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Principi introdotti e novità per gli OSA

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Presentazione sul tema: "Principi introdotti e novità per gli OSA"— Transcript della presentazione:

1 Principi introdotti e novità per gli OSA
Regolamento 1169/2011 Principi introdotti e novità per gli OSA 1 11 Aprile 2014

2 SVILUPPI NORMATIVI ETICHETTATURA ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI NUTRIZIONALE Dir. 2000/13/CE Dir. 90/496/CEE Regolamento 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori 2 11 Aprile 2014

3 Adeguamenti necessari su base nazionale
REG. (UE) N. 1169/2011 abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE e 2008/5/CE e il Reg. 608/2004 modifica i Regg.: 1924/2006 e 1925/2006 in vigore dal 12 dicembre 2011 Adeguamenti necessari su base nazionale (D.lgs 109/92 e s.m.i.) Riordino e riassetto della normativa nazionale attraverso l’aggiornamento, la razionalizzazione e la semplificazione della stessa, a maggiore tutela del consumatore e per assicurare certezza giuridica agli operatori del settore alimentare in Italia. 3 11 Aprile 2014

4 livello di protezione dei consumatori
Novità Cambiamento radicale per quel che riguarda l’atteggiamento con cui si pone il legislatore rispetto alle norme a cui l’operatore alimentare deve sempre attenersi nel fornire informazioni sull'identità, la composizione, e le proprietà dell’alimento stesso. + responsabilizzazione e - divieti requisiti puntuali: - ampio spazio alla responsabilità sulle informazioni sugli alimenti - maggiori informazioni obbligatorie e facoltative Ma soprattutto …….. maggiore livello di protezione dei consumatori 4 11 Aprile 2014

5 REGOLAMENTO INFORMAZIONI SUI PRODOTTI ALIMENTARI AI CONSUMATORI
“evoluzione culturale” e non una semplice modifica Industria: maggiore coinvolgimento e migliori opportunità Consumatori: operare scelte informate Obiettivo comune: > sicurezza(consapevolezza) nutrizionale e non solo sicurezza alimentare 5 11 Aprile 2014

6 QUALITA’ NUTRIZIONALE
EFFETTI FUTURI Il consumatore è maggiormente interessato al rapporto tra l'alimentazione e salute e sempre di più sceglie una dieta adeguata alle esigenze individuali Consumatori e Industria attori della strategia sugli aspetti sanitari legati all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità e alle malattie croniche non trasmissibili Riformulazione degli alimenti Maggiore competitività MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI 11 Aprile 2014

7 TEMATICHE PIÙ IMPORTANTI
responsabilità degli operatori del settore dichiarazioni obbligatorie leggibilità delle informazioni fornite forme aggiuntive di espressione e presentazione luogo di origine dei prodotti informazioni relative agli alimenti non preimballati 7 11 Aprile 2014

8 Responsabilità degli operatori del settore alimentare (Art.8)
Il responsabile è l’operatore con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto Non vengono commercializzati (a qualsiasi livello) prodotti con etichettatura non conforme Una eventuale modifica (a qualsiasi livello) rende l’operatore responsabile 8 8 11 Aprile 2014

9 Informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari (art.9)
denominazione ingredienti allergeni quantità netta quantità di alcuni ingredienti (primario, enfatizzato, caratterizzante essenziale) termine minimo di conservazione o data di scadenza condizioni particolari di conservazione e/o impiego nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore (indicazione puntuale) paese di origine o luogo di provenienza istruzioni per l’uso (se necessarie) titolo alcolometrico per bevande con più di 1,2% di alcol in volume dichiarazione nutrizionale 9 11 Aprile 2014

10 Sede dello stabilimento non prevista
Nome del produttore (private label) NO! Prodotto da XXX per supermercato yyy (?) 10 11 Aprile 2014

11 INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER TIPO O CATEGORIE DI ALIMENTI (art.10 – all. III)
«contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» se l’aspartame figura con il solo numero E «contiene una fonte di fenilalanina» quando figura nella sua denominazione specifica «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento» (superiore a 150 mg/l) riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml Integratori alimentari: il tenore di caffeina è espresso per porzione data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti di carne, preparazioni a base di carne e i non trasformati a base di pesce congelati o che sono stati congelati più di una volta 11 11 Aprile 2014

