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[3] Il processo GPP nella prassi

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Presentazione sul tema: "[3] Il processo GPP nella prassi"— Transcript della presentazione:

1 [3] Il processo GPP nella prassi
PRIMES [3] Il processo GPP nella prassi Presentato da

2 Panoramica Processo degli appalti Criteri di offerta
Verifica / mezzi di prova

3 Processo degli appalti Uno Due Tre
Fasi Uno Due Tre Passo 0: Valutare i bisogni Passo 1: Consultazioni preliminari di mercato Passo 2: Definire l’oggetto Passo 3: Definire i requisiti del contratto Passo 4: Rendere pubblica la gara Passo 5: Selezionare fornitori Passo 6: Valutare le offerte (criteri di aggiudicazione) Passo 7: Aggiudicare il contratto Passo 8: Monitorare l’esecuzione del contratto Le direttive sugli appalti del 2014 mirano a incoraggiare i committenti pubblici a partecipare alle consultazioni preliminari di mercato senza discriminazione di singoli operatori economici. La definizione e l’esecuzione del monitoraggio è altresì importante da un punto di vista legale, per garantire un serio impegno in linea con l’oggetto e proporzionale ai criteri di base dell’offerta. Sanzioni appropriate per la non conformità o bonus per il buon rendimento dovrebbero essere inclusi nel contratto.

4 Processo degli appalti
Pre-appalto Che cosa risulta indubbiamente necessario? Quando? Quanto? Pensare in modo sistemico, ad es.,.: Servizio stampanti: stampanti singole o dispositivi multifunzionali / a pavimento? Pensare in modo integrato – ad es. edificio (uso sociale, impatto sul clima, materiali, collegamento con PMI locale) Valutazione del potenziale di innovazione ambientale – ordinaria amministrazione? Un dialogo iniziale tra i responsabili degli acquisti e gli utilizzatori finali importante al fine di impostare il percorso verso lo sviluppo sostenibile

5 Processo degli appalti
© Immagine per gentile concessione jscreationzs di FreeDigitalPhotos.net Processo degli appalti Consultazioni preliminari di mercato L’early market engagement può risultare importante ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Esempi: cercare o accettare consigli da autorità o esperti indipendenti o dai partecipanti al mercato (interviste, laboratori ecc.). L’early market engagement non dovrebbe falsare la concorrenza o violare i principi della non discriminazione e trasparenza.

6 Processo degli appalti
Requisiti dell’offerta Requisiti per prodotti / servizi Oggetto Specifica tecnica Criteri di aggiudicazione Clausole di esecuzione di un contratto Varianti Secondo le direttive sugli appalti UE (2014/24) gli interessi ambientali (e sociali) possono essere presi in considerazione in varie fasi dell’offerta (specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, ecc.) Le direttive incoraggiano l’utilizzo dell’offerta “economicamente più vantaggiosa" e non dell’offerta più economica, che significa che si tiene conto, non solo del prezzo, ma di altri aspetti, come la qualità, il consumo di energia, l‘utilizzo di acqua, ecc.. Vedere anche The Buying Green Handbook 2011 (2a edizione) online in: (in tutte le lingue UE) Requisiti per fornitori Criteri di esclusione / capacità tecnica

7 Panoramica Processo degli appalti Criteri di offerta
Verifica / mezzi di prova Monitoraggio

8 Oggetto Criteri di offerta
Si può acquistare quello che si vuole ma il diritto sugli appalti indica come Rispettare i principi di appalto generali (ad es. quello relativo alla non discriminazione, proporzionalità, trasparenza) Utilizzare la parola "sostenibilità" fin dall’inizio – per motivi legali ma anche per inviare un segnale forte al mercato Esempio per l’espressione sostenibilità: sistemi energeticamente efficienti, veicoli a ridotta emissione... (oggetto)

