INCOMPATIBILITA’ PROFESSIONALI

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INCOMPATIBILITA’ PROFESSIONALI RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014 Relatore: Maurizio Stacchiola 28/11/2014

CNDCEC, note interpretative del 13/10/2010 RIFERIMENTI: art. 4, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 art. 34, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 art. 35, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 art. 36, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 art. 37, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 art. 38, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 CNDCEC, note interpretative del 13/10/2010 CNDCEC, note interpretative del 11/3/2012 DIVERSE RISPOSTE “PRONTO ORDINI” DEL CNDCEC RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O. D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O.    Articolo 4) - Incompatibilità.   1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale: della professione di notaio; della professione di giornalista professionista; dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi; dell'attività di promotore finanziario. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico. 3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. 4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O. D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O.  Articolo 34) - Albo ed elenco dei non esercenti Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo. 2. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archivio storico dell'Albo e dell'elenco. 3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine. 4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari. 5. L'Albo è diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:  a) Sezione A Commercialisti;  b) Sezione B Esperti contabili. 6. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili. 7. L'Albo è compilato per ordine di anzianità dell'iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico.  8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6. RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O. D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O.  Articolo 35) - Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità.   Non si può essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce la relativa anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella medesima Sezione hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed alla iscrizione in un'altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l'anzianità derivante da quest'ultima iscrizione. RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O. D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O.  Articolo 36) - Requisiti per la iscrizione nell'Albo   1. Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:  a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità;  b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;  c) essere di condotta irreprensibile;  d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento. 2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dell'Albo. 3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario:  a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico- aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;  b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto. 4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario:  a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28); b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative. 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo2. RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O. D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O.  Articolo 37) - Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti   1.La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo. 2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. 3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda. 4. La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni all'interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. 5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. 6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE3. RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O. D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O.  Articolo 38) - Trasferimento   1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale. 2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza 3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

Note interpretative del 13/10/2010 CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 LA NORMA NEI CONFRONTI DELL’ISCRITTO OPERANDO UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERTA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA INTRODUCE UNA COMPRESSIONE DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI Esigenza di tutelare: Indipendenza Onorabilità Imparzialità Garanzia che il professionista , nello svolgimento dell’attività professionale, nel rispetto degli interessi pubblici FONDAMENTO: SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

LA PIENA AUTONOMIA DELLA PROFESSIONE CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 LE LIMITAZIONI DELLA NORMA SONO DIRETTE AD EVITARE: CHE LO SVOLGIMENTO E CURA DI INTERESSI PARTICOLARI INTERFERISCANO NEL CAMPO PROFESSIONALE INCIDENDO NEGATIVAMENTE SULLA DETERMINAZIONE DEL PROFESSIONISTA PREVISIONE CASI DI INCOMPATIBILITA’ NECESSITA’ DI ASSICURARE , IN RELAZIONE AGLI INTERESSI DI ORDINE GENERALE, LA PIENA AUTONOMIA DELLA PROFESSIONE SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ART. 4, C.1 PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 ART. 4, C.1 PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE INCOMPATIBILE IN PRESENZA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA RICHIAMATE ANCHE SE ESERCITATE IN MODO NON PREVALENTE E NON ABITUALE DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE ISCRITTO IN ALTRO ALBO CON INCOMPATIBILITA’ AI SENSI ART. 4, CO 1 A PROPRIO CARICO PROVA CHE L’ISCRIZIONE NON CORRISPONDE ALL’EFFETTIVO ESERCIZIO DELLA RELATIVA ATTIVITA’ RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 ART. 4, C.3 L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione Esempio: impiegati dello stato (divieto di cumulo con altri impieghi di cui all’art. 53, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165) RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

Note interpretative del 13/10/2010 CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 ART. 4 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE QUALIFICA DI DOTTORE COMMERCIALISTA O ESPERTO CONTABILE SUPERAMENTO ESAME DI STATO CHI E’ IN SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA’ HA ABILITAZIONE E QUALIFICA MA NON PUO’ ESERCITARE IN QUANTO NON ISCRITTO ALL’ALBO ISCRIZIONE ALL’ALBO DA’ IL DIRITTO AD ESERCITARE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

Note interpretative del 13/10/2010 CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 ART. 34 ULTIMO COMMA D.Lgs 139/2005 SOGGETTI IN SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA’ FACOLTA’ DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI NON ESERCENTI RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ESERCIZIO DI ALTRE PROFESSIONI NOTAIO   Art. 4, co 1, l. a CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 L’esercizio in concreto e di fatto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, regolata dalla L. 16/2/1913, n. 89, soltanto qualora quest’ultima sia contemporaneamente e concretamente di fatto esercitata. RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ESERCIZIO DI ALTRE PROFESSIONI GIORNALISTA PROFESSIONISTA   Art. 4, co 1, l. b CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 GIORNALISTA PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ALBO Con esercizio della professione giornalistica esclusiva e continuativa INCOMPATIBILE GIORNALISTA PUBBLICISTA ISCRITTO ALL’ALBO Con esercizio della professione giornalistica non occasionale, retribuita ma non in esclusiva RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ DI IMPRESA Lettera c) – art. 4 – D.Lgs 139/2005 -- INCOMPATIBILITA’ ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE CON: Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 esercizio, anche non prevalente, né abituale . . . dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliari delle precedenti   Vedi definizione di imprenditore, sia commerciale che agricolo poste dagli artt. 2082, 2083, 2135 2 2195 C.C. SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ DI IMPRESA ESERCIZIO CNDCEC Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 ESERCIZIO NON PREVALENTE, NE ABITUALE DELLE PROFESSIONI RICHIAMATE   INCOMPATIBILITA’ ANCHE PER: COSIDETTI ATTI ISOLATI DI COMMERCIO (che comunque non darebbero la qualifica di imprenditori per mancanza di abitualità) SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

