Art. 190 del Codice della Strada IL COMPORTAMENTO DEI PEDONI Art. 190 del Codice della Strada
CIRCOLAZIONE (nei centri abitati) Obbligo di camminare sui marciapiedi Se mancano i marciapiedi, si deve camminare sul lato della strada opposto al senso di marcia dei veicoli
CIRCOLAZIONE (fuori dai centri abitati) Nelle strade a doppio senso di circolazione, si deve camminare sul lato opposto al senso di marcia dei veicoli Nelle strade a senso unico, si deve camminare sul lato destro rispetto al senso di marcia dei veicoli Nelle strade non illuminate, di notte è obbligatorio camminare in fila indiana
ATTRAVERSAMENTO Obbligo di usare le strisce pedonali, i sottopassaggi e i sovrapassaggi Se mancano le strisce (o distano più di 100 metri) si può attraversare, ma solo in senso perpendicolare alla strada Vietato attraversare gli incroci in diagonale Quando si attraversa fuori dalle strisce, obbligo di dare la precedenza ai veicoli
ATTRAVERSAMENTO Obbligo di attraversare le piazze o i larghi usando le strisce, anche se si trovano a più di 100 metri Vietato attraversare passando davanti agli autobus o ai tram in sosta alle fermate
SOSTA Vietato sostare sulla strada, tranne in caso di necessità Sostando in gruppo sui marciapiedi o presso le strisce pedonali, vietato intralciare il passaggio degli altri pedoni
SKATEBOARD e PATTINI Vietato circolare sulle strade utilizzando skateboard, pattini, monopattini, ecc. Vietato utilizzare skateboard, pattini, monopattini, ecc. sui marciapiedi e nella aree riservate ai pedoni