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XII° COMMISSIONE AFFARI SOCIALI CAMERA DEI DEPUTATI
La disciplina tributaria dei “fondi sanitari integrativi”: riflessioni di sintesi Prof. Roberto Esposito Università di Camerino 9 aprile 2019
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SSN e “secondo pilastro”
L’attuale coesistenza, con il SSN, di un “secondo pilastro”, rappresentato dai fondi - c.d. doc - di cui all’art. 10, comma 1, lett. e ter) del Tuir e dagli enti e casse aventi fine esclusivamente assistenziale di cui al successivo art. 51, comma 2, lett. a) - c.d. fondi non doc, induce ad esaminare la coerenza - interna o sistematica - del regime fiscale in vigore, nonché la sua congruenza (esterna o funzionale) con le finalità perseguite
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Tutela della salute e ruolo della leva fiscale
non soltanto natura strumentale (reperimento di risorse per il finanziamento della spesa pubblica ex art. 53 Cost.) ma strumento per il conseguimento (diretto) di obiettivi di natura politica o sociale (potenziamento del SSN o di un sistema sanitario integrato?) che sottende, nella sua concreta configurazione (scelta del presupposto, deduzioni, detrazioni, curva delle aliquote), una previa selezione degli interessi rilevanti e dei gruppi sociali chiamati al concorso in misura maggiore rispetto ad altri
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SSN e “secondo pilastro”: coerenza esterna o funzionale
Necessità di una ricerca dell’equilibrio tra universalismo delle cure ed equità e generalità del concorso alla contribuzione (il prelievo grava in misura maggiore su alcuni gruppi sociali rispetto ad altri) “il tema vero non è salvaguardare l’universalismo, ma salvaguardare l’equità dell’universalismo” “una maggiore quota di spesa privata intermediata può contribuire indirettamente al finanziamento del 1 pilastro, facendo emergere quote di “nero” che certamente sono ancora presenti nel settore” e la differenziazione del servizio offerto obbligherebbe chi evade quanto meno a versare quanto dovuto per i servizi aggiuntivi e complementari al SSN una maggiore personalizzazione ed efficienza del servizio, ovvero di una destinazione a settori predefiniti, ritenuti di interesse generale (quali la prevenzione e la Long care)
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SSN e “secondo pilastro”: criteri che contribuiscono ad una implementazione delle risorse a disposizione del SSN e ad effetti redistributivi art. 10, co.1, lett. e ter) del Tuir: deducibilità, dal reddito complessivo, fino ad un massimo di euro 3.615,20 , dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 502/1992 (fondi doc); art. 51, co. 2, lett. a) del Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ed assimilato, giusta il disposto del successivo art. 52, << i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 art. 15 del Tuir: detraibilità, dall’imposta lorda, di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per spese sanitarie , nonché dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; art. 51, co. 2, lettera f-quater) del Tuir: non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente (senza limiti di importo) “i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa (e dunque anche a soggetti diversi dai fondi doc o non doc), aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana…..o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”; Deducibilità dal reddito di impresa in misura non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese del personale di alcune spese per opere e servizi volontariamente sostenute dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori ( e dei familiari fiscalmente a carico) per finalità di utilità sociale; N.B. , il beneficio della non concorrenza al reddito e della detraibilità dall’imposta non sono cumulabili
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SSN e “secondo pilastro”: deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali
la detraibilità di un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore ad euro 1.300,00 versati dai soci alle società di mutuo soccorso per un <<sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro o di vecchiaia>> (massimale per altro autonomo e cumulabile con quelli analoghi previsti per altre detrazioni (per premi per polizze vita e infortuni, ecc.) deducibilità ai fini Ires, nei limiti del 2% del reddito d’impresa dichiarato, delle erogazioni liberali a persone giuridiche che perseguono esclusivamente «finalità di assistenza sociale e sanitaria» crediti d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate da fondazioni bancarie per finalità di «cura e assistenza agli anziani e di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie»
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SSN e “secondo pilastro”
Disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti ed assimilati ed i titolari di redditi diversi: Diversità nelle prestazioni erogate (integrative del SSN - per i fondi doc - e sostitutive - per i fondi non doc, salvo la quota vincolata) e l’ambito di riferibilità soggettiva delle agevolazioni (i contributi ai fondi non doc sono detassati anche se le prestazioni sono erogate ai familiari non a carico) Disparità accentuata dal regime dei premi di risultato, introdotto con la legge di stabilità 2016 (art. 1, co bis, lettera b) della legge n. 208 del 2015) e successivamente modificato (con le leggi di bilancio 2017 e 2018), per cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, nè sono soggetti ad imposta sostitutiva dell’irpef, i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, versati per scelta del lavoratore, che nell’anno precedente non abbia percepito un reddito superiore ad euro ,00, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato collegati ad incrementi di produttività, efficienza ed innovazione, anche se eccedenti i limiti ivi indicati, per un importo pari a 3.000,00 o a ,00 euro per aziende con coinvolgimento paritetico dei lavoratori nella organizzazione del lavoro
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SSN e “secondo pilastro”: utilizzo della leva fiscale per il raggiungimento di determinati obiettivi (secondo gradi di selettività crescenti) Estensione della deducibilità dei contributi ai fondi non doc anche ai titolari di redditi diversi da quello di lavoro dipendente ed assimilato coperti da un fondo contrattuale incremento della quota di prestazioni vincolate per i fondi non doc, da utilizzare presso strutture convenzionate, il che si riverberebbe in un incremento delle risorse finanziarie a disposizione del sistema sanitario nel suo complesso, a favore della collettività collegare l’entità della deduzione/detrazione alla suddetta quota vincolata, per implementare ulteriormente l’effetto indirettamente redistributivo collegare l’entità della deduzione/detrazione alla suddetta quota vincolata, per implementare ulteriormente l’effetto indirettamente redistributivo finalizzazione/modulazione delle deduzioni/detrazioni agli obiettivi (ove ritenuti prevalenti) per il secondo pilastro (di prevenzione e di long care)
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Casse di assistenza sanitaria e Codice del Terzo Settore
apparente antinomia tra l’incentivazione della contribuzione ai fondi e casse di assistenza sanitaria (mediante la prefata detassazione dei premi di risultato convertiti) e l’esclusione per tali enti della decommercializzazione dell’attività derivante dalla riforma, per effetto dell’approvazione del Codice del Terzo settore con il d.lgs. n. 117/2017, del terzo comma dell’art. 148 del Tuir il quale non contempla più gli enti assistenziali tra i soggetti per cui <<non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali>> (fermo restando l’obbligo di inserire negli statuti o negli atti costitutivi clausole di salvaguardia quali il divieto di distribuire utili, l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento a determinati soggetti, la disciplina uniforme ed egualitaria del rapporto associativo, l’intrasmissibilità della quota se non per causa di morte, ecc.)
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ETS e il codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017 )
Le casse di assistenza potrebbero rientrare tra gli ETS, atteso che, in effetti, esse operano negli ambiti “non commerciali” esposti nell’art. 5 del decreto, tra i quali quello sanitario (lettera b) e socio-sanitario (lettera c), di talché le disposizioni sulla decommercializzazione, dettate specificamente per tali enti, potrebbero sostituire integralmente quelle previste dal Tuir tuttavia le casse di assistenza sono prevalentemente di derivazione negoziale e risultano dalla contrattazione collettiva tra sindacati ed associazioni di datori di lavoro e, quindi, ex art. 4, co. 2 del CTS, difficilmente rientreranno tra gli ETS
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