UNA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA’ ATTIVITA’ DI IMPRESA Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 L’ATTIVITA’ DEVE ESSERE CONCRETAMENTE SVOLTA PER ESSERE RITENUTA INCOMPATIBILE   LA MERA ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA IMPRENDITORIALE DI FATTO NON ESERCITATA NON DETERMINA UNA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA’ SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

posizione CCIAA inattiva (connessa ad assenza di costi e ricavi); ATTIVITA’ DI IMPRESA Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 IN PRESENZA DI “QUALITA’ IMPRENDITORIALE” ELEMENTI PROBATORI PER ACCLARARE CHE NON C’E’ STATO ESERCIZIO:   posizione CCIAA inattiva (connessa ad assenza di costi e ricavi); posizione IVA inattiva; posizione CCIAA e IVA attiva ma assenza di costi e ricavi ed investimenti indispensabili; assenza di luogo di svolgimento dell’attività, se necessario; dichiarazioni scritte (autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rilasciati da terzi a titolo di prova) SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ DI IMPRESA CNDCEC Art. 4, co 1, l. c Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 AFFINCHE’ L’ATTIVITA’ D’IMPRESA RISULTI INCOMPATIBILE   DEBBONO RICORRERE CONGIUNTAMENTE: La condizione di esercizio di impresa IN NOME PROPRIO O ALTRUI La condizione di esercizio di impresa PER CONTO PROPRIO IN NOME PROPRIO E PER CONTO PROPRIO = IMPRENDITORE INDIVIDUALE IN NOME ALTRUI E PER CONTO PROPRIO = IMPRENDITORE OCCULTO SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA INSTITORE O PROCURATORE DELL’IMPRENDITORE ATTIVITA’ DI IMPRESA Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 PROFESSIONISTA CHE ASSUME MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA Art. 1705 cc ESCLUSA L’INCOMPATIBILITA’ Attività svolta in nome proprio ma per conto altrui   PROFESSIONISTA CHE DIVENTA INSTITORE O PROCURATORE DELL’IMPRENDITORE ESCLUSA L’INCOMPATIBILITA’ Attività svolta sia in nome che per conto altrui ’art. 2203 del codice civile prevede che “è institore colui che è preposto dal titolare dell’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa”. La procura institoria, pertanto, evidenzia implicitamente un mandato che si atteggia a corretta veste giuridica per l’attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ESERCIZIO DI ATTIVITA’ D’IMPRESA SVOLTO DIRETTAMENTE DALL’ISCRITTO ALL’ALBO Caso 1 Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 IPOTESI PIU’ FREQUENTI: Rappresentante di commercio Procacciatore di affari Commerciante all’ingrosso Agente di assicurazione Intermediario finanziario o assicurativo o commerciale   ATTIVITA’ D’IMPRESA IN NOME PROPRIO E PER CONTO PROPRIO INCOMPATIBILE Rientra nella fattispecie di cui sopra: ISCRITTO A SCOPO LUCRATIVO METTE IN CONTATTO X INTERESSE PROPRIO UN CLIENTE E TERZI X RICAVARNE UNA PROVVIGIONE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO DI SOCIETA’ SEMPLICE Caso 2 Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 esercizio di attività non imprenditoriali e non agricole da parte di una società semplice di cui l’iscritto all’albo è socio (esempio: studio professionale costituito in forma di società semplice) COMPATIBILE   esercizio di Impresa agricola In forma di società semplice di cui l’iscritto all’albo è socio INCOMPATIBILE **Più avanti viene trattata l’attività d’impresa diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservative RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ INCOMPATIBILE ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO Caso 3 Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012   ATTIVITA’ INCOMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ INCOMPATIBILE ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO ACCOMANDATARIO DI SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Caso 4 Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012   ATTIVITA’ INCOMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ COMPATIBILE NON SVOLGE ATTIVITA’ D’IMPRESA ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO ACCOMANDANTE DI SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Caso 5 Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 ATTIVITA’ COMPATIBILE NON SVOLGE ATTIVITA’ D’IMPRESA   SE VIENE ACCERTATO CHE L’ACCOMANDANTE DI FATTO: GESTISCA AMMINISTRI LIQUIDI ATTRAVERSO PRESTANOME O FIDUCIARI VA VALUTATO Il materiale esercizio E non la veste formale OBBLIGATORIA l’ATTIVAZIONE DI CONNESSI PROCEDIMENTI IN SEDE GIUDIZIARIA E/O DISCIPLINARE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ COMPATIBILE ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO DI SOCIETA’ DI CAPITALI Caso 6 Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 ATTIVITA’ COMPATIBILE NON SVOLGE ATTIVITA’ D’IMPRESA   VALGONO LE STESSE CONSIDERAZIONI FATTE PER IL SOCIO ACCOMANDANTE DI SAS COMPATIBILE ANCHE PARTECIPAZIONE RILEVANTE, MAGGIORITARIA E/O TOTALITARIA NEL RISPETTO DELLA TERZIETA’ RISPETTO ALLA CONDUZIONE DELLA SOCIETA’ PRIVILEGIARE LA DISTINZIONE FRA PROPRIETA E CONDUZIONE AMMINISTRAZIONE A TERZE PERSONE RISPETTO ALL’ISCRITTO, SIA DI FATTO CHE DI DIRITTO SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO DI SOCIETA’ DI CAPITALI Caso 6 Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 VALUTAZIONE ANCHE SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI AL CASO 11 In tema di iscritto socio e contemporaneamente: Presidente Consigliere delegato Amministratore unico Liquidatore con ampi o tutti i poteri gestionali SE VIENE ACCERTATO CHE l’ISCRITTO SOCIO DI S.R.L. DI FATTO: GESTISCA AMMINISTRI LIQUIDI ATTRAVERSO PRESTANOME O FIDUCIARI O VENGANO UTILIZZATE CLAUSOLE STATUTARIE CON DEVOLUZIONE AI SOCI DI GRAN PARTE DEI DEGLI ATTI DI GESTIONE   PREVALE LA SOSTANZA SULLA FORMA NEL CASO SI INGERISCA NELLA GESTIONE DELLA SOCIETA’ ISCRITTO INCOMPATIBILE ANCHE SE FORMUL A SOLAMENTE DIRETTIVE DI INDIRIZZO CHE ALTERINO L’INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E AUTONOMIA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

