Fonti del diritto: atti o fatti idonei a creare, integrare o modificare regole giuridiche Fonti – fatto: Sono fatti e comportamenti umani che con il loro ripetersi creano regole di comportamento a cui viene riconosciuto carattere obbligatorio e quindi valore giuridico (es. : consuetudine, prassi amministrativa) Fonti – atto: Sono atti giuridici adottati da particolari organi a cui viene riconosciuto il potere di creare, integrare, modificare il diritto (es. leggi, regolamenti)
Caratteri delle fonti generalità: astrattezza innovatività sono destinate ad una pluralità indeterminata ed a priori indeterminabile di soggetti astrattezza disciplinano fattispecie astratte e si applicano a tutti i casi concreti riconducibili a tali fattispecie innovatività hanno un contenuto prescrittivo che inserisce regole nuove o modifica regole esistenti
Sistema delle fonti
Fonti di livello Costituzionale Costituzione Leggi costituzionali Leggi di revisione costituzionale Norme internazionali generalmente riconosciute e Trattati internazionali a cui l’Italia aderisce Sentenze della Corte costituzionale
Fonti di livello primario Legge formale: È la principale fonte a competenza generale Atto dotato di forza di legge, cioè capace di abrogare e modificare atti normativi precedenti e di resistere all’abrogazione da parte di atti successivi di livello diverso
Segue: elenco delle fonti primarie (da ritenersi a numero chiuso) Legge ordinaria (legge adottate dal Parlamento) Atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi adottati dalGoverno) Regolamenti degli organi costituzionali Regolamenti e direttive comunitarie Leggi regionali Fonti primarie a competenza riservata
Fonti di livello secondario Comprendono: regolamenti di vari soggetti pubblici (Governo, Regioni, Amm.ni indipendenti, Università, ecc.) statuti di enti pubblici, effetti di referendum regionali e locali Hanno carattere articolato: sono da ordinarsi in relazione ai diversi livelli di governo ed alla diversa tipologia delle fonti primarie a cui sono accessorie aperto: per esse non è possibile trattare un elenco esaustivo, né operare una riconduzione ad unità
Fonti consuetudinarie Nel nostro ordinamento hanno un ruolo marginale. Sono regole di comportamento non scritte che hanno rilevanza collettiva e sono regolarmente seguite da un gruppo sociale o in un certo territorio. Per essere rilevanti necessitano di : elemento materiale: il comportamento deve essere tenuto in modo costante ed uniforme elemento psicologico: ci deve essere la convinzione che il comportamento sia obbligatorio
segue: consuetudini possono essere secundum legem o praeter legem, mai contra legem nelle materie regolate dalla legge, sono ammesse in quanto da essa richiamate da non confondere con le consuetudini costituzionali o con quelle internazionali, che possono influire sull’applicazione di disposizioni di legge.
In caso di antinomie tra le fonti Si possono seguire diversi criteri per individuare la fonte che deve essere applicata: gerarchico: la fonte di grado superiore prevale su quella di grado inferiore cronologico: a parità di grado, la fonte approvata successivamente prevale su quella precedente di competenza la fonte adottata dall’organo che ha la competenza in una certa materia prevale sulle altre fonti di pari grado di specialità: a parità di grado la fonte che detta regole con carattere di specialità prevale su quella che detta regole a carattere generale
Interpretazione delle fonti Per ricavare la regola dalla fonte (atto) si deve tener conto che: non basta la mera lettura del testo (disposizione), ma occorre una sua interpretazione che ricavi da esso la regola giuridica (norma)
Criteri di interpretazione con riguardo al metodo: Logico-Letterale: Significato letterale Logico sistematica Significato coerente con il settore normativo in cui la regola si inserisce Analogica Applicazione ad un caso per cui non c’è disciplina normativa di un regola prevista per un caso analogo Teleologica Significato assunto in base alle finalità che la legge si propone con riguardo ai soggetti: Autentica Operata dal soggetto che ha adottato la norma, cioè dal legislatore Giurisprudenziale Operata dal giudice Dottrinale Operata dagli studiosi di diritto