12 INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI
CHEWING GUM CON CAFFEINA SENZA ZUCCHERI CON EDULCORANTI Ingredienti: edulcoranti: E 953, E 420, E 965, E 967, E 951, E 955, gomma base, acido citrico, acido malico, agente umidificante: E 422, aromi, guaranà, addensante: gomma arabica, caffeina, agente di rivestimento: E 903, colorante: E 120, caffeina, emulsionante: lecitine (di soia), antiossidante: E 320 Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Contiene aspartame (una fonte di fenilalanina). Contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza (tenore di caffeina 800 mg/100 g). Conservare in luogo fresco e asciutto. Prodotto da XXXX srl – Via XX Settembre, 52 Roma 28 g contiene 20 confetti Da consumarsi preferibilmente entro il 12 11 Aprile 2014

13 Prodotti e preparazioni a base di carne o della pesca
Disposizioni specifiche sulla denominazione e sulle indicazioni che l’accompagnano (all.VI) Prodotti e preparazioni a base di carne o della pesca va indicata la presenza e la natura di proteine aggiunte di diversa origine animale «carne ricomposta» e «pesce ricomposto» quando può sembrare un unico pezzo di carne o pesce ma in realtà vengono utilizzate varie parti usando altri ingredienti (additivi ed enzimi) Prodotti e preparazioni a base di carne con più del 5 % del peso del prodotto finito di acqua aggiunta, la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta 13 11 Aprile 2014

14 Disposizioni specifiche sulla denominazione e sulle indicazioni che l’accompagnano (all.VI)
Alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, la denominazione è accompagnata dalla designazione «decongelato» Esenzioni: - scongelamento dei singoli ingredienti (es. burro) - prodotti per i quali il congelamento è un passaggio tecnologico necessario (es. conservazione di alimenti alle basse temperature) - prodotti per i quali lo scongelamento non ha un impatto negativo sulla sicurezza e sulla qualità (es. lieviti congelati somministrato dopo cottura, senza manipolazione) 14 11 Aprile 2014

15 Presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari (art.13)
facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili LA NORMATIVA PRECEDENTE GIÀ PREVEDEVA ETICHETTE LEGGIBILI MA NON PREVEDEVA UN CRITERIO MISURABILE DI LEGGIBILITÀ Viene introdotto un criterio misurabile per i caratteri: PARI O SUPERIORE A 1,2 mm (ALTEZZA DELLA X) altri criteri di leggibilità verranno stabiliti in seguito dalla Commissione (tipo di testo, formato, layout, ecc) 15 11 Aprile 2014

16 ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI
SUPERFICIE MAGGIORE < 80 cm 2 , l’altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm SUPERFICIE MAGGIORE < 25 cm 2 - no etichettatura nutrizionale SUPERFICIE MAGGIORE < 10 cm 2 - obbligatori sull’imballaggio solo: •denominazione •allergeni •quantità •TMC La lista degli ingredienti può essere fornita mediante altri mezzi o messa a disposizione su richiesta del consumatore 16 11 Aprile 2014

17 Come è determinata la superficie maggiore in una lattina o una bottiglia?
Indicativamente, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale, l'area del pannello di visualizzazione principale nel caso della confezione cilindrica o quasi cilindrica è determinata come il 40% del prodotto di altezza x della circonferenza escludendo: - le cime, fondi, flange al coperchio e al fondo per le lattine, - le spalle e il collo per bottiglie e vasetti 11 Aprile 2014

18 Omissione di alcune indicazioni obbligatorie (art.16)
lista ingredienti e dichiarazione nutrizionale non obbligatorie per bevande con contenuto alcolico sup. all’1,2 % in volume ma… entro il 13 dicembre 2014 relazione della Commissione: - opportunità di inserire regole relative all’elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale - necessità o meno, per alcune bevande alcoliche, di prevedere l’esenzione dall’obbligo di fornire il valore energetico - definizione di «alcopops» 18 11 Aprile 2014

19 Elenco degli ingredienti: pratiche leali d’informazioni
presentano una parziale novità, rispetto all’art. 2 del decreto legislativo 109/92 divieto di suggerire: “nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente” Se un ingrediente normalmente utilizzato in un prodotto viene sostituito con un altro ingrediente (es. proteine di diversa natura e acqua), in prossimità della denominazione dell’alimento deve essere indicato l’ingrediente utilizzato, con caratteri di altezza non inferiore al 75% della denominazione. 11 Aprile 2014

20 Elenco degli ingredienti
…. Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», segue la denominazione di tali ingredienti. 20 11 Aprile 2014

21 Elenco degli ingredienti
Oli e grassi vegetali: specie vegetale da cui derivano «totalmente o parzialmente idrogenato» Oli e grassi animali indicazione della specie rimane facoltativa 21 11 Aprile 2014

