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Maria Severina Liberati

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Presentazione sul tema: "Maria Severina Liberati"— Transcript della presentazione:

1 Maria Severina Liberati
CESENA 2010 EVOLUZIONE NORMATIVA E NUOVE STRATEGIE COMUNITARIE NEL SETTORE ALIMENTARE:SICUREZZA E PACCHETTO IGIENE Maria Severina Liberati

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3 Indice Libro bianco, Reg. 178/02/CE e sistema sanzionatorio;
Evoluzione normativa : excursus storico Libro bianco, Reg. 178/02/CE e sistema sanzionatorio; Informazione ed etichettatura; Denominazioni di origine, biologico (settore ittico); Il pacchetto igiene; Nuovi indirizzi comunitari. 3

4 Evoluzione normativa nel settore agroalimentare: tutela del consumatore, sicurezza e qualità dei prodotti alimentari

5 globalizzazione dei mercati internazionali;
Fiducia e informazione del consumatore Dopo la politica comunitaria degli anni ‘90 votata alla qualitá (Regg. CE n. 2092/91, 2081/92, 2082/92, 1760/00), a seguito di: globalizzazione dei mercati internazionali; abbattimento delle barriere doganali e libera circolazione delle merci in ambito comunitario; evoluzione tecnologica dei processi produttivi e conseguente affinamento delle tecniche di sofisticazione; Si è dovuto far fronte a gravi situazioni di emergenza per la salute pubblica quali la BSE e la diossina.

6 Fiducia e informazione del consumatore
Tali situazioni di emergenza hanno comportato l’ineludibile esigenza di approntare efficaci sistemi di allerta e rafforzare gli organismi istituzionalmente deputati ai controlli; È in questo contesto europeo che nasce una nuova sensibilitá dei consumatori verso le garanzie di salubritá che devono essere offerte non solo dagli alimenti diretti all’uomo, ma anche da quelli destinati agli animali al fine di vigilare sull’intera catena alimentare e commisurare l’evoluzione tecnologica e le esigenze del mercato con la più alta garanzia di tutela dei consumatori.

7 Fiducia e informazione del consumatore
In tale processo, per equilibri connessi agli scambi internazionali, l’Europa si trova nella condizione di dover negoziare con gli altri organismi (WTO) anche a costo di decisioni riduttive della tutela riservata ai prodotti protetti in sede comunitaria. Si diffonde quindi sempre più l’esigenza di far fronte a situazioni di allerta, al fine di tutelare la salute umana : basti pensare alla normativa adottata dalla Food and Drug Administration per contrastare possibili minacce di bioterrorismo veicolato attraverso l’importazione negli usa di derrate alimentari, prodotti per l’agricoltura e per l’alimentazione degli animali.

8 Fiducia e informazione del consumatore
Sicurezza alimentare Si diffonde pertanto l’utilizzo di sistemi di autocontrollo (metodo HACCP) e del concetto di analisi e gestione del rischio che la Comunitá Europea fa propri introducendoli in una serie di direttive fino ad arrivare alla predisposizione, nel 2000, del Libro Bianco della Commissione che individua i pilastri fondamentali del quadro normativo che verrà successivamente disciplinato con il Reg. 178/2002/CE.

9 Quadro normativo di riferimento
Fiducia e informazione del consumatore Quadro normativo di riferimento Libro Verde del 1997 sui principi generali della legislazione alimentare; Libro Bianco del 2000 sulla sicurezza alimentare; Regolamento n. 178/2002/CE (c.d. General Food Law) “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”. D.lgs. 190/2006 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. 178/2002/CE”. Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli–COM(2008)641 del 15 ottobre 2008

10 Fiducia e informazione del consumatore
Libro Bianco del 2000 Recupero fiducia del consumatore: informazione, etichettatura, biotecnologie e principi di precauzione; Introduce l’approccio integrato “dal campo alla tavola” (from farm to fork); - valorizza l’analisi del rischio (valutazione, gestione, comunicazione)) per la sicurezza alimentare; - programma un Sistema di allarme rapido comunitario; - progetta l’istituzione di una Autorità europea di settore; - tre livelli di responsabilitá (primaria per gli operatori, di controllo per gli Stati membri, di valutazione per la Commissione).

11 Fiducia e informazione del consumatore
Tracciabilità È nel Libro Bianco che viene individuata la tracciabilitá quale strumento idoneo a monitorare tutto il percorso degli alimenti, dal campo alla tavola, attraverso la realizzazione di sistemi di rintracciabilitá dell’intero processo produttivo. Il consumatore acquisisce quindi un nuovo strumento di salvaguardia che fino ad allora era stato requisito peculiare dei prodotti certificati intendendo per tali quelli che si fregiano di denominazioni di qualitá e provenienti da agricoltura biologica.

12 Produzioni a qualità regolamentata
Fiducia e informazione del consumatore Produzioni a qualità regolamentata Reg. CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico Reg. 834/2007/CE relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (in vigore dal 1° gennaio 2009); Reg. CEE 2081/92 che ha istituito il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) – attualmente sostituito dal Reg. 510/2006/CE; Reg. CEE 2082/92 che ha istituito il riconoscimento delle specialità tradizionali garantite (STG) – sostituito dal Reg. 509/2006/CE.

13 Primato della sicurezza
Fiducia e informazione del consumatore Primato della sicurezza Ma se non tutti gli alimenti possono presentare caratteristiche di qualità, certamente tutti devono possedere i requisiti elementari per essere considerati sicuri. Ratio che sancisce il primato della sicurezza: infatti se non tutti i prodotti alimentari possono presentare caratteristiche di qualitá, certamente tutti debbono possedere i requisiti necessari per essere considerati innocui per la salute umana ed animale. La sicurezza alimentare deve essere quindi considerata quale pre requisito della qualitá.

14 Fiducia e informazione del consumatore
Direttiva 2000/13/CE “ravvicinamento delle legislazioni concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità” Qualsiasi regolamentazione relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità di informare e tutelare il consumatore. Un’etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto consente al consumatore di operare scelte con cognizione di causa e contribuisce ad una più funzionale circolazione delle merci.

15 Reg. 178/2002/CE (General Food Law)
Fiducia e informazione del consumatore Reg. 178/2002/CE (General Food Law) - Rende applicative le linee programmatiche del Libro Bianco stabilendo i principi e i requisiti della legislazione alimentare (elevata tutela della salute umana e animale, interessi dei consumatori, pratiche commerciali leali, salvaguardia dell’ambiente); ; - rende obbligatoria la rintracciabilità in tutte le filiere agroalimentari (art. 18): identificazione e registrazione fornitori/destinatari; - istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

16 Reg. 178/2002/CE: obblighi e responsabilità
Fiducia e informazione del consumatore Reg. 178/2002/CE: obblighi e responsabilità Operatori: responsabilità primaria per la garanzia del prodotto conforme (art.17), rintracciabilità (art. 18), corresponsabile per l’attivazione delle procedure di ritiro-richiamo (artt ) Stati membri: applicazione legislazione alimentare, allestimento sistema di controllo e definisce le relative sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 17) Commissione europea: verifica l’efficacia e l’operatività dei sistemi adottati dagli Stati membri

17 Fiducia e informazione del consumatore
Rintracciabilità In attuazione dell’art. 18 del Reg. n. 178/2002/CE è stata disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilitá degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. Ruolo centrale del ritiro delle partite di mozzarella con livelli di diossina oltre i limiti di legge analisi più accurate ed eventuale distruzione.