9 Oggetto Esempi di prova pratica
Approvvigionamento di sistemi per server energeticamente efficienti Bando di gara per computer e portatili Energy Star Contratto di catering per approvvigionamento di prodotti locali Caso 1: Sì, nessuna discriminazione e chiaro riferimento a considerazioni ecologiche -> efficienza energetica Caso 2: No, in linea di principio. A seguito di una decisione della Corte europea di giustizia, dal 2012 le amministrazioni aggiudicatrici non possono fare semplicemente riferimento alle etichette ma devono definire i requisiti di sostenibilità (le loro necessità) in dettaglio. Questo aspetto sarà molto agevolato con le nuove Direttive, che consentono di fare riferimento alle etichette in determinate condizioni. Secondo le nuove direttive sugli appalti, il riferimento a marchi di qualità ecologica è consentito ma, se l'impresa non ha potuto ottenere il marchio in tempo, etichette equivalenti o altri mezzi di prova devono essere accettati dai committenti pubblici. Quindi si potrebbe argomentare che l’espressione dell’oggetto (caso 2) sia corretta ma che in seguito nel testo sia necessario specificare che etichettature equivalenti o altri mezzi di prova sono accettati in determinate circostanze. Art. 43, 1 […] Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l’etichettatura equivalenti Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’amministrazione aggiudicatrice o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all’operatore economico in questione, l’amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice. Caso 3: No, richiedere in modo specifico prodotti locali viola il principio di non discriminazione. Superare l’ostacolo dell’appalto creativo, sotto forma di criteri dell’offerta, ad esempio, stagionale, non congelato, tempi di consegna, tempi tra la produzione ed il consumo, ecc. potrebbe aiutare ad ottenere ciò che si desidera come primo punto. Fonte: © Immagine per gentile concessione di farconville, FreeDigitalPhotos.net

10 Specifiche tecniche (I)
Criteri di offerta Definiscono le caratteristiche funzionali o tecniche richieste di un materiale, prodotto o approvvigionamento, in modo che soddisfi l’utilizzo per cui è inteso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, ad esempio: Livelli di qualità, livelli di prestazione climatica e ambientale; Progettazione di tutti i requisiti (inclusa accessibilità per persone disabili) e valutazione di conformità; Rendimento, utilizzo del prodotto, sicurezza o dimensioni, inclusi i requisiti relativi al prodotto riguardanti la denominazione sotto cui il prodotto è venduto. esecuzione di prove e metodi di prova, imballaggio, marcatura ed etichettatura, istruzioni per l’uso; V. art. 42 della Dir 2014/24 e l'allegato VII punto 1

11 Specifiche tecniche (II)
Criteri di offerta Utilizzare specifiche tecniche per: Migliore prestazione ambientale Utilizzo di determinati materiali specificati Fattori relativi a metodi/ processi di produzione, approvvigionamento o scambio; Anche se questi fattori non sono parte del contenuto sostanziale del prodotto (ad es., nessun uso di prodotti chimici tossici o utilizzo di macchine ad alta efficienza energetica) Quando ci si riferisce a metodi/ processi di produzione o a uno specifico processo per un’altra fase del suo ciclo di vita, essi devono essere collegati all’oggetto del contratto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. V. art. 42 della Dir 2014/24 e l'allegato VII punto 1

12 Specifiche tecniche Esempi di prova pratica
[Prodotto] prodotto/fornito utilizzando macchine energicamente efficienti; Il fornitore del [prodotto] deve avere un parco automobili a basse emissioni Il fornitore deve avere una politica relativa al cibo biologico (ad es.contratto di catering energeticamente efficiente) I criteri dell’offerta devono riferirsi al contenuto, ad es. Solamente al prodotto /servizio, e non può riferirsi ai requisiti di sostenibilità relativi all’impresa stessa o in generale alla sua politica, che andrebbe oltre l’ambito del contenuto/offerta in questione. Caso 1: Sì, secondo le direttive sugli appalti del 2014, i committenti pubblici possono prendere in considerazione tutti i fattori del processo di produzione, fornitura o scambio, anche se questi fattori non costituiscono parte sostanziale del materiale del prodotto. Naturalmente, il principio di proporzionalità deve essere garantito. Caso 2: No, in linea di principio. Questo dipende dall’oggetto ma nella maggior parte dei casi questo non sarebbe proporzionale all’oggetto acquistato, particolarmente se si tratta di contratti di fornitura unica. Ad esempio, in caso di servizi di gestione dei rifiuti, tali criteri potrebbero essere considerati nonostante sia necessario un indubbio legame con l’oggetto e una chiara definizione. Caso 3: Nessun legame con l’oggetto. Fonte: © Immagine per gentile concessione di farconville, FreeDigitalPhotos.net