INCOMPATIBILITA’ TRUST ATTIVITA’ COMPATIBILE SOCIO DI MAGGIORANZA AMMINISTRATORE DELEGATO (QUINDI CON AMPI POTERI GESTORI) SOCIETA’ COMMERCIALE CNDCEC PRONTO ORDINI N. PO-255/2014 DEL 15/10/2014 (risposta quesito Odcec Milano) DI ISCRITTO   SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA’ SOLUZIONE PROSPETTATA PER SANARE LA POSIZIONE: COSTITUZIONE DI UN TRUST A BENEFICIO DEI FIGLI NOMINA DI UN TRUSTEE TERZO CONFERIMENTO PROPRIA PARTECIPAZIONE AL TRUST MANTENIMENTO CARICA AMMINISTRATORE PUR RIMANENDO AMMISTRATORE, A SEGUITO CONFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE VIENE MENO L’INTERESSE ECONOMICO RILEVANTE ATTIVITA’ COMPATIBILE L’Ordine è tenuto ad accertare che le quote o azioni rappresentative del capitale sociale non siano in tutto o in parte intestate a società fiduciarie, prestanomi, al coniuge non legalmente separato, a conviventi risultanti nello stato di famiglia, a parenti entro il 4° grado, a società nazionali od estere riferibili all'iscritto all'albo o da lui controllate, etc. e che non siano comprovabili, in base a qualunque atto o documento acquisito: - un interesse economico prevalente dell'iscritto; - una situazione di socio influente od occulto. Solo, dunque, ove si accerti l'assenza in capo all'iscritto di un reale interesse economico prevalente nella società in cui svolge l'incarico di amministratore delegato, l'attività potrà ritenersi compatibile. RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ INCOMPATIBILE ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO ACCOMANDATARIO DI SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI Caso 7 Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012   ATTIVITA’ INCOMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ COMPATIBILE NON SVOLGE ATTIVITA’ D’IMPRESA ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO ACCOMANDANTE DI SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI Caso 8 Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 ATTIVITA’ COMPATIBILE NON SVOLGE ATTIVITA’ D’IMPRESA   SE VIENE ACCERTATO CHE L’ACCOMANDANTE DI FATTO: GESTISCA AMMINISTRI LIQUIDI ATTRAVERSO PRESTANOME O FIDUCIARI VA VALUTATO Il materiale esercizio E non la veste formale OBBLIGATORIA l’ATTIVAZIONE DI CONNESSI PROCEDIMENTI IN SEDE GIUDIZIARIA E/O DISCIPLINARE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ COMPATIBILE ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO DI SOCIETA’ COOPERATIVA (art. 2511 e ss, cc), MUTUE ASSICURATRICI (art. 2546 e ss, cc), SOCIETA’ CONSORTILI (art. 2615.ter ss, c.c.) e ALTRI ENTI COMMERCIALI Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 Caso 9   VALGONO LE STESSE CONSIDERAZIONI FATTE PER IL SOCIO DI SOCIETA’ DI CAPITALI CASO 6 ATTIVITA’ COMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ COMPATIBILE ATTIVITA’ INCOMPATIBILE ISCRITTO ALL’ALBO NON SOCIO CONSIGLIERE DELEGATO O PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO O LIQUIDATORE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI SOCIETA’ ED ENTI DI CUI AL CASO 9 CON AMPI (O TUTTI) I POTERI GESTIONALI Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 Caso 10   ATTIVITA’ COMPATIBILE ORDINE DEVE ACCERTARE CHE LE QUOTE RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE SOCIALE NON SIANO IN TUTTO O IN PARTE INTESTATE A: FIDUCIARIE PRESTANOMI AL CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO A CONVIVENTI RISULTANTI NELLO STATO DI FAMIGLIA A PARENTI ENTRO IL 4° GRADO A SOCIETA’ NAZIONALI OD ESTERE RIFERIBILI ALL’ISCRITTO ALL’ALBO O DA LUI CONTROLLATE E CHE NON SIANO COMPROVABILI DA QUALSIASI ATTO O DOCUMENTO: Un interesse economico (vedi caso 11) Un situazione di socio influente od occulto Se comprovati: ATTIVITA’ INCOMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

INTERESSE ECONOMICO PREVALENTE ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO CON INTERESSE ECONOMICO PREVALENTE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI SOCIETA’ ED ENTI DI CUI AL CASO 9 E CONTEMPORANEAMENTE: CONSIGLIERE DELEGATO O PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO O LIQUIDATORE CON AMPI (O TUTTI) I POTERI GESTIONALI Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 Caso 11   INTERESSE ECONOMICO PREVALENTE QUANDO IL DOTTORE COMMERCIALISTA ESERCITI UN’INFLUENZA RILEVANTE O NOTEVOLE OPPURE IL CONTROLLO SULLA SOCIETA’ QUANDO L’INVESTIMENTO PATRIMONIALE NON SIA IRRILEVANTE CON RIFERIMENTO AL PATRIMONIO DELL’ISCRITTO SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CNDCEC Art. 4, co 1, l. c ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO CON INTERESSE ECONOMICO PREVALENTE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI SOCIETA’ ED ENTI DI CUI AL CASO 9 E CONTEMPORANEAMENTE: CONSIGLIERE DELEGATO O PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO O LIQUIDATORE CON AMPI (O TUTTI) I POTERI GESTIONALI Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 Caso 11   SITUAZIONE PER EFFETTO DELLA QUALE UN SOGGETTO E’ IN GRADO DI IMPRONTARE CON LA PROPRIA VOLONTA’ L’ATTIVITA’ ECONOMICA DI UNA SOCIETA’ CONTROLLO La situazione di controllo si può verificare per diverse cause: PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA AL CAPITALE DELLA SOCIETA’ PARTECIPAZIONE MINORITARIA, LA QUALE TUTTAVIA CONSENTE DI FAR PREVALERE LA PROPRIA VOLONTA’ NELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E QUINDI IMPRIMERE, ATTRAVERSO LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI, INDIRIZZO AMMINISTRATIVO PARTICOLARI VINCOLI CONTRATTUALI (FINANZIAMENTO, LOCAZIONE D’AZIENDA, FORNITURA) CHE ASSICURANO AL SOGGETTO LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA’ CONTROLLO DI DIRITTO CONTROLLO DI FATTO CONTROLLO ESTERNO SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CNDCEC Art. 4, co 1, l. c ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO CON INTERESSE ECONOMICO PREVALENTE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI SOCIETA’ ED ENTI DI CUI AL CASO 9 E CONTEMPORANEAMENTE: CONSIGLIERE DELEGATO O PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO O LIQUIDATORE CON AMPI (O TUTTI) I POTERI GESTIONALI Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 Caso 11   DELLA DIVERSA VOLONTA’ DEGLI ALTRI SOCI ANCHE SE RAPPRESENTANTI LA MAGGIORANZA INFLUENZA RILEVANTE O NOTEVOLE QUANDO LA VOLONTA’ DELL’ISCRITTO SOCIO POSSA ESSERE IMPEDITIVA ANCHE DI FATTO QUANDO LA PARTECIPAZIONE CONSENTE DI FATTO O DI DIRITTO AL SOCIO DI CONDIZIONARE LE DECISIONI CHE LA MAGGIORANZA SAREBBE IN GRADO DI ASSUMERE PUO’ ESSERE USATA ANCHE LA DEFINIZIONE DELL’ART. 2359, co 3 CC Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa SOCIETA’ COLLEGATE SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

