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Il commercio internazionale e i contratti commerciali

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Presentazione sul tema: "Il commercio internazionale e i contratti commerciali"— Transcript della presentazione:

1 Il commercio internazionale e i contratti commerciali
Corso di Agente di Internazionalizzazione Maria Pagnanelli Latina,

2 Il commercio internazionale
E’ evidente che l’utilità di un quadro giuridico di riferimento è molto maggiore nel commercio internazionale che in quello interno. Difficilmente, infatti lo scambio internazionale potrebbe attuarsi in quell’immediata contestualità che consente alle Parti di assicurarsi direttamente, in via di autotutela, il conseguimento della prestazione attesa.

3 Il commercio internazionale
Sono necessarie norme la cui applicazione non sia circoscritta all’interno dei confini dell’ordinamento giuridico nazionale che le ha adottate. A tutela sia delle imprese che investono cospicue risorse finanziarie sia di quelle che operano sul mercato internazionale acquistando materie prime in determinati Stati, lavorandole e trasformandole in prodotti finiti o semilavorati in Stati diversi da quelli di acquisto e rivendendo tali prodotti in altri Paesi, aventi ciascuno il proprio diritto nazionale fatto di norme i cui precetti, talvolta, divergono in modo rilevante con quelli dell’ordinamento di altre Nazioni.

4 Quando si applicano le norme del commercio internazionale?
Le norme del commercio internazionale si applicano quando intervengono le seguenti condizioni: le parti di una trattativa commerciale hanno la loro sede d’affari in Stati diversi oppure è diversa la loro nazionalità; trattandosi di contratti conclusi a distanza, l’offerta e l’accettazione sono state inviate da sedi di imprese ubicate in Stati diversi; una o più delle prestazioni che caratterizzano il contratto deve essere eseguita in uno Stato diverso da quello in cui è stato concluso.

5 Le fonti normative del Commercio internazionale
Diritto del Commercio Internazionale si compone di fonti scritte e di altre fonti non scritte; tali eterogenee fonti, sostanzialmente, sono riconducibili a: 1. normative nazionali; 2. convenzioni e trattati internazionali; 3. atti, norme e decisioni di Organizzazioni internazionali, Enti e Istituti; 4. usi e consuetudini del commercio internazionale; 5. lodi arbitrali e sentenze di Corti internazionali.

6 Le Fonti: Le Norme Nazionali
Gli ordinamenti giuridici della maggior parte degli Stati hanno nel proprio Corpus Juris (vale a dire all’interno del proprio ordinamento) sia un Sistema di regole di conflitto di leggi , sia un Sistema di norme di diritto internazionale privato che determinano i criteri per individuare l’ambito di giurisdizione nazionale e la legge applicabile

7 Essa rappresenta una codificazione organica del Diritto del Commercio
Le Fonti: L’Italia La normativa italiana, in materia di Diritto Internazionale Privato, è quella della Legge 31 maggio 1995, n. 218, che, attraverso i suoi n.74 articoli , disciplina fattispecie relative al diritto privato, al diritto commerciale e al diritto processuale civile. L’oggetto della normativa ha il fine di: determinare l’ambito di giurisdizione italiana; porre i criteri per l’individuazione del diritto applicabile; disciplinare l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. Essa rappresenta una codificazione organica del Diritto del Commercio Internazionale, tenuto conto del mutamento intervenuto, nel sistema giuridico italiano, dall’entrata in vigore di numerose Convenzioni internazionali

8 Le fonti: Convenzioni e Trattati Internazionali
La necessità, avvertita da più governi nazionali, di contribuire in modo armonizzato allo sviluppo degli affari, ha portato diversi Paesi a definire regole e principi che possano essere applicati in maniera uniforme dagli imprenditori, dagli operatori del diritto commerciale, qualora siano chiamati a misurarsi con questioni attinenti al diritto commerciale internazionale. Le Convenzioni: Bilaterali e Multilaterali

9 Le fonti: Convenzioni e Trattati internazionali
A differenza dei Trattati, le Convenzioni sono circoscritte a specifici argomenti piuttosto che a contenuti di più ampia portata. Esse vengono definite dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei Trattati “… un accordo internazionale concluso tra Stati in written form e retto dal Diritto Internazionale …” Le Convenzioni che interessano il settore del DCI sono adottate per regolare specifiche materie oppure per indicare i criteri per individuare la legge applicabile o la giurisprudenza competente a decidere una controversia tra parti con residenza abituale in Paesi differenti.