13 Processo di selezione (I)
Criteri di offerta I criteri di selezione mantengono l’attenzione sull’idoneità dell’operatore economico e sulle competenze tecniche per permettere l’esecuzione del contratto per il quale stanno presentando l’offerta. Quesiti: L’azienda ha la capacità e le competenze necessarie all’esecuzione di contratti ambientali? L’azienda occupa o può disporre di personale avente l’esperienza e le qualifiche professionali ed i titoli di studio richiesti per gestire gli aspetti ambientali del contratto? L’azienda possiede o può disporre delle attrezzature tecniche necessarie per la protezione dell’ambiente? L’azienda possiede gli strumenti per garantire la qualità degli aspetti ambientali del contratto (ad es. l’accesso a misure ed organismi tecnici pertinenti)? V. art. 58 della Dir 2014/24

14 Processo di selezione (II)
Criteri di offerta I responsabili degli acquisti possono richiedere agli offerenti: che siano iscritti in un registro professionale o commerciale, tenuto nel proprio Stato membro dove istituzionalmente operativi di essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione Il fatturato annuo minimo richiesto agli operatori economici non deve superare il doppio del valore massimo atteso del contratto. Per gli appalti divisi in lotti il presente articolo si applica per ogni singolo lotto. V. art. 58 della Dir 2014/24

15 Criteri di selezione Esempi di prova pratica
Esclusione in caso di violazione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono Gli offerenti devono disporre di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti negli ultimi 5 anni. In caso di conflitti di interesse che possono influire negativamente sull’esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice (committente) ritiene che le capacità professionali richieste non sussistano. Violazione delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale (come la convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono e le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro - OIL) Caso 3: Vedere le direttive sugli appalti Art.62,2 (e allegato VII): 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l’amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile. Gli offerenti devono indicare le misure di gestione ambientale che essi saranno in grado di assumere durante l’esecuzione del contratto; Fonte: © Immagine per gentile concessione di farconville, FreeDigitalPhotos.net

16 Utilizzo di marchi di qualità ecologici (I)
Criteri di offerta Le nuove norme consentono ai committenti pubblici il riferimento a marchi di qualità specifici o ecologici nel caso in cui contengano le caratteristiche ambientali dei lavori, forniture e servizi che tali committenti desiderano acquistare. Se l'impresa non ha potuto ottenere il marchio in tempo, etichette equivalenti o altri mezzi di prova devono essere accettati dai committenti pubblici. Casi in cui l’etichettatura non richieda il riferimento all’oggetto, le amministrazioni aggiudicatrici non devono richiedere tale etichettatura ma possono definire le specifiche tecniche Per il momento, a seguito di una decisione della Corte europea di giustizia, dal 2012 le amministrazioni aggiudicatrici non possono fare semplicemente riferimento alle etichette ma devono definire i requisiti di sostenibilità (le loro necessità) in dettaglio. Questo aspetto sarà molto agevolato con le nuove Direttive, che consentono di fare riferimento alle etichette in determinate condizioni e la prova equivalente fornita è accettata. Secondo le nuove direttive sugli appalti, il riferimento a marchi di qualità ecologica è consentito ma, se l'impresa non ha potuto ottenere il marchio in tempo, etichette equivalenti o altri mezzi di prova devono essere accettati dai committenti pubblici. I marchi possono essere utilizzati in tal modo se i requisiti sono collegati all’oggetto del contratto e se soddisfano il numero totale degli altri standard pertinenti alla oggettività e trasparenza. I marchi equivalenti devono essere accettate, ma i fornitori potranno fare affidamento unicamente sui mezzi di prova (ad es. la documentazione tecnica) se possono dimostrare che non hanno possibilità di ottenere il marchio entro i limiti di tempo per ragioni indipendenti e non imputabili ai fornitori stessi.