Si ravvisa INCOMPATIBILITA’ ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO CON INTERESSE ECONOMICO PREVALENTE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI SOCIETA’ ED ENTI DI CUI AL CASO 9 E CONTEMPORANEAMENTE: CONSIGLIERE DELEGATO O PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO O LIQUIDATORE CON AMPI (O TUTTI) I POTERI GESTIONALI Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 Caso 11   IL RISCONTRO CON COMPROVATI ELEMENTI SOSTANZIALI CHE: Il presidente o amm unico o consigliere delegato o liquidatore con ampi e/o tutti i poteri in una società di capitali eserciti un controllo diretto o di fatto o esterno sulla stessa o anche solo un’influenza come in precedenza delineata Si ravvisa INCOMPATIBILITA’ IL RISCONTRO CON COMPROVATI ELEMENTI SOSTANZIALI CHE: Il presidente o amm unico o consigliere delegato o liquidatore Con partecipazione “irrilevante” Ed irrilevanza dei diritti amministrativi che ne conseguono nelle dinamiche endosocietarie COMPATIBILE SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CNDCEC Art. 4, co 1, l. c INCOMPATIBILE ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO CON INTERESSE ECONOMICO PREVALENTE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI SOCIETA’ ED ENTI DI CUI AL CASO 9 E CONTEMPORANEAMENTE: CONSIGLIERE DELEGATO O PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO O LIQUIDATORE CON AMPI (O TUTTI) I POTERI GESTIONALI Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 Caso 11   REALIZZATA TRAMITE L’UTILIZZO: Del coniuge non legalmente separato O di parenti entro il 4° grado Prestanomi Fiduciari Società nazionali od estere riferibili all’iscritto all’albo o da lui controllate Di conviventi risultanti nello stato di famiglia PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE INCOMPATIBILE SE DIMOSTRATI O PROVATI I RAPPORTI GIURIDICI DI CUI SOPRA E/O L’INFLUENZA DELL’ISCRITTO SUI DETTI SOGGETTI E L’INETRESSE ECONOMICO DELLO STESSO SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CNDCEC Art. 4, co 1, l. c COMPATIBILE ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO CON INTERESSE ECONOMICO PREVALENTE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI SOCIETA’ ED ENTI DI CUI AL CASO 9 E CONTEMPORANEAMENTE: CONSIGLIERE DELEGATO O PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO O LIQUIDATORE CON AMPI (O TUTTI) I POTERI GESTIONALI Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 Caso 11   IL POTERE DECISIONALE SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOLO TALUNI POTERI VENGONO DELEGATI AI CONSIGLIERI MANCA QUINDI UN POTERE DECISORIO ORIGINARIO ED AUTONOMO IN CAPO AL PROFESSIONISTA CONSIGLIERE CON POTERI LIMITATI COMPATIBILE SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CNDCEC Art. 4, co 1, l. c LIQUIDATORE COMPATIBILE ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO CON INTERESSE ECONOMICO PREVALENTE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI SOCIETA’ ED ENTI DI CUI AL CASO 9 E CONTEMPORANEAMENTE: CONSIGLIERE DELEGATO O PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO O LIQUIDATORE CON AMPI (O TUTTI) I POTERI GESTIONALI Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 Caso 11   SE NON HA ADOTTATO IN ALCUN MODO L’ESERCIZIO TEMPORANEO DI IMPRESA ATTIVITA’ MERAMENTE LIQUIDATORIA LIQUIDATORE COMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