10 Le fonti: Convenzioni e Trattati
Le convenzioni possono essere raggruppate dal punto di vista delle finalità e dei contenuti: i criteri di collegamento comuni e condivisi per individuare la legge applicabile, in presenza di contratto stipulato da Parti aventi sede in Stati diversi, ovvero soggette a sistemi giuridici differenti (vds. Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali); Individuare le regole che disciplinano uno specifico negozio giuridico in tutti o in parte i suoi aspetti: Convenzione dell’Aja del 1955 sulla vendita internazionale di beni mobili; la Convenzione di Bruxelles del 1924 sul trasporto marittimo; Convenzione di Varsavia del 1929 e successive modificazioni e integrazioni sul trasporto aereo; la Convenzione di Ottawa del 1988 in materia di leasing

11 Le Fonti: Atti delle Istituzioni Comunitarie
Il ricorso alle normative comunitarie (per le parti di essa che disciplinano la materia della concorrenza, delle intese tra imprese, delle obbligazioni contrattuali in generale,di determinati argomenti di diritto commerciale e societario) rappresenta uno strumento sufficientemente esaustivo per poter redigere degli accordi (si rammenta, infatti, che fin dagli albori del MEC, poi evolutosi in CEE, in CE e, infine, in UE, gli Stati si erano posti l’obiettivo di facilitare gli scambi commerciali e la libertà di circolazione di capitali, persone, merci e servizi all’interno del territori o della Comunità e dei singoli Stati membri)

12 Le fonti: Ruolo della WTO
Obiettivo primario della WTO è quello di abolire le barriere tariffarie del commercio internazionale che ha per oggetto non solo i beni commerciali (com’era per il GATT), ma anche i servizi e le proprietà intellettuali. A norma dell’art. III dell’Accordo di Marrakech del 1994, le funzioni della WTO sono: favorire l’attuazione, l’amministrazione ed il funzionamento del presente accordo degli accordi commerciali multilaterali; fornire un contesto nel cui ambito possano svilupparsi negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei diversi settori contemplati nell’allegato al presente articolo; amministrare l’intesa sulle norme e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie

13 Le fonti: usi pratiche e consuetudini
In particolare, le norme di Diritto Internazionale generale, quelle cioè sentite e intese come vincolanti per tutti gli Stati, hanno natura consuetudinaria; orbene, tanti Stati (alcuni di civil law, come Francia, Germania e Spagna, e molti di common law) fanno rientrare la consuetudine tra le fonti di diritto non scritto, pur se con rango e rilevanza minore rispetto a quelli attribuiti loro nel diritto internazionale generale dalla dottrina e giurisprudenza.

14 Le Fonti: Usi e Consuetudini nell’ordinamento Italiano
L’ordinamento Italiano prevede: gli usi hanno efficacia nelle materie disciplinate da leggi e regolamenti, solo in quanto da essi espressamente richiamati (art. 8 delle disp. Sulla legge in generale); deve essere attribuita considerazione ai cc.dd. “usi o pratiche negoziali” dal momento che essi costituiscono mezzi di interpretazione della volontà delle Parti, espressa in maniera ambigua nel contratto o delle conseguenze che derivano dalla sua esistenza, salvo che non risulti una volontà contraria delle Parti (artt. 1340, 1368, 1374 c.c.). La convergenza, spontanea, di diversi ordinamenti giuridici in tema di usi e consuetudini commerciali non poteva non avere riflessi e conseguenze anche sul DCI; La Convenzione di Vienna del 1980, sulle vendite internazionali di beni mobili (CISG), ha disciplinato la materia con l’art. 9.

15 Le Fonti: la Lex Mercatoria
Il concetto di lex mercatoria deriva dallo studio delle negoziazioni e trattative condotte dai mercanti di epoca medioevale, allorquando, caduto l’impero romano e non essendosi ancora radicati i diversi ordinamenti nazionali, i mercanti trattavano i propri affari e concludevano i contratti senza avvertire l’esigenza di fare riferimento ad alcuna legge nazionale ma limitandosi ad applicare gli usi e le regole del commercio delle loro Epoca. Alcuni sostenitori dell’esistenza della lex mercatoria in parola ne fanno risalire l’esistenza all’epoca dell’antico Egitto, oppure ai commerci marittimi degli antichi greci o fenici.

