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Nuova politica di coesione – Europa 2020

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Presentazione sul tema: "Nuova politica di coesione – Europa 2020"— Transcript della presentazione:

1 Nuova politica di coesione – Europa 2020
Barbara Sardella Fermo 16 ottobre 2014

2 della programmazione 2014-2020 l'accordo di partenariato per l'Italia
le principali novità della programmazione l'accordo di partenariato per l'Italia come costruire un partenariato in linea con le priorità Europa 2020

3 Articolo 3 TUE 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4 La politica di coesione si basa sull’applicazione del principio di sussidiarietà
Articolo 5 TUE 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

5 Articolo 4 TFUE 1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6. 2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori: a) mercato interno; b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato; c) coesione economica, sociale e territoriale; d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; e) ambiente; f) protezione dei consumatori; g) trasporti; h) reti transeuropee; i) energia; j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia; k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.

6 Articolo 174 TFUE (ex articolo 158 del TCE) Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

7 Articolo 175 TFUE (ex articolo 159 del TCE) Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte. Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

8 Esiste quindi una STRETTA RELAZIONE
tra coesione economica, sociale e territoriale e politica economica

9 Ma è sempre stato così ? Evidentemente no. Il trattato di Roma del 1957 non conteneva alcun riferimento alla politica di coesione, vale a dire ad una competenza espressa dell’allora Comunità economica europea rispetto in merito al superamento del divario socio – economico degli Stati membri. Solo nel 1975 gli Stati membri autorizzarono il Consiglio a dotarsi di un fondo strutturale – il FESR – il cui scopo era quello di affiancare le politiche statali per superare “i principali squilibri regionali nella Comunità” (cfr. regolamento CEE n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale).

10 Breve storia della politica di coesione
1975: primo regolamento FESR, adottato grazie alla c.d. teoria dei poteri impliciti 1986: con l’Atto Unico Europeo la politica di coesione diviene di competenza della Comunità. Si parla di “riduzione del divario fra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite” 2009: il trattato di Lisbona introduce la c.d. dimensione territoriale; la politica di coesione è rivolta ad uno sviluppo territoriale più equilibrato e sostenibile. Breve storia della politica di coesione

11 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPA 2020
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva Bruxelles, COM(2010) 2020 definitivo Fatta propria dal Consiglio europeo del 17 luglio 2010.

12 La strategia Europa 2020 si basa su una
crescita intelligente – sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione crescita sostenibile – promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva crescita inclusiva – promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale

13 Gli “indicatori” di risultato di Europa 2020
il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S; i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono); il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato; 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà. (Dove la soglia di povertà corrisponde al 60% del reddito medio disponibile in ciascuno Stato)

14 Le 7 iniziative FARO "L'Unione dell'innovazione" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione. "Youth on the move" per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. “Un'agenda europea del digitale" per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese. "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" per contribuire a scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementare l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere l'efficienza energetica.

15 "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" onde migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale. "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" onde modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori. La "Piattaforma europea contro la povertà" per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.

16 Il regolamento quadro (o regolamento disposizioni comuni) traduce le iniziative faro in “obiettivi comuni” (art. 9 del regolamento) content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&qid= &from=IT

17 La relazione tra coesione e politica economica non è nuova e risale all’Atto unico europeo del In sostanza, è del 1986 che gli Stati membri condividono l’opportunità di perseguire l’obiettivo della “coesione sociale ed economica” attraverso la “convergenza” delle rispettive politiche macroeconomiche. Quindi, cosa è cambiato ?