17 Utilizzo di marchi di qualità ecologica (II)
Criteri di offerta Il marchio in oggetto deve essere collegato ai lavori, forniture e servizi specifici da acquistare, ad es. si deve evidenziarne le caratteristiche. I marchi non possono riguardare l’impresa o in generale la politica della stessa. In tal caso, il riferimento può essere collegato unicamente ai requisiti specifici per l’etichettatura correlati a lavori, forniture e servizi; Processo trasparente La partecipazione di organi indipendenti deve essere garantita (tutti i soggetti interessati pertinenti, come organi governativi, consumatori, costruttori, distributori e organizzazioni non governative;) Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e disponibili a tutte le parti interessate; Art. 43 Dir 2014/24 Può costituire eccezione al punto 2 relativo a marchi o norme, ad esempio, se l’amministrazione aggiudicatrice/ il responsabile degli acquisti richiede una prova di gestione ambientale/misure di sistema in luogo (criteri di selezione/capacità tecnica ambientale). In altre parole, se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare che c’é un collegamento tra ciò che essi forniscono (probabilmente servizi) e il funzionamento interno dell’azienda stessa. In tal caso un marchio di qualità/norma potrebbe servire come prova riconosciuta (come ad esempio, lo standard del sistema di ecogestione e audit, EMAS, o equivalenti)

18 Criteri di aggiudicazione (I)
Criteri di offerta Utilizzare specifiche tecniche per: Le nuove direttive sugli appalti incoraggiano i responsabili degli acquisti ad effettuare l’aggiudicazione all’offerta 'più vantaggiosa economicamente' (MEAT) – in luogo della più economica Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare contratti in base alla qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d' utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l' assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, ecc. V. art. 67 della Dir 2014/24

19 Criteri di aggiudicazione (II)
Criteri di offerta I criteri di aggiudicazione devono avere un link l’oggetto del contratto I criteri di aggiudicazione non devono conferire una libertà incondizionata di scelta (verificabilità) I criteri di aggiudicazione non devono essere criteri di selezione (ad es. precedente esperienza di gare o propria capacità tecnica e finanziaria) I criteri di aggiudicazione devono rispettare il diritto comunitario (ad es. il principio di non discriminazione) V. art. 42 della Dir 2014/24 e l'allegato VII punto 1

20 Criteri di aggiudicazione
Esempi di prova pratica Gli operatori economici che offrono etichettatura specifica sono preferibili. Altri punti vengono assegnati se il fornitore di carta riciclata utilizza carta riciclata per il proprio ufficio e per uso igienico sanitario Altri punti vengono assegnati se le attrezzature a basso consumo energetico vengono trasportate mediante veicoli EURO 5 Caso 1: Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l’etichettatura equivalenti Art. 43 Dir 2014/24. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fare riferimento ad un’unica etichettatura ma se l’offerente fornisce una etichettatura equivalente che soddisfi tutti i criteri o che dimostri la non possibilità di ottenere l’etichettatura entro un determinato limite di tempo, altri mezzi di prova devono essere accettati. Caso 2: Nessun legame con l’oggetto Caso 3: Potrebbe essere valido nel caso in cui il legame con l’oggetto venga dichiarato ma ritenuto discutibile Caso 4: In questo caso si verifica il problema che la comparabilità tra le varie offerte non è assicurata. Altri punti vengono assegnati al fornitore che offre la consegna a bassa emissione. Fonte: © Immagine per gentile concessione di farconville, FreeDigitalPhotos.net

21 Clausole di esecuzione di un contratto
Solitamente indicano come deve essere eseguito un contratto. Devono avere un legame di pertinenza con l’oggetto del contratto Devono essere indicate nel bando di gara o nei documenti di gara d’appalto. Le condizioni correlate possono includere aspetti economici relativi all’innovazione ambientali, sociali o relativi all’occupazione di risorse umane.