Art. 2325, co 2 CC responsabilità Art. 2462, co 2 CC responsabilità ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO UNICO DI SOCIETA’ DI CAPITALI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE Caso 12 Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 Il socio illimitatamente responsabile Art. 2325, co 2 CC responsabilità   In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.  Risponde solidalmente ed in via subordinata alla previa escussione della società, delle obbligazioni assunte da quest’ultima nei confronti dei terzi Art. 2462, co 2 CC responsabilità -In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470. Socio unico illimitatamente responsabile con un concreto esercizio dell’attività di impresa da parte dell’iscritto con poteri gestòri INCOMPATIBILE SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ISCRITTO ALL’ALBO SOCIO UNICO DI SOCIETA’ DI CAPITALI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 S.r.l. unipersonale Chi possiede un capitale sarà invogliato a scegliere questa forma di società non solo perché limita il rischio patrimoniale solo a quanto conferito, ma anche perché potrà controllare la società in maniera completa, senza interferenze di altri soci.  In tal modo si favorisce la nascita di nuove società commerciali riducendo i rischi dell'attività d'impresa. Le regole sono  le stesse di quelle previste per la S.r.l. ordinaria, adattate, però, alla unipersonalità della società. E' previsto, infatti,  che il conferimento dell'unico socio debba avvenire per intero e non nella misura minima del 25% prevista nella S.r.l. pluripersonale (art. 2464 c.c.) e che siano rispettati dei precisi oneri di pubblicità. Se, infatti, la S.r.l. è unipersonale o diviene tale per il venir meno della pluralità dei soci (art. 2470 c.c. comma 4) gli amministratori sono tenuti a depositare una dichiarazione presso il registro delle imprese contente tutti i dati anagrafici dell'unico socio; se questi è una società sarà necessario depositare tutti i dati individuativi di questa. Il rispetto di queste regole è rilevante per la responsabilità personale del singolo socio. L'art. 2462 c.c. dispone, infatti, che l'unico socio è illimitatamente responsabile con il suo patrimonio per le obbligazioni per le obbligazioni assunte dalla società se non sono state osservate le regole sui conferimenti o quelle sulla pubblicità di cui sopra, ma solo nel caso d'insolvenza della società. In altre parole basta non rispettare uno di questi due obblighi e sorgerà la responsabilità illimitata dell'unico socio.   ARTICOLO 2342 Conferimenti Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. (1) RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CNDCEC Art. 4, co 1, l. c COMPATIBILE ISCRITTO ALL’ALBO CHE ESERCITA ATTIVITA’ DI REVISIONE CONTABILE QUALE SOCIO DI SOCIETA’ DI CAPITALI CON POTERI DI GESTIONE AMPIA O GLOBALE O DI SOCIETA DI PERSONE CON RESPONSABILITA’ LIMITATA Caso 13 Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 SOCIO GERENTE ED ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE e contemporaneamente è unico amministratore, o presidente, o consigliere delegato o liquidatore con ampi o tutti i poteri se detiene un interesse economico prevalente o meno   COMPATIBILE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI SOCIETA’ DI PERSONE AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA’ DI REVISIONE CONTABILE E’ fatta salva Ia compatibilità della partecipazione del professionista in società commerciali, di persone e di capitali, come socio e/o amministratore aventi ad oggetto I’erogazione di prestazioni relative alla revisione legale del conti, ancorché II professionista assuma la responsabilità illimitata perle obbligazioni sociali. Tale conclusione deriva dal chiaro disposto della direttiva 2006/43/CE e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i quali, sia per II principio di specialità sia perché norme successive aIl’art. 4 de quo, chiaramente derogano alle disposizioni del D. Lgs. 139/2005. RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

e contemporaneamente è AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA’ FIDUCIARIA ISCRITTO ALL’ALBO CHE ESERCITA ATTIVITA’ FIDUCIARIA QUALE SOCIO DI SOCIETA’ DI CAPITALI CON POTERI DI GESTIONE AMPIA O GLOBALE O DI SOCIETA’ DI PERSONE CON RESPONSABILITA’ LIMITATA Caso 14 Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 SOCIO GERENTE ED ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE e contemporaneamente è unico amministratore, o presidente, o consigliere delegato o liquidatore con ampi o tutti i poteri detiene un interesse economico prevalente o meno   COMPATIBILE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI SOCIETA’ DI PERSONE AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA’ FIDUCIARIA AI SENSI DELLA L. 1966/1939 RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CNDCEC Art. 4, co 1, l. c INCOMPATIBILE COMPATIBILE ISCRITTO ALL’ALBO E SOCIO D’OPERA Caso 15 SOCIO D’OPERA DI SOCIETA’ DI PERSONE A meno che non si configuri la causa di esclusione di cui al punto 4.3 delle note interpretative (carica di amministratore assunta sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico) Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012   INCOMPATIBILE SOCIO D’OPERA DI SOCIETA’ DI CAPITALI SEMPRE CHE NON SI CONFIGURI UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA’ RIPORTATI PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI COMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