18 E’ cambiato l’approccio “culturale” al concetto di “coesione”.
Con la programmazione 2014 – 2020 la “coesione è il mezzo attraverso il quale il trattato impegna l’Unione a perseguire uno sviluppo equilibrato e la riduzione delle disparità. L’unione deve rispettare questo impegno, come complemento rispetto alla conduzione e al coordinamento delle rispettive politiche economiche, sia tenendo conto di tali compiti in sede di formulazione e di attuazione di altre politiche e del mercato interno sia, in modo indiretto, attraverso l’utilizzo di fondi dedicati” (F. Barca, Rapporto indipendente predisposto nell’aprile 2009 su richiesta di Danuta Hubner, Commissario europeo alla politica regionale, pag. 3)

19 E’ stata così introdotta la tanto temuta CONDIZIONALITA’ MACROECONOMICA, che ha “saldato” gli obiettivi della politica di coesione (e le relative risorse) con gli impegni assunti dagli Stati membri in tema di convergenza delle rispettive politiche economiche. La condizionalità macroeconomica è stata a lungo dibattuta ed è stata osteggiata dal Comitato delle Regioni (che nel parere sulla proposta di regolamento quadro si era espresso in senso fortemente contrario) oltre che da alcuni Stati membri tra cui l’Italia. Le maggiori critiche riguardano il rischio che questa condizionalità riduca l’efficacia dei fondi e che – soprattutto – vada a pesare su quei Paesi che si trovano in situazioni di maggiore difficoltà economica.

20 Come si attua la nuova politica di coesione negli Stati membri
Ai sensi dell’art. 14 del regolamento UE 1303/2013 lo Stato membro propone il c.d. accordo di partenariato, che contiene “le modalità per garantire l’allineamento” con la strategia Europa 2020 nonché un’analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita che tiene conto delle raccomandazioni adottate in base alle regole di governance macroeconomica.

21 La governance del partenariato spetta a ciascun Stato membro.
Partenariato con chi ? Con i partner indicati all’art. 5 del reg. UE 1303/2013 (c.d. autorità regionali e locali; autorità cittadine e altre autorità pubbliche competenti, le parti economico e sociali, la società civile (ass. ambientaliste, ONG, organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere, della non discriminazione) La governance del partenariato spetta a ciascun Stato membro. 21

22 La procedura per la predisposizione dell’accordo di partenariato
Il 9 novembre 2012 la Commissione ha predisposto il c.d. “Position Paper” sulla predisposizione dell’Accordo di partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo Il 10 dicembre 2013 l’Italia inviato alla Commissione il progetto di Accordo di partenariato Il 10 marzo la Commissione ha inviato 45 pagine di osservazioni, espresse (come si legge nell’introduzione) nel quadro della legislazione UE adottata e tenendo conto delle raccomandazioni specifiche sul programma nazionale di riforma 2013 dell’Italia adottate dal Consiglio il 9 luglio 2013, la relativa “analisi di sostegno” (SWD 2013/362 del 29 maggio 2013) e il “Position Paper” (la commissione aveva 3 mesi di tempo per inviare le osservazioni)

23 Il 22 aprile 2014 (data fissata dall’art
Il 22 aprile 2014 (data fissata dall’art. 14 del regolamento quadro) l’Italia ha inviato una nuova proposta di accordo di partenariato (approvato dal CIPE il 16 aprile 2014 La Commissione ha tempo 4 mesi per adottare una decisione (di esecuzione) con cui approva gli elementi dell’accordo di partenariato, a condizione che le eventuali osservazioni formulate siano state adeguatamente recepite Le Regioni hanno prodotto delle osservazioni al nuovo accordo di partenariato, trasmesse al governo il 4 aprile Il 14 aprile hanno espresso l’intesa sulla proposta. E’ una intesa “condizionata”, che sottolinea l’esigenza di un nuovo accordo di “metodo”

24 Per un aggiornamento in tempo reale dello stato di attuazione dei “negoziati”

25 In data 9 luglio 2014 la Commissione Ue ha inviato ulteriori osservazioni riguardanti l'accordo di partenariato nella sua versione del 22 aprile 2014. Lo Stato italiano viene – tra l'altro – invitato a “verificare che l'analisi e le strategie siano pienamente in linea con le pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese del ” L'accordo di partenariato è stato finalmente approvato a fine settembre 2014