16 Le Fonti: la Lex Mercatoria
E’ nel Medio Evo, tuttavia, che questa “presunta legge “ avrebbe trovato la sua massima diffusione, nel presupposto che la comunità dei commercianti, ritenendo che la frammentarietà e l’obsolescenza delle norme feudali e romane non rispondesse ai bisogni dell’allora moderno commercio locale e internazionale (nella interpretazione che tale termine poteva avere in un’epoca che vedeva le terre conosciute divise in Imperi, Principati, Feudi, oltreché, naturalmente, in tutte le terre legate al dominio terreno della Chiesa di Roma, ecc.), avevano creato un diritto superiore che costituì la base legale per la grande espansione del commercio durante il Medio Evo e la cui applicazione si estese per otto secoli, sino all’affermarsi dei nazionalismi e delle codificazioni statali del XIX Secolo.

17 Le Fonti: Critiche all’applicazione della Lex Mercatoria
la c.d societas mercatorum è troppo frammentata fra soggetti di diversa estrazione culturale e sociale, dal momento che ne avrebbero necessariamente fatto parte imprese che vanno dalla ditta individuale alla multinazionale, con organizzazione ed approccio agli affari troppo disomogenei fra loro; Numerosi principi individuati dalla “lex” sono in realtà diffusi e incorporati in moltissime leggi e ordinamenti nazionali; la mancanza di un sistema sanzionatorio certo ed applicabile per ogni specifica infrazione ad una delle regole della “lex”;

18 Le Fonti: Le regole Uniformi Private
Due esempi di tali raccolte sono i Principi UNIDROIT a cura dell’Istituto così denominato, con sede a Roma, e gli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale, con sede a Parigi (CCI), le quali , pur molto diverse tra loro , hanno assunto una certa rilevanza ed un crescente apprezzamento da parte degli operatori (tecnici e studiosi) del diritto degli scambi commerciali internazionali.

19 Le Fonti: I Principi UNIDROIT
I Principi Unidroit sono frutto di una elaborazione avviata nel 1994 da un Gruppo di Lavoro formato da esperti in materia di diritto dei contratti commerciali internazionali di vari Paesi del mondo riuniti nell’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (Unidroit) che pubblicò una raccolta di Principi dei contratti internazionali commerciali. In seguito, agli inizi del 1997, un altro GdL, composto da un certo numero di esperti in materia, fu incaricato di redigere una versione più completa ed aggiornata di tali regole che fu approvata dal Consiglio Direttivo dell’Unidroit nel 2004; a tale edizione se ne è, poi, aggiunta una terza nel 2010.

20 Le Fonti: i Principi Unidroit
Tali Principi meritano di essere citati tra le fonti del DCI, pur provenendo da un Organismo Privato, poiché : presentano un insieme di disposizioni afferenti alla contrattualistica internazionale che gli imprenditori, con crescente interesse, tendono ad incorporare poi per relationem nei loro accordi; analogamente, anche alcune Corti Arbitrali e, talvolta, anche alcuni Tribunali Ordinari hanno inteso farvi riferimento, ove le Parti di un contratto ne avessero fatto menzione.

21 Le Fonti: Gli INCOTERMS
Gli INCOTERMS , contrazione di international commercial terms è la serie di termini utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, valida in tutto il mondo, che definisce in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una Nazione ad un’Altra

22 Le Fonti: Gli INCOTERMS
Il trasferimento di un materiale da partenza ad arrivo può essere diviso schematicamente in blocchi che coinvolgono: Mittente (colui che esporta la merce) Dogana nella Nazione di partenza Porto o aeroporto di imbarco Frontiera che può essere geografica o virtuale (porto ed aeroporto sono considerati confini di Stato) Mezzo di trasporto (autocarro, treno, aereo, nave) con cui la merce viene trasferita Infrastrutture (porto, aeroporto, magazzino doganale) di sbarco Dogana della nazione di arrivo Destinatario (colui che importa la merce). I termini Incoterms sono stati ratificati dall' International Chamber of Commerce(ICC) e pubblicati originariamente in lingua inglese con traduzione autorizzata in altre 31 lingue da parte delle varie camere di commercio nazionali.

23 UNIDROIT UNIDROIT è l’Istituto Internazionale per l’unificazione e del diritto privato, istituto nel 1926, ha sede a Roma. Compie studi di diritto comparato al fine di elaborare progetti di Convenzioni di diritto uniforme. Recentemente ha elaborato anche strumenti non vincolanti, tra cui, in particoalre, i principi Unidroit sui contratti commerciali internazionali.Essi sono stati elaborati nel 1994 e revisionati nel 2004.