22 Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (Art. 21)
riferimento chiaro nell’elenco degli ingredienti la denominazione è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (per ciascun ingrediente allergenico) in mancanza di un elenco degli ingredienti l’indicazione include il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza/ prodotto allergenico le indicazioni sull’allergene non richieste se la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto 22 11 Aprile 2014

23 Esempi Cereali Ingredienti: riso integrale 64%, zucchero, farina di soia, lattosio, sale, calcio carbonato, emulsionanti E472, E479 (contiene soia), tiamina (B1), riboflavina (B2), acido pantotenico (B5), vitamina B6, folacina (B9), vitamina B12, niacina (PP); ferro. Prodotto da XXXX srl – Via XX Settembre, 52 Roma g Da consumarsi preferibilmente entro il Barretta Ingredienti: Zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, grasso vegetale di palma idrogenato, pasta di cacao, lattosio, burro, estratto di malto d’orzo, sale, emulsionante (lecitine), albume d’uovo, proteine del latte, aromi, farina di frumento, vitamina B6, folacina (B9), vitamina B12, niacina (PP); Prodotto da XXXX srl Via XX Settembre, 52 Roma 350 g 11 Aprile 2014

24 VENDITA A DISTANZA (Art. 14)
viene inserito il concetto di vendita con mezzi di comunicazione a distanza tutte le informazioni obbligatorie (ad eccezione del TMC e la data di scadenza) devono essere fornite prima che l'acquisto sia concluso senza oneri per il consumatore * vanno distinti i prodotti alimentari non preconfezionati a proposito dei quali (ad eccezione degli allergeni), le indicazioni devono essere espressamente previste da parte degli Stati membri 24 11 Aprile 2014

25 11 Aprile 2014

26 Vendita a distanza l'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti deve garantire la presenza e l'esattezza delle informazioni fornite se gli alimenti sono offerti attraverso un mezzo di vendita a distanza, la responsabilità di fornire le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari prima della conclusione del contratto spetta al proprietario del sito web 11 Aprile 2014

27 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (Art. 29)
non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della seguente normativa: a) direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; b) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali si applica agli alimenti destinati a un’alimentazione particolare 27 11 Aprile 2014

28 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE news
dichiarazione obbligatoria per alcuni nutrienti elementi dichiarati anche in rapporto ai consumi di riferimento 28 11 Aprile 2014

29 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
OBBLIGATORIE VALORE ENERGETICO GRASSI TOTALI GRASSI SATURI CARBOIDRATI ZUCCHERI PROTEINE SALE (una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale) FACOLTATIVE AC. GRASSI TRANS AC. GRASSI MONOINSATURI AC. GRASSI POLINSATURI POLIOLI AMIDO FIBRE ALIMENTARI VITAMINE E MINERALI 29 29 11 Aprile 2014

30 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Si può riportare quanto non esplicitamente riportato nelle liste? es. tenore di omega3, trans, colesterolo, licopene, polifenoli 11 Aprile 2014

31 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Il contenuto della sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fatto un claim nutrizionale o sulla salute, può far parte della dichiarazione nutrizionale? può essere riportato in prossimità della dichiarazione nutrizionale, ma non può far parte della dichiarazione nutrizionale, che ha un contenuto definito e limitato. 11 Aprile 2014

32 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Il valore energetico può essere riportato solo in kcal? No, neanche quando ripetuto nel front of pack 11 Aprile 2014

33 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
L'indicazione che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza di sodio naturale può essere riportato in prossimità dell’etichettatura nutrizionale per alimenti ai quali non è stato aggiunto il sale, come il latte, verdure, carne e pesce. Non sarebbe il caso di prosciutto, formaggi, prodotti cui il sale è stato aggiunto durante il processo, o per qualsiasi alimento contenente ingredienti cui è stato aggiunto il sale. 11 Aprile 2014

34 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Nel caso di etichette multilingue destinati per l'Unione europea, è permesso di mettere in etichetta - anche dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e Canada ? No, la dichiarazione di nutrienti nel formato richiesto dagli Stati Uniti e il Canada non sono in linea con i requisiti dell'UE e potrebbero indurre in errore i consumatori a causa di diversi fattori di conversione utilizzati per il calcolo del valore energetico e le quantità di sostanze nutritive. 11 Aprile 2014

