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SOGGIORNO SICURO ALL’ESTERO
In viaggio per… L’assistenza sanitaria all’estero Dr. Edoardo Tegani Direttore di Distretto Circoscrizione 4 ASL TO2 Dr.ssa Annalisa Amati Dr.ssa Alda Olivero Dr.ssa Chiara Piacentino
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Giovanni, 67 anni pensionato, ha lavorato in FIAT fino a pochi anni fa.
Vuole festeggiare il pensionamento con un viaggio in Brasile…
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E se non dovessi sentirmi bene? Se dovessi aver bisogno di un medico?
Ma si chiede… E se non dovessi sentirmi bene? Se dovessi aver bisogno di un medico? A QUALE TIPO DI ASSISTENZA HA DIRITTO? COSA GLI CONSIGLIERESTE?
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EUROPA PAESI UE SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) SVIZZERA Francia
Germania Spagna Austria Belgio Bulgaria Cipro Danimarca Estonia Finlandia Grecia Irlanda Lettonia Lituania SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) Islanda Liechtenstein Norvegia Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Romania Slovacchia Slovenia Svezia Ungheria SVIZZERA
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EUROPA Tessera TEAM Tessera Europea Assicurazione Malattia
In vigore dal 1/11/2004 Sostituisce modelli E110, E111, E119, E128
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EUROPA Tessera TEAM Tessera Europea Assicurazione Malattia
“La Tessera Europea di Assicurazione Malattia andrà usata in tutte le situazioni di dimora temporanea durante le quali un assicurato abbia bisogno di cure sanitarie, indipendentemente dal fatto che lo scopo della dimora sia turistico, professionale o di studio. La TEAM non può tuttavia essere usata quando lo scopo della dimora all’estero è solo quello di ottenere cure sanitarie” Decisione S1 Del 12/06/2009 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C106/23 L’Assicurato ha diritto a tutte le cure mediche necessarie, anche se non urgenti. Nota 21/05/2004 Regolamento 631/04 Allineamento dei Diritti
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EUROPA Tessera TEAM Tessera Europea Assicurazione Malattia
HANNO DIRITTO ALLA TEAM: Persone iscritte e carico del SSN con cittadinanza e residenza in Italia Cittadini comunitari ed extracomunitari iscritti al SSN e non a carico delle istituzioni estere NON HANNO DIRITTO ALLA TEAM: Lavoratori iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e distaccati all’estero Studenti iscritti all’AIRE Pensionati e loro famigliari in possesso del Modello E121 (attestato per l’iscrizione dei titolari di pensione e dei loro familiari e per la tenuta degli inventari) Famigliari di lavoratori che risiedono in un paese diverso dal capofamiglia, in possesso di Modello E109 (attestato per l’iscrizione dei familiari di una persona assicurata e per l’aggiornamento degli inventari)
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EUROPA Tessera TEAM Tessera Europea Assicurazione Malattia
DOVE… COME… Presso un Medico di Medicina Generale Assistenza diretta: pagamento ticket non rimborsabile Assistenza indiretta: pagamento della prestazione e successiva richiesta di rimborso all’ASL di appartenenza in base al tariffario dello stato estero Presso una Struttura Sanitaria Pubblica o Convenzionata INFO:
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UE - Casi particolari FRANCIA
Il rimborso delle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta potrà essere richiesto anche in Francia presso la Caisse Primaire Assurance Maladie (CPAM)
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UE - Casi particolari GERMANIA
È necessaria: La compilazione dei Moduli 80 e 81 nei quali occorre indicare estremi del documento di identità e della TEAM, la durata del soggiorno La scelta di una Cassa tedesca a cui appoggiarsi durante la permanenza in Germania
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UE - Casi particolari SPAGNA
Non esiste un tariffario nazionale Spagnolo, pertanto il rimborso delle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta avverrà in base al tariffario del SSN italiano delle singole regioni. A Ibiza, il Policlinico “Nostra Signora del Rosario” a carattere privatistico convenzionato copre solo alcune patologie e non prevede interventi di Pronto Soccorso
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SEE e SVIZZERA Non è accettata la TEAM da parte di cittadini extracomunitari residenti in paesi UE In Svizzera il rimborso delle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta può essere richiesto all’Istituzione Comune LAMal
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PAESI IN CONVENZIONE CON L’ITALIA
ARGENTINA EX JUGOSLAVIA (MACEDONIA, SERBIA- MONTENEGRO, BOSNIA-ERZEGOVINA) AUSTRALIA BRASILE CAPOVERDE CITTA’ DEL VATICANO PRINCIPATO DI MONACO CROAZIA SAN MARINO TUNISIA
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PAESI IN CONVENZIONE CON L’ITALIA
Argentina-Capoverde-Australia-Brasile-Ex Jugoslavia-P. di Monaco-Tunisia: È escluso il rimborso delle prestazioni in forma indiretta, fatta eccezione per i lavoratori distaccati per motivi di lavoro (DPR 618/80) Richiesta attestato per assistenza all’estero all’ASL di appartenenza modulo2 Capoverde: la Convenzione con l’Italia non è al momento completamente attuata, consigliabile un’assicurazione privata.