22 Criteri di esecuzione di un contratto
Esempi di prova pratica Si richiede all’operatore economico di dimostrare la conformità alle clausole del contratto durante la procedura di appalto. I prodotti devono essere consegnati al di fuori dell’ora di punta per ridurre i gravi problemi dlla congestione del traffico. Il fornitore ritira (e ricicla o riutilizza) qualsiasi imballaggio associato al prodotto Caso 1: Le clausole del contratto non dovrebbero pregiudicare le specifiche tecniche, né i criteri di aggiudicazione o di selezione. In altre parole, potrebbe non essere necessario che l’operatore economico dimostri la conformità alle clausole contrattuali durante la procedura di appalto. La conformità alle clausole contrattuali dovrebbe essere monitorata unicamente durante l’esecuzione del contratto. Casi 2-4: Vedere anche The Buying Green Handbook 2011 (2a edizione) online in: (in tutte le lingue UE) Il personale è stato opportunamente istruito riguardo all’impatto ambientale del proprio lavoro ed alla politica ambientale degli edifici cittadini in cui si svolge l’attività lavorativa. Fonte: © Immagine per gentile concessione di farconville, FreeDigitalPhotos.net

23 Panoramica Processo degli appalti Criteri di offerta
Verifica / mezzi di prova Monitoraggio

24 Metodi di verifica Mezzi di prova
Le etichettature possono essere richieste come mezzi di prova nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione del contratto, ammesso che (vedere anche le precedenti diapositive): abbiano pertinenza con l’oggetto siano appropriate per definire le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi siano basate su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori; siano definite grazie a una procedura aperta e trasparente siano accessibili a tutte le parti interessate; siano stabilite da parte di terzi su cui l’operatore economico che presenta richiesta per il marchio, non possa esercitare alcuna influenza determinante. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l’etichettatura equivalenti Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’amministrazione aggiudicatrice o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all’operatore economico in questione, l’amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice. Art. 43 Dir 2014/24

25 Metodi di verifica Dimostrazione di equivalenza
Per dimostrare l’equivalenza, è possibile richiedere agli offerenti di fornire prove verificate da parte di terzi. Tuttavia, dovrebbe essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni sulle prove eseguite, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, purché dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto Vedere art. 43 di Dir 2014/24

26 Verifica Metodi L’art. 60 della direttiva sugli appalti fa riferimento ai mezzi di prova per la selezione dei criteri e l’allegato XII fornisce una lista Nel richiedere determinati standard o sistemi di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici devono fare riferimento al sistema di ecogestione e audit (EMAS) o equivalente EMAS = sistema di ecogestione e audit

27 Panoramica Processo degli appalti Criteri di offerta
Verifica / mezzi di prova Monitoraggio

28 Processo degli appalti
Monitoraggio Processo degli appalti La valutazione dei progressi richiede lo svolgimento di un sistema di monitoraggio efficace, come ad esempio un elenco delle gare verdi; Il monitoraggio dovrebbe anche includere informazioni relative all’impatto ambientale nelle decisioni di acquisto effettuate. Numerosi Stati Membri UE stanno elaborando sistemi di monitoraggio nazionali per lo sviluppo GPP; Un esame qualitativo periodico delle attività GPP è opportuno (ostacoli incontrati, azioni correttive, miglioramenti necessari, obiettivi futuri)

29 Processo degli appalti
Monitoraggio Processo degli appalti Stabilire clausole contrattuali ambientali è efficace unicamente se la conformità alle clausole stesse viene opportunamente monitorata. Differenti modalità di monitoraggio della conformità contrattuale possono essere applicate: Si potrebbe richiedere al fornitore di presentare una prova di conformità L’amministrazione aggiudicatrice potrebbe eseguire controlli a campione Potrebbe esser assegnato il monitoraggio della conformità a terzi Sanzioni appropriate per la non conformità o bonus per il buon rendimento dovrebbero essere inclusi nel contratto.


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