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PubblicatoOttaviano Andreoli Modificato 6 anni fa
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CORSO DI DIRITTO UE (8) Il diritto secondario o derivato
Classificazione degli atti Regolamenti, Direttive, altri atti
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Gli atti giuridici (o delle istituzioni)
Criteri di classificazione Natura: Atti legislativi e non legislativi Grado: Atti di base e atti d’attuazione o d’esecuzione Tipo: atti tipici e atipici
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Atti legislativi e non legislativi
Art “Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.”
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Atti di base e atti d’attuazione o d’esecuzione
Articolo 290 1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere. 2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti: a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega; b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni. ……. 3.L'aggettivo "delegato" o "delegata" è inserito nel titolo degli atti delegati. “
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segue Articolo 291 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. 2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio. 3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. 4. I termini "di esecuzione" sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.
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Atti tipici e atti atipici
Gli atti “tipici” ai sensi dell’art. 288 TFUE I co. “Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.” Atti vincolanti e atti non vincolanti
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La scelta dell’atto tipico da adottare
art. 296, I co., TFUE “Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.”
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Esempi di disposizioni che prevedono un solo tipo di atti
Art (istituzione di una Procura europea) “Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.”
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Esempi di disposizioni che prevedono più tipi di atti
Art. 103 (regole di concorrenza applicabili alle imprese) “1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.”
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Esempi di disposizioni che non specificano il tipo di atti da adottare
Art. 114 (ravvicinamento delle legislazioni nazionali per il mercato interno) “1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.”
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Gerarchia tra atti giuridici?
Nessuna gerarchia in base al tipo Gerarchia in base alla natura (atti legislativi e atti non legislativi)
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Atti atipici Es. atti atipici Atto di bilancio (art. 314 TFUE)
Accordi interistituzionali (art. 295 TFUE) “Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.”
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Atti tipici e atti atipici
Preferenza per gli atti tipici? Art. 296, III co, “In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.”
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Atti non previsti dai trattati
La “soft law” Le comunicazioni della Commissione nel settore della concorrenza e degli aiuti di Stato alle imprese Scopo Effetti: caso C-313/90 CIRFS (III, 1.6, p. 155) (aiuti di Stato alle imprese (art. 107 TFUE) – “disciplina” della Commissione – notifica agli Stati membri e loro accettazione (implicita) - successiva decisione della Commissione non conforme – annullamento)
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Altri esempi di soft law
Prassi? caso C-189/02 Dansk Roerindustri (III.1.6. p. 155) (divieto di intese tra imprese (art. 101 TFUE) – violazione – sanzione pecuniaria comminata dalla Commissione – definizione dell’importo – applicazione di criteri più sfavorevoli rispetto a quelli seguiti per prassi alla data della commissione della violazione – legittimo affidamento – esclusione)
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Regolamenti Art. 288, II co. “Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.”
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Portata generale Portata generale e ricorso “individuale” d’annullamento ai sensi art. 263, IV co. “Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.”
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Caso 147/83 Binderer (III.8.2.p. 222) (denominazione dei vini – regolamento – divieto di utilizzare la denominazione “spaetgelesen” in altre lingue – vini dall’Ungheria che non possono più utilizzare tale denominazione - importatore esclusivo – ricorso d’annullamento – portata individuale o generale del regolamento)
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Obbligatorietà integrale
Caso 39/72 Commissione c. Italia (III.8.3, p. 223 (regolamento - premio per l’abbattimento delle mucche da latte – pagamento a carico degli Stati membri – mancata adozione da parte dell’Italia di legge che lo preveda- contrarietà del rappresentante italiano nel Consiglio - violazione dell’art. 288, II comma )
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Diretta applicabilità
Diretta applicabilità come metodo di adattamento dei diritti degli Stati membri Divieto di provvedimenti interni di recepimento: caso 34/73 Variola (III,8.4, p. 224) (regolamento – decreto legislativo italiano riproduttivo – violazione dell’art. 288, II comma) Corte cost. 232/75, ICIC (ibidem) (incostituzionalità di decreti legislativi riproduttivi di regolamenti . Violazione dell’art. 11 Cost.)
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Provvedimenti nazionali d’esecuzione
Diretta applicabilità e diretta efficacia
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Altre questioni La “specialità” della potestà regolamentare: C-91/92 Faccini Dori Regolamenti e “atti regolamentari” ai sensi dell’ultima parte dell’art. 263, IV comma
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Direttive e simili Art. 288, III co.
“La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.”
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Natura Strumento di tipo internazionalistico
il ruolo degli Stati membri (v. invece i regolamenti)
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La direttiva come strumento normativo
Le direttive di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri Es. Art. 83.1 “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.”
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La direttiva come strumento amministrativo
Art (imprese pubbliche e di interesse economico generale) “La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.”
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Caratteristiche Portata individuale o generale? Le direttive generali
Art “I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.”
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L’obbligatorietà La distinzione tra risultato/forme e mezzi
Obbligatorietà parziale o integrale? Obbligo di risultato e non di mezzi
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Diretta applicabilità?
Obbligo di attuazione da parte degli Stati membri Diretta efficacia in assenza di attuazione da parte di uno Stato membro o in presenza di un’attuazione insufficiente (rinvio)
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L’obbligo di attuazione
Termine Obbligo di standstill o divieto di aggravamento Divieto di aggravamento e attuazione per tappe: Caso C-129/96 Inter-Environnment Wallonie (III.9.6.p. 229) Obbligo di comunicazione delle misure d’attuazione
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Le forme e i mezzi Scelta di strumenti idonei
La trasparenza dell’attuazione Il problema delle forme di attuazione attraverso strumenti non cogenti: il caso delle circolari ministeriali italiane Caso 145/82 Commissione c. Italia, (III.9.6.p. 230)
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I limiti delle direttive
Che cosa è “obiettivo” e che cosa sono “forme e mezzi”? Il caso delle direttive dettagliate o particolareggiate Il declino delle direttive dopo gli ultimi allargamenti
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Decisioni quadro dell’ex terzo pilastro
Art. 34, 2 TUE (pre-Lisbona) Il Consiglio può «adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta ».»
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Le decisioni-quadro dopo il Trattato di Lisbona
Abolizione della tipologia « gli effetti giuridici » delle decisioni quadro, « sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati » (art. 9 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie).
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Esempi Decisione-quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, sul mandato di arresto europeo
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Decisioni Art. 288, IV co. “La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.” Decisioni individuali e generali Decisioni rivolte agli Stati membri e decisioni rivolte a parsone fisiche o giuridiche
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Decisioni individuali
Decisioni rivolte a Stati membri Es. Articolo 108 (aiuti di Stato alle imprese) “2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.”
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Decisioni rivolte a persone fisiche o giuridiche
Decisioni adottate dalla Commissione in attuazione degli artt. 101 o 102 (reg. 1/2003) Art I co. “Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.”
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Decisioni generali Es. Art. 236
“Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata: a) una decisione che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella "Affari generali" e quella "Affari esteri", conformemente all'articolo 16, paragrafo 6 del trattato sull'Unione europea; b) una decisione sulla presidenza delle formazioni del Consiglio, eccettuata quella "Affari esteri", conformemente all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea. “
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Decisioni PESC Articolo 25,1 TUE
L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune: a) definendo gli orientamenti generali, b) adottando decisioni che definiscono: i) le azioni che l'Unione deve intraprendere, ii) le posizioni che l'Unione deve assumere, iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii)
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Natura vincolante? Articolo 28 TUE
“1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di una tale decisione, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni necessarie. 2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.”
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