L’ISCRITTO NON DEVE AVERE POTERE GESTIONALE ISCRITTO ALL’ALBO TITOLARE O MEMBRO DI IMPRESA FAMILIARE Caso 16 TITOLARE Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012   INCOMPATIBILE PARTECIPANTE L’ISCRITTO NON DEVE AVERE POTERE GESTIONALE COMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CNDCEC Art. 4, co 1, l. c IMPRESA AGRICOLA Caso 17 Definizione di imprenditore agricolo (art. 2135 cc) Art. 4, co 1, l. c CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 IL SOGGETTO CHE ESERCITA ATTIVITA’ DI: coltivazione del fondo (attività rivolta allo sfruttamento delle energie naturali della terra. II fondo assume il ruolo di fattore produttivo e non di mero strumento) selvicoltura (attività tecnica diretta ad ottenere i prodotti del bosco, entro dcli regolari di tempo. E una speciale coltivazione del fondo nella quale non rientra Ia mera attività estrattiva del legname se e disgiunta dalla coltivazione del fondo), allevamento di animali e attività connesse. Rientrano tra le attività connesse quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione,trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco a dall’allevamento di animaIi, dirette alla fornitura di beni a servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nelI’attività agricola esercitata, lvi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge   Ulteriore definizione di imprenditore agricolo (Dlgs 99/2004 – art. 1) II soggetto che in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, dedica alle attività agricole indicate dall’art. 2135 c.c. almeno ii 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da tale attività almeno ii 50% del proprio reddito globale di lavoro. La qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) può essere acquisita anche relativamente all’attività svolta da società di persone, società cooperative e società di capitali, qualora Ia statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole. In particolare in caso di società di persone e cooperative, i soci, ai fini della qualifica di lAP., devono possedere i medesimi requisiti (relativi a conoscenze e competenze, tempo di lavoro e reddito) richiesti per l’imprenditore individuale. Nel caso di società di capitali, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che l’attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza del predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, sia idonea a far acquisire agli stessi Ia qualifica di I.A.P. SALVO SE: “attività d’impresa diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservative” RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E FUNZIONE DI ISTITUTO DI CREDITO CNDCEC PRONTO ORDINI N. PO 134-2009 DEL 4/5/2009 RISPOSTA AD UN ORDINE CIRCA LA CIRCOSTANZA CHE UN SOGGETTO SIA DIPENDENTE DI BANCA, AUTORIZZATO DALLA STESSA A SVOLGERE LA PROFESSIONE, POSSA ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO   RISPOSTA: La norma ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività bancaria qualora questa sia esercitata in proprio in nome proprio o altrui Il professionista che agisce quale dipendente di un’impresa non esercita impresa per conto proprio, in nome proprio o in nome altrui COMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ DI APPALTATORE DI SERVIZIO PUBBLICO Art. 4, co 1, l. d CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 appalto di lavori, avente ad oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara; appalto di forniture, avente ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto di prodotti; appalto di servizi, avente ad oggetto la prestazione di servizi. Si precisa che, tra i servizi indicati nell’Allegato II al Codice, sono presenti i servizi di ricerca e sviluppo, servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili nonché i servizi di consulenza gestionale e affini.   no identificazione dei servizi pubblici ma identificazione dei servizi che l’Ente deve mettere in gara pubblica E quindi si avranno: appalti pubblici di servizi non costituenti pubblico servizio appalti pubblici di pubblici servizi incompatibilità RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ DI CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dal D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, è concessionario il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso. Ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, il Ministero dell’economia e delle finanze attribuisce la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo alle società per azioni aventi come oggetto: lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso. Si precisa, infine, che ai sensi dell’art. 3 del D.l. n. 203 del 30 settembre 2005 a decorrere dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione e le funzioni relative alla riscossione nazionale. Tali funzioni sono attribuite all’Agenzia delle entrate che le esercita mediante la società Equitalia S.p.a.. Sul punto si segnala che, per la riscossione dei tributi locali o di Enti pubblici locali, continuano ad operare i concessionari di riscossione tributi. Art. 4, co 1, l. d CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012   INCOMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ DI PROMOTORE FINANZIARIO Art. 4, co 1, l. e CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 lL promotore finanziario, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è “la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede. L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”. Per “offerta fuori sede”, ai sensi dell’art. 30 del citato decreto, si deve intendere la "promozione” e il “collocamento” presso il pubblico: di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento; di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.   RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ DI CONSULENTE FINANZIARIO CNDCEC PRONTO ORDINI N. PO-2009 DEL 4/5/2009 PROFESSIONISTA INCARICATO DIRETTAMENTE DAL CLIENTE A STUDIARE I MERCATI FINANZIARI E PROSPETTARE LE ALTERNATIVE MIGLIORI DI INVESTIMENTO, ILLUSTRANDO I VANTAGGI, COSTI E RISCHI DI OGNI SOLUZIONE   Secondo quanto contenuto nel pronto ordini citato, L’attività di consulente finanziario, non essendo riconducibile all’attività di promotore finanziario, non è incompatibile con l’esercizio della professione RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CNDCEC Art. 4, co 2 COMPATIBILE INCOMPATIBILE ATTIVITA’ DIRETTA ALLA GESTIONE PATRIMONIALE O DI MERO GODIMENTO CONSERVATIVO CASO DI ESCLUSIONE Art. 4, co 2 CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 *per l’attività di gestione patrimoniale IMMOBILIARE si deve trattare di PURA GESTIONE ATTIVITA’ D’IMPRESA DIRETTA ALLA GESTIONE PATRIMONIALE IMMOBILIARE E MOBILIARE COMPATIBILE   *per l’attività di gestione patrimoniale MOBILIARE si può ricomprendere sia la gestione “statica” (in titoli) sia quella “dinamica” Parametri per l’assunzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) Non semplice l’inquadramento quale attivita’ di “mero godimento o meramente conservativa” Se l’imprenditore ha la qualifica IAP, Lo stesso dedica la maggior parte delle proprie risorse economiche e del proprio tempo all’attività agricola ATTIVITA’ AGRICOLA INCOMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CNDCEC Art. 4, co 2 COMPATIBILE ATTIVITA’ D’IMPRESA RIGUARDANTE I SERVIZI STRUMENTALI O AUSILIARI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CASO DI ESCLUSIONE Art. 4, co 2 CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 CHE SVOLGONO, AD ESEMPIO, ATTIVITA DI: TENUTA CONTABILITA’ GENERALE OD IVA INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI DOMICILIAZIONE E SEGRETERIA SOCIETARIA TENUTA CONTABILITA’ PAGHE E SIMILI SERVIZI DI SEGRETERIA PER LO STUDIO PROFESSIONALE ECC. ATTIVITA’ D’IMPRESA   CON ESERCIZIO IN FORMA SOCIETARIA DI SOCIETA’ DI “MEZZI” O DI “SERVIZI” NO ATTIVITA’ INTELLETTUALE deve rimanere nella sfera professionale Iscritto con interesse economico prevalente Ricopre cariche con ampi poteri UNICO CLIENTE: SE STESSO (quindi con servizi qualificabili quali strumentali e/o ausiliari) COMPATIBILE SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