18 Fiducia e informazione del consumatore
La sicurezza del prodotto si realizza anche attraverso una sempre piú accurata informazione al consumatore per mezzo dei sistemi di documentazione e di controllo che garantiscano la conformitá del prodotto ai requisiti della normativa di settore. L’impossibilitá di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi puó compromettere il funzionamento del mercato interno e la salute dei consumatori  sistema generale di rintracciabilitá per poter effettuare ritiri mirati e fornire informazioni ai responsabili dei controlli.

19 Ruolo delle informazioni
Fiducia e informazione del consumatore Ruolo delle informazioni Ruolo rilevante e strategico non solo per la tutela del consumatore, ma anche per la “salute” del mercato perchè la tracciabilitá costituisce senza dubbio un volano per la razionalizzazione dei sistemi produttivi ed un veicolo di competitivitá tanto piú importante in questo contesto globalizzato dei flussi commerciali. Importanza di tracciare le informazioni relative all’origine delle materie prime agricole impiegate (es. olio di oliva).

20 Fiducia e informazione
Fiducia e informazione del consumatore Fiducia e informazione Il quadro normativo deve far sì che i consumatori, gli altri soggetti interessati e le controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nell’indipendenza delle istituzioni; “La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano” (Reg. n. 178/2002, art. 8).

21 Informazione lungo la filiera agroalimentare
Fiducia e informazione del consumatore Informazione lungo la filiera agroalimentare Produttori e trasformatori hanno necessità di regole chiare rispetto a pratiche di concorrenza sleale; La distribuzione mira alla fidelizzazione del cliente; I consumatori hanno bisogno di comprendere le caratteristiche degli alimenti loro proposti; Le Autorità di controllo devono garantire il cittadino-consumatore e il buon funzionamento del mercato.

22 Excursus storico MA COME SI È ARRIVATI ALL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO NEL SETTORE ALIMENTARE? 22

23 Le tre fasi storiche: La liberalizzazione del mercato
L’armonizzazione con le Direttive verticali La liberalizzazione del mercato Il nuovo approccio verso sicurezza alimentare

24 Le tre fasi storiche: L’armonizzazione con le Direttive verticali (1)
a partire dagli anni ’60 è stata sviluppata una serie di Direttive per regolare la produzione e commercializzazione di specifici alimenti; gli strumenti legislativi, denominati “verticali” perché relativi a specifiche filiere, sono stati emanati unicamente per quei prodotti ritenuti di particolare importanza per l’Unione Europea quali le carni fresche, il latte, il burro, ecc.

25 Le tre fasi storiche: L’armonizzazione con le Direttive verticali (2)
Al periodo iniziale risale anche l’introduzione del “bollo CEE” per identificare gli stabilimenti produttivi che, essendo in possesso di particolari requisiti strutturali e sanitari prescritti dalla normativa comunitaria, erano autorizzati a commercializzare i loro prodotti tra i Paesi di tutta l’Unione. Gli stabilimenti sprovvisti del bollo CEE (in quanto con requisiti strutturali e di sicurezza non in linea con le prescrizioni comunitarie) potevano commercializzare i prodotti solo all’interno del singolo Stato Membro; questo doppio livello di autorizzazione è stato comunemente identificato con il termine “doppio mercato”.

26 Le tre fasi storiche: La liberalizzazione del mercato (1)
il secondo momento storico ha avuto inizio a partire dalla fine degli anni ’80, a seguito della necessità di adeguare il commercio alimentare alle novità introdotte dal Mercato Unico Europeo (MEC). L’abolizione dei controlli alle frontiere e la libera circolazione delle merci imponeva, infatti, il rispetto di un livello minimo di sicurezza comune tra tutti gli Stati aderenti al circuito comunitario e la necessità di eliminare il cosiddetto “doppio mercato”.

27 Le tre fasi storiche: La liberalizzazione del mercato (2)
In questo periodo l’Unione Europea ha, da un lato, emanato norme comuni a tutti gli alimenti indipendentemente dalla loro natura o categoria di appartenenza Direttive “orizzontali” e, dall’altro, ha aggiornato gli strumenti legislativi di natura “verticale” dettagliando le procedure igieniche di fabbricazione con precisi requisiti tecnici.

28 Le tre fasi storiche: Il nuovo approccio verso sicurezza alimentare (3) è iniziata a seguito delle gravi crisi alimentari che si sono verificate in Europa a partire dal 1996 e che hanno dimostrato una non omogenea applicazione delle norme da parte degli Stati Membri e la presenza di carenze nel sistema dei controlli. Questi elementi hanno indotto la Commissione Europea ad avviare una profonda revisione della normativa sulla sicurezza alimentare le cui conclusioni finali sono state riassunte in due documenti principali

29 Le tre fasi storiche: Il nuovo approccio verso sicurezza alimentare (3) il Libro verde, pubblicato nel 1997, che definisce i principi generali della legislazione alimentare dell’Unione Europea, il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, pubblicato nel 2000, in materia di sicurezza alimentare.

30 Un nuovo approccio legislativo:
- la politica della sicurezza alimentare deve basarsi su un approccio completo e integrato; - i produttori di mangimi, gli agricoltori e gli operatori del settore alimentare hanno la responsabilità primaria per quanto concerne la sicurezza degli alimenti; - la politica "dai campi alla tavola" si dovrà attuare sistematicamente e in modo coerente;

31 Un nuovo approccio legislativo:
- una politica alimentare efficace richiede la rintracciabilità dei percorsi dei mangimi e degli alimenti nonché dei loro ingredienti; - l'analisi del rischio deve costituire il fondamento su cui si basa la politica di sicurezza degli alimenti; - si applicherà il principio di precauzione nelle decisioni di gestione del rischio.

32 Libro Verde sui principi della legislazione alimentare – COM(97) 176
livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e degli altri interessi dei consumatori ; libera circolazione delle merci nel mercato interno; disposizioni legislative basate su conoscenze scientifiche e valutazione dei rischi; responsabilità primaria della sicurezza dei prodotti alimentari in capo ai produttori, ai trasformatori e ai fornitori.

33 Libro Verde sui principi della legislazione alimentare – COM(97) 176
È possibile applicare alla produzione agricola e all'industria agroalimentare le stesse regole generali? È necessario estendere alla produzione agricola primaria il principio della responsabilità del produttore per i prodotti difettosi? È necessario introdurre nuove definizioni nella legislazione quali una definizione europea di "prodotti alimentari"?

34 Libro bianco sulla sicurezza alimentare – COM(1999) 719
Principi: - elevata tutela della salute umana, animale e delle piante; - interessi dei consumatori; - pratiche commerciali leali; - salvaguardia dell’ambiente; Tre livelli di responsabilità: operatori – Stati membri – Commissione; Introduce a: analisi del rischio, sistema di allarme rapido, Autorità europea per la sicurezza alimentare (vedi Reg. 178/02/CE).

35 Libro bianco sulla sicurezza alimentare – COM(1999) 719
approccio integrato di filiera “dai campi alla tavola”: produzione primaria, trasformazione, trasporto, distribuzione; inclusione orizzontale della filiera dei mangimi (animali destinati al consumo umano); necessità di garantire corrette prassi igieniche lungo tutta la filiera ai fini della sicurezza alimentare.

36 Un nuovo approccio legislativo:
Libro bianco sulla sicurezza alimentare   la creazione di un'Autorità alimentare europea autonoma (EFSA), incaricata di elaborare pareri scientifici indipendenti su tutti gli aspetti inerenti la sicurezza alimentare, la gestione di sistemi di allarme rapido e la comunicazione dei rischi; la revisione del quadro giuridico normativo affinché possa coprire tutti gli aspetti connessi con i prodotti alimentari dalla produzione al consumo (“from farm to fork”, dalla terra alla tavola); la creazione di un sistema di controllo più armonizzato; l’avvio di un dialogo più trasparente con i consumatori e altre parti interessate (stakeholders).

37 Un nuovo approccio legislativo:
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare • Compito principale = supporto scientifico raccolta e elaborazione di informazioni valutazione del rischio comunicazione del rischio collaborazione con altre agenzie scientifiche intervento nelle crisi alimentari • Caratteristiche dell'EFSA Indipendenza, eccellenza, trasparenza

38 Sicurezza alimentare: quadro normativo
Libro bianco sulla sicurezza alimentare - COM(1999) 719 Reg. n. 178/2002/CE : stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e costituisce la base per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione degli alimenti (art.1) D.lgs. N. 190/2006 “disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. 178/2002/CE”.

39 La nuova legislazione sulla sicurezza alimentare La struttura
Regolamento 178/2002 « Food law » Principi generali di sicurezza alimentare Autorità competenti Operatori Alimentari Norme generali di igiene dei prodotti e della produzione di alimenti e mangimi (reg.852) Norme specifiche sui prodotti Mangimi Alimenti O.A. (reg.853) Controlli su alimenti e mangimi (reg )

40 Reg. 178/02/CE: definizioni “ALIMENTO o PRODOTTO ALIMENTARE”: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito da esseri umani (art. 2 c. 1); “RINTRACCIABILITÁ”: possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (art. 3 n. 15).

41 Obiettivi legislazione alimentare (art. 5 c. 1)
livello elevato di tutela della vita e della salute umana; tutela degli interessi dei consumatori (pratiche leali nel commercio alimentare); tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell’ambiente; libertá di circolazione di alimenti e mangimi all’interno della comunitá.

42 Principi della legislazione alimentare: analisi del rischio (art
Principi della legislazione alimentare: analisi del rischio (art. 6 e bollettino EFSA n. 2/04) 1) VALUTAZIONE: processo destinato a controllare casi in cui un organismo, un sistema o una popolazione possono essere esposti a un pericolo; si basa su elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente; 2) GESTIONE: processo decisionale che comporta la considerazione di fattori politici, sociali, economici e tecnici di un determinato pericolo, al fine di elaborare e applicare le adeguate risposte normative; tiene conto dei risultati della valutazione del rischio (EFSA), del principio di precauzione e di altri aspetti pertinenti.

43 Principi della legislazione alimentare: analisi del rischio (art
Principi della legislazione alimentare: analisi del rischio (art. 6 e bollettino EFSA n. 2/04) 3)COMUNICAZIONE: scambio interattivo di informazioni sui rischi per la salute e per l’ambiente tra responsabili della valutazione del rischio, media, gruppi interessati e pubblico.

44 Principi della legislazione alimentare: principio di precauzione (art
Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilitá di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute.

45 Informazione ai cittadini consumatori
nel caso in cui un alimento o un mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, le autoritá pubbliche informano i cittadini sulla natura del rischio (art. 10); l’etichettatura, la pubblicitá e la presentazione di alimenti e mangimi non devono trarre in inganno i consumatori (art. 16).

46 Requisiti di sicurezza degli alimenti (art. 14)
Non possono essere immessi sul mercato alimenti: DANNOSI PER LA SALUTE: previa valutazione dei probabili effetti nel breve, medio e lungo periodo, dei probabili effetti tossici cumulativi e delle sensibilità di salute di alcune categorie di consumatori; INADATTI AL CONSUMO UMANO: inaccettabili per il consumo tenuto conto delle condizioni d’uso normali e delle informazioni accessibili al consumatore.

47 Obblighi e responsabilità
spetta agli operatori garantire che alimenti e mangimi soddisfino le disposizioni di legge (art. 17); Se un operatore ritiene o ha motivo di ritenere di che un alimento non sia conforme, deve avviare le procedure di ritiro e informare le autoritá competenti (art. 19).

48 Obblighi e responsabilità
gli Stati membri adottano la legislazione alimentare e ne verificano il rispetto. A tal fine, organizzano un sistema ufficiale di controllo e detrminano le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione: le sanzioni devono essere effettive,proporzionali e dissuasive; la Commissione svolge attivitá di vigilanza e valutazione.

49 Rintracciabilità (art. 18)
è disposta in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilitá di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione alimentare e sostanze atte a entrare a far parte di un alimento o mangime; gli operatori devono essere in grado di individuare fornitori e destinatari attraverso opportuni sistemi di rintracciabilitá, mettendo a disposizione delle autoritá competenti le informazioni.

50 Controlli e sanzioni D.lgs. 190/2006 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. n. 178/2002/CE” – art. 1 Campo d’applicazione Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Reg. n. 178/2002/CE che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

51 Controlli e sanzioni D.lgs. 190/2006 – art. 2 Violazione degli obblighi di cui all’art. 18 del Reg. 178/02 in materia di rintracciabilità Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro

52 Controlli e sanzioni D.lgs. 190/2006 – art. 3 Violazione degli artt. 19 e 20 del Reg. 178/02 relativi all’avvio di procedure di ritiro dal mercato Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non e' conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro (c. 1)

53 Controlli e sanzioni D.lgs. 190/2006 – art. 3 Violazione degli artt. 19 e 20 del Reg. 178/02 relativi all’avvio di procedure di ritiro dal mercato Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro (c. 2)

54 Controlli e sanzioni D.lgs. 190/2006 – art. 3 Violazione degli artt. 19 e 20 del Reg. 178/02 relativi all’avvio di procedure di ritiro dal mercato Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro (c. 3)

55 Controlli e sanzioni D.lgs. 190/2006 – art. 4 Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori/utilizzatori di cui agli artt. 19 e 20 del Reg. 178/02 Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

56 D.lgs. 190/2006 – art. 7 Disposizioni finali
Controlli e sanzioni D.lgs. 190/2006 – art. 7 Disposizioni finali Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti (c. 1) Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni (c. 4)

57 Autorità europea per la sicurezza alimentare - EFSA (art. 22)
offre consulenza e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della comunità in tutti i campi che hanno un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza di alimenti e mangimi (es. salute e benessere animale e vegetale); è il punto di riferimento scientifico comunitario, la cui attivitá è caratterizzata dalla massima trasparenza e collaborazione.

58 EFSA: compiti (art. 23) promuove la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio, raccoglie, confronta e analizza i dati scientifici e tecnici; su richiesta della commissone presta assistenza nelle procedure di gestione delle crisi, fa in modo che i cittadini e le parti interessate ricevano informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili.

59 EFSA: organizzazione (artt. 24-28)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: nominato da Consiglio e Parlamento europeo, adotta il regolamento interno e garantisce l’espletamento dell’attività dell’EFSA; DIRETTORE ESECUTIVO: nominato dal CdA, è il rappresentante legale, attua i programmi di lavoro; FORO CONSULTIVO: composto da rappresentanti degli organi che negli Stati membri svolgono funzioni analoghe a quelle dell’EFSA, COMITATO SCIENTIFICO E GRUPPI DI ESPERTI SCIENTIFICI (PANELS): rappresentano il nocciolo scientifico dell’EFSA .

60 EFSA: attività scientifica (art. 28)
il Comitato scientifico coordina l’attivitá dei panels e formula pareri su questioni multisettoriali; i Panels formulano pareri negli ambiti scientifici di competenza: additivi, ogm, nutrizione, contaminanti della catena alimentare, salute e benessere animale…; il numero dei panels varia in base agli sviluppi scientifici: attualmente sono 9.

61 Sistema di allarme rapido (art. 50)
è la struttura di sorveglianza a rete fra stati membri, Commissione ed EFSA, ma puó essere aperto a paesi terzi e organizzazioni internazionali sulla base di accordi tra questi e la comunitá; segue il principio di informazione e trasparenza verso i cittadini, a parte casi di riservatezza debitamente giustificati e comunque mai per ció che riguarda la tutela della salute umana.

62 Sistema di allarme rapido (art. 50)
In caso di grave rischio diretto o indiretto per la salute umana il sistema si attiva notifica alla Commissione trasmissione ai membri della rete ed eventuali azioni di gestione del rischio

63 Collaborazione (art. 22 c. 8)
L’EFSA, la Commissione e gli Stati membri collaborano per promuovere l’effettiva coerenza fra le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio.

64 “IN REALTÁ NON PUÓ SUSSISTERE UNA SITUAZIONE DI SICUREZZA ALIMENTARE SE NON C’È UN EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E VIGILANZA”

65 Reg. 882/04/CE sui controlli ufficiali
Le Autorità competenti dovrebbero assicurare che, ove diverse autorità di controllo siano coinvolte nell’esecuzione dei controlli ufficiali, vi siano appropriate procedure di coordinamento e vengano efficacemente applicate; La designazione di laboratori di riferimento (artt ) comunitari e nazionali da parte degli Stati membri contribuisce ad assicurare un’elevata qualità e uniformità dei risultati analitici attraverso l’adozione di metodi convalidati, l’impiego di materiale di riferimento e la formazione del personale di laboratorio).

66 Reg. 882/2004/CE art. 3: obblighi generali
Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente e tenendo conto dei rischi associati (ad animali, mangimi, alimenti, aziende del settore..), dei dati precedenti relativi agli operatori e di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità; I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso (tranne che nel caso degli audit), in qualsiasi fase della filiera, con la stessa accuratezza sulle esportazioni fuori dalla Comunità e sulle importazioni nel mercato comunitario.

67 Reg. 882/2004/CE art. 4-5: Autorità competenti e deleghe
Le Autorità competenti assicurano l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli; L’Autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo imparziali, qualificati e accreditati in base alla norma europea EN 45004; Vengono assicurati il coordinamento e la comunicazione dei risultati tra l’organismo di controllo delegato e l’Autorità competente.

68 Reg. 882/2004/CE sui controlli ufficiali
Competente per l’effettuazione dei controlli ufficiali ai fini della verifica della corretta applicazione del “pacchetto igiene” è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali attraverso gli enti e gli organismi ad esso collegati.

69 Ministero della Salute: attività normativa;
Servizio Sanitario Nazionale (SSN – Legge 833/1978): tutela salute, igiene pubblica, servizi veterinari Ministero della Salute: attività normativa; Istituto Superiore di Sanità (ISS): ricerca, controllo, formazione, coordinamento; Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.): sanità animale, qualità e salubrità prodotti origine animale, igiene allevamenti; Regioni e PP.AA.: programmazione e coordinamento ASL e aziende ospedaliere; Aziende Sanitarie Locali (ASL): assistenza sanitaria sul territorio 69

70 Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Alle dirette dipendenze del Ministro della Salute, è articolato a livello territoriale in Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) in tutti i capoluoghi regionali e in alcuni provinciali ; I NAS hanno i poteri degli ispettori sanitari, che li legittimano all’intervento in tutti i luoghi dove si producono, si somministrano, si depositano o si vendono i prodotti destinati all’alimentazione. 70

71 Sistema dei controlli Mipaaf a tutela del consumatore
Ispettorato Centrale tutela Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA; Corpo Forestale dello Stato – CFS; Comando Carabinieri Politiche Agricole – CCPA; Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto 71

72 ICQRF Controlli sulle filiere dell’intero settore agroalimentare, compresi i mezzi tecnici di produzione, in base agli obiettivi strategici individuati dalla Direttiva annuale del Ministro; Tutela dei prodotti di qualità (origine geografica, tecnologia di produzione) contrastando fenomeni di concorrenza sleale; Salvaguardia circa la qualità merceologica e la presentazione al consumatore attraverso la garanzia sulla conformità ai requisiti di legge; Vigilanza sull’attività degli Organismi di Certificazione dei prodotti a qualità regolamentata. 72

73 Corpo Forestale dello Stato
Legge 36/2004 “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”: il CFS ha competenza in materia di “…concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere” (art. 2 c. 1 lettera e) ; Attività operativa di polizia giudiziaria: sequestro di confezioni di latte per l’infanzia con presenza di ITX (anno 2005). 73

74 Comando Carabinieri Politiche Agricole
Posto alle dipendenze del Ministro (DPR 79/05), svolge controlli su erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura e sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l’ICQ, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. 74

75 Sinergie: Ministero dell’Economia
Agenzia delle Dogane: controllo sulle merci in transito anche in difesa dell’industria e del consumatore nazionale – laboratori chimici per la collaborazione analitica nel controllo dei prodotti alimentari all’importazione; Guardia di Finanza: attività di polizia economica finalizzata, tra l’altro, alla prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari. 75

76 Piano di controllo nazionale pluriennale vedi Pacchetto igiene
Reg. 882/2004/CE art. 2: piano di controllo Definizione: descrizione elaborata dall’Autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l’organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale dello Stato membro. Piano di controllo nazionale pluriennale vedi Pacchetto igiene 76

77 Controlli e sanzioni D.lgs. 193/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41 (art. 1 Finalità e ambito di applicazione)

78 D.lgs. 193/2007 – art. 2 Autorità competenti
Controlli e sanzioni D.lgs. 193/2007 – art. 2 Autorità competenti Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze

79 D.lgs. 193/2007 – art. 2 c. 1 Abrogazioni
Controlli e sanzioni D.lgs. 193/2007 – art. 2 c. 1 Abrogazioni Sono abrogati i seguenti provvedimenti: o) Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”;

80 D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni Comma 1- (arresto)
Controlli e sanzioni D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni Comma 1- (arresto) Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro , in relazione alla gravità dell'attività posta in essere

81 Controlli e sanzioni D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, e' punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro (c. 2)

82 Controlli e sanzioni D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione (c. 3)

83 Controlli e sanzioni D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni c Mancato rispetto requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’Allegato I e all’Allegato II al Reg. 852/04/CE nonché requisiti specifici di cui al Reg. 853/04/CE (sanzione da 250 a 1500 euro); c. 6. Mancata predisposizione procedure di autocontrollo secondo il metodo HACCP (sanzione da 1000 a 6000 euro); c. 7 Mancata correzione inadeguatezze riscontrate nei requisiti/procedure di cui ai commi precedenti (sanzione da 1000 a 6000 euro).

84 Controlli e sanzioni D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni c. 10. Immissione in commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004 (sanzione da 3000 a euro per ogni lotto di carne non bollato); c. 16 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «operatore del settore alimentare» si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo

85 Come si sviluppa la tutela del consumatore?
Accorciamento della distanza con il consumatore; Consultazione dei settori coinvolti (Organizzazioni Professionali); Tavoli di confronto con le Regioni; Tavoli di filiera; + Trasparenza dell’informazione 85

86 Reg. 178/02/CE art. 8 “La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano”

87 Principi Il quadro normativo comunitario deve far sí che i consumatori, gli altri soggetti interessati e le controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nell’indipendenza delle istituzioni che tutelano la salute.

88 Informazione L’importanza dell’informazione rispetto agli alimenti attraversa trasversalmente tutta la filiera agroalimentare: - produttori e trasformatori hanno necessitá di regole chiare da applicare con certezza tutela rispetto a pratiche di concorrenza sleale; - la distribuzione mira a favorire la fidelizzazione dei clienti; - i consumatori hanno bisogno di comprendere le caratteristiche e il valore dei cibi che vengono loro proposti.

89 Informazione Gli strumenti di informazione sui prodotti alimentari in vendita: etichetta; pubblicitá (radio, tv, stampa…); siti internet; opuscoli e locandine; ALTERNATIVE MEANS Tutte le informazioni connesse alla presentazione dei prodotti sono soggette alle prescrizioni generali di trasparenza e veridicitá.

90 Etichettatura L’etichetta dei prodotti alimentari rappresenta il più diretto veicolo informativo al consumatore e in quanto tale deve essere strumento di tutela; Infatti un’etichettatura adeguata in merito all’esatta denominazione merceologica dei prodotti e delle loro caratteristiche qualitative consente al consumatore di operare effettivamente una ”scelta”, con cognizione di causa.

91 Etichettatura: quadro normativo
D.lgs. 109/92: attuazione Direttive CEE n. 89/395 e 89/396 concernenti etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; Direttiva 2000/13/CE: ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; D.lgs. 181/03: attuazione della Direttiva 2000/13/CE;

92 Direttiva 2000/13/CE Stabilisce le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio; le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell’ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti.

93 Direttiva 2000/13/CE - “etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca” (art. 1); - “l’etichettatura e le relative modalitá di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l’acquirente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare” (art. 2).

94 Direttiva 2000/13/CE - definisce le informazioni che devono figurare nell’etichettatura dei prodotti alimentari ed i criteri delle indicazioni facoltative; - la necessitá di informare i consumatori implica di imporre, fra l’altro, requisiti linguistici: tutte le informazioni devono venire riportate nella lingua del paese ove avviene la commercializzazione, ma nulla vieta che possano esere riportate anche in più lingue.

95 Direttiva 2000/13/CE La forte valenza comunicativa assegnata all’etichetta è mutuata direttamente dalle produzioni di qualitá un quadro normativo in materia di etichettatura è infatti necessario non solo a tutelare il prodotto alimentare in quanto tale, ma anche ad assicurare la trasparenza del processo produttivo, elemento centrale negli alimenti con disciplinare di produzione.

96 Direttiva 2000/13/CE -l’etichettatura, se accompagnata da un efficace sistema di controllo, è necessaria anche a garantire concorrenza leale, trasparenza, credibilitá dei prodotti e tutela del consumatore; - il sistema dei logo comunitari è un esempio di efficace strategia comunicativa: sono di facile individuazione, concentrano significati complessi e sono di comprensione internazionale.

97 Direttiva 2000/13/CE art. 2 L’etichettatura e le relative modalitá di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l’acquirente: per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento; attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede.

98 Direttiva 2000/13/CE art. 3 indicazioni obbligatorie
Denominazione di vendita; Elenco ingredienti; Quantità di taluni ingredienti; Se in imballaggi preconfezionati, il quantitativo netto; Termine minimo di conservazione (data di scadenza per i più deperibili); Conservazione e utilizzazione; Nome e indirizzo di fabbricante o condizionatore o venditore;

99 Problematica dell’origine geografica delle materie prime in etichetta
Direttiva 2000/13/CE art. 2 Se necessarie, le istruzioni per l’uso; Luogo d’origine o provenienza, qualora l’omissione possa indurre in errore il consumatore (circa origine o provenienza) Problematica dell’origine geografica delle materie prime in etichetta

100 Etichettatura d’origine
Decreto intermin. 14/01/05: linee guida per la stesura del manuale aziendale di rintracciabilitá; Dal 7 giugno 2005 è obbligatorio indicare in etichetta anche il riferimento territoriale degli allevamenti di origine: Decreto intermin. 23/09/05: denominazione di vendita “passata di pomodoro”; Decreto intermin. 17/02/06: obbligo di indicare l’origine del pomodoro impiegato nella passata, a decorrere dal 15 giugno 2006.

101 Etichettatura d’origine
Legge 3 agosto 2004, n. 204 "conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca“ (abrogata nel Novembre 2006 a seguito del contrasto con la normativa comunitaria in quanto considerata ostacolo tecnico al mercato) Decreti per singoli prodotti: DM 9/10/07 “Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva”

102 Etichettatura d’origine
23 Aprile 2010: la Commissione boccia la proposta di DM italiano che disciplina l’etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari.

103 Misure e sistemi qualità a livello UE (tra gli altri):
Qualità nella UE Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli – COM(2008) 641 del 15/10/08: - necessità di differenziazione sul mercato per creare vantaggio competitivo; Misure e sistemi qualità a livello UE (tra gli altri): - puntare sui prodotti di “qualità superiore”; - tutelare le indicazioni geografiche (DOP – IGP); - disciplinare il comparto biologico; - registrare le denominazioni dei prodotti tradizionali 103

104 Qualità nella UE 10 marzo 2009: il Parlamento europeo approva una relazione sul Libro Verde Qualità in cui raccomanda l’indicazione dell’origine delle materie prime in etichetta, l’istituzione di un’agenzia europea per la qualità e il rafforzamento della tutela UE e internazionale per DOP (Denominazione di origine protetta) e IGP (Indicazione geografica protetta). 104

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113 Differenziazione dei prodotti alimentari
I prodotti alimentari convenzionali sono quelli che vengono immessi nel circuito commerciale secondo gli standard di sicurezza definiti a livello internazionale (Codex Alimentarius); I prodotti alimentari che, oltre al prerequisito della sicurezza, presentano caratteristiche qualitative peculiari (sia intrinseche che di processo produttivo) sono detti a qualità regolamentata (es. Reg. 510/06/CE: DOP-IGP) e vengono certificati in base al rispetto di un disciplinare. 113

114 Qualità regolamentata Convenzionale es. Reg. CE 510/06 (DOP-IGP)
Disciplina specifica tramite Regolamenti CE (riconoscimento marchio es. DOP tramite disciplinare o riconoscimento metodo produttivo BIO); Certificazione e controllo ad opera di Organismi privati (elenco comunitario); Vigilanza di Mipaaf, Regioni e PP.AA. Immessi in commercio secondo standard di sicurezza definiti a livello internazionale (Codex Alimentarius Commission); Normati in modo orizzontale (pacchetto igiene, etichettatura,…); Sottoposti al sistema pubblico dei controlli (ICQ,CCPA,NAS, Regioni e PP.AA.,…) 114

115 Qualità regolamentata Convenzionale es. Reg. CE 510/06 (DOP-IGP)
Innovata impostazione dell’attuale regolamentazione comunitaria : responsabilizzazione dei produttori (1° livello ); controllo da parte degli Stati membri ( 2° livello ); Verifica della Commissione UE ( 3° livello ). Adesione inizialmente volontaria, poi obbligatoria; DOP-IGP: rapporto qualità-tradizionalità-legame territoriale (origine geografica); Metodo biologico: biodiversità, tutela ambiente e salvaguardia cicli produttivi stagionali, uso limitato concimi chimici. Nuovi strumenti: tracciabilità, accordi e intese di filiera 115

116 DM 16 giugno 2008: ottava revisione elenco nazionale prodotti agroalimentari tradizionali
Prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo (D.M. 350/99 art. 1); L’elenco nazionale registra ad oggi 9444 prodotti agroalimentari tradizionali in tutte le regioni e province autonome. 116

117 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION ISO FAO OMS Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Politiche di sviluppo rurale e agrobiodiversità, armonizzazione a livello internazionale degli standard di sicurezza alimentare e di miglioramento di prodotto/servizio 117

118 Cogenza per tutti i prodotti alimentari immessi in commercio
Codex Alimentarius È una raccolta di standards, codici di buone prassi e linee guida concernenti un alimento o una categoria alimentare: può riguardare la definizione e i requisiti di un prodotto, di un processo o di un sistema di regolamentazione con lo scopo di garantire la sicurezza alimentare, la protezione dei consumatori e la facilitazioone degli scambi commerciali (WTO); La Commissione del Codex Alimentarius (FAO+OMS) segue procedure rigorose per l’armonizzazione, organizzandosi in Comitati (mondo scientifico e parti interessate) specializzati nei rispettivi ambiti di competenza – es. Codex Committee on Fish and fishery Products. Cogenza per tutti i prodotti alimentari immessi in commercio 118

119 ISO – International Organization for Standardization
È un’organizzazione non governativaa che collega i settori pubblici e privati, con un network di istituti nazionali di standardizzazione in 157 paesi (per l’Italia è l’UNI, per l’Europa l’EN); Lo scopo è di fornire standards per caratteristiche desiderabili di prodotti e servizi al fine di contribuire all’efficienza operativa, al miglioramento degli scambi commerciali e all’innovazione; Le norme UNI-EN-ISO sono di carattere volontario (es. ISO 22005:08 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari”). 119

120 Ambito comunitario LIVELLO OPERATIVO Commissione europea
LIVELLO LEGISLATIVO Parlamento e Consiglio europeo DG Agricoltura DG Pesca Autorità competenti Stati membri EFSA Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Definizione delle politiche comunitarie in materia agricola, della pesca e alimentare 120

121 Sinergie istituzionali
Ministero politiche europee Ministero economia e finanze Ministero ambiente, tutela territorio e mare Governo Ministero salute Ministero politiche agricole alimentari e forestali Ministero sviluppo economico (e commercio internaz.) - Legge 241/1990: trasparenza atti amministrativi, Conferenza di servizi in caso di vari interessi pubblici coinvolti. 121

122 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Mipaaf-Regioni Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali LIVELLO LEGISLATIVO Conferenza Stato-Regioni e Province autonome LIVELLO OPERATIVO Assessorati - Attuazione delle politiche comunitarie e formulazione di quelle nazionali 122

123 Produzioni a qualità regolamentata (DOP-IGP-STG): quadro normativo
Reg. CEE 2081/92 che ha istituito il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) – sostituito dal Reg. 510/2006/CE; Reg. CEE 2082/92 che ha istituito il riconoscimento delle specialità tradizionali garantite (STG) – sostituito dal Reg. 509/2006/CE. D.M. 21 maggio 2007 “recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Reg. 510/06/CE”. 123

124 Produzioni a qualità regolamentata (vini): quadro normativo
Legge 10 febbraio 1992 n. 164 “Nuova disciplina delle denominazioni d’origine”; Reg. CEE 1493/99 “relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo” (modificato e abrogato salvo parr. 2 e 3); Reg. 753/2002 “che fissa modalità di applicazione del Reg. 1493/99 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli”; Reg. 479/08 “relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica e abroga il Reg. CEE 1493/99”. 124

125 DOP-IGP anche per i vini
Recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi; Istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed efficaci; Salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola comunitaria, rafforzando il tessuto sociale di molte zone rurali. Specifiche caratteristiche attribuibili all’origine geografica del vino I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette 125

126 Come nasce il Reg. 510/2006/CE Applicazione a prodotti agricoli e alimentari per i quali esiste un legame fra le caratteristiche e l’origine geografica; I prodotti con riferimenti geografici DOP e IGP devono soddisfare le condizioni elencate in un disciplinare; Necessaria registrazione delle DOP e IGP per usufruire della protezione negli Stati membri (registro comunitario); 126

127 Come nasce il Reg. 510/2006/CE Possibilità di opposizione alla registrazione da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica in uno Stato membro o Paese terzo Sistema di controlli ufficiali in linea con il Reg. 882/04/CE + sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto del disciplinare. 127

128 Reg. 510/2006/CE art. 1 Esclusione dei prodotti del settore vitivinicolo dal campo d’applicazione; Evoluzione con il Reg. 479/08/CE che li include nel campo di applicazione. 128

129 Reg. 510/2006/CE art. 2 c. 1 a): “Denominazione di origine”
Il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: - come originario di tale regione,luogo determinato o paese; - le cui qualità o caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali o umani; - la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. 129

130 Reg. 510/2006/CE art. 2 c. 1 b): “Indicazione geografica”
Il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: - come originario di tale regione,luogo determinato o paese; - del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica; - la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. 130

131 Reg. 510/2006/CE art. 4 Necessità di conformarsi a un disciplinare comprendente almeno: Nome del prodotto Descrizione del prodotto Delimitazione zona geografica Elementi che comprovano l’origine dalla zona geografica delimitata Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto Elementi che giustificano il legame fra la qualità e l’origine geografica Nome e indirizzo degli organismi di controllo che verificano il rispetto del disciplinare 131

132 Reg. 510/2006/CE art. 5 La domanda di registrazione può essere presentata da un’associazione o da persona fisica/giuridica equiparata e comprende almeno: - nome e indirizzo del richiedente - disciplinare - documento unico che riporta gli elementi principali del disciplinare e la descrizione del legame del prodotto con l’origine geografica 132

133 Reg. 510/2006/CE art. 5 c. 4 istruttoria: la domanda è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica; c. 5: lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica ad ogni persona avente interesse legittimo e che il disciplinare oggetto della decisione sia pubblicato e accessibile elettronicamente; 133

134 Reg. 510/2006/CE art. 6 c. 2: la Commissione rende pubblico ogni mese l’elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione; art. 7 c. 1-2: Stati membri, Paesi terzi e persone fisiche/giuridiche con interesse legittimo possono opporsi alla domanda di registrazione mediante dichiarazione debitamente motivata; art. 7 c. 6: la Commissione tiene un registro aggiornato delle DOP e delle IGP. 134

135 Reg. 510/2006/CE art. 8 c. 1: una denominazione registrata può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli e alimentari conformi al disciplinare corrispondente; art. 8 c. 2-3: le diciture e i simboli associati devono figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari anche originari dei Paesi terzi commercializzati con denominazione registrata. 135

136 Reg. 510/2006/CE art. 10: gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate dei controlli a norma del Reg. 882/04/CE relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali; “Organismo di controllo: un terzo indipendente cui l’autorità competente ha delegato certi compiti di controllo” (Reg. 882/04/CE art. 2). 136

137 Reg. 510/2006/CE art. 11 c. 1: i costi relativi alla verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo; art. 11 c. 4: le autorità che verificano il rispetto del disciplinare devono fornire garanzie di obiettività e imparzialità, disporre di personale qualificato e di risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni. 137

138 Reg. 510/2006/CE Art. 13 c. 1: le denominazioni registrate sono tutelate contro (tra gli altri): - qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili; - qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti (richiamo Direttiva 2000/13/CE). 138

139 Reg. 509/2006/CE relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
La promozione di prodotti tradizionali aventi precise specificità può essere uno strumento per accrescere il reddito degli agricoltori e per mantenere la popolazione rurale in zone svantaggiate o periferiche; È opportuno mettere a disposizione degli operatori strumenti per la valorizzazione dei loro prodotti e al contempo per la tutela dei consumatori e per garantire la lealtà delle transazioni commerciali. 139

140 NON PUÓ SUSSISTERE UN SISTEMA DI QUALITA’ SE NON SI ALLESTISCE UN ADEGUATO, EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E VIGILANZA 140

141 Organismi pubblici di controllo
Reg. 510/2006/CE Per i prodotti a qualità regolamentata è previsto già dal 1991 (Reg. CEE 2092/91 sul biologico) il Sistema Qualità articolato sui tre livelli: Produttore – Organismo di controllo – Vigilanza; Anche per i prodotti convenzionali è stato introdotto un sistema articolato su tre livelli di responsabilità (Reg. 178/2002/CE), che rende centrale il ruolo svolto dal produttore ai fini della tutela del consumatore; Organismi pubblici di controllo 141

142 Sistema dei controlli Mipaaf a tutela del consumatore
Ispettorato Centrale tutela Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA; Corpo Forestale dello Stato – CFS; Comando Carabinieri Politiche Agricole – CCPA; Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto 142

143 Regolamentazione comunitaria
Audit Commissione UE Stato membro: autorizzazione e vigilanza sul corretto operato degli Organismi di controllo privati (requisiti) Operatori che aderiscono al sistema dei prodotti regolamentati Regolamentazione comunitaria 143

144 Produzioni a qualità regolamentata (biologico): quadro normativo
Reg. CEE 2092/91 “relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo su prodotti e derrate alimentari”; Reg. 1804/99 “che completa per le produzioni animali il Reg. 2092/91”; Reg. 834/2007/CE relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (in vigore dal 1° gennaio 2009, abroga il Reg. 2092/91); Reg. 889/2008 “recante modalità di applicazione del Reg. 834/07/CE”. 144

145 Il percorso del biologico
Reg. CEE 2092/91 Reg. 1804/99/CE Reg. 834/07/CE Art. 15: primo riconoscimento esplicito dei prodotti ittici all’interno dei “regolamentati” a livello comunitario; Lavori del Working Group SCOF finalizzati alla definizione delle modalità attuative del Reg. 834/07/CE 145

146 Il percorso del biologico
Working Group dello Standing Committee on Organic Farming: disposizioni attuative art. 15 Reg. 834/07/CE “Norme di produzione per animali d’acquacoltura”: - origine degli animali d’acquacoltura; pratiche zootecniche specifiche dirette a garantire il benessere animale; riproduzione; alimentazione dei pesci e dei crostacei; molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall’uomo ma si nutrono di plancton naturale; prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie; 146

147 Modifica del Reg. 889/08/CE (attuazione Reg
Modifica del Reg. 889/08/CE (attuazione Reg. 834/07) attraverso le disposizioni di dettaglio inerenti l’acquacoltura Confronto con le Associazioni in merito a una transizione adeguata al nuovo quadro regolamentare, al fine di non compromettere l’attività degli operatori. Reg. 710/09/CE del 5 agosto 2009 recante introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica 147

148 Il percorso del biologico: Reg. 834/07/CE
Articolo 15 Norme di produzione per animali d’acquacoltura Oltre alle norme generali di produzione agricola previste dal regolamento prevede norme specifiche relative: all’origine degli animali d’acquacoltura alle pratiche zootecniche specifiche alla riproduzione all’alimentazione dei pesci e dei crostacei ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall’uomo ma si nutrono di plancton naturale alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie alla pulizia e disinfezione i degli specchi d’acqua e nelle gabbie, degli edifici e degli impianti adibiti all’acquacoltura 148

149 Il percorso del biologico: alcuni principi del Reg
Il percorso del biologico: alcuni principi del Reg. 710/09/CE caratterizzanti le esigenze della produzione italiana Tutela di alcune produzioni tipiche quali anguillicoltura e vallicoltura (in particolare relativamente all’origine degli animali d’acquacoltura – Articolo 25 sexies ); “Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai” (Articolo 25 octies). “L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto” (Articolo 25 nonies). Il Piano di gestione per la salute degli animali comprende una convenzione di consulenza sanitaria con i servizi veterinari specializzati in animalli d’acquacoltura (Art. 25 vicies). 149

150 Il percorso del biologico: alcuni principi del Reg
Il percorso del biologico: alcuni principi del Reg. 710/09/CE caratterizzanti le esigenze della produzione italiana Alimentazione animali carnivori: mangimi bio di origine acquicola, farina/olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell’acquacoltura bio e da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell’ambito della pesca sostenibile (Art. 25 duodecies). Periodi di conversione che vanno da 3 a 24 mesi in base alla tipologia di impianto. Indicazioni specifiche per le diverse specie ittiche allevate (misure relative ai sistemi di produzione e densità di allevamento) che tengono conto delle peculiarità dell’acquacoltura italiana. (Allegato XIII bis). 150

151 Decretazione attuativa
È in corso di predisposizione il Decreto attuativo del Reg. (CE) n.710/09. Il Decreto riguarda le seguenti aree tematiche: Produzione alghe marine; Produzione di animali di acquacoltura; Norme di conversione per animali di acquacoltura; Requisiti di controllo specifici per le alghe marine; Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura; Misure transitorie e finali. 151

152 Informazione al consumatore
Importanza di fornire al consumatore, oltre alle indicazioni obbligatorie su tracciabilità ed etichettatura, informazioni aggiuntive sul metodo di produzione offrendo in tal modo un ulteriore strumento di garanzia per effettuare acquisti consapevoli Allestimento di un efficace sistema di controllo – fiducia dei consumatori 152

153 Reg. 2065/01/CE applicazione del Reg
Reg. 2065/01/CE applicazione del Reg. 104/2000/CE: informazioni obbligatorie Denominazione commerciale della specie (D.M. 27/3/2002); Indicazione del metodo di produzione: “prodotto della pesca” o “prodotto della pesca in acque dolci” o “prodotto di acquacoltura”; Indicazione della zona di cattura FAO (per cattura in acque dolci il nome dello Stato membro o del Paese terzo, per l’allevato il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto) – possibilità di menzionare una zona di cattura più precisa; L’indicazione della denominazione scientifica non è obbligatoria solo nella vendita al dettaglio.

154 Zone di cattura FAO

155 Reg. 2065/01/CE applicazione del Reg. 104/2000/CE
Tracciabilità e controllo: le informazioni obbligatorie devono essere disponibili ad ogni stadio di commercializzazione (doc.commerciale, fattura, etichettatura); Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo per garantire i requisiti obbligatori riguardanti l’informazione e l’etichettatura.

156 D.M. 27 marzo 2002 “Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo”
Applicazione delle disposizioni sull’etichettatura di cui al Reg. 2065/01/CE; Elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche (revisione periodica); Ai controlli provvedono le persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa ai sensi dell'art. 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963; Si applicano le sanzioni recate dal D.lgs. n. 109/92.

157 Legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia” Art. 18 c. 1 “Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonchè la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.” 157

158 Legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia” Art. 18 c. 3 I soggetti d’impresa esercenti la pesca devono fornire per tutte le partite: a) il numero di identificazione di ogni partita; b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie; c) il peso vivo espresso in chilogrammi; d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto; e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura; f) il nome e l'indirizzo dei fornitori; g) l'attrezzo da pesca. Sistema specifico di marcatura ed etichettatura da individuare con decreto ministeriale (art. 18 c. 4) 158

159 Opportunità per l’acquacoltura biologica?
CRESCE L’INTERESSE DEL CONSUMATORE VERSO PRODOTTI SICURI E CERTIFICATI IL PRODOTTO BIO RISPONDE A QUESTA ESIGENZA 159

160 Rapporto qualità/prezzo Caratteristiche qualitative costanti
Riduzione tempo per la spesa GDO 160

161 Opportunità per l’acquacoltura biologica?
RISPONDE A REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ RICONDUCE ALL’HABITAT DEL PESCE 161

162 perciò essere condotta in modo responsabile.”
“La pesca, compresa l'acquacoltura, fornisce una risorsa vitale di cibo, di attività lavorative, ricreative, commerciali e di benessere economico per le persone di tutto il mondo, per le generazioni presenti e future, e dovrebbe perciò essere condotta in modo responsabile.” (FAO - Code of Conduct for Responsible Fisheries) 162

163 Quali strategie nell’Europa a 27?
163

164 2009: Health check della Politica Agricola Comune (PAC)
Trasferimento di risorse dal sostegno diretto agli agricoltori (I pilastro) alle politiche di sviluppo rurale (II pilastro); Risorse aggiuntive nell’ambito delle c.d. “nuove sfide” inserite nei Programmi di sviluppo rurale (PSR): cambiamenti climatici, biodiversità, gestione risorse idriche, energie rinnovabili, ristrutturazione settore lattiero-caseario, innovazione e banda larga; Peso crescente alla condizionalità: norme agroambientali, di sicurezza e salute pubblica e di benessere animale che vincolano il ricevimento degli aiuti PAC. 164

165 2009: Libro Verde sulla riforma della Politica Comune della Pesca (PCP)
Lotta contro la pesca illegale, Iniziative volte ad abolire la pratica dei rigetti e a proteggere habitat e specie vulnerabili; Maggiore integrazione fra PCP e Politica Marittima: sostegno all’attuazione della strategia per l’ambiente marino; Nuova strategia di sviluppo per l’acquacoltura; Attuazione di Piani di gestione a lungo termine intesi a ridurre la pressione di pesca sulle risorse; Migliore tracciabilità della produzione lungo tutta la filiera commerciale. 165

166 2010: verso la Strategia nazionale per la Biodiversità
Obiettivo Strategico 1: massimizzare la salvaguardia e il recupero della biodiversità e dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e il benessere umano; Obiettivo strategico 2: favorire l’adattamento delle specie e degli ecosistemi naturali e semi-naturali ai cambiamenti climatici e adottare le opportune misure di mitigazione per ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità e sul benessere umano; Obiettivo strategico 3: integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore rafforzando la comprensione dei benefici derivanti dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici e la consapevolezza dei costi della loro perdita. 166

167 Maria Severina Liberati
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Maria Severina Liberati Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura Dirigente Ufficio PEMAC IV tel: 167


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