35 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
pur non essendo necessario indicare il valore di fibra e di polioli, è necessario conoscere il loro contenuto per calcolarne il contributo al valore energetico discorso simile vale per gli acidi organici che non vanno indicati in etichetta, ma contribuiscono al valore energetico 35 11 Aprile 2014

36 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Vitamine e minerali quantità minime : - 15% dei valori nutritivi di riferimento (NRV) specificati per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande, - 7,5% dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per 100 ml nel caso di bevande, o, - 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per porzione se la confezione contiene una sola porzione Il contenuto di vitamine e minerali deve essere dichiarato in percentuale dei valori di riferimento per 100 go 100 ml. Queste informazioni possono essere integrate da una dichiarazione per porzione / unità di consumo. Allegato XIII 36 11 Aprile 2014

37 possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014?
Gli alimenti etichettati con i nuovi requisiti della dichiarazione nutrizionale possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014? SI, come stabilito dall’articolo 54, comma 3 37 11 Aprile 2014

38 Presentazione dichiarazioni nutrizionali obbligatorie e volontarie (art.34)
STESSO CAMPO VISIVO in un formato chiaro (tabulare o, se lo spazio non lo consente, in formato lineare) e nell’ordine di presentazione stabilito Bevande alcoliche possono riportare (volontariamente) anche il solo il valore energetico Quando le indicazioni sono ripetute, sono presentate nel CAMPO VISIVO PRINCIPALE, utilizzando una dimensione di carattere conforme e possono riportare anche il solo il valore energetico 38 11 Aprile 2014

39 VALORI DI RIFERIMENTO VALORE ENERGETICO E NUTRIENTI
VANNO ESPRESSI PER 100 g o 100 ml POSSONO ESSERE ESPRESSI ANCHE PER PORZIONE INDICANDONE IL NUMERO IN ETICHETTA POSSONO ESSERE ESPRESSE UNICAMENTE PER PORZIONE NEL CASO DI: RIPETIZIONE DELLE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PRODOTTO NON PREIMBALLATO 39 11 Aprile 2014

40 CALCOLO VALORI DI RIFERIMENTO Art. 31
Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti di conversione (kcal/kJ) Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive si riferiscono all’alimento così com’è venduto. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate per l’attuazione uniforme per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali (tolleranze analitiche) 40 40 11 Aprile 2014

41 TOLLERANZE analitiche
(documento di lavoro) tolerances for foods including measurement uncertainty (only option A or B will remain in final document) Tolerances for foods including measurement uncertainty Vitamins (for vitamins added to foods according to 1925/2006/EC see section 5) % % Minerals (for minerals added to foods according to 1925/2006/EC see section 5) % OPTION A: Protein Carbohydrate Fat Sugars Fibre OPTION B: ≤10 g per 100 g: ±1.5g 10–40 g per 100 g: ±15% >40 g per 100 g: ±6g <10 g per 100 g: ±2 g 10-40 g per 100 g: ±20% >40 g per 100 g: ±8 g Saturates Mono-unsaturates Polyunsaturates <0.1-4 g per 100 g ±0.6 g >4g per 100 g ±15% Sodium Salt < 0.5 g per 100 g ±0.15 g >0.5 g per 100 g ±20% <1.25 g per 100 g ±0.375 g >1.25 g per 100 g ±20% 41 11 Aprile 2014

42 TOLLERANZE analitiche
(documento di lavoro) tolleranze per alimenti e integratori alimentari per il controllo della conformità dei livelli di sostanze nutritive e di altre sostanze con i livelli di cui al regolamento 1924/2006/EC e per il controllo dei livelli di vitamine e minerali qualora aggiunti agli alimenti ai sensi del regolamento 1925/2006 / CE inclusa l’incertezza di misura Tolerances for foods and food supplements including measurement uncertainty Vitamin C Vitamins, minerals +80% – measurement uncertainty +50% – measurement uncertainty Protein Carbohydrate Fibre Fat Sugars <10 g per 100 g: +3 g (option B: +4g) – measurement uncertainty 10-40 g per 100 g: +30% (option B: +40%) – measurement uncertainty >40 g per 100 g: +12 g (option B: +16g) – measurement uncertainty <10 g per 100 g: -3 g (option B: -4g) + measurement uncertainty 10-40 g per 100 g: -30% (option B: -40%) + measurement uncertainty >40 g per 100 g: -12 g (option B: -16g) + measurement uncertainty Saturates* Mono-unsaturates* Polyunsaturates* <4 g per 100 g: g + measurement uncertainty ≥4g per 100 g: -15% + measurement uncertainty <4 g per 100 g: g - measurement uncertainty ≥4g per 100 g: +15% - measurement uncertainty Sodium Salt < 0.5 g per 100 g: -0.3 g + measurement uncertainty ≥0.5 g per 100 g: -40% + measurement uncertainty <1.25 g per 100 g: g + measurement uncertainty ≥1.25 g per 100 g: -40% + measurement uncertainty 42 11 Aprile 2014