26 La condizionalità macroeconomica
Art. 23 del Regolamento 1303/2013: Misure per collegare l’efficacia dei fondi SIE (vale a dire i fondi strutturali e di investimento europei, FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP) e una sana governance economica. In sostanza, la Commissione europea può chiedere allo stato membro di modificare i documenti di programmazione adottati (ed approvati) al fine di: sostenere l’attuazione di una raccomandazione adottata a norma dell’art. 121, paragrafo 2, del TFUE e di una raccomandazione adottata a norma dell’art. 148, paragrafo 4 TFUE sostenere l’attuazione di una raccomandazione adottata ai sensi del regolamento UE 1176/2011 (sulla prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici) massimizzare l’impatto dei fondi sulla crescita e sulla competitività di uno Stato che ha ricevuto un sostegno finanziario a fronte di una situazione di squilibrio macroeconomico

27 Qualora uno Stato non si conformi alle richieste di modifica formulate dalla Commissione europea (non prima del 2015 o dopo il 2019) la Commissione stessa può proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi alle ai programmi o alle priorità interessate. La decisione spetta quindi al Consiglio (vale a dire all’istituzione più intergovernativa)

28 "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" onde migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale. – "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" onde modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori. – La "Piattaforma europea contro la povertà" per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.

29 3% del PIL UE investito in R&S 1,26 % (dati 2010) 1,53 %
Europa 2020 – obiettivi Principali (in Europa) Situazione in Italia (PNR 2012) Obiettivo nazionale al PNR 3% del PIL UE investito in R&S 1,26 % (dati 2010) 1,53 % Ridurre del 20% le emissioni di gas serra rispetto al 1990 - 3 % - 13 % 20% del consumo energetico da fonti rinnovabili 10,3 % (dati 2010) 17 % Aumentare del 20% l’efficienza energetica n.d. 13,4 % Il 75% della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni deve essere occupata 61,2 % (dati 2012) 67 – 69 % Ridurre il tasso di abbandono precoce degli studi al di sotto del 10% 18,2 % 15 – 16 % Almeno il 40% delle persone tra i 30 e i 34 anni deve essere laureato 20,3 % 26 – 27 % Ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone a rischio o in situazione di povertà/esclusione 14,5 milioni di persone (2010) 2,2 milioni di persone uscite dalla povertà 29

30 3) il rischio di povertà e di esclusione sociale
In questo quadro di “convergenza delle politiche macroeconomiche” si inseriscono: la Raccomandazione del Consiglio su programma nazionale di riforma 2014 e che formula un parere del consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2014 (2 giugno 2014 COM 2014/413) e, in particolare l’analisi della Commissione ai sensi del regolamento UE 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (5 marzo 2014 COM 2014/150) Gli elementi che dovrebbero essere letti alla luce dei contenuti e degli obiettivi tematici della nuova programmazione europea sono molteplici … ad esempio: 1) un capitale umano inadeguato rispetto all'esigenza di gestire in modo efficace i fondi europei; 3) il rischio di povertà e di esclusione sociale 4) alti tassi di abbandono scolastico nel corso dell’istruzione secondaria 30

31 Nella Raccomandazione del Consiglio su programma nazionale di riforma 2014 e che formula un parere del consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2014 (2 giugno 2014 COM 2014/413) si legge, in particolare, che Una delle leve fondamentali per migliorare le prestazioni dell'Italia in termini di attuazione e per assicurare, in generale, un'azione politica più snella risiede in un maggior coordinamento e in una ripartizione più efficiente delle competenze tra i vari livelli di governo, aspetti di cui potrebbe beneficiare, a sua volta, la gestione dei fondi dell'UE, a favore della quale finora sono stati attuati soltanto interventi parziali e incompleti, soprattutto nelle regioni meridionali. Continuano inoltre a ripercuotersi sulla gestione dei fondi dell'UE l'inadeguatezza della capacità amministrativa e la mancanza di trasparenza, di valutazione e di controllo della qualità. La qualità del servizio pubblico trarrebbe beneficio anche da una maggiore efficienza e da un più forte orientamento al servizio, nonché dai corrispondenti cambiamenti nella gestione delle risorse umane. La corruzione continua a incidere pesantemente sul sistema produttivo dell'Italia e sulla fiducia nella politica e nelle istituzioni. 31

