Art. 182 del Codice della Strada IL COMPORTAMENTO DEI CICLISTI Art. 182 del Codice della Strada
CIRCOLAZIONE (nei centri abitati) Obbligo di circolare su un’unica fila ogni volta che le condizioni della strada lo richiedono Obbligo di non circolare mai affiancati in numero superiore a due Qualora esista una pista ciclabile, è obbligatorio usarla
CIRCOLAZIONE (fuori dai centri abitati) Obbligo di procedere SEMPRE su un’unica fila Possono procede affiancati un adulto e un bambino minore di dieci anni. Il bambino deve essere sulla destra dell’adulto. Qualora esista una pista ciclabile, è obbligatorio usarla
USO DELLE MANI Obbligo di reggere il manubrio almeno con una mano Le mani e le braccia devono sempre essere libere da ingombri Quando il ciclista può diventare un pericolo o un intralcio per i pedoni, deve scendere e condurre la bicicletta a mano
TRAINO e TRASPORTO E’ vietato farsi trainare da altri veicoli (auto e motorini) E’ vietato trasportare altre persone Si possono trasportare animali, purché siano custoditi in una gabbia o in un contenitore apposito E’ vietato condurre animali al guinzaglio