico; potrebbe essere incompatibile con il diritto UE e gli obiettivi ex art. 8 DQ  Il progetto di misura non può essere adottato per altri due mesi. Nel corso di questi due mesi la Commissione, sentito il Cocom (parere non vincolante), può adottare una decisione motivata in cui chiede alla NRA di ritirare il progetto. La decisione contiene anche proposte di modifica. Se la Commissione si esprime nei due mesi come sopra: la ANR può modificare/ritirare progetto e notificare la decisione (nuova o di ritiro); Se la Commissione non si esprime nei due mesi, la ANR può adottare la decisione così com’è.

ECCEZIONI (2/2) La ANR può, in casi di particolare urgenza, adottare misure temporanee, senza consultare le parti, la Commissione e le altre ANR, in deroga alla procedura di cui all’art. 7 della direttiva quadro, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti. Le misure temporanee, comprensive di adeguata motivazione, vengono comunicate alla Commissione e alle altre ANR. Se la ANR vuole trasformare le misure da temporanee a permanenti o vuole prorogarle, deve adottare la procedura ex art. 7.3 e 7.4 direttiva quadro.

9. LA SITUAZIONE IN ITALIA

LA SITUAZIONE IN ITALIA (1/1) I procedimenti istruttori sono stati avviati dall’Autorità l’8 giugno 2004, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’avviso della determinazione 1/04; I procedimenti sono stati avviati su tutti i 18 mercati indicati nella Raccomandazione UE sui mercati rilevanti; Il termine di conclusione dei procedimenti è di 120 giorni, salvo sospensioni dei termini dovute a: Richieste informazioni e documenti; Consultazione pubblica nazionale (min. 30 gg.) Acquisizione parere Agcm (45 gg.); Acquisizione osservazioni Commissione europea (min. 30 gg.). L’oggetto del procedimento è l’analisi del mercato, la valutazione di concorrenzialità, l’identificazione di eventuali soggetti in posizione dominante, la proposta in merito alla revoca/mantenimento/modifica/introduzione degli obblighi regolamentari. Gli obblighi ad oggi esistenti rimangono in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di cui alla delibera 118/04/CONS.

10. I MERCATI TRANSNAZIONALI E I MERCATI EMERGENTI

ANALISI DEI MERCATI TRANSNAZIONALI La Commissione può adottare una decisione sull’individuazione mercati transnazionali, previa consultazione ANR; Le ANR effettuano congiuntamente l’analisi di mercato, secondo le Linee direttrici e si esprimono congiuntamente in merito all’imposizione, al mantenimento, modifica o revoca obblighi. Si presume che l’ERG (European Regulatory Group) farà da forum per le analisi congiunte; Le procedure sono le stesse previste per l’analisi dei mercati di cui alla Raccomandazione, ma con la previsione di procedure ad hoc per il processo decisionale collettivo.

ANALISI DEI MERCATI EMERGENTI Come per le analisi dei mercati “normali”, anche per i mercati emergenti, l’analisi per valutare il grado di concorrenza dovrà considerare se il mercato sia concorrenziale “in prospettiva”; Le misure da imporre sui mercati emergenti non dovrebbero essere obblighi ex ante all’operatore leader, perché l’imposizione regolamentare “precoce” potrebbe influire su condizioni concorrenziali non ancora formate. Tuttavia, si deve evitare che l’impresa leader precluda l’ingresso di altri operatori su tali mercati. QUINDI: in caso di intervento regolamentare ex ante, esso deve essere pienamente giustificato dalla ANR, alla luce del fatto che c’è comunque la facoltà di intervenire in un secondo momento, nel contesto del riesame periodico dei mercati rievanti

11. LO EUROPEAN REGULATOR’S GROUP, IL COMITATO DELLE COMUNICAZIONI E IL COMITATO SPETTRO RADIO

L’ERG E I COMITATI L’ERG è un organismo costituito da un rappresentante della Commissione e dai direttori delle Autorità di regolamentazione di ciascuno Stato membro. Le funzioni vanno dall’attività di assistenza e consulenza alla Commissione europea nel settore delle comunicazioni elettroniche, alla funzione di interfaccia tra le Autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione, al fine di consolidare il mercato interno. Esso può promuovere consultazioni con i soggetti del mercato, i consumatori e gli utenti finali e deve presentare una Relazione annuale sulle proprie attività alla Commissione. Il Co.com. è formato dai rappresentanti della Autorità e dei Ministeri delle comunicazioni nazionali e si sostituisce ai precedenti Comitati ONP e licenze. Le sue funzioni sono quelle di fornire un parere alla Commissione nel caso di applicazione della procedura ex art. 7, comma 4, della direttiva quadro, di ricevere le informazioni dalla Commissione sull’esito delle consultazioni pubbliche, assistere la Commissione e promuovere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione. Il Comitato spettro radio deve assicurare il coordinamento degli approcci politici e le “condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all’uso efficace dello spettro radio necessari all’istituzione e al funzionamento del mercato interno in settori di politica comunitaria quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e ricerca e sviluppo.

12. CONCLUSIONI

È terminata la fase della liberalizzazione; CONCLUSIONI È terminata la fase della liberalizzazione; È il momento di armonizzare i processi di intervento sui mercati dei diversi Stati membri, attraverso la definizione di regole comuni e valide a livello europeo; viene creata un’unica procedura che tutte le Autorità degli Stati membri devono rispettare, e in cui l’elemento di convergenza è dato dal ruolo della Commissione europea (viene creata una sorta di diritto amministrativo comunitario); tale diritto “sovranazionale” si applica ai procedimenti preparatori di atti amministrativi generale, ai quali non sempre si applicano le norme nazionali; la Commissione UE aveva fissato al giugno 2004 il termine per valutare la necessità di riesaminare la Raccomandazione. Con un comunicato del 30 giugno ha posticipato alla fine del 2005 tale termine; problema dello scambio di informazioni tra Commissione e ANR; Problema nell’utilizzo del potere di veto della Commissione.