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Revisione Aziendale Corso avanzato LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE- NOVITA’ Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale-

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Presentazione sul tema: "Revisione Aziendale Corso avanzato LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE- NOVITA’ Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale-"— Transcript della presentazione:

1 Revisione Aziendale Corso avanzato LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE- NOVITA’ Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale- Consulenza Professionale Anno accademico: 2016-2017 Docente: Corrado Testori 1

2 Agenda 1.Normativa di riferimento 2.Principi di revisione 3.La relazione di revisione 4.Isa 701 - Key Audit Matter 5.La revisione del bilancio consolidato 6.La documentazione del lavoro 7.Il fascicolo di passaggio 2

3 Cosa è cambiato Normativa complessa ed articolata Differenti date di applicazione 3 Direttiva Europea 2014/56/UE Regolamento Europeo 537/2014 DLgs 135/2016 Nuovo Dlgs 39/2010 ISA revised & nuovo ISA 701 DLgs 139/2015 Bilancio con data di inizio > 01/01/2016 DLgs 139/2015 Nuovo giudizio di coerenza (nuovo ISA Italia 720B) Regolamento Europeo + Nuovo DLgs 39/2010 modificato dal DLgs 139 in vigore dal 5/8/2016 di attuazione della Direttiva Europea Nuovo set ISA 700/701 Bilancio con data di inizio > 17/06/2016 (EIP) > 5/08/2016 (altre società) Bilancio con data di chiusura > 15/12/2016 Solo a livello internazionale

4 I l Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato ad aprile 2014: la Direttiva 2014/56/UE ("Direttiva Auditing") relativa alle revisione legali dei conti annuali e dei conti consolidati; Decreto Legislativo n. 135 del 17 luglio 2016, che modifica il Decreto Legislativo n. 39/2010 in attuazione della Direttiva Auditing il Regolamento UE 537/2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Normativa di Riferimento Applicazione sui bilanci il cui esercizio inizia dopo il 17/6/2016 4 In vigore dal 05/08/2016

5 Art. 11 DLgs 39/2010 – Principi di revisione [art 1, par 1, p 21 Dir] conferma il meccanismo di adozione dei principi di revisione internazionali da parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE. individua il set dei Principi di revisione internazionale che diventano obbligatori per lo svolgimento della revisione legale e che sono costituiti da: International Standard on Auditing (ISA); International Standard on Quality Control (ISQC 1) Altri principi correlati emanati dall’IFAC tramite lo IAASB, nella misura in cui questi siano rilevanti ai fini della revisione legale consente agli Stati membri possono imporre procedure o obblighi di revisione aggiuntivi ma non è più consentito loro di stralciare parte dei principi di revisione internazionale. I Principi di Revisione 5 IN VIGORE

6 Articoli 16 e 19- bis del DLgs 39/2010 Suddivisione della precedente categoria di EIP in due nuove categorie: EIP – Enti di Interesse Pubblico (emittenti valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati, banche e imprese di assicurazione e riassicurazione), per i quali si applica integralmente il Regolamento n. 537/2014 ESRI – Enti Sottoposti a Regime Intermedio (emittenti strumenti finanziari diffusi, SIM, SGR e relativi fondi comuni gestiti, SICAV/SICAF, IMEL, istituti di pagamento, società di gestione dei mercati regolamentati, società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB), per i quali si applicano solo alcune previsioni del Regolamento n. 537/2014 6 La relazione di revisione

7 Regolamento UE 537/2014 Il Regolamento introduce per gli EIP un doppio livello di reportistica: una relazione di revisione ampliata (art. 10); una relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile (relazione ex art 19 D.Lgs. 39/10), più dettagliata rispetto all’attuale (art. 11); Agli ESRI non si applicano le previsioni relative a: Relazione di revisione ampliata Relazione aggiuntiva per il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile 7 La relazione di revisione

8 Art 10 del Regolamento - Relazione di revisione (EIP) La relazione di revisione è elaborata secondo le disposizioni dell’art. 28 della Direttiva 2006/43/CE inoltre deve contenere le seguenti informazioni aggiuntive: chi o quale organo ha conferito l’incarico, la data del conferimento dello stesso e la sua durata, compresi eventuali rinnovi; [dati fattuali] una spiegazione di come la revisione svolta sia ritenuta in grado di rilevare irregolarità, incluse le frodi; [par. standard] una conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile; [par. standard] una dichiarazione che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione vietati e che l’indipendenza non è stata compromessa; [par. standard] 8 IN VIGORE PER GLI ESERCIZI > 17/6/2016

9 Art. 10 del Regolamento (segue) l’indicazione di servizi diversi dalla revisione consentiti forniti alla società revisionata che non siano già stati oggetto di informativa nella relazione sulla gestione o nel bilancio; [accordarsi col cliente] una descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frodi, nonché una sintesi della risposta del revisore per fronteggiare tali rischi, e, ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi; [impatto rilevante] Ove attinente alle suddette informazioni fornite nella relazione di revisione in merito a ciascun rischio valutato di errore significativo, la relazione di revisione include un chiaro riferimento alle pertinenti informazioni fornite (dal cliente) in bilancio. La relazione di revisione 9

10 Rischio Significativo e risposte di revisione Rischio significativo (ISA 315) Un rischio di errore significativo identificato e valutato che, a giudizio del revisore, richiede una speciale considerazione nella revisione. Nell’individuazione dei rischi significativi il revisore deve considerare: se sia un rischio di frode; se sia connesso a sviluppi economici, contabili o di altra natura; la complessità delle operazioni; se sia connesso a significativi rapporti con parti correlate; la soggettività nelle quantificazioni connesse al rischio (incertezza nelle stime); se sia connesso a operazioni eccezionali o inusuali. 10

11 Rischio Significativo e risposte di revisione Risposte di revisione ai rischi identificati e valutati (ISA 330) Il revisore deve definire e porre in essere le risposte generali di revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati di rischi significativi a livello di bilancio. Le risposte di revisione sono influenzate dall’ambiente di controllo Ambiente di controllo efficace -procedure di conformità -procedure a data intermedia Ambiente di controllo poco efficace - procedure di validità - procedure a fine esercizio 11

12 12 Prossimo futuro? Regolamento Europeo 537/2014 Art. 10 ISA 700R & ISA 701 ISA ITALIA 700/701 ???

13 Evoluzione dei Reporting Standards ISA 13 QUALI ISA SONO CAMBIATI? -ISA 700, ISA 705, 706, 720, 260 e 570 (Revised) -Nuovo ISA 701 (solo per società quotate) Applicabili a livello internazionale per le revisioni contabili dei bilanci dei periodi che terminano dopo il 15 dicembre 2016

14 ISA 701 - Key Audit Matters ISA 701 – “COMMUNICATING KEY AUDIT MATTERS IN THE INDIPENDENT AUDITOR’S REPORT” Tratta delle responsabilità del revisore nel comunicare gli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione. SCOPO -> rafforzare il valore comunicativo della relazione di revisione fornendo maggiore trasparenza in merito alla revisione contabile svolta. Applicabilità: a livello internazionale per i bilanci degli esercizi con data di chiusura il 15/12/2016 o successiva => bilanci 31/12/2016 14 NON ANCORA RECEPITO

15 ISA 701 - Key Audit Matters Definizione dei KAM Aspetti chiave della revisione contabile «Quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame» Gli aspetti chiave della revisione sono scelti tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance. 15

16 ISA 701 - Key Audit Matters Key Audit Matters è un aspetto che, sulla base del proprio giudizio professionale, il revisore valuta significativo. Attraverso la descrizione di un KAM e delle procedure che il revisore ha svolto per indirizzare adeguatamente il relativo aspetto, il lettore del bilancio ha la possibilità di comprendere quali rischi il revisore ha valutato significativi, su quali aree di bilancio, come ha esercitato il proprio giudizio professionale. In sostanza l’approccio risk-based utilizzato dal revisore. Inoltre gli utilizzatori del bilancio hanno la possibilità di avere una migliore comprensione delle aree di bilancio maggiormente soggette a stima da parte degli amministratori. 16

17 ISA 701 - Key Audit Matters Cosa NON è un KAM? Una nota esplicativa che doveva essere inclusa nel bilancio Un giudizio separato sull’aspetto oggetto della Key Audit Matter Una nota che sostituisce il giudizio da esprimere sulla base di quando previsto dall’ISA 570 quando una incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare la propria attività esiste Una nota che sostituisce un giudizio negativo, quando ne ricorrono le circostanze 17

18 Come si determinano una Key Audit Matters 18 Prendere in considerazione gli aspetti valutati significativi e portati all’attenzione della governance Considerare quelle che hanno richiesto una particolare attenzione da parte del revisore nello svolgimento del lavoro Considerare quali tra queste sono le più significative KEY AUDIT MATTER DA DESCRIVERE IN RELAZIONE Possibilità di eliminare in particolari e rare circostanza gli aspetti «sensibili» Key Audit Matter

19 Aspetti che hanno richiesto una significativa attenzione del revisore 19 Aree dove il rischio di errore material è stato valutato significativo ISA 315 (Revised). Aree dove è significativa la componente di stima e quindi il giudizio e le valutazioni degli amministratori (stime) Gli effetti sulla revisione di operazioni significative che si sono verificate nel corso dell’esercizio

20 Aspetti che hanno richiesto una significativa attenzione del revisore Confronto ISA 701 – Regolamento n. 537/2014 ISA 701Regolamento UE n. 537/2014 Par. 9 Il revisore deve determinare, tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, quelli che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore durante lo svolgimento della revisione contabile. A tale scopo, il revisore deve tenere conto di quanto segue: a) le aree di maggiore rischio identificato e valutato di errori significativi, ovvero i rischi significativi identificati in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315; b) i giudizi significativi del revisore relativi alle aree di bilancio che hanno comportato valutazioni significative da parte della direzione, incluse le stime contabili che sono state identificate come aventi un'elevata incertezza; c) l'effetto sulla revisione contabile di eventi od operazioni significativi verificatisi nel corso del periodo amministrativo. Art. 10, c. 2, lett c) fornisce, a supporto del giudizio di revisione, le seguenti informazioni: i) una descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode; ii) una sintesi della risposta del revisore a tali rischi; e iii) ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi. ISA 315 par. 28 Nell’esercitare il giudizio su quali siano i rischi significativi, il revisore deve considerare almeno quanto segue: e) il grado di soggettività nella quantificazione delle informazioni finanziarie connesse al rischio, specialmente in quelle quantificazioni che comportino un ampio grado di incertezza; f) se il rischio sia connesso ad operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell’attività aziendale o che, sotto altri aspetti, sembrino essere inusuali. 20

21 Aspetti che hanno richiesto una significativa attenzione del revisore Alcuni drivers che possono guidare nella determinazione delle aree che hanno richiesto una significativa attenzione: Allocazione delle risorse Cambiamenti nel piano delle attività Utilizzo di esperti e/o specialisti Nuone policy contabili Considerazioni sulla revisione del gruppo Considerazioni iniziali in fase di accettazione di un nuovo incarico Stime Identificazione di errori 21

22 Aspetti significativi Natura dell’aspetto oggetto di comunicazione agli organi di governace L’importanza dell’aspetto per la comprensione da parte degli utilizzatori del bilancio nel suo complesso quindi la sua significatività La complessità delle policy contabili applicate e le decisioni degli amministratori, relativamente alla loro applicazione rispetto, ad altre imprese dello stesso settore. La natura e la significatività di eventuali errori dovuti a frodi relative all’aspetto oggetto di comunicazione. Il maggiore impegno richiesto al revisore per indirizzare quell’aspetto ad esempio, la necessità di ricorrere al supporto di specialisti, o a consultazioni con funzioni tecniche presenti all’interno di società di revisione La difficoltà di ottenere adeguati elementi probativi a support del proprio giudizio La rilevanza di eventuali deficiencies rilevate nel sistema di controllo interno relative a quella questione. 22

23 Esempi KAMs Paesi che hanno già utilizzato il nuovo modello di relazione di revisione con i KAMs: Gran Bretagna, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Australia, Sudafrica, Singapore, Hong Kong Dall’esame delle relazioni già emesse applicando l’ISA 701, i KAMs più frequenti risultano i seguenti: Fondi per contenzioni, passività potenziali Goodwill e impairment su asset Revenue recognition Valutazione di strumenti finanziari Imposte in particolare le imposte anticipate Capitalizzazioni di costi di sviluppo 23

24 Art. 10-quinques Revisione legale del bilancio consolidato Contiene disposizioni specifiche per la revisione legale del bilancio consolidato e la responsabilità del revisore, che è piena per quanto riguarda la relazione di revisione e la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno. Per tale motivo il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da altri revisori legali e la documentazione detenuta deve consentire all’autorità competente un efficace esame del lavoro svolto. ISA 600 per attività riesame altri revisori (par. 19-20, 30-31, 40-41). La revisione del bilancio consolidato 24 IN VIGORE PER GLI ESERCIZI > 5/8/2016

25 Art. 10-quinques Revisione legale del bilancio consolidato Il medesimo articolo disciplina il consenso dei revisori legali al trasferimento della documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato; al comma 4, fornisce indicazioni in merito alle misure che il revisore del gruppo può adottare, al fine di rendere possibile ed effettivo il proprio lavoro, tra cui l’obbligo di informare tempestivamente l’autorità competente. I successivi commi dell’articolo disciplinano l’intervento e la collaborazione tra le autorità di vigilanza in relazione ai flussi di informazione scaturenti dalla revisione del gruppo e del bilancio consolidato. La revisione del bilancio consolidato 25

26 Art. 10-bis del DLgs 39/2010 – Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza 1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare: a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17; b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli; c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione; d) nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto La documentazione del lavoro 26 IN VIGORE PER GLI ESERCIZI > 5/8/2016

27 Art. 18 del RE – Il fascicolo di passaggio Quando un revisore legale o un'impresa di revisione contabile sono sostituiti da un altro revisore legale o da un'altra impresa di revisione contabile, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscenti rispettano i requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscente consente altresì al revisore legale o all'impresa di revisione contabile entrante di accedere alle relazioni aggiuntive per gli anni passati e a qualsiasi informazione trasmessa alle autorità competenti. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscente è in grado di dimostrare all'autorità competente l'effettiva trasmissione delle suddette informazioni al revisore legale o all'impresa di revisione contabile entrante. Il fascicolo di passaggio 27 IN VIGORE PER GLI ESERCIZI > 17/6/2016

28 Direttiva 2006/43/CE - Articolo 23 - Riservatezza e segreto professionale => art. 9-bis c. 5 D.Lgs. 39/10: …. 5. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni pertinenti concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente. Il RE sembrerebbe estendere l’obbligo nel tempo – l’art 9-bis DLgs 39/10 e l’art 23 della Direttiva 43/2006 fanno riferimento all’ “ultima revisione”, mentre l’art 18 del RE agli “anni passati” Il fascicolo di passaggio 28 IN VIGORE PER GLI ESERCIZI > 5/8/2016


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