43 TOLLERANZE NUTRIENTI PER LA DICHIARAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARI
(documento di lavoro) Tolerances for supplements including measurement uncertainty Vitamin C Other Vitamins, minerals % % 43 11 Aprile 2014

44 CONSUMI DI RIFERIMENTO
ENERGIA kJ (2000 kcal) GRASSI TOTALI g GRASSI SATURI g CARBOIDRATI g ZUCCHERI g PROTEINE g SALE g 44 44 11 Aprile 2014

45 LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA (ART.26)
obbligatoria: - nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali - per le carni suine, ovi-caprine e di pollame (precedentemente era prevista soltanto per le carni bovine) Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: - è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario, oppure viene indicato che il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è diverso da quello del prodotto Entro il 13 dicembre 2013 , la Commissione adotta norme di attuazione relative all'applicazione di quanto sopra riportato Entro 5 anni dalla data di applicazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'indicazione obbligatoria per i prodotti sopra descritti 45 11 Aprile 2014

46 LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA
Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per: tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle già previste; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; i prodotti alimentari non trasformati; i prodotti a base di un unico ingrediente; gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento. Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria per le carni usate quali ingrediente; Tali relazioni prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità, l'analisi dei relativi costi e benefici, compreso l'impatto giuridico sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali 46 11 Aprile 2014

47 ORIGINE - DEFINIZIONI UE
Paese di origine di un alimento si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario): Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. «ingrediente primario»: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (QUID); 47 11 Aprile 2014

48 LUOGO DI PROVENIENZA ??? …tutto quello non rientra nel Paese di origine (UE, Stato membro) Possibile conflitto con i DOP es. prosciutto di Parma – prosciutto fatto a Parma Possibile frammentazione del mercato 11 Aprile 2014

49 ingrediente B: usualmente associato al prodotto
Ingrediente primario l’ingrediente di un alimento che rappresenta più del 50 % di tale alimento o che è caratterizzante ? ingrediente A : + 50% ingrediente B: usualmente associato al prodotto 11 Aprile 2014

50 INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI Art. 36 Requisiti applicabili
Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non devono essere ambigue e/o confuse per il consumatore e basate sui dati scientifici pertinenti La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti: a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza (es. può contenere tracce di…); b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani; c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento stabiliti (es. bambini, anziani, donne in gravidanza) 50 11 Aprile 2014

51 PRODOTTI NON PREIMBALLATI (Art. 44 )
Necessità di informare i consumatori della presenza di allergeni in tutti gli alimenti Diventa obbligatoria l’indicazione degli ingredienti allergenici nei prodotti alimentari non preimballati venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo 51 11 Aprile 2014

52 Altre informazioni relative agli alimenti non preimballati
Gli alimenti non-preimballati sono di regola esentati dal requisito di fornire tutte le indicazioni. Gli Stati membri possono decidere di richiedere la fornitura di altri elementi oltre gli allergeni e scegliere il modo in cui le rispettive indicazioni sono messe a disposizione Prevedere l’obbligo per - leggibilità - data di congelamento - condizioni conservazione 52 11 Aprile 2014

53 CONCLUSIONI IL REGOLAMENTO CHIARISCE E SEMPLIFICA IL QUADRO NORMATIVO MA LASCIA APERTI DIBATTITI SULL’INTERPRETAZIONE DI ALCUNI ARGOMENTI CHE MERITANO UNTERIORI APPROFONDIMENTI E SU CUI SI STA ANCORA LAVORANDO A LIVELLO EUROPEO E’ IMPORTANTE FORNIRE AL CONSUMATORE UNO STRUMENTO UTILE E COMPRENSIBILE E RENDERLO CONSAPEVOLE E IN GRADO DI SFRUTTARE INTERAMENTE LE POTENZIALITA’ OFFERTE SI RESTA IN ATTESA DI DISPOSIZIONI NAZIONALI CIRCA L’ATTUAZIONE DI NORME PIU’ RESTRITTIVE PER ESEMPIO SUI PRODOTTI NON PREIMBALLATI 11 Aprile 2014

54 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
11 Aprile 2014


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