32 Qualche dato di merito … (al 2012)
Tasso di abbandono scolastico nel corso dell’istruzione secondaria pari al 17,6 %, 5 punti % al di sopra della media UE a 27 e al di sopra dell’obiettivo nazionale al 2020 Bassa spesa privata in R&S: 0,7% del PIL, a fronte dell’1,9 % della Germania e dell’1,3% della media UE. Basso numero di brevetti per milioni di abitanti (63,5 nel 2011, la metà di quelli della Francia e un quarto di quelli della Germania) Minore capacità di registrazione dei brevetti Notevole “dispendio” di tempo richiesto per il rispetto della normativa fiscale da parte dei contribuenti italiani: 269 ore contro 178 ore in media nell’UE per una società di medie dimensioni 32

33 Tasso di povertà, situazione di “esclusione sociale” …
rischio di povertà = 60% in meno del reddito disponibile medio dopo i cd trasferimenti sociali (considerato per Paese) Tasso di privazione estrema = si verifica qualora non si sia in grado di far fronte ad una spesa imprevista (stimata in 800 euro), qualora non si sia in grado di fare almeno una settimana di vacanza l’anno, di riscaldare adeguatamente la propria abitazione, di consumare un pasto proteico adeguato almeno ogni due giorni. Il terzo elemento che concorre a determinare la condizione di esclusione sociale è rappresentato da una occupazione “debole” (precaria, atipica, a tempo determinato …) 33

34 Per rafforzare l’azione di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale l’11 marzo 2014 è stato adottato il regolamento UE n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti. Il presupposto dell’intervento UE è l’aumento dei poveri in Europa; nel 2011 l’8,8% dei cittadini UE viveva in situazioni di grande deprivazione materiale. Si tratta di un nuovo strumento di intervento, basato su Programmi Operativi Nazionali, che agisce in modo sinergico alle misure adottate in base ai Fondi SIE e che si rivolge alle persone potenzialmente escluse perché troppo emarginate dagli interventi attivati in base al regolamento quadro e al nuovo regolamento FSE (regolamento Ue 1304/2013) 34

35 Le c.d. “condizionalità ex ante” (art. 19 regolamento quadro)
Per rafforzare ulteriormente la “governance” di sistema dei Fondi SIE il regolamento quadro introduce anche un altro tipo di “condizionalità”, le c.d. “condizionalità ex ante. L’allegato XI contiene l’elenco dettagliato degli adempimenti richiesti a ciascun Stato membro – nel rispetto della suddivisione di competenze amministrative e di gestione – ritenuti funzionali per il raggiungimento degli obiettivi tematici. 35

36 Qualche esempio di condizionalità (allegato XI)
A) al fine di promuovere la competitività delle PMI, ai sensi dell’art. 9, comma 1, par. 3, del regolamento quadro, è necessario adottare azioni specifiche finalizzate a ridurre tempi e costi di costituzione di una impresa; B) per perseguire l’obiettivo tematico del sostegno alla transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, par. 4 del regolamento quadro, è necessario dare completa attuazione alla direttiva UE 2010/31 in materia di prestazione energetica degli edifici (rispetto alla quale è stata aperta una procedura di infrazione per non corretto recepimento da parte dell’Italia; è in corso il negoziato con la Commissione europea) C) per promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi, ai sensi dell’art.9, comma 1, par. 5, è necessario che ogni Stato abbia una valutazione dei rischi (a livello statale o regionale) che indichi: 1) metodi e dati utilizzati nella valutazione dei rischi 2) la descrizione di scenari mono e multirischio 3) la considerazione di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico. 36

