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DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI
RIFORMA REATI TRIBUTARI FALSO IN BILANCIO avv. Armando Simbari Modena, 22 novembre 2016 Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 OBIETTIVO “… ridurre l’area di intervento della sanzione punitiva per eccellenza – quella penale – ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, identificati, in particolare, nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi anche rispetto all’attività di controllo” (Relazione illustrativa, p. 1) “… escludere la rilevanza penale delle operazioni di ordine classificatorio aventi ad oggetto elementi attivi o passivi effettivamente esistenti, in modo da limitare tendenzialmente la sfera applicativa della figura criminosa – priva di connotati di fraudolenza – al solo mendacio su dati oggettivi reali.” (Relazione illustrativa, p. 3)
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COSA ERA ACCADUTO? Iperestensione fattispecie penali tributarie Ipertrofia applicativa Disincentivo all’investimento in Italia
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Riferimento normativo: art. 4 D.Lgs. 74/2000 “Infatti, deve affermarsi il principio che non qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può assumere rilevanza penale, ma solo quella che corrisponde ad una specifica ipotesi di elusione espressamente prevista dalla legge. In tal caso, infatti, si richiede al contribuente di tenere conto, nel momento in cui redige la dichiarazione, del complessivo sistema normativo tributario, che assume carattere precettivo nelle specifiche disposizioni antielusive” (Cass., sez. II, n. 7739/2012, caso Dolce & Gabbana) Norme antielusive specifiche: -Art. 37-bis D.P.R. 600/73 -Art. 9 T.u.i.r. – valore normale -Art. 110 co. 10 T.u.i.r.– costi black list
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 1 DEFINIZIONI VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 1.Ai fini del presente decreto legislativo: b) per “elementi attivi o passivi” si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 1.Ai fini del presente decreto legislativo: b) per “elementi attivi o passivi” si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta;
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 Relazione illustrativa, p. 3 “ …..le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta (si pensi, ai crediti d’imposta ed alle ritenute). Ciò ad evitare rischi in termini di incertezze interpretative e possibili lacune.” Dove rileva? Art. 3 D.Lgs. 74/2000: “Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.”
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 1 DEFINIZIONI VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 1.Ai fini del presente decreto legislativo: c) per “dichiarazioni” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche; 1.Ai fini del presente decreto legislativo: c) per “dichiarazioni” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla legge;
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 MODELLO 770 (art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 74/2000) “È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila” ….. e il dolo specifico? “….sarà interessante verificare, nello sviluppo giurisprudenziale, se la discrepanza, di difficile decifrazione immediata, verrà addebitata ad un mero lapsus legislativo (in un’ottica di interpretazione sistematica) o, all’opposto, sarà letta come la precisa intenzione di qualificare la condotta di omessa dichiarazione del sostituto come reato a dolo generico.” (Rel. n. III/05/2015, Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, p. 24)
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 1 DEFINIZIONI VECCHIO TESTO NUOVO TESTO LETTERA NON ESISTENTE PRIMA DELLA RIFORMA 1.Ai fini del presente decreto legislativo: g-bis) per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono le situazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzare in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 Art. 10 bis, L. 27 luglio 2000, n. 212 Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, salvo che queste ultime non configurino un caso di abuso del diritto Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 1 DEFINIZIONI VECCHIO TESTO NUOVO TESTO LETTERA NON ESISTENTE PRIMA DELLA RIFORMA 1.Ai fini del presente decreto legislativo: g-ter) per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 3 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 1.Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 3 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 4 DICHIARAZIONE INFEDELE VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 1.Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro tre milioni.
