Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento e dei tirocini estivi in Regione Piemonte Il 20 giugno 2013 è stata.

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Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento e dei tirocini estivi in Regione Piemonte Il 20 giugno 2013 è stata pubblicata sul BUR Regione Piemonte la D.G.R. n. 74-5911 del 3/6/2013 di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento e dei tirocini estivi a seguito dell’accordo approvato in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni il 24 gennaio 2013. L’Accordo Stato – Regioni detta linee guida nell’ambito delle quali le Regioni e le Province autonome hanno esercitato le potestà legislative e regolamentari di propria competenza per qualificare lo strumento del tirocinio anche al fine di rispondere agli obiettivi dettati dalla Strategia Europea per l’Occupazione (SEO).

Ambito di applicazione e principi La nuova disciplina regola i tirocini promossi nel territorio della Regione Piemonte, anche in caso di soggetti ospitanti multilocalizzati con sede legale in altre regioni. Il tirocinio è definito misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto fra soggetto ospitante e tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

Definizioni e tipologie Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, NON CONFIGURA RAPPORTO DI LAVORO. Il limite di età per svolgere il tirocinio è 16 anni. Le tipologie definite sono: tirocini curriculari, tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento / reinserimento lavorativo, tirocini rivolti a disabili, soggetti svantaggiati e particolarmente svantaggiati, tirocini estivi.

Tirocini curriculari Sono i tirocini che danno diritto a crediti formativi e sono inclusi nei piani di studio degli Istituti scolastici o Università o previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi. Non si applica ad essi la normativa in esame, ma sono disciplinati dall’ordinamento didattico del percorso di istruzione formale nel quale sono previsti. Non prevedono indennità né comunicazione obbligatoria.

Tirocini formativi e di orientamento Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e a migliorare l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione dalla scuola al lavoro, mediante l’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro sono rivolti a soggetti che escono da un percorso di studi, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo (qualifica, diploma, laurea, master, dottorato di ricerca) prevedono la definizione di un progetto formativo riferito al repertorio regionale/nazionale delle competenze da acquisire hanno durata massima di 6 mesi, prevedono indennità e comunicazione obbligatoria.

Tirocini di inserimento/reinserimento Sono finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni: inoccupati, disoccupati, in mobilità, sospesi in regime di CIG (in presenza di specifici accordi per l’attuazione di politiche attive), prevedono la definizione di un progetto formativo riferito alla mansione / posizione organizzativa da ricoprire presso il soggetto ospitante, hanno durata massima di 6 mesi, prevedono indennità (solo se rivolti a soggetti NON percettori di ammortizzatori sociali) e comunicazione obbligatoria.

Tirocini rivolti a disabili, persone svantaggiate e persone particolarmente svantaggiate Sono finalizzati al recupero sociale, formativo ed orientativo ed all’obiettivo dell’inserimento/reinserimento lavorativo, sono rivolti a disabili (ai sensi della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (a sensi della legge n. 381/1991), detenuti o sottoposti a misure alternative alla detenzione, persone particolarmente svantaggiate DGR n. 54 e n. 91/2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora), richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria

Tirocini rivolti a disabili, persone svantaggiate e persone particolarmente svantaggiate Il progetto formativo è da definire in relazione alla situazione di disabilità o svantaggio del tirocinante, hanno durata massima di 24 mesi per i disabili, 12 mesi per i soggetti svantaggiati o particolarmente svantaggiati, prevedono indennità e comunicazione obbligatoria.

Tirocini estivi Hanno finalità orientativa e di addestramento pratico, sono rivolti a studenti iscritti ad un istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado, studenti iscritti all’Università, vengono definiti sulla base di un progetto di orientamento. hanno durata massima di 3 mesi, non vi è obbligo di un compenso economico (discrezionale una borsa di studio)

Soggetti promotori Sono soggetti pubblici e privati, deputati a presidiare la qualità dell’esperienza di tirocinio, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, autorizzati o accreditati, possono promuovere il tirocinio nel territorio di loro competenza. Fra questi: i Servizi per l’impiego, le Università, i Centri di formazione professionale, le ASL, gli Enti gestori dei servizi sociali, le comunità terapeutiche, le cooperative sociali, i soggetti autorizzati all’intermediazione nel mercato del lavoro (agenzie di somministrazione).