24 Funzioni principi UNIDROIT
strumento di interpretazione o integrazione del diritto applicabile strumento di interpretazione del diritto internazionale uniforme fonte (non esaustiva) di cognizione e strumento di codificazione (parziale) della nuova lex mercatoria vera e propria legge applicabile nel contesto arbitrale modello per il legislatore nazionale e per convenzioni internazionali guida nella redazione dei contratti strumento di individuazione degli usi contrattuali.

25 Caratteristiche principi
I principi non costituiscono una fedele fotografia delle soluzioni più diffuse. I redattori dei Principi hanno preferito adottare le soluzioni che avevano il massimo valore persuasivo e che apparivano particolarmente adatte per il commercio internazionale. Talora sono state preferite alle soluzioni recepite dalla prassi e dagli usi prevalenti, regole considerate più avanzate, soprattutto sotto il profilo di garantire una maggior equilibrio tra le parti attraverso una più forte tutela della parte svantaggiata. Si vedano per es. gli artt. 3.10, 2.20 e Tuttavia queste regole avanzate costituiscono un’eccezione.

26 Norme contrattuali o sistema normativo?
I principi Unidroit sono organizzati come un sistema normativo, pur essendo stati predisposti, in linea di principio, come norme contrattuali destinate ad applicarsi in virtù di un richiamo alle stesse nel contratto. Si è così voluto fare in modo che i principi possano applicarsi anche autonomamente come legge che disciplina del contratto (v. preambolo).

27 Struttura principi 2010 Preambolo Disposizioni generali,
Formazione e rappresentanza Validità, Cause di annullabilità Contrarietà a norme imperative Interpretazione Contenuto e contratto a favore di terzi Inadempimento Diritto all’adempimento Risoluzione Risarcimento del danno Compensazione Cessione dei crediti , adempimento delle obbligazioni, cessione del contratto Pluralità di debitori e creditori

28 Principi generali (1) Art Libertà contrattuale: Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto. Art Libertà di forma: Nessuna disposizione di questi Principi richiede che un contratto, dichiarazione o qualunque altro atto sia fatto o provato in una forma particolare. Esso può essere provato con qualsiasi mezzo, inclusi i testimoni.

29 Principi generali (1) Art Carattere vincolante del contratto: Un contratto validamente concluso è vincolante per le parti. Può essere modificato o risolto soltanto in conformità alle sue clausole o di comune accordo tra le parti o secondo quanto altrimenti previsto da questi principi.

30 Principi generali (2) Art Interpretazione ed integrazione dei principi: Nell’interpretazione dei presenti Principi si deve avere riguardo al loro carattere internazionale ed alle loro finalità inclusa la necessità di promuovere l’uniformità della loro applicazione. Le questioni concernenti materie disciplinate dai presenti Principi che non sono espressamente risolte da questi, devono, per quanto possibile, essere risolte secondo i principi generali sui quali i presenti Principi si basano.

31 Principi generali (3) Art Buona fede: Ciascuna parte deve agire in conformità alla buona fede nel commercio internazionale. Le parti non possono escludere o limitare quest’obbligo. Art Venire contra factum proprium: Una parte non può agire in modo contraddittorio rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell’altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto affidamento a proprio svantaggio.

32 Principi generali (4) Art Usi e pratiche: Le parti sono vincolate dagli usi che hanno accettato e dalle pratiche che si sono instaurate tra loro. Le parti sono vincolate dagli usi che sono generalmente conosciuti e regolarmente osservati nel commercio internazionale nel particolare settore commerciale considerato, salvo quando l’applicazione di tali usi sia irragionevole.

33 Principi generali (5) Art. 1.11. Definizioni: Nei presenti Principi
il termine “giudice” è comprensivo dei tribunali arbitrali, quando una parte ha più di una sede d’affari, la sede d’affari da prendere in considerazione è quella che è più stretta relazione con il contratto e la sua esecuzione, avuto riguardo alle circostanze conosciute o contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto, per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione che conservi la documentazione delle informazioni contenute e sia riproducibile in forma tangibile.

34 Incoterms ICC Incoterms è la contrazione di International commercial terms. Si tratta di una serie di termini utilizzabili nel campo delle importazioni ed esportazioni, valida in tutto il mondo, che definisce in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in un’operazione di trasporto di beni in campo internazionale.

35 Inconterms 2010 Le sigle utilizzate sono le seguenti: EXC, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAS, DAT, DDP. Ogni sigla dovrà essere seguita dal luogo: EXW Hong Kong, DEQ Genova, FOB mumbay, ecc.

36 Le categorie degli Incoterms
Gli Incoterms possono essere raggruppati in 4 categorie : Gruppo E – Partenza Gruppo F – trasporto principale non pagato Gruppo C – Trasporto principale pagato Gruppo D - Arrivo

37 EXW Ex works (franco fabbrica)
Il venditore deve consegnare nei propri locali la merce al compratore. I rischi passano al compratore con la messa a disposizione della merce nei locali del venditore. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal compratore a proprie spese dalla sede del venditore.

38 FCA Free carrier (franco vettore)
Il venditore deve di consegnare la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto. I rischi passano al compratore con la consegna della merce al vettore nel luogo convenuto. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal compratore a proprie spese a partire dal luogo convenuto.

39 FAS Free alogside ship (Franco lungo bordo)
Il venditore deve consegnare la merce, sdoganata all’esportazione, sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto. I rischi passano al compratore con la consegna della merce sottobordo della nave nel luogo di caricamento indicato dal compratore. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal compratore a proprie spese a partire dal luogo convenuto.

40 FOB Free on bordo (franco a bordo)
Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’esportazione, sulla nave (superata la murata) nel porto di imbarco. I rischi passano al compratore quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal compratore a proprie spese a partire dal porto d’imbarco convenuto.

41 CFR Costo and Freight (costo e nolo)
Vengono separati il momento di passaggio dei rischi da quello in cui i costi cominciano ad essere a carico del compratore. Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’esportazione, sulla nave nel porto di imbarco. I rischi passano al compratore quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

42 CIF Cost, insurance and freight (costo, assicurazione e nolo)
Simile al CFR, ma il venditore deve anche fornire un’assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’esportazione, sulla nave nel porto di imbarco. I rischi passano al compratore quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco, ma il venditore paga l’assicurazione. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

43 CPT Carriege paid to … (Trasporto pagato fino a …)
Il venditore sopporta tutte le spese di trasporto della merce fino al luogo di destinazione, ma la consegna si effettua quando la merce viene consegnata al vettore designato dal venditore. I rischi passano al compratore quando la merce viene consegnata al vettore. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

44 CIP Carriege and insurance paid to … (trasporto e assicurazione pagati fino a …)
Simile al CPT, ma il venditore deve anche fornire un’assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. La consegna ha luogo quando la merce viene consegnata al vettore designato dal venditore. I rischi passano al compratore quando la merce viene consegnata al vettore, ma il venditore paga l’assicurazione. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

45 DDP Delivered duty paid (reso sdoganato)
Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione. I rischi passano al compratore quando la merce è messa a sua disposizione nel luogo convenuto nel paese di importazione. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al luogo convenuto nel paese di importazione.

46 DAT (Delivered at terminal) Reso al terminal
è utilizzato per qualsiasi metodologia di trasporto, indipendentemente dal mezzo utilizzato Il "terminal", che deve essere esplicitamente indicato, può essere un qualsiasi luogo coperto o scoperto come la banchina del porto, un magazzino, un'area di stoccaggio dei container, un terminal stradale, ferroviario o aereo. Il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo nel luogo convenuto; a carico del venditore stesso sono tutte le spese di trasporto fino al terminal (compresi i costi per l'attraversamento di eventuali nazioni terze), nonché le spese per l'ottenimento di licenze e documentazioni per l'esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione.

47 Schema di Contratto di compravendita internazionale
PARTIES Identifica le parti contraenti, la loro natura giuridica, i rappresentanti delle parti che sottoscrivono il contratto DEFINIZIONI In questa parte si definiscono brevemente i termini più frequentemente utilizzati o di quei termini in cui il significato non è univoco e potrebbe essere soggetto ad interpretazioni VENDITORE E COMPRATORE DEL PRODOTTO Si definisce chiaramente l’impegno delle parti rispettivamente ad acquistare e vendere i prodotti nelle quantità indicate. Di solito si rimanda ad un allegato.

48 Schema di Contratto di compravendita internazionale

49 Schema di Contratto di compravendita internazionale


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