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CROAZIA Persone protette: Lavoratori subordinati pubblici o privati
Lavoratori autonomi Titolari di pensione Famigliari a carico delle suddette categorie Famigliari di lavoratore che risiede nell’altro stato Convenzione: Decorrenza 1/11/2003 Legge 27 maggio 1999 n. 167 Rischi protetti: Malattia Maternità Infortuni Malattie professionali
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CROAZIA Situazioni protette: Temporaneo soggiorno (< 3 mesi),
limitatamente alle cure urgenti Trasferimento per cure Distacco del lavoratore Modulistica Modello 111HR richiedibile all’ASL di appartenenza Rimborso di eventuali prestazioni pagate, richiedibile tramite Modello 126HR DAL 2013 NELL’UNIONE EUROPEA
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ARGENTINA Persone protette:
Convenzione: Decorrenza 1/01/1984 Legge 18 gennaio 1983 n. 32 Persone protette: Pensionati di tutte le categorie di lavoratori Loro familiari Rischi protetti: Malattia Modulistica: Compilare Modello I/RA1 da richiedere all’ASL di appartenenza
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ARGENTINA ESEMPIO: Lavoratore del settore pubblico che si reca in Argentina per turismo…
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BRASILE Convenzione: 26/2/1965 Accordo di Emigrazione
Legge 2 marzo 1963 n. 509 5/8/1977 Protocollo Aggiuntivo all’Accordo di Emigrazione Legge 6 aprile 1977 n. 236
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BRASILE Persone protette:
Lavoratori subordinati ed assimilati settori privato e lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati Pensionati delle predette categorie Famigliari a carico delle predette categorie Sono esclusi i pubblici dipendenti! Rischi protetti: Maternità Infortuni e malattie professionali (solo per i lavoratori)
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BRASILE Situazioni protette: Temporaneo soggiorno
Trasferimento di residenza del pensionato e dei famigliari a carico Famigliare di lavoratore che risiede nel territorio dell’altro stato Distacco Sono esclusi i trasferimenti per cure sanitarie! Modulistica: Compilare Modello IB/2 e IB/3 da richiedere all’ALS di appartenenza
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…e Giovanni?
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TUNISIA Persone protette: Convenzione:
Lavoratori subordinati ed assimilati Lavoratori autonomi Pensionati e superstiti delle predette categorie Famigliari a carico delle predette categorie Sono esclusi i pubblici dipendenti e gli agenti diplomatici o consolari di carriera! Rischi protetti: Malattia Maternità Infortuni e malattie professionali Convenzione: Decorrenza 1/06/1987 Legge 7 ottobre 1986 n. 735 Accordo Amministrativo 12/3/1987
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TUNISIA Situazioni protette:
Temporaneo soggiorno limitatamente a cure urgenti e a lavoratori occupati nel territorio dell’altro Stato e familiari Distacco del lavoratore (massimo 36 mesi) Trasferimento di titolari di pensione nell’altro Stato Esclusione dell’Assistenza indiretta e il trasferimento per cure! Modulistica: Compilare i Moduli ITN/11, ITN/8 e ITN/4 ITN/9 (relativi ciascuno ad un diverso tipo di situazione protetta) da richiedere all’ASL di appartenenza
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AUSTRALIA Persone protette:
Tutti i cittadini italiani e australiani che hanno diritto all’assistenza sanitaria Personale delle rappresentanze diplomatiche e familiari conviventi Rischi protetti: Malattie impreviste: cure necessarie urgenti in forma diretta Situazioni protette: Temporaneo soggiorno per un periodo non superiore a 6 mesi Distacco Sono esclusi i rimborsi delle spese in forma indiretta! Convenzione: Decorrenza 1/9/1988 Legge 7/06/1988 n. 226
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AUSTRALIA Modulistica: Passaporto
Attestato di iscrizione al SSN rilasciato dall’ASL su carta intestata oppure autocertificazione
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EX JUGOSLAVIA Persone protette:
Lavoratori subordinati del settore privato ed autonomi assimilati Pensionati delle predette categorie Familiari a carico delle predette categorie Sono esclusi i liberi professionisti , i lavoratori pubblici e i loro familiari a carico! Rischi protetti: Malattia Maternità Infortuni e malattie professionali Convenzione: Decorrenza 1/11/1961 Legge 11/06/1960 n.885 Accordo Amministrativo 10/10/1958
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EX JUGOSLAVIA Situazioni protette: Temporaneo soggiorno
Residenza del familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell’altro Stato limitatamente a cure urgenti Distacco del lavoratore Residenza del titolare di pensione (e familiari) nell’altro Stato Trasferimento per cure Sono esclusi i rimborsi delle spese in forma indiretta!