SOCIETA’ CON SERVIZI RIVOLTI ANCHE A CLIENTI TERZI ATTIVITA’ D’IMPRESA RIGUARDANTE I SERVIZI STRUMENTALI O AUSILIARI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CASO DI ESCLUSIONE Art. 4, co 2 CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 CHE SVOLGONO, AD ESEMPIO, ATTIVITA DI: TENUTA CONTABILITA’ GENERALE OD IVA INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI DOMICILIAZIONE E SEGRETERIA SOCIETARIA TENUTA CONTABILITA’ PAGHE E SIMILI SERVIZI DI SEGRETERIA PER LO STUDIO PROFESSIONALE ECC. ATTIVITA’ D’IMPRESA   CON ESERCIZIO IN FORMA SOCIETARIA DI SOCIETA’ DI “MEZZI” O DI “SERVIZI” NO ATTIVITA’ INTELLETTUALE deve rimanere nella sfera professionale Iscritto con interesse economico prevalente Ricopre cariche con ampi poteri SOCIETA’ CON SERVIZI RIVOLTI ANCHE A CLIENTI TERZI COMPATIBILE SE: FATTURATO INDIVIDUALE DELL’ISCRITTO (si fa riferimento alla posizione iva) PREVALENTE RISPETTO ALLA QUOTA PARTE DEL FATTURATO DELLA SOCIETA’ DI SERVIZI SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CNDCEC Art. 4, co 2 non al singolo anno solare ATTIVITA’ D’IMPRESA RIGUARDANTE I SERVIZI STRUMENTALI O AUSILIARI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CASO DI ESCLUSIONE Art. 4, co 2 CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 INCOMPATIBILE SE: FATTURATO INDIVIDUALE DELL’ISCRITTO (si fa riferimento alla posizione iva) E’ INFERIORE RISPETTO ALLA QUOTA PARTE DEL FATTURATO DELLA SOCIETA’ DI SERVIZI   In questo caso i servizi offerto dalla società non sarebbero qualificabili come “strumentali” o “ausiliari” “FATTURATO” Poiché i fatturati del professionista e della società di servizi vengono prodotti spesso con criteri diversi (cassa / competenza) La verifica tra i fatturati dell’iscritto e della società và effettuata con riferimento: non al singolo anno solare bensì sulla base della media dell’ultimo quinquennio SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ D’IMPRESA RIGUARDANTE I SERVIZI STRUMENTALI O AUSILIARI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CASO DI ESCLUSIONE Art. 4, co 2 PRONTO ORDINI N. PO 201/2014 del 15/10/2014 Pronto ordini PO 201/2014 “FATTURATO” Qualora, dunque, la società di servizi abbia come clienti anche soggetti terzi rispetto al professionista si può ritenere ammissibile che il confronto tra i due fatturati (quello individuale del professionista e la quota parte di fatturato della società a questi imputabile) sia effettuato 'scorporando' quanto fatturato dalla società al professionista per servizi da questi offerti attinenti all'uso delle strutture, della segreteria e attrezzature informatiche della società, considerato che i ricavi di tale attività possono essere sicuramente considerati strumentali all'attività del professionista stesso.   SEGUE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ D’IMPRESA RIGUARDANTE I SERVIZI STRUMENTALI O AUSILIARI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CASO DI ESCLUSIONE “FATTURATO”   COMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CNDCEC Art. 4, co 2 COMPATIBILE ELEMENTI PROBATORI CARICA DI AMMINISTRATORE ASSUNTA SULLA BASE DI UNO SPECIFICO INCARICO PROFESSIONALE E PER ILPERSEGUIMENTO DELL’INTERESSE DI COLUI CHE CONFERISCE L’INCARICO CASO DI ESCLUSIONE Art. 4, co 2 CNDCEC Note interpretative del 13/10/2010 Note interpretative del 1/3/2012 ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE ESERCITATA SULLA BASE DI UNO SPECIFICO INCARICO (NELL’INTERESSE DEL CLIENTE) COMPATIBILE   ELEMENTI PROBATORI MANDATO SCRITTO CONFERITO DAL CLIENTE PARCELLAZIONE DEI COMPENSI MANCATA ATTRIBUZIONE DI UTILI O DIVIDENDI (O RINUNCIA AGLI STESSI) O LORO ASSEGNAZIONE IN MISURA NON SIGNIFICATIVA PER I FINI SOPRA ESPOSTI ASSENZA DI UN REALE O CONCRETO INTERESSE IMPRENDITORIALE DELL’ISCRITTO PARTECIPAZIONE IN MISURA DEL TUTTO IRRILEVANTE AL CAPITALE DELLA SOCIETA’ SITUAZIONE TEMPORANEE DI ESTREMA URGENZA ED IMPOSSIBILITA’ AD AGIRE DIVERSAMENTE IN ASSENZA DEI CRITERI SOPRA ESPOSTI, COME NELLE IPOTESI DI SUCCESSIONE, EREDITA’, DONAZIONI, DIVORZI E SIMILI ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE ESERCITATA PER SODDISFARE UN FINE IMPRENDITORIALE (FUORI DA UN RAPPORTO PROFESSIONALE) INCOMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

Art. 4, co 3 ORDINE DI ROMA Circolare n. 41 del 22/11/2014 COMPATIBILE DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE ISCRITTO ALL’ALBO E CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI Art. 4, co 3 ORDINE DI ROMA Circolare n. 41 del 22/11/2014   L’ORDINAMENTO APPLICABILE AI SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI NON VIETA L’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE COMPATIBILE RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ALCUNE RISPOSTE DA CNDCEC (pronto ordini) NUMERO DATA ORDINE DOMANDA RISPOSTA PO 057-2009 4/5/2009 LARINO ATTIVITA’ DI DIRETTORE/VICE DIRETTORE DI UN ISTITUTO DI CREDITO COMPATIBILE ATTIVITA’ DI PRESIDENTE DEL CDA DI UN ISTITUTO DI CREDITO COMPATIBILE solo se l’attività viene svolta sulla base di uno specifico mandato conferito al professionista ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE SVOLGE INCARICO DI SINDACO DI UN COMUNE PO 272-2009 12/6/2009 PADOVA ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CON CARICHE ISTITUZIONALI IN COMUNI, PROVINCE E REGIONI PO 055-2009 17/7/2009 ROMA ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI DIPENDENTE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA CON MANSIONI DI AUDITOR PO 372-2009 14/12/2009 LATINA ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI SUB AGENTE ASSICURATIVO INCOMPATIBILE PO 284-2010 22/11/2010 ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI DIPENDENTE PRESSO IN QUALITA’ DI DOCENTE DI ISTITUTO SCOLASTITO COMPATIBILE qualora il professionista sia stato espressamente autorizzato dal rappresentante dell’ente scolastico PO 135-2011 22/06/2011 ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE SVOGLE INCARICO DI SOCIO ACCOMANDATARIO DI UNA SAS se l’attività non viene concretamente svolta dimostrabile anche attraverso assenza di costi e ricavi nonché investimenti imputabili alla società PO 187-2011 20/06/2011 SONDRIO ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE RICOPRE SOCIO IN UN SNC solo qualora l’attività di gestione patrimoniale si configuri come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell’immobile   RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ALCUNE RISPOSTE DA CNDCEC (pronto ordini) NUMERO DATA ORDINE DOMANDA RISPOSTA PO 342-2011 13/03/2012 BRINDISI ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI PROCURATORE SPORTIVO INCOMPATIBILE PO 223-2012 01/10/2012 PORDENONE ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE SVOLGE ATTIIVITA’ DI RICERCATORE UNIVERSITARIO PO 55-2013 08/04/2013 LOCRI ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE RICOPRE SOCIO DI MAGGIORANZA E AMMINISTRATORE DI UNA SRL DI MEDIAZIONE CIVILE, COMMERCIALE E SOCIETA’ DI SERVIZI COMPATIBILE solo se il fatturato ascrivibile al professionista sia superiore alla quota parte di fatturato della societa’ di servizi imputabile all’iscritto PO 129-2012 20/05/2013 ROMA ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE E’ SOCIO DI UNA SOCIETA’ DI ELABORAZIONE DATI PO 144-2013 10/06/2013 ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE ESERCITA ATTIVITA’ DI COLTIVATORE DIRETTO se l’impresa agricola abbia funzione di mero godimento o sia meramente conservativa del terreno agricolo PO 154-2014 19/05/2014 SALERNO ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI SERVIZI SVOLTI DA REVISORI CONTABILI, PERITI, CONSULENTI, IN UNA SOCIETA’ DI SERVIZI se la società ha come unico cliente il professionista stesso, o, se ha clienti terzi, solo se c’è prevalenza del fatturato dell’iscritto rispetto alla quota parte del fatturato della societa’ (controllo quinquennale) PO 211-2014 25/09/2014 CIVITAVECCHIA ATTIVITA’ DI UN ISCRITTO CHE SVOLGE COME DIPENDENTE, LE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO PRESSO UN’AZIENDA DI AUTOTRASPORTI   RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CASSA NAZIONE PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI L'accertamento dell'incompatibilità CHE COSA E’: è l’attività svolta dalla Cassa, con il coinvolgimento, ove necessario, dell’Ordine locale, finalizzata alla verifica della sussistenza di potenziali condizioni di incompatibilità con l’esercizio della professione per i Dottori Commercialisti iscritti/ iscrivendi/ cancellati alla Cassa. Tale analisi può concludersi con: 1- Esclusione, alla data di accertamento, di presenza di condizioni di incompatibilità; 2- Presenza di condizioni di incompatibilità per un periodo superiore all’anno. REQUISITI: la verifica viene avviata dalla Cassa d’ufficio prima dell’attribuzione di prestazioni previdenziali e assistenziali o su richiesta dell'iscritto. Fino alla conclusione del procedimento non è consentita l’erogazione di trattamenti previdenziali /assistenziali. L'INCOMPATIBILITA' E I SUOI EFFETTI Le cariche incompatibili con l’esercizio della professione sono individuate dalla Legge, dalle circolari interpretative e note informative emanate nel tempo dal CNDCEC. Gli anni dichiarati incompatibili non sono utili ai fini previdenziali e assistenziali con la conseguenza che non verranno conteggiati nell’anzianità assicurativo – contributiva. I contributi (fatto salvo l’attuale 4% sul volume di affari IVA) verranno rimborsati in quanto considerati non più dovuti alla Cassa.   RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

previo “annullamento” di 15 anni di anzianità contributiva pregressa, CASSA NAZIONE PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI Sentenza Cassazione civile 13/11/2013, n. 22526   La questione oggetto del giudizio Al ritenuto raggiungimento dei requisiti di legge un dottore commercialista ha fatto domanda di pensione di anzianità All’esito della relativa istruttoria, la sua Cassa ha respinto la domanda, previo “annullamento” di 15 anni di anzianità contributiva pregressa, per aver il professionista – in detto periodo – esercitato la professione in situazione di incompatibilità ai sensi dell’Ordinamento professionale, in quanto contestualmente socio accomandatario di una s.a.s. La sentenza n. 22526/13 – in contrasto con precedenti su analoga fattispecie – riconosce alla Cassa dei Dottori Commercialisti il potere di annullare l’anzianità assicurativa di un soggetto che – pur avendo oggettivamente fatto il Commercialista e pagato la relativa contribuzione tanto all’Ordine che alla Cassa per un quindicennio – versava in una condizione di incompatibilità mai, peraltro, accertata e/o sanzionata dal competente Consiglio dell’Ordine. RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CASSA NAZIONE PREVIDENZA E ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI LETTERE ALLA CASSA stampa invia Le nostre risposte alle vostre domande Lettere alla Cassa Il veicolo d'informazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali aspetta in redazione i vostri quesiti Redazione DOMANDA Egregio Direttore, sono una commercialista non iscritta alla vostra Cassa. Desidererei alcuni chiarimenti in merito all’eventuale incompatibilità tra l’iscrizione al vostro ente e la qualità di socio di una società S.r.l. che svolge attività di elaborazioni dati. La ringrazio anticipatamente per la risposta. RISPOSTA Gentile ragioniera, l’accertamento e la dichiarazione dell’eventuale incompatibilità spettano all’Ordine territoriale. La CNPR si limita a recepire l’eventuale provvedimento di cancellazione dall’Albo deliberato dal Consiglio dell’Ordine, che comporta automaticamente la cancellazione dalla Cassa. Con i migliori saluti.   RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

CASSA NAZIONE PREVIDENZA E ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI   RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014

ATTIVITA’ DI CONTROLLO SVOLTA DALL’ORDINE RICHIESTA DI COMPILAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE INVIATA DA PARTE DELL’ORDINE A TUTTI GLI ISCRITTI IN DATA 25/2/2014   A TUTT’OGGI, NONOSTANTE DIVERSI SOLLECITI, N. 45 ISCRITTI NON HANNO ANCORA INVIATO L’AUTOCERTIFICAZIONE PER TALI SOGGETTI L’ORDINE DOVRA’ PROCEDERE ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVENTUALE SUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA’ RELATORE: MAURIZIO STACCHIOLA 28/11/2014