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Il licenziamento individuale

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Presentazione sul tema: "Il licenziamento individuale"ā€” Transcript della presentazione:

1 Il licenziamento individuale

2 licenziamento datore di lavoro lavoratore dimissioni
contratto di lavoro datore di lavoro lavoratore dimissioni

3 Alle origini la regola era il recesso libero
Articolo 2118 del codice civile

4 Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti puĆ² recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equitĆ  (att. 98). In mancanza di preavviso, il recedente ĆØ tenuto verso l'altra parte a un'indennitĆ  equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennitĆ  ĆØ dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

5 la regola del preavviso
C o d i c e civile Recesso ā€œad nutumā€ (2118) la regola del preavviso Recesso per giusta causa (2119)

6 Licenziamenti individuali
o n m i a collettiva Licenziamenti individuali Accordi interconfederali Licenziamenti collettivi 1942 1947 1950 1965 1966 1970 1990 1991 L e g C o d i c e civile 604/66 300/70 108/90 223/91

7 Il licenziamento individuale

8 2119 2119 2118 Recesso ā€œad nutumā€ (2118) il preavviso
civile Recesso ā€œad nutumā€ (2118) il preavviso Recesso per giusta causa (2119) Contratto di lavoro a tempo determinato Contratto di lavoro a tempo indeterminato 2119 2119 2118

9 Recesso per giusta causa (2119)
d i c e civile Recesso ā€œad nutumā€ (2118) Recesso per giusta causa (2119) I periodi di sospensione del lavoro con garanzia di conservazione del posto (2110) il periodo di comporto Servizio militare (1946 ā€¦.) Matrimonio (1963) MaternitĆ  (ā€¦, 1971,1963)

10 Il preavviso come forma originaria ed elementare di tutela in occasione del licenziamento
La sua funzione nel caso di licenziamento nel caso di dimissioni Efficacia reale o efficacia obbligatoria del preavviso? i riflessi: es. - aumenti retributivi determinati dalla contrattazione collettiva - malattia

11 Forma scritta ed eventuale motivazione > inefficacia
legge 604/ 1966 Forma scritta ed eventuale motivazione > inefficacia licenziamento discriminatorio > nullitĆ  Giustificato motivo soggettivo notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro > annullabilitĆ  oggettivo ragioni inerenti all'attivitĆ  produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa

12 Impugnazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontĆ  del lavoratore, entro il termine di decadenza di 60 giorni La decadenza opera anche nel caso di licenziamento inefficace?

13 Campo dā€™applicazione esclusioni datori di lavoro < 35 dipendenti lavoratori con diritto a pensione in prova (max 6 mesi) dirigenti i licenziamenti collettivi

14 ? Il giustificato motivo come si rapporta alla giusta causa
d i c e civile Recesso ā€œad nutumā€ (2118) la regola del preavviso Recesso per giusta causa (2119) legge 604/ 1966 Recesso per giustificato motivo ? Il giustificato motivo come si rapporta alla giusta causa

15 non inadempimento Giusta causa inadempimento piĆ¹ che notevole Giustificato motivo notevole soggettivo oggettivo

16 Il ruolo centrale della giurisprudenza
Il giudizio sulla giusta causa e sul giustificato motivo soggettivo - la vita privata (la ā€œsentenza Canosaā€) - il diritto di critica - la libertĆ  personale e le esigenze della organizzazione ā€œgli indesiderabiliā€ il giudizio sulla gravitĆ  la immediatezza la sospensione cautelare La legge e le clausole dei contratti collettivi in materia di esercizio del potere disciplinare

17 Il giudizio sul giustificato motivo oggettivo
Il g.m.o. ricorre non solo quando viene modificata la componente materiale dellā€™organizzazione (es.: introduzione di nuovi macchinari che sostituiscono lavoro; soppressione di un ufficio conseguente a modifica o riduzione di attivitĆ ), ma anche quando la modifica riguarda la sola organizzazione del personale (es.: redistribuzione, tra il restante personale, dei compiti del lavoratore che si licenzia )

18 non sindacabilitĆ  delle scelte organizzative ma accertamento del nesso
il criterio della extrema ratio la scelta del lavoratore

19 alternativa tra Il sistema sanzionatorio
riassunzione del lavoratore (entro 3 gg.) risarcimento del danno forfettizzazione datori lav <16 dip. 2, > mensilitĆ  > per anzianitĆ  > 10 anni datori lav >15 dip. > per anzianitĆ  > 20 anni

20 ā€œtutela obbligatoriaā€
La stabilitĆ  604/1966 300/1970 dalla ā€œtutela obbligatoriaā€ alla ā€œtutela realeā€

21 Statuto dei lavoratori
Il disegno di legge governativo (la presenza del 18 nel titolo II) StabilitĆ  reale ed effettivitĆ  dei diritti dei lavoratori (corte cost. e prescrizioneā€¦) StabilitĆ  reale e diversa coloritura delle sanzioni consistenti nella stabilizzazione del rapporto (L.1369/1960; L /1962) > la ā€œrigiditĆ ā€ StabilitĆ  reale ed interesse alla continuitĆ  occupazionale

22 Campo dā€™applicazione della reintegrazione (nella originaria versione dello statuto dei lavoratori)
unitĆ  produttive di imprese industriali e commerciali

23 Le spinte alla estensione dello statuto allā€™area delle piccole imprese
La legge 108/1990 Estensione dellā€™area della stabilitĆ  obbligatoria ma anche di quella reale Estensione anche ai datori di lavoro non imprenditori Generalizzazione della tutela antidiscriminatoria Riformulazione del 18 con modifica criteri di calcolo degli occupati e con previsione della facoltĆ  del lavoratore di optare, in luogo della reintegrazione, per la liquidazione di 15mensilitĆ 

24 TAVOLA RIASSUNTIVA libero licenziamento stabilitĆ  obbligatoria giustificato stabilitĆ  reale

25 l i b e r o g i u s t f c a o 2 1 8 c.c. Dirigenti Lavoratori in prova
Licenziamenti discriminatori tutela reale tutela obbligatoria Dirigenti area di non applicazione Lavoratori in prova Lavoro sportivo L. 6 4 / 1966 Lavoratori domestici Lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici ... g i u s t f c a o Lavoratori di datori di lavoro che occupano < 16 dip. agricoli < 6 Lavoratori di datori di lavoro che occupano < 60 dip. ma occupati in u.p. con <16 Lavoratori di datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivitĆ  di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto Lavoratori occupati in u.p. con >15 agricoli >5 Lavoratori di datori di lavoro che occupano > 60

26 < 61 > 60 u.p. < 15 u.p. > 16 u.p. < 15 u.p. > 16

27 Il licenziamento disciplinare?
rinvio a ā€œpotere disciplinareā€

28 Il problema dellā€™articolo 18
Il parere del CNEL ā€œinsidersā€ versus ā€œoutsidersā€? creerebbe una maggiore occupazione la sua abolizione? ĆØ ragione del nanismo delle imprese? ā€¦la sogliaā€¦ā€¦ il referendum dei radicali

29 Quali i punti critici della disciplina?
La lentezza della giustizia Lā€™indifferenza del sistema sanzionatorio rispetto alla gravitĆ  dellā€™infrazione Lā€™ingiustificatezza della facoltĆ  di opzione per le 15 mensilitĆ  nelle situazioni in cui il licenziamento prescinde da considerazioni personali ā€¦. Lā€™indeterminatezza delle causali giustificative ā€¦. Il rapporto tra legge ed autonomia collettiva ā€¦ā€¦.

30 il disegno di legge delega del nuovo governo ā€¦ā€¦
(art.10) sperimentalitĆ  disapplicazione a fini di incentivazione > dellā€™emersione dal nero > della trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine > del superamento della soglia occupazionale dei 15 dipendenti

31

32

33 Lo stralcio >848bis il patto per lā€™Italia

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35 Il licenziamento collettivo
rinvio

36 Le dimissioni

37 Il lavoratore puĆ² obbligarsi
a non recedere prima di una certa data? a dare un preavviso piĆ¹ lungo di quello previsto dal contratto collettivo?

38 a) v. Trib. Roma (NGL 2004, 731 vā€¦ā€¦) (patto intervenuto per tutelare in investimento in formazione fatto dalla bancaā€¦) b) v. Trib. Genova (NGL 2004, 731) (ma il contratto collettivo in quel caso prevedeva la possibilitĆ  di un diversa misura concordata a livello individuale)

39 fine

40 il codice civile del 1865 Art. 1628
ā€œNessuno puĆ² obbligare la propria opera allā€™altrui servizio che a tempo o per una determinata impresaā€ Leggendo Barassi (1901, p. 71) ā€œā€¦ crediamo che una attenuazione si possa concedere, attenuazione accettata dalla dottrina e invalsa nella pratica. Si ammette, cioĆØ, che il creditore delle operae possa limitare fin da principio (non mai escludere) il diritto proprio di far valere il divieto di cui allā€™art In tal modo resta libero allā€™altra parte di continuare o no nel rapporto locativo, poichĆ© esso non puĆ² mai limitare il diritto proprio. Rimane dunque nulla qualunque rinuncia fatta dallā€™operaio di far valere il divieto dellā€™art. 1628: mentre si riconosce il diritto nellā€™altra parte di limitare la propria facoltĆ  di opporre questo articoloā€¦.. (p. 73) ā€¦quando il locatore di opere si vincola per un periodo eccessivamente lungo, si ha violazione di un divieto che puĆ² essere fatta valere sia dal locatore stesso, sia dal conduttore di opere. Non vi ĆØ che un caso in cui a questā€™ultimo tale diritto puĆ² essere negato; ed ĆØ quando egli vi abbia parzialmente rinunciato. Il che accade quando si sia obbligato per propria parte a non opporsi se non in determinate circostanze (giusti motivi) a che il locatore abbia a continuare le sue prestazioni per un tempo lunghissimo, anche indefinitamente e cioĆØ per tutta la vita del locatore. ā€¦(p. 74) Lā€™effetto del divieto ĆØ .. che se le parti danno esecuzione al contratto si intende che ognuna delle parti possa interrompere quando voglia il vincolo locativo col debito preavviso

41 Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti puĆ² recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equitĆ  (att. 98). In mancanza di preavviso, il recedente ĆØ tenuto verso l'altra parte a un'indennitĆ  equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennitĆ  ĆØ dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

42 Gjj Art. 2119 Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti puĆ² recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto ĆØ a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto ĆØ a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto ĆØ a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennitĆ  indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda. Gjj

43 Il lavoratore che receda per giusta causa (ad esempio per molestie sessuali, comportamenti ingiuriosi) non puĆ² chiedere il risarcimento dei danni per la disoccupazione che ne consegua. Parimenti il datore di lavoro non potrebbe chiedere i danni conseguenti al fatto di trovarsi costretto a reperire sul mercato un altro lavoratore. Il 2119 cc rappresenterebbe una disciplina speciale che derogherebbe a quella di cui allā€™art cc. Rimarrebbe ferma la possibilitĆ  di richiedere i danni diversi dal precedente. (v.b.; Cass. Sez. lav , n )

44 Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, ĆØ dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennitĆ  nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equitĆ  (att. 98). Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equitĆ . Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianitĆ  di servizio.

45 Il periodo di comporto in qualche caso ĆØ previsto direttamente dalla legge (fermo rimanendo il principio del piĆ¹ favorevole trattamento eventualmente previsto dal contratto collettivo) la legge sullā€™impiego privato la legge per i lavoratori affetti da tubercolosi (art. 10 L. n. 419 del ) (per i datori di lavoro con + 15 dip: fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizza- zione; per gli altri dat. lav. v. L.n. 86 del 1953) Si ritiene generalmente che la malattia non precluda la possibilitĆ  di licenziare per giusta causa (ad es. Cass , n )

46 Art. 2 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. 2. Il prestatore di lavoro puĆ² chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ĆØ inefficace. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti. (articolo cosƬ sostituito dalla legge 108/1990)

47 Art. 4 Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attivitĆ  sindacali ĆØ nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

48 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
(Carta di Nizza) Articolo 30 Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

49 La giurisprudenza ritiene che lā€™inefficacia del licenziamento orale comporti lā€™inapplicabilitĆ  del termine di decadenza (Cass. S.U , n. 508) Il licenziamento orale deve ritenersi giuridicamente inesistente e quindi inidoneo ad incidere sulla continuitĆ  giuridica del rapporto (Cass , n )

50 Situazioni non riconducibili alla violazione del dovere di diligenza preparatoria

51 Il licenziamento per g. m. o
Il licenziamento per g.m.o. non puĆ² essere determinato da finalitĆ  di mero risparmio, come quelle che si raggiungerebbero mediante il licenziamento di un lavoratore piĆ¹ anziano e piĆ¹ costoso con altro piĆ¹ giovane e meno costoso oppure mediante il licenziamento di un lavoratore particolarmente qualificato e la sua sostituzione con un altro meno qualificato ma ugualmente idoneo, presupponendo, invece, una ristrutturazione aziendale che comporti la soppressione di determinati posti di lavoro ā€¦ (Cass , n NGL, 2001,466) Idem Cass. S.U , n nel caso di istituto di istruzione privata che aveva licenziato la dipendente per sostituirla con una suora

52 Il controllo del giudice non puĆ² estendersi ad un sindacato sullā€™opportunitĆ  e sulla congruitĆ  delle scelte in materia di assetti produttivi ed organizzativi, rispetto ai quali il datore di lavoro gode di una riserva di autonomia, garantita dal principio costituzionale relativo alla libertĆ  dellā€™iniziativa economica privata (41 cost.) es. Cass , n ; ma v. anche cass , n. 9766; cass , n. 3030 Una parte della giurisprudenza, tuttavia, nega la legittimitĆ  del licenziamento quando la riduzione dei costi realizzata per suo tramite non sia volta a fronteggiare una crisi o a garantire la sopravvivenza dellā€™impresa bensƬ solo ad incrementare gli utili (v. cass , n Ridl 2004, II, 838; , n. 3096; , n. 8135; v. anche cass , n ; , n ; , n.7750

53 Vi ĆØ presunzione di illegittimitĆ  nel caso in cui entro breve tempo sul posto venga assunto un altro lavoratore I compiti del lavoratore licenziato ben possono risultare ripartiti tra i lavoratori rimanentiā€¦. (cass , n.8135)

54 Il datore di lavoro deve provare che gli ĆØ impossibile adibire proficuamente il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni, analoghe a quelle svolte, nellā€™ambito di tutta lā€™organizzazione (Cass , n. 777 Ngl 2003, 357; , 16144, Ngl 2002, 354; , n. 5893) (la disponibilitĆ  del lavoratore a svolgere mansioni inferiori pur di evitare il licenziamento potrebbe costituire ragioni di illegittimitĆ  del licenziamento ove il comportamento del datore di lavoro che non abbia voluto venire incontro a quella disponibilitĆ  sia qualificabile come contrario a buona fede ; v. cass , n ) (v. anche S.U , n. 7755)

55 In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilitƠ di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purchƩ tali mansioni inferiori siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (Cass. civ. Sez. lavoro, , n )

56 Il datore di lavoro che deve scegliere tre o quattro dipendenti da licenziare in un gruppo di lavoratori con mansioni fungibili tiene un comportamento conforme a correttezza e buona fede se ā€“ in assenza di appositi criteri fissati dai contratti collettivi ā€“ segue i criteri del carico di famiglia e dellā€™anzianitĆ  (Cass , n )

57 Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro ĆØ tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennitĆ  di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilitĆ  dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianitĆ  di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennitĆ  puĆ² essere maggiorata fino a 10 mensilitĆ  per il prestatore di lavoro con anzianitĆ  superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilitĆ  per il prestatore di lavoro con anzianitĆ  superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piĆ¹ di quindici prestatori di lavoro

58 Il giudice ā€¦.. il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullitĆ  a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, ... di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. (e)... condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invaliditĆ  stabilendo un'indennitĆ  commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrĆ  essere inferiore a cinque mensilitĆ  di retribuzione globale di fatto.

59 Il lavoratore non sarebbe tenuto ad iscriversi al collocamento al fine cercare di diminuire il danno della controparte (cass /2002)

60 Art. 35 ā€¦. (si applica a) ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piĆ¹ di quindici dipendenti. ā€¦. Alle imprese agricole che occupano piĆ¹ di cinque dipendenti. ā€¦.. (si applica altresƬ) alle imprese industriali e commerciali che nellā€™ambito dello stesso comune occupano piĆ¹ di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piĆ¹ di cinque dipendenti anche se ciascuna unitĆ  produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti

61 Con sentenza n del 4 ottobre 2004, la Cassazione ha affermato che per gli effetti della tutela reintegrativa del lavoratore ingiustamente licenziato, per ā€œunitĆ  produttivaā€ va intesa non ogni sede o stabilimento o ufficio, ma la piĆ¹ vasta entitĆ  aziendale, eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, caratterizzata da condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica od amministrativa. Pertanto, si esclude la configurabilitĆ  di unitĆ  produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene siano dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai fini generali dellā€™impresa, sia rispetto ad una frazione dellā€™attivitĆ  produttiva della stessa

62 Il diritto allā€™opzione per la prosecuzione del rapporto fino al 65Ā° anno
(art. 6 L. n. 407/1990) Il riferimento al 60Ā° anno di etĆ  contenuto nella legge 108/1990 non ĆØ stato abrogato e sostituito dalla successiva normativa in materia che ha fissato in 65 anni il limite di etĆ  per la pensione di vecchiaia (Cass. n del 2002)

63 Legge 300/1970 Art. 7. (Sanzioni disciplinari)
ā€¦ā€¦ā€¦ā€¦.. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n , non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non puĆ² essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per piĆ¹ di dieci giorni. ā€¦ā€¦ā€¦ā€¦ā€¦ā€¦ā€¦ā€¦ā€¦ā€¦ā€¦ā€¦..

64 LAVORATORE DATORE DI LAVORO obbedienza diligenza fedeltĆ  fiducia
mansioni obbedienza diligenza fedeltĆ  PRESTAZIONE ORGANIZZAZIONE disciplina VITA PRIVATA AFFARI fiducia

65 Quale rapporto con la legge 604/1966?

66 datore di lavoro con <= 35 dipendenti I tesi
u.p.> 15

67 II tesi > 36 < 35 ? u.p. > 15 u.p. > 15

68 Kugler e Pica, DifficoltĆ  di licenziamento e stabilitĆ  del percorsi lavorativi in Italia, (in Brucchi Luchino (a cura di), Per unā€™analisi critica del mercato del lavoro, Il Mulino 2005, p. 111 ss.) sostengono che lā€™introduzione della disciplina del 1990 avrebbe disincentivato nelle piccole imprese il contratto a tempo indeterminato (ā€œLa probabilitĆ  che nasca o si interrompa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra un lavoratore e unā€™impresa con meno di 15 occupati decresce, dopo la riforma del 1990, sia per gli uomini che per le donneā€ p. 120)


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