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 “I giudici di merito hanno confuso la nozione di costi fittizi con quella dei costi non inerenti, come peraltro indicato nello stesso capo di imputazione, mentre con il termine “fittizi”, indicato dalla norma, devono intendersi esclusivamente i costi materialmente inesistenti e, cioè, i costi che non sono mai stati sostenuti dal contribuente e non quelli non deducibili, in quanto costi non inerenti all’esercizio dell’azienda” (Cass., sez. III, n.3203/2009) “Per integrare il fatto tipico…è indispensabile la indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi di elementi passivi fittizi, caratterizzati cioè dalla loro non corrispondenza alla realtà: nel caso in cui, al contrario, gli elementi passivi sono reali e l’irregolarità afferisce solo al trattamento fiscale da riservare agli stessi, la conclusione non può che essere quella della carenza di qualunque nota di fittizietà o di simulazione in ordine agli elementi reddituali presenti nella dichiarazione dei redditi e quindi della esclusione in radice dell’ipotesi delittuosa contestata.” (Trib. Milano, Ufficio Gip, 20 novembre 2002)
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 7 RILEVAZIONI NELLE SCRITTURE CONTABILI E NEL BILANCIO ART. 4 DICHIARAZIONE INFEDELE VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono comunque stati indicati nel bilancio. 1-bis) Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 7 RILEVAZIONI NELLE SCRITTURE CONTABILI E NEL BILANCIO ART. 4 DICHIARAZIONE INFEDELE VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli 1-ter) Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 12 bis CONFISCA VECCHIO TESTO NUOVO TESTO ARTICOLO NON ESISTENTE PRIMA DELLA RIFORMA 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 “ In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa” (Cass., sez. III, n /2011; Cass., sez. III, n.46726/2012; Cass., sez. III, n. 6635/2014; Cass. sez. III, n /2015)
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 “ La norma in esame non è chiara sul se la confisca, in presenza “dell’impegno a versare”, possa o meno essere disposta. Nonostante la parte finale della disposizione precisi che, in caso di mancato versamento “la confisca è sempre disposta”, e lasci in tal modo sullo sfondo l’opzione interpretativa secondo cui solo il mancato versamento consentirebbe la adozione della confisca, una opzione interpretativa differente sembra ipotizzabile. L’uso del termine “opera” utilizzato nella prima parte della norma sembrerebbe interpretabile nel senso di ritenere che la confisca debba comunque essere disposta nonostante l’impegno a restituire e che essa, nondimeno, produca effetti (operi) e, quindi, sia eseguibile solo in un momento successivo, cioè in caso di mancato adempimento dell’impegno assunto. Il corollario che pare potersi fare derivare è, quindi, che comunque il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, adottato prima o dopo l’ “impegno a restituire”, dovrebbe ritenersi legittimo. ” (Rel. III/05/2015, Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, p. 42)
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 13 CAUSA DI NON PUNIBILITÁ. PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO NUOVO TESTO I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 13 bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha la facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 13 bis CIRCOSTANZE DEL REATO 1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. 2. Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2.
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 “Sul punto, è opportuno ricordare la giurisprudenza della Corte (sez. 3, n /2015; sez. 3, n /2014; sez. 3, n. 176/2012) che ha sempre ininterrottamente ritenuto che l’attenuante speciale del pagamento del debito tributario non è applicabile in caso di adesione all’accertamento qualora (per esempio, per effetto di rateazione) l’imputato non abbia provveduto all’integrale estinzione dell’obbligazione tributaria, mediante il pagamento dell’intero debito comprensivo di sanzioni ed interessi.” (Rel. III/05/2015, Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, p. 45) MA C. Cass. n /2016: “necessità di una parificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione procedimentale…si registrerebbe una disparità di trattamento in relazione a situazioni uguali in ordine alla quale sarebbe prospettabile una questione di legittimità costituzionale.”