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PRINCIPATO DI MONACO Persone protette:
Lavoratori subordinati del settore privato ed autonomi assimilati Pensionati delle predette categorie Familiari a carico delle predette categorie in base alla legislazione di residenza Limitazioni: I dipendenti pubblici e i pensionati di tale categoria hanno diritto a copertura della maternità solo per temporaneo soggiorno e trasferimento cure Sono esclusi i liberi professionisti, gli studenti, gli agenti diplomatici e consolari! Rischi protetti: Malattia Maternità Infortuni e malattie professionali Convenzione: Decorrenza 1/10/1985 Legge 5/03/1958 n.130 Accordo Amministrativo 12/02/1982
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PRINCIPATO DI MONACO Situazioni protette: Temporaneo soggiorno
Residenza del familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell’altro Stato limitatamente a cure urgenti Temporaneo soggiorno di lavoratori Infortuni sul lavoro Residenza del titolare di pensione (e familiari) nell’altro Stato Frontalieri Distacco del lavoratore Trasferimento del pensionato e familiari nell’altro Stato Trasferimento per cure Sono esclusi i rimborsi delle spese in forma indiretta!
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PRINCIPATO DI MONACO ESEMPIO:
Lavoratore autonomo che si reca a Monaco per turismo…
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SAN MARINO Persone protette:
Tutti i lavoratori e le persone assicurate al SSN a prescindere dalla loro cittadinanza Titolari di pensione Disoccupati Familiari a carico delle predette categorie Rischi protetti: Malattia Maternità Infortuni e malattie professionali Convenzione: Decorrenza 1/11/1975 Legge 26/07/1975 n.432 Accordo Amministrativo 19/05/1978 Modifica Convenzione 1/5/1996
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SAN MARINO Situazioni protette: Modulistica:
Temporaneo soggiorno limitatamente a cure urgenti Distacco del lavoratore Trasferimento per cure Residenza del familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell’altro Stato Residenza del familiare di lavoratore che risiede nell’altro Stato Trasferimento del pensionato e familiari nell’altro Stato Modulistica: Modello ISMAR/13 per il rimborso delle prestazioni urgenti sostenute direttamente dall’assistito
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CITTA’ DEL VATICANO Persone protette:
Tutti i lavoratori e le persone assicurate al SSN a prescindere dalla loro cittadinanza Titolari di pensione Disoccupati Familiari a carico delle predette categorie Rischi protetti: Infortuni e malattie professionali Esclusione di assistenza sanitaria per malattie comuni! Situazioni protette: Distacco del lavoratore L’addebito delle spese avviene in base al costo effettivo! Convenzione: Decorrenza 1/01/2004 Legge 19/08/2003 n.244 Accordo Amministrativo
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ASSISTENZA SANITARIA NEGLI STATI NON IN CONVENZIONE
In caso di soggiorno temporaneo o per turismo è consigliabile stipulare un’assicurazione privata prima della partenza
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ASSISTENZA SANITARIA NEGLI STATI NON IN CONVENZIONE
I cittadini che si recano all’Estero per motivi di lavoro e di studio possono usufruire dell’assistenza sanitaria in forma indiretta anticipando le spese e chiedendo il rimborso successivamente al Ministero della Salute. Prima di partire è necessario richiedere l’Attestato ex art.15 del DPR 31/7/80 n.618 all’ASL di iscrizione o all’estero alla Rappresentanza diplomatica
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E’ necessario allegare alla richiesta di rimborso:
Domanda di rimborso Copia dell’Attestato ex art.15 del DPR 618/80 Parere motivato del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare circa la congruità delle tariffe Documentazione medica e fatture relative L’Ambasciata o l’Ufficio Consolare trasmette la documentazione tradotta al Ministero della Salute che inoltrerà il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie o procederà alla reiezione
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In tutti i casi di soggiorno all’estero superiore ai 30 giorni è necessario comunicarlo all’ASL per la sospensione del MMG
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QUANDO PREPARI LA VALIGIA…
RICORDATI DI PENSARE ANCHE ALLA TUA SALUTE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON VIAGGIO
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