Soggetti ospitanti e limiti numerici Possono essere soggetti pubblici e privati. In relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato o assunti a tempo determinato per periodi superiori a 6 mesi, stagionali con contratto non inf. ai 3 mesi compresi soci o coadiuvanti, possono essere inseriti tirocinanti con i seguenti limiti riferiti alla sede operativa interessata: nessun dipendente  un tirocinante fino a 5 dipendenti  un tirocinante tra 6 e 20 dipendenti  due tirocinanti oltre 20 dipendenti  tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti. (arrotondamento circ. min 92/98) SPETTA AL SOGGETTO OSPITANTE ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI TIROCINIO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO FORMATIVO.

Limiti di attivazione NON possono ospitare tirocini: le imprese che abbiano in corso sospensioni di lavoratori con ricorso alla CIG ordinaria, straordinaria o in deroga*, le imprese che nei sei mesi precedenti abbiano provveduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo*, le imprese che prevedono in tal modo di sostituire proprio personale o di ricoprire ruoli fondamentali all’organizzazione delle stesse. * Limitatamente alle aree organizzative e alle figure professionali interessate.

Limiti di attivazione Il tirocinio NON può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali NON sia necessario un periodo formativo (in riferimento alla referenziazione CP ISTAT 2011), Può essere utilizzato per l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, SOLO nel caso in cui abbia natura riabilitativa e di inclusione sociale nei confronti dei soggetti disabili, svantaggiati e particolarmente svantaggiati.

Limiti di durata Il soggetto ospitante NON può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga entro i limiti di durata massima, Il periodo di tirocinio può essere sospeso SOLO in caso di maternità, infortunio, malattia lunga (superiore ad un terzo della durata del tirocinio) del tirocinante o chiusura collettiva. Il periodo di sospensione non concorre ai limiti di durata massima.

Compiti del tirocinante svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali; seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; rispettare le disposizioni di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”); mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio..

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti sulla base delle disposizioni e dei modelli regionali approvati. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’applicazione del CCNL di riferimento e della legge n. 68/1999, qualora ad essa sottoposto. Il soggetto ospitante non in regola con la legge n. 68/1999 ospitando un tirocinio di soggetto disabile può sanare l’inadempienza.

IL PROGETTO FORMATIVO La convenzione di tirocinio include il progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante. Il progetto formativo deve essere definito in riferimento al settore di attività economica dell’azienda (codici di classificazione ATECO) o dell’amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell’attività di tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT) con indicazione della figura / profilo professionale di riferimento nel repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012 (in attesa della definizione del repertorio nazionale si fa riferimento al repertorio regionale degli standard formativi). Il progetto formativo viene articolato indicando le competenze da sviluppare dettagliando le conoscenze e le abilità.

ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione dei risultati di apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite Ai fini della registrazione dell’esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista dal progetto formativo.

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE E’ prevista per il tirocinante un’indennità di partecipazione minima mensile di: Euro 300,00 lordi per un impegno massimo fino a 20 ore settimanali, che aumenta proporzionalmente fino ad un importo di Euro 600,00 lordi per un impegno massimo di 40 ore settimanali. L’indennità corrisposta è considerata reddito assimilato a lavoro dipendente. Nel caso di lavoratori sospesi o percettori di ammortizzatori sociali è possibile prevedere SOLO il rimborso di spese documentate.

DEROGHE Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini a favore di disabili, persone svantaggiate e persone particolarmente svantaggiate la Regione potrà definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere al solo fine di garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità.

GARANZIE ASSICURATIVE Per il percorso di tirocinio è prevista l’assicurazione obbligatoria INAIL e la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a carico del soggetto ospitante o del soggetto promotore oppure di soggetto terzo nell’ambito di progetti di politica attiva o di inclusione sociale.

RIFERIMENTI Articoli 38 e 41 della legge regionale n. 34 del 22/12/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, Art. 1, c. 34, 35 e 36 della legge n. 92 del 28/6/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, Linee guida in materia di tirocini – accordo quadro del 24/1/2013 fra Governo, Regioni e Province Autonome, D.G.R. n. 74-5911 del 3/6/2013 - Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento e tirocini estivi, FAQ e modulistica sul sito della Regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/tirocini.htm