37 L'articolo 19, comma 2, precisa che gli Stati membri hanno comunque tempo fino al 31 dicembre del 2016 per soddisfare le condizionalità. La Commissione valuta altresì c.d. coerenza di quanto dichiarato nell'accordo di partenariato in merito al rispetto delle condizionalità e il concreto adempimento. L'articolo 19 contempla anche la possibilità che la Commissione SOSPENDA i pagamenti relativi ad un determinato programma in attesa che siano terminate le azioni funzionali al rispetto delle condizionalità. In effetti la verifica delle condizionalità è una sorta di autocertificazione, comunque rischiosa in quanto se non corrispondente al “vero” rischia di compromettere gli effetti di un programma. 37

38 La “concentrazione tematica”
Con “concentrazione tematica” (art. 18 del regolamento quadro) si intende la necessità che gli interventi cofinanziati siano “concentrati” su un numero ridotto di priorità, diverse per ogni fondo e quindi modulate a seconda del programma operativo considerato, scelte in funzione delle “sfide” individuate nei programmi nazionali di riforma di ciascuno Stato membro, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun Paese in base all’art. 121, del TFUE e delle raccomandazioni del Consiglio adottate ai sensi dell’art. 148 TFUE. 38

39 Il c.d. sostegno dei fondi varia a seconda delle situazioni di “disagio”. L’art. 90 del regolamento quadro distingue le regioni tenendo conto della “classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le regioni di livello NUTS 2) – che in Italia corrispondono alle Regioni sulla base del PIL pro capite. La commissione europea ha adottato una decisione delegata che distingue le regioni europee in base al PIL. Alla classificazione corrisponde un diverso tasso di contributo e una differente tipologia di interventi in concreto sovvenzionabili. 39

40 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo In Italia: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia sono in obiettivo convergenza, in quanto hanno un PIL medio pro capite inferiore al 75% del PIL medio pro capite europeo. Abruzzo, Molise e Sardegna sono regioni in transizione, con un PIL medio pro capite tra il 75% e il 90% della media europea Le altre sono regioni in obiettivo competitività, in quanto hanno un PIL medio pro capite superiore al 90% della media europea 40

41 Il principio dell’addizionalità (art. 95 Regolamento quadro)
Il principio di addizionalità è uno dei principi fondamentali della politica di coesione. In base a questo principio, le risorse dei SIE devono essere ADDIZIONALI rispetto alle spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro. Con spese strutturali pubbliche o assimilabili si intendono gli investimenti delle amministrazioni pubbliche. Il contratto di partenariato stabilisce l’entità di queste spese. In altre parole, i fondi SIE non possono sostituire la spesa pubblica per investimenti non connessa con le finalità della politica di coesione. 41

42 IL PRINCIPIO DI ADDIZIONALITA' INCIDE DIRETTAMENTE SUI VINCOLI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA'
42

43 L'importanza del partenariato
Con il regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 è stato adottato il c.d. codice europeo di condotta del partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei. Il regolamento stabilisce, in particolare, quali sono i partner da coinvolgere nella costruzione, attuazione, sorveglianze e valutazione dei programmi, al fine di perseguire una “realizzazione più efficace delle politiche” E' abbastanza “intuibile” che il partenariato è il fondamento dell'applicazione del principio di sussidiarietà 43

44 L’ordinamento regionale e la politica di coesione
La regione Marche è tra le poche in Italia che attribuisce alla competenza dell’Assemblea legislativa l’approvazione degli atti di programmazione cofinanziati con risorse europee. Ciò in virtù dell’art. 21 dello Statuto regionale e della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie

45 Nel corso del 2013 l’Assemblea legislativa regionale ha avviato una “ampia consultazione” rivolta al sistema delle autonomie, alle categorie economico – sociali, al volontariato ambientalista, al fine di adottare un atto di indirizzo, rivolto alla Giunta regionale, contenente alcune “linee guida” per la predisposizione dei programmi operativi cofinanziati con risorse UE 2014 – 2020. La Risoluzione è stata approvata il 13 dicembre 2013.

46 Il 17 luglio 2014 l'Assemblea legislativa regionale ha approvato le proposte di Programma operativo regionale FESR ed FSE e di PSR (Piano di sviluppo rurale) in applicazione della l.r. 14/2006.


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