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IL D.LGS. N. 74/2000 RIFORMATO DAL D.LGS. N. 158/2015 ART. 13 CAUSA DI NON PUNIBILITÁ. PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO Ord. Trib. Treviso 3 febbraio 2016: illegittimità costituzionale nella parte in cui consente al Giudice di sospendere il termine per un periodo massimo di 6 mesi “L’art. 13, comma 3 del D.Lgs n.74/2000 prevede che qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il Giudice di “prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi” e non consente, invece, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione…Al ricorrere di determinate condizioni, le procedure di adesione consentono una rateizzazione anche quadriennale del debito tributario, ma che, non di rado, i termini di dilazione possono raggiungere anche i dieci anni nei confronti dei concessionari della riscossione. “
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l’articolo 2621 c.c. riformato dalla l. n. 69/2015 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 1. Salvo quanto previsto dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni. (…) 3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. 4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
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l’articolo 2622 c.c. riformato dalla l. n. 69/2015 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti dal primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio. 5. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità e le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al loro delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. 6. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
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NOVITÀ ASSOLUTE ART BIS C.C. ART TER C.C. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.
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IN SINTESI Eliminata la precedente bipartizione tra contravvenzione di pericolo (art c.c.) e delitto di danno (art c.c.) OGGI Fattispecie delittuosa generale di pericolo per società non quotate (art c.c.) Ipotesi “speciale” (sempre delittuosa) per le società quotate (art c.c.) punita più gravemente Eliminate le soglie (comma 3) Eliminata la causa di non punibilità riferita alle valutazioni estimative (comma 4) Introdotta la LIEVE ENTITÀ (Art bis c.c.): Natura e dimensioni della società (comma 1) Condotta Art. 1, comma 2, L.F -attivo patrimoniale < -ricavi < -debiti <
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LA “CERTEZZA” DEL DIRITTO 1. Sentenza Crespi (Cass., sez. V, n del 2. Sentenza Giovagnoli (Cass., sez. V, n. 890 del ) 3. Sentenza B. P. Alto Adige (Cass., sez. V, n del ) 4. Sentenza Beccari ( Cass., sez. V, n del )
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SENTENZA CRESPI/B.P.A.A. ARGOMENTI Valorizzazione del dato letterale: “Ancorché oggetto di valutazioni” Aggiunta di “consapevolmente” e “rilevanti” “Concretamente” (reati di pericolo concreto) Eliminazione commi su soglie di punibilità – valutazioni Iter parlamentare (originario riferimento al termine “INFORMAZIONI”) Art (False comunicazioni alla Consob) PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ UBI LEX VOLUIT, DIXIT UBI NOLUIT, TACUIT Annotazione di un credito oggetto di falsa fatturazione AMBITO OPERATIVO: SOLO FATTI OGGETTIVAMENTE NON VERI Credito dato per certo/contenzioso
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CRITICHE ALLA SENTENZA CRESPI/B.P.A.A. Mucciarelli: la Cassazione contemplava la punibilità del falso valutativo già sotto la vigenza dell’art c.c. ante riforma del 2002 (D.P.R. 30/1986 “…fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società”) N.B Condizioni economiche della società = VALUTAZIONI
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SENTENZA GIOVAGNOLI FATTO Falso in bilancio per aver indicato CREDITI al valore di realizzo Nella Relazione, si parla di “esigibilità certa” I ritardi nei pagamenti vengono motivati alla luce della fisiologia del mercato IN REALTÀ: società debitrice insolvente, ERGO il credito doveva essere svalutato DIFESA Intervenuta abrogazione del FALSO VALUTATIVO. Il fatto è stato ben rappresentato nella sua MATERIALITÀ (=il credito esiste oggettivamente), è un tema di pura valutazione previsionale RESPONSO CONFERMA DELLA CONDANNA ARGOMENTI SEMANTICI “Ancorché…” = natura ANCILLARE MATERIALI RILEVANTI = adeguamento del principio contabile della TRUE AND FAIR VIEW (VII DIR. CEE bilancio consolidato) Nel bilancio, entra solo ciò che è MATERIALE nell’accezione di RILEVANTE Fatti: NO eventi del mondo fenomenico, ma DATI INFORMATIVI destinati ad entrare nel bilancio ARGOMENTI SISTEMATICI Giurisprudenza sul falso ideologico/falsa perizia CONTESTO: ANTICORRUZIONE (L. 69/2015: “Disposizioni in materia di delitti contro la P.A.”)
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SEZIONI UNITE (27 maggio 2016 n ) FATTO: Fallimento l’Aquila Calcio MOTIVAZIONE 1. EXCURSUS NORMATIVO Codice Zanardelli FATTI FALSI CODICE CIVILE 1942 LITOTE (“FATTI non rispondenti al vero sulle CONDIZIONI ECONOMICHE della società) L. n. 61 del 2002 FATTI MATERIALI non rispondenti al vero, ancorché oggetto di VALUTAZIONI 2. OBIETTIVO DELLA L. 69/2015 Inasprire il falso in bilancio Pena Possibilità di misure cautelari Possibilità di intercettazioni “Quando, come nel caso in esame, un nuovo testo normativo prende il posto di uno precedente, operando, non un’aggiunta o una sostituzione di un’espressione verbale ad un’altra, ma una mera soppressione di una frase (peraltro, sintatticamente subordinata), è di tutta evidenza che uno sforzo ermeneutico che si arrestasse, appunto, all’involucro verbale e si risolvesse in un’analisi lessicale non potrebbe dare risultati soddisfacenti” SBAGLIATO FOCALIZZARSI SUL DATO LETTERALE
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SEZIONI UNITE (27 maggio 2016 n ) MOTIVAZIONE 3. COS’È UN BILANCIO? È una trasposizione in un unico comune denominatore (euro) di una serie di informazioni sullo stato di salute di una società È un documento informativo, che serve a soci, creditori o soggetti tenuti a fare scelte “Ebbene, i destinatari della informazione (i lettori del bilancio) devono essere posti in grado di effettuare le loro valutazioni, vale a dire di valutare un documento, già in sé di contenuto essenzialmente valutativo. Ma tale “valutazione su di una valutazione” non sarebbe possibile (ovvero sarebbe assolutamente aleatoria) se non esistessero criteri – obbligatori e/o largamente condivisi – per eseguire tale operazione intellettuale. Tali criteri esistono e sono, in gran parte, imposti dallo stesso legislatore nazionale (cfr. i già citati articoli 2423 ss. cod. civ.), dalle direttive europee (cfr. Direttiva 2013/34/UE, relativa a bilanci di esercizio ai bilanci consolidati alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recepita dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139), ovvero sono frutto della elaborazione dottrinale nelle materie di competenza (e sono ufficializzate ad opera di soggetti “certificatori”: Organismo italiano di contabilità e, a livello sovranazionale, International Financial Reporting Standard) “Una volta chiarito ciò, appare evidente la fallacia della opzione ermeneutica che intende contrapporre “i fatti materiali”, da esporsi in bilancio, alle valutazioni, che pure nel bilancio compaiono; e ciò per l’ottima ragione che un bilancio non contiene “fatti”, ma “il racconto” di tali fatti” 4. ULTERIORE CONFERMA: Art “Ancorché” va inteso in senso CONCESSIVO “A ben vedere, insomma, l’atto valutativo comporta necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore, ma si tratta – nel caso dei bilanci, non meno che in quello di materia urbanistica – di una discrezionalità tecnica. Ebbene, le scienze contabilistiche appartengono senz’altro al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità; pertanto, la “valutazione” dei fatti oggetto di falso investe la loro “materialità”. Ciò senza trascurare il fatto che gran parte dei parametri valutativi sono stabiliti per legge. Ne consegue che la redazione del bilancio è certamente attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo; e ciò appunto in quanto tali valutazioni non sono “libere”, ma vincolate normativamente e/o tecnicamente. COME SI CONCILIA TUTTO CIÒ CON LA TECNICA LEGISLATIVA? (FATTI MATERIALI